Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:680
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑339/10
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] savet na [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad)
«Rinvio pregiudiziale — [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Artt. 47 e 51, n. 1 — Decisione riguardante i piani regolatori comuni — Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione — Manifesta incompetenza della Corte»
Massime dell’ordinanza
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda d’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
(Art. 6, n. 1, TUE; art. 267 TFUE; [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, n. 1)
Adita in base all’art. 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente a statuire sull’interpretazione del Trattato FUE, nonché
sulla validità e l’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. La competenza della Corte è limitata
all’esame delle sole disposizioni del diritto dell’Unione.
Ai sensi dell’art. 51, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le disposizioni di quest’ultima si
applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.
Inoltre, come risulta dall’art. 6, n. 1, TUE, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] efficacia vincolante, e dalla dichiarazione sulla
[OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona,
essa non crea alcuna nuova competenza per l’Unione, né modifica le competenze di quest’ultima.
Di conseguenza, la Corte è manifestamente incompetente a risolvere le domande di pronuncia pregiudiziale relative all’interpretazione
delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], qualora la decisione di rinvio non contenga alcun elemento concreto che consenta di ritenere
che la decisione nazionale di cui trattasi costituisca una misura di attuazione del diritto dell’Unione o che essa presenti
altri elementi di collegamento con quest’ultimo.
(v. punti 11‑12, 14‑15 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
12 novembre 2010 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Artt. 47 e 51, n. 1 – Decisione riguardante i piani regolatori comuni – Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte»
Nel procedimento C‑339/10,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Varhoven administrativen
sad ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 14 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] EAD
contro
[OSCURATO:PERSONA] savet na [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dal sig. L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione dell’art. 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
EAD contrapposti al [OSCURATO:PERSONA] savet na [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio dei Ministri della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
La dichiarazione relativa alla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, allegata all’atto finale della Conferenza
intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 (GU 2010, C 83, pag. 335), così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] (…), che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri.
[OSCURATO:PERSONA] non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce
competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati».
Diritto nazionale
4
L’art. 103 della legge relativa alla pianificazione urbanistica (Zakon za ustroystvo na teritoriata) così prevede:
«(…)
2. I piani urbanistici generali determinano la destinazione dominante ed il tipo di costruzione delle parti strutturali specifiche
dei fondi rientranti nel piano.
3. I piani urbanistici dettagliati determinano la destinazione precisa ed il tipo di costruzione delle parcelle di terreno specifiche
rientranti nel piano.
(…)».
5
L’art. 127 di detta legge così dispone:
«(…)
6. Il piano regolatore generale è approvato dal consiglio municipale su proposta del sindaco. La decisione d’approvazione del
piano è pubblicata in [OSCURATO:PERSONA]. Essa è definitiva e non soggetta a ricorso.
7. (…) Le norme e regole specifiche di pianificazione urbanistica per la capitale sono oggetto di una legge ad hoc.
8. (…) Il nuovo piano urbanistico generale della capitale, nonché le modifiche del piano urbanistico generale in vigore sono
adottate dal Consiglio dei Ministri, in conformità alla presente legge e nel rispetto delle regole e norme urbanistiche e
di edilizia urbana stabilite dalla legge per la pianificazione urbanistica e l’edilizia della capitale.
(…)
10. (…) Il piano regolatore generale di un agglomerato urbano di importanza nazionale è approvato con ordinanza del Ministro dello
Sviluppo regionale e dei Lavori pubblici, emessa in seguito a concertazione con il consiglio municipale e pubblicata in [OSCURATO:PERSONA]. Tale ordinanza è definitiva e non soggetta a ricorso.
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
6
Con una decisione del 16 dicembre 2009, il [OSCURATO:PERSONA] savet na [OSCURATO:PERSONA] ha modificato il piano urbanistico generale
della città di Sofia per quanto riguarda due fondi a destinazione regolamentata. Secondo tale piano, i detti due terreni appartenevano
ad una zona finalizzata ad «attività di servizi per la collettività» e, secondo il piano urbanistico dettagliato, erano destinati
alla costruzione di negozi e di uffici. In forza di tale decisione, i detti terreni sono ormai inclusi in una zona di «aree
verdi», in cui non sono più autorizzate le costruzioni destinate allo svolgimento di attività economiche.
7
I ricorrenti nella causa principale hanno impugnato tale decisione dinanzi al Varhoven administrativen sad. Con un’ordinanza
del 20 aprile 2010 emessa da un collegio composto da tre membri, quest’ultimo ha respinto il ricorso considerando che, in
conformità all’art. 127, nn. 6 e 10, della legge relativa alla pianificazione urbanistica, i piani regolatori generali approvati
dal consiglio municipale e dal Ministro dello Sviluppo regionale e dei Lavori pubblici non sono soggetti a ricorso.
8
I ricorrenti nella causa principale hanno impugnato tale ordinanza dinanzi allo stesso giudice chiamato a statuire in un collegio
composto da cinque membri. Quest’ultimo si chiede se il mancato riconoscimento, nel diritto interno, del diritto ad esperire
un ricorso avverso la decisione relativa ad un piano urbanistico generale della capitale sia incompatibile con il diritto
sancito dall’art. 47 della [OSCURATO:PERSONA].
9
In tal contesto, il Varhoven administrativen sad ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se sia ammissibile sottrarre atti amministrativi, che pregiudicano diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione, dal
controllo giurisdizionale previsto dall’art. 47 della [OSCURATO:PERSONA] (…).
2) Qualora tale possibilità sia ammissibile, se esistano criteri per stabilire i tipi d’atto amministrativo nei confronti dei
quali, secondo l’art. 47 della [OSCURATO:PERSONA] (…), sia possibile escludere il controllo giurisdizionale e quali siano tali criteri.
3) Se sia possibile escludere il controllo giurisdizionale rispetto ai piani regolatori generali che pregiudicano il diritto
di proprietà».
Sulla competenza della Corte
10
In forza dell’art. 92, n. 1, del suo regolamento di procedura, la Corte può, senza proseguire il procedimento, sentito l’avvocato
generale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, statuire con ordinanza motivata.
11
Adita in base all’art. 267 TFUE, la Corte è competente a statuire sull’interpretazione del Trattato FUE, nonché sulla validità
e l’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. La competenza della Corte è limitata all’esame delle
sole disposizioni del diritto dell’Unione (v. ordinanza 16 gennaio 2008, causa C‑361/07, Polier, punto 9, e giurisprudenza
ivi citata).
12
Tuttavia, per quanto riguarda la presente controversia, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 51, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], le
disposizioni di quest’ultima si applicano «agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione» e che,
in forza dell’art. 6, n. 1, TUE, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] efficacia vincolante, e come risulta dalla dichiarazione sulla
[OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato
il Trattato di Lisbona, essa non crea alcuna nuova competenza per l’Unione, né ne modifica le competenze.
13
Peraltro, risulta da costante giurisprudenza che le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali vincolano gli
Stati membri in tutti i casi in cui essi sono chiamati ad applicare il diritto dell’Unione e che essi sono tenuti, con ogni
mezzo, a non disattenderle (v., in tal senso, sentenza 11 ottobre 2007, causa C‑117/06, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, Racc. pag. I‑8361,
punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
14
Poiché la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che la decisione del [OSCURATO:PERSONA]
savet na [OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre 2009 costituisca una misura di attuazione del diritto dell’Unione o che essa presenti
altri elementi di collegamento con quest’ultimo, la competenza della Corte a risolvere la presente domanda di pronuncia pregiudiziale
non sussiste.
15
In tal contesto, sulla base dell’art. 92, n. 1 del regolamento di procedura, va constatato che la Corte è manifestamente incompetente
a risolvere le questioni presentate dal Varhoven administrativen sad.
Sulle spese
16
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere le questioni presentate dal Varhoven administrativen
sad ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 14 giugno 2010.
Firme
*
Lingua processuale: il bulgaro.