CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 38620/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Noia il 5/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di furto aggravato commesso in Acerra il 28 agosto 2010 con recidiva infraquinquennale e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 650 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive in base alle quali dagli atti processuali non emergevano chiari elementi circa la penale responsabilità del prevenuto, i fatti ricostruiti non erano sufficienti né supportati da valide prove, la pena risultava eccessivamente afflittiva. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di ricorso sono inammissibili perché aspecifici. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale nelle pagg.3-5 a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità e in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso sviluppa censure mediante dissertazioni di carattere generale sui vizi della motivazione ed elencazione dei motivi di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al # provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ente Salvat D vere DEPOS