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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12176/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 2 luglio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa [OSCURATO:PERSONA] 2016 dal Tribunale di Brindisi che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di usura aggravata continuata ed estorsione.

2. Avverso ia detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1violazione dell'art. 644 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha confermato la statuizione di condanna del ricorrente per il reato di usura aggravata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], rigettando i motivi di impugnazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della presunta persona offesa, omettendo di verificare il superamento del tasso soglia da parte degli interessi concordati, attraverso la determinazione del tempo e della durata del prestito e della data dei singoli pagamenti effettuati dal debitore.

Di contro è stato sviluppato un ragionamento apodittico che, in totale assenza di prova in ordine al quantum, ai tempi e alle modalità di restituzione del prestito, afferma il carattere usurario della prestazione.

La persona offesa, sentita a dibattimento, ha dichiarato di essere stata_ sottoposto_ a usura, pur non riuscendo a ricordare il tasso di interesse applicatogli e tralasciando di riferire tempi ed entità delle dazioni periodiche, dando luogo ad un massiccio ricorso alle contestazioni da parte del pubblico ministero. 2.2 Violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della sua attendibilità intrinseca.

Omettendo ogni valido conteggio degli interessi pattuiti e di quelli effettivamente versati, il collegio ha affermato la illiceità della pretesa, sebbene non possa escludersi la volontà dell'imputato di ottenere la forzosa esazione di interessi leciti e non usurari e la necessaria conseguente riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art. 393 cod.pen., avendo il predetto agito nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa. 2.3 Vizio di motivazione e violazione degli articoli 125 e 192 cod. proc.pen. in ordine all'affermazione di sussistenza delle circostanze aggravanti speciali contestate al Ferraro in forza dello status di imprenditore della persona offesa e del suo stato di bisogno.

Il collegio avrebbe dovuto verificare che il debitore era ricorso al credito per fronteggiare una difficoltà legata alla propria attività imprenditoriale ed economica.

Neppure è stato verificato sotto il profilo soggettivo la conoscenza o comunque la conoscibilità da parte dell'imputato della situazione di difficoltà patrimoniale della vittima, in applicazione dell'art. 59 cpv. cod.pen.. 2.3 Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che non possono essere negate sulla base della sola rassegna dei precedenti penali dell'imputato, specie se non particolarmente dimostrativi della proclività al delitto o cronologicamente lontani dalla condotta incriminata.

La Corte di appello ha respinto in maniera superficiale le censure difensive relative alla determinazione della pena base, affermando erroneamente che la stessa è pari al minimo edittale previsto per la fattispecie di usura aggravata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso relativo alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa e alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di usura, integrato dalla corresponsione di interessi superiori al tasso soglia, è generico e manifestamente infondato poiché la corte alle pagine 11 e 12 della sentenza ha ripercorso nel dettaglio le dichiarazioni rese dal teste Lamarmora e ha ricostruito il debito contratto con l'imputato e la corresponsione degli interessi, pervenendo alla conclusione che a fronte di un capitale versato di circa 8.500 C nel 2008, sino al 2011 il predetto aveva versato a titolo di interessi la somma di circa 25.000 C pari ad oltre il 100% annuo, ed aveva altresì provveduto alla costruzione in favore dell'imputato di un immobile al rustico esteso circa 200 metri quadri.La Corte ha sottolineato l'attendibilità della persona offesa sia in ragione dell'assenza di astio o di recriminazioni o di pretese risarcitorie avanzate nell'ambito del giudizio, sia in forza dei diversi riscontri esterni emersi nel corso dell'istruttoria.

Le censure formulate anche nel corso della discussione orale in ordine alla pretesa violazione dell'art. 500 cod. proc.pen. sono generiche, poiché non si confrontano con la specifica motivazione resa al riguardo dalla Corte di appello che, respingendo la medesima censura formulata con i motivi di gravame, ha osservato che il teste dinanzi alle contestazioni legittimamente sollevate dal pubblico ministero e basate sul contenuto della querela ha dichiarato di confermarle, nel rispetto dei criteri precisati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2 Allo stesso modo deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica della condotta come estorsione poiché, come correttamente osservato dalla corte di merito, a prescindere dalle modalità della minaccia, che erano state valorizzate dal tribunale, il carattere illecito della prestazione pretesa dall'imputato determina il carattere estorsivo della richiesta ed esclude la possibilità di fare rientrare la condotta ascritta nell'alveo dell'art. 393 cod.pen..

Nè può dubitarsi della idoneità delle minacce poiché l'imputato, al fine di costringere la persona offesa a completare i lavori edili a sue spese o a corrispondergli le somme illecitamente pattuite, formulava esplicite minacce di morte capaci di intimorire il suo interlocutore, tanto da indurlo a rivolgersi alle Forze dell'ordine e quindi a sporgere denuncia, anche se poi in sede di escussione dibattimentale il teste ha cercato di ridimensionarne la portata intimidatoria. 2.3 Quanto alle aggravanti, la corte ha reso congrua motivazione osservando che l'imputato era perfettamente consapevole che la sua vittima era un imprenditore e svolgeva l'attività edile, tanto da avergli commissionato la costruzione dell'immobile, e allo stesso tempo versava in stato di bisogno, poiché non poteva far fronte al pagamento degli interessi pattuiti e non poteva restituire il capitale ricevuto.

La consapevolezza da parte dell'imputato di entrambe le condizioni che integrano le aggravanti emerge dalla costatazione che era costretto a rinegoziare gli accordi usurari e modificava il contenuto della sua pretesa ottenendo dal Lamarmora la promessa di una prestazione specifica, la costruzione dell'abitazione del figlio.

Peraltro giova ricordare che secondo consolidata giurisprudenza lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua). (Sez. 2, Sentenza n. 21993 del 03/03/2017 Cc. (dep. 08/05/2017 ) Rv. 270064 - 01) . 2.4 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio debbono ritenersi manifestamente infondate e generiche poiché la presenza di precedenti penali anche non specifici risulta sintomatica della negativa personalità dell'imputato ed appare sufficiente a motivare il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi significativi di senso oppogto che non vengono neppure evidenziati e allegati dalla difesa.

È vero che la pena applicata è lievemente superiore al minimo edittale della fattispecie aggravata ma è stata determinata in misura inferiore a quanto disposto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in caso di continuazione.

Questa Corte ha infatti chiarito che in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. (Sez.

U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013 ) Rv. 255348 - 01).

Facendo corretta applicazione di questi criteri, la pena per il più grave reato di usura aggravata, nel caso di continuazione con il reato di estorsione semplice, non avrebbe potuto essere inferiore a 5 anni di reclusione, minimo edittale per quest'ultimo reato, mentre è stata determinata nella misura di tre anni, con la paradossale conseguenza che l'imputato si è giovato dell'avere commesso due reati unificati quoad poenam in luogo di uno solo. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 2 luglio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa [OSCURATO:PERSONA] 2016 dal Tribunale di Brindisi che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di usura aggravata continuata ed estorsione. 2. Avverso ia detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1violazione dell'art. 644 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha confermato la statuizione di condanna del ricorrente per il reato di usura aggravata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], rigettando i motivi di impugnazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della presunta persona offesa, omettendo di verificare il superamento del tasso soglia da parte degli interessi concordati, attraverso la determinazione del tempo e della durata del prestito e della data dei singoli pagamenti effettuati dal debitore. Di contro è stato sviluppato un ragionamento apodittico che, in totale assenza di prova in ordine al quantum, ai tempi e alle modalità di restituzione del prestito, afferma il carattere usurario della prestazione. La persona offesa, sentita a dibattimento, ha dichiarato di essere stata_ sottoposto_ a usura, pur non riuscendo a ricordare il tasso di interesse applicatogli e tralasciando di riferire tempi ed entità delle dazioni periodiche, dando luogo ad un massiccio ricorso alle contestazioni da parte del pubblico ministero. 2.2 Violazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della sua attendibilità intrinseca. Omettendo ogni valido conteggio degli interessi pattuiti e di quelli effettivamente versati, il collegio ha affermato la illiceità della pretesa, sebbene non possa escludersi la volontà dell'imputato di ottenere la forzosa esazione di interessi leciti e non usurari e la necessaria conseguente riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art. 393 cod.pen., avendo il predetto agito nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa. 2.3 Vizio di motivazione e violazione degli articoli 125 e 192 cod. proc.pen. in ordine all'affermazione di sussistenza delle circostanze aggravanti speciali contestate al Ferraro in forza dello status di imprenditore della persona offesa e del suo stato di bisogno. Il collegio avrebbe dovuto verificare che il debitore era ricorso al credito per fronteggiare una difficoltà legata alla propria attività imprenditoriale ed economica. Neppure è stato verificato sotto il profilo soggettivo la conoscenza o comunque la conoscibilità da parte dell'imputato della situazione di difficoltà patrimoniale della vittima, in applicazione dell'art. 59 cpv. cod.pen.. 2.3 Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che non possono essere negate sulla base della sola rassegna dei precedenti penali dell'imputato, specie se non particolarmente dimostrativi della proclività al delitto o cronologicamente lontani dalla condotta incriminata. La Corte di appello ha respinto in maniera superficiale le censure difensive relative alla determinazione della pena base, affermando erroneamente che la stessa è pari al minimo edittale previsto per la fattispecie di usura aggravata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso relativo alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa e alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di usura, integrato dalla corresponsione di interessi superiori al tasso soglia, è generico e manifestamente infondato poiché la corte alle pagine 11 e 12 della sentenza ha ripercorso nel dettaglio le dichiarazioni rese dal teste Lamarmora e ha ricostruito il debito contratto con l'imputato e la corresponsione degli interessi, pervenendo alla conclusione che a fronte di un capitale versato di circa 8.500 C nel 2008, sino al 2011 il predetto aveva versato a titolo di interessi la somma di circa 25.000 C pari ad oltre il 100% annuo, ed aveva altresì provveduto alla costruzione in favore dell'imputato di un immobile al rustico esteso circa 200 metri quadri.La Corte ha sottolineato l'attendibilità della persona offesa sia in ragione dell'assenza di astio o di recriminazioni o di pretese risarcitorie avanzate nell'ambito del giudizio, sia in forza dei diversi riscontri esterni emersi nel corso dell'istruttoria. Le censure formulate anche nel corso della discussione orale in ordine alla pretesa violazione dell'art. 500 cod. proc.pen. sono generiche, poiché non si confrontano con la specifica motivazione resa al riguardo dalla Corte di appello che, respingendo la medesima censura formulata con i motivi di gravame, ha osservato che il teste dinanzi alle contestazioni legittimamente sollevate dal pubblico ministero e basate sul contenuto della querela ha dichiarato di confermarle, nel rispetto dei criteri precisati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2 Allo stesso modo deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica della condotta come estorsione poiché, come correttamente osservato dalla corte di merito, a prescindere dalle modalità della minaccia, che erano state valorizzate dal tribunale, il carattere illecito della prestazione pretesa dall'imputato determina il carattere estorsivo della richiesta ed esclude la possibilità di fare rientrare la condotta ascritta nell'alveo dell'art. 393 cod.pen.. Nè può dubitarsi della idoneità delle minacce poiché l'imputato, al fine di costringere la persona offesa a completare i lavori edili a sue spese o a corrispondergli le somme illecitamente pattuite, formulava esplicite minacce di morte capaci di intimorire il suo interlocutore, tanto da indurlo a rivolgersi alle Forze dell'ordine e quindi a sporgere denuncia, anche se poi in sede di escussione dibattimentale il teste ha cercato di ridimensionarne la portata intimidatoria. 2.3 Quanto alle aggravanti, la corte ha reso congrua motivazione osservando che l'imputato era perfettamente consapevole che la sua vittima era un imprenditore e svolgeva l'attività edile, tanto da avergli commissionato la costruzione dell'immobile, e allo stesso tempo versava in stato di bisogno, poiché non poteva far fronte al pagamento degli interessi pattuiti e non poteva restituire il capitale ricevuto. La consapevolezza da parte dell'imputato di entrambe le condizioni che integrano le aggravanti emerge dalla costatazione che era costretto a rinegoziare gli accordi usurari e modificava il contenuto della sua pretesa ottenendo dal Lamarmora la promessa di una prestazione specifica, la costruzione dell'abitazione del figlio. Peraltro giova ricordare che secondo consolidata giurisprudenza lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua). (Sez. 2, Sentenza n. 21993 del 03/03/2017 Cc. (dep. 08/05/2017 ) Rv. 270064 - 01) . 2.4 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio debbono ritenersi manifestamente infondate e generiche poiché la presenza di precedenti penali anche non specifici risulta sintomatica della negativa personalità dell'imputato ed appare sufficiente a motivare il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi significativi di senso oppogto che non vengono neppure evidenziati e allegati dalla difesa. È vero che la pena applicata è lievemente superiore al minimo edittale della fattispecie aggravata ma è stata determinata in misura inferiore a quanto disposto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in caso di continuazione. Questa Corte ha infatti chiarito che in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013 ) Rv. 255348 - 01). Facendo corretta applicazione di questi criteri, la pena per il più grave reato di usura aggravata, nel caso di continuazione con il reato di estorsione semplice, non avrebbe potuto essere inferiore a 5 anni di reclusione, minimo edittale per quest'ultimo reato, mentre è stata determinata nella misura di tre anni, con la paradossale conseguenza che l'imputato si è giovato dell'avere commesso due reati unificati quoad poenam in luogo di uno solo. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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