CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in data 19 aprile 2020, che aveva annullato le sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio di disciplina al detenuto [OSCURATO:PERSONA]. A giustificazione della decisione il Tribunale di sorveglianza osserva che le sanzioni disciplinari sono state applicate in esito ad un procedura viziata dalla violazione del diritto di difesa del detenuto. L'addebito, infatti, è stato contestato lo stesso giorno della convocazione del Consiglio di disciplina. 2. Avverso la predetta ordinanza il Ministro della Giustizia, a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato dell'Aquila, ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 38, comma 2, Ord. pen. e dell'art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000. Sostiene il ricorrente che l'orientamento interpretativo citato nell'ordinanza impugnata innovativo rispetto alle posizioni precedenti, non comporta l'automatica illegittimità del procedimento applicativo delle sanzioni in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito sia avvenuta in limine dell'udienza poiché non sussistono termini perentori per tale attività, ma è sufficiente che il lasso di tempo consenta di predisporre una difesa. Nel caso specifico la modesta entità e la chiara descrizione dell'addebito rendevano congruo anche un lasso di tempo limitato per elaborare adeguate giustificazioni. Il Tribunale di sorveglianza ha ravvisato una nullità assoluta del procedimento in contrasto con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza della Suprema Corte n. 30038 del 2020, secondo cui la nullità, a differenza di quanto avvenuto nel caso in verifica, deve, invece, essere eccepita prima dell'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - per quanto erra nell'indicare il contenuto dell'ordinanza impugnata che non ha riformato bensì confermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza rigettando il reclamo proposto dall'Amministrazione e ritenendo sussistente la violazione del diritto di difesa - è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 2. Il Tribunale di sorveglianza, in sintonia con il Magistrato di sorveglianza, ha ritenuto censurabile l'iter procedurale seguito per sanzionare il detenuto a ragione del mancato rispetto dei termini indicati prima di procedere alla contestazione e poi alla convocazione davanti al Consiglio di disciplina, perché le due attività erano state compiute nella medesima giornata. L'art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in riferimento ai tempi ed alle modalità di trattazione del procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti o 1 internati, stabilisce: 1) la constatazione diretta o indiretta di una infrazione da parte dell'operatore penitenziario e la redazione di un rapporto, che deve essere trasmesso al direttore dell'istituto; 2) la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore «... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto ...» (comma 2); 3) gli eventuali accertamenti ulteriori, svolti dal direttore o dai suoi delegati; 4) la, convocazione diretta del detenuto o la convocazione del consiglio di disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4). La così articolata scansione del procedimento è finalizzata a salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato ed a consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre una eventuale difesa, così come previsto dalle [OSCURATO:PERSONA] del 2006 (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee), le quali, alla regola n. 59, stabiliscono: «i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono: 1. essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; 2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; 3. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia; 4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare; 5. avere l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento». La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul tema, affermando che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa» (ex multis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). Le violazioni delle citate prescrizioni procedimentali è stata ricondotta alla categoria della nullità degli atti processuali a ragione della connessione funzionale tra il giudizio disciplinare ed il procedimento giurisdizionale di reclamo e l'estensione della disciplina riguarda non soltanto gli aspetti strutturali del procedimento, ossia i presupposti di legittimità e di validità dell'atto conclusivo, 2 avente natura decisoria che lo conclude), ma va estesa, per ragioni di ordine sistematico, anche agli aspetti funzionali che riguardano le modalità di deduzione del vizio e quindi anche alle disposizioni di cui alla. 182, comma 2, cod. proc. pen...Ì) In tal senso si è pronunciata questa Corte ( Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733;Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila, Rv. 278894), affermando il principio, cui si aderisce e che si ribadisce per la sua correttezza ermeneutica, secondo cui «in tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.». 3. Tanto posto, osserva il Collegio che l'odierna impugnazione è fondata. Premesso che non è censurabile il rilievo secondo il quale al detenuto deve essere consentito disporre di un congruo termine per preparare le proprie difese, chiedendo, quando necessario, l'esibizione o la produzione di documenti, l'audizione di terzi soggetti, la esposizione delle proprie ragioni, tuttavia la sottoposizione del procedimento disciplinare alle disciplina delle nullità processuale comporta anche l'applicazione delle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva. Nel caso di specie, dunque, la nullità avrebbe dovuto essere dedotta al momento dell'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, posto che proprio in quella fase il detenuto avrebbe dovuto lamentare di essere stato convocato in quella sede senza la preventiva conoscenza dell'accusa rivoltagli, situazione non verificatasi. La considerazione di tale circostanza è stata del tutto tralasciata dal Tribunale di sorveglianza, sicchè l'ordinanza impugnata, inficiata da inosservanza del disposto dell'art. 182 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gl