CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19680-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatisi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE Ric. 2021 n. 19680 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -2- di CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1217/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il tribunale di Rovigo rigettò l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] arredamenti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Domenico, nonché dai soci e fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui oggi è subentrata [OSCURATO:SOCIETA].) per il saldo debitore del rapporto di conto corrente, assistito da affidamento, intrattenuto dalla società e garantito dai due soci; - a sostegno del rigetto il tribunale fece leva sull’estrema genericità dell’opposizione, priva di riferimenti al rapporto bancario, nonché della perizia esibita, e rigettò per la medesima ragione le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte; a tanto aggiunse che gli opponenti avevano sottoscritto un atto di riconoscimento del debito, che aveva determinato l’inversione degli oneri probatori, che non erano stati da loro assolti, e sottolineò la genericità della censura di nullità delle fideiussioni; - il successivo appello proposto da società e soci è stato dichiarato inammissibile, perché anch’esso generico, dalla Ric. 2021 n. 19680 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -3- Corte d’appello di Venezia; e ciò in quanto il gravame era calibrato su censure (concernenti l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, l’illegittima applicazione di tassi d’interesse debitori, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, l’illegittimità della commissione di massimo scoperto, il superamento del tasso soglia usurario, l’illegittimità del sistema di determinazione delle valute, la fondatezza della domanda di ripetizione d’indebito e di risarcimento del danno), corredate di istanze istruttorie, che non erano congruenti col contenuto della decisione impugnata, della quale significativamente non indicavano alcuna parte; - in particolare, ha sottolineato il giudice d’appello, quanto alla prova del credito vantato dalla banca, gli appellanti nulla hanno osservato in ordine alla rilevanza del riconoscimento del debito che, pure, era stata valorizzata dal giudice di primo grado; quanto ai rilievi concernenti il rapporto, generici erano i risultati della perizia , da cui a loro dire ne emergeva la fondatezza, per l’incomprensibilità dei documenti esaminati dal perito, delle modalità di calcolo applicate e dei parametri di riferimento; d’altronde, ha proseguito la Corte d’appello, gli unici riferimenti specifici erano ad altra debitrice e ad altri conti correnti, laddove dallo stesso prospetto allegato alla relazione contabile di parte risultava che, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2010 sottoposto a indagine, il tasso effettivo applicato dalla banca non aveva oltrepassato le soglie usurarie, anche nell’ipotesi di inclusione nel calcolo delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto; Ric. 2021 n. 19680 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -4- - contro questa sentenza propongono ricorso società e soci p er ottenerne la cassazione, affidandosia un unico motivo, cui la [OSCURATO:SOCIETA], nell’indicata qualità, replica con controricorso; - è stata formulata proposta di definizione - per inammissibilità della censura-in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ. - la controricorre nte ha depositato documentazione. Considerato che: - la certificazione di morte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , peraltro depositata a sostegno di un’istanza d’interruzione dalla controparte, che non riceve alcun pregiudizio dall’evento (Cass.n. 18804/21; n. 7075/22), non è comunque idonea a produrre effetti, in considerazione dell’officiosità del giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 14385/07); - la tardività del deposito del controricorso non è imputabile alla banca, ma a malfunzionamento del sistema informatico, resa evidente dalla documentazione al riguardo prodotta; - l’unico motivo del ricorso per cassazione, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 7, Cost.,e al diritto a un ricorso effettivo in base all’art. 6 della CEDU, con la conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 1418, commi 1 e 2, cod.civ., è inammissibile , perché con esso si deducono circostanze irrilevanti; - a fondamento del motivo, per un verso i r icorrenti lamentano l’omesso esercizio dei poteri istruttori d'ufficio e la conseguente mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio econometrica tendente all'accertamento del TEG effettivo dell'intero rapporto mese per mese fin dalla sua genesi originaria; per altro verso denunciano l’omessa analisi e valutazione della perizia di parte offerta sin dal primo grado, da Ric. 2021 n. 19680 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -5- mettere in relazione con la formula del TEG naturale indicata in nota 2 pag. 5 del Bollettino di Vigilanzan. 12/05 Banca d'Italia; - quanto al primo profilo, va ribadito che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficiorientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass. n. 7472/17); - le deduzioni dei ricorrenti non riescono quindi a incrinare la correttezza della valutazione di genericità dell’appello operata dalla Corte d’appello di Venezia, poiché concernono la necessità dello svolgimento della consulenza in relazione all’intero rapporto e ad ogni suo aspetto, in contrasto col divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative, che può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (Cass. n. 15774/18); - quanto al secondo profilo, va ribadito che la consule nza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 1614/22), di modo che il giudice del merito, al quale è rimessa la selezione degli elementi e degli argomenti idonei a formare il proprio convincimento, non ha alcun obbligo di darvi seguito, soprattutto se infirmata da gravi inesattezze, per quanto derubricate a meri refusi dai ricorrenti; - anche queste considerazioni, quindi, non sono idonee a incrinare le valutazioni contenute nella sentenza impugnata; - il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi Ric. 2021 n. 19680 sez. M1 -ud. 18-10-2022 -6- dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo