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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32525/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 455 cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato, con conferma nel resto; - che ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 5, terz'ultimo capoverso della sentenza impugnata): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Vedi, Sez. 5, n. 2588 del 1974, Rv. 126591-01) (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456); situazioni che non ricorrono nel caso di specie, essendo stati i fatti di cui ai reati meglio descritti ai capi A) e B) commessi nelle stesse date, senza che possa avere concretamente inciso sull'esito dello scrutinio compiuto dal giudice di merito in ordine alla più intensa capacità a delinquere dimostrata dall'imputato e alla sua maggiore pericolosità sociale, l'operata, mera, derubricazione del reato di cui all'art. 453 cod. pen. in quello di cui all'art. 455 cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 455 cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato, con conferma nel resto; - che ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputato tramite il difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 5, terz'ultimo capoverso della sentenza impugnata): motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Vedi, Sez. 5, n. 2588 del 1974, Rv. 126591-01) (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456); situazioni che non ricorrono nel caso di specie, essendo stati i fatti di cui ai reati meglio descritti ai capi A) e B) commessi nelle stesse date, senza che possa avere concretamente inciso sull'esito dello scrutinio compiuto dal giudice di merito in ordine alla più intensa capacità a delinquere dimostrata dall'imputato e alla sua maggiore pericolosità sociale, l'operata, mera, derubricazione del reato di cui all'art. 453 cod. pen. in quello di cui all'art. 455 cod. pen.; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos
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