Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 29216/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3579/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, Via E. Faà di Brunon. 15 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA]. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - N. 3579/21R.G. avverso la sentenza n. 1603/2020della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il2.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.10.2024dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] L’arch. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che tra quest’ultimo e la società in bonis, nel 1996, era intervenuto un contratto avente ad oggetto la progettazione e direzione lavori di un fabbricato in Catanzaro, localitàGiovino,e che esso attore, quale amministratore della società stessa, aveva curato le obbligazioni di quest’ultima derivanti dal contratto.

Dedusse che, essendo insorti contrasti nel corso dei lavori, con lettera del 22.3.2000 il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato il recesso dal contratto, asserendo che il corrispettivo originariamente pattuito fosse pari a L. 85.470.795 oltre accessori (di cui L 42.000.000 già corrisposte) e chiedendo quindi il ridimensionamento dell’importo ancora dovuto; che, con sentenza del 14.6.2001, il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] posto, chiedeva ai sensi dell’art. 2041 c.c., previa declaratoria della nullità del contratto per violazione dell’art. 2 della legge n. 1815/1939 (che faceva divieto di conferire incarichi professionali a società di capitali), la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 114.051,87 oltre accessori, pari alla differenza tra l’onorario spettante per i lavori eseguiti dalla società e l’acconto di L. 42.000.000 versato dal [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì il Fallimentodella predetta società, chiedendo accertarsi la validità del contratto in parola e la riferibilità alla procedura concorsuale dei N. 3579/21R.G. crediti da esso derivanti.

Si costituì anche [OSCURATO:PERSONA], contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 11.1.2017, il Tribunale di Catanzaro, dichiarata la nullità del contratto tra la società in bonis e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il Fallimento non aveva azione nei confronti di quest’ultimo, rigettò la domanda della curatela e accolse la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Masciari della somma di € 114.051,87 oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame e, nella resistenza del solo Masciari, la Corte d’appello, con sentenza del 2.12.2020, lo accolse parzialmente.

Osservò la Corte calabra che –ferma la nullità del contratto e la legittimazione attiva del Masciari (questioni su cui s’era formato il giudicato interno) – il corrispettivo originariamente pattuito fosse pari a L. 85.470.795 oltre accessori e che esso ben potesse essere preso a parametro per il calcolo dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.; di conseguenza, effettuate le decurtazioni del caso, ridusse l’importo condannatorio ad € 18.008,47 attualizzati, oltre interessi.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1173, 1321 e 2041 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello dato rilievo – nella determinazione dell’indennizzo – ad un contratto che, oltre ad essere nullo, era intervenuto inter alios, dunque N. 3579/21R.G. inopponibile ad esso ricorrente, in quanto ad esso estraneo, benché la sua posizione sia stata trattata in modo indistinto rispetto a quella della società. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione del degli artt. 1418 e 2041 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello – pur dopo aver rilevato che il contratto inter alios era stato dichiarato nullo, con statuizione passata in giudicato -restituito efficacia al contratto stesso, utilizzandone le previsioni al fine di determinare l’indennizzo dovuto ad esso ricorrente. 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 1226 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale utilizzato, nella liquidazione dell’indennizzo, parametri del tutto estranei alle previsioni delle norme rubricate, nonché con i principi di diritto circa la quantificazione e liquidazione dell’indennizzo da ingiustificato arricchimento. 2.1 – Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che indubbiamente riveste la posizione di litisconsorte necessario processuale, essendo stato parte nel giudizio di merito.

Tuttavia, per ragioni di economia processuale, può farsi a meno di disporsi l’integrazione del contraddittorio, stante l’inammissibilità del ricorso stesso (v.

Cass., Sez.

Un., n. 6826/2010), per le ragioni che verranno infra illustrate. 2.2 – Sempre in via preliminare , occorre muovere dalla considerazione (correttamente svolta dalla Corte catanzarese) per cui s’è formato il giudicato interno sia sulla legittimazione attiva ex art. 2041 c.c. del Masciari, sia sulla N. 3579/21R.G. mancanza di azione in capo al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giacché la sentenza di primo grado non è stata impugnata da alcuno in parte qua: su tali aspetti, dunque, non è consentito ritornare, benché non possa farsi a meno di evidenziare –contrariamente a quanto dedotto dall’odierno ricorrente, quale trait d’union rispetto ai singoli motivi di ricorso– sia proprio esso Masciari (e non la Corte d’appello) a dimostrare di aver confuso la propria posizione soggettiva con quella della società (e di averla ad essa sovrappo sta ) , quale persona giuridica (quest’ultima) che aveva stipulato il contratto con il [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarato nullo.Se dunque la attuale condizione di “impoverito” del Masciari è indiscutibile, ciò dipende solo dal giudicato interno sul punto, giacché è stato lo stesso Masciari ad agire ex art. 2041 c.c., ma dichiaratamente rispetto a prestazioni professionali rese nella qualità di amministratore (o comunque, nell’egida operativa) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non in proprio. 3.1 – Ciò chiarito, i motivi del ricorso possono esaminarsi congiuntamente, perché strettamente connessi; essi sono inammissibili.

Anzitutto, le censure difettano di autosufficienza in relazione alla determinazione di congruità del corrispettivo parametrato alla pattuizione contrattuale, non essendosi chiarito in ricorso se le argomentazioni circa l’entità delle prestazioni professionali per il relativo importo dei lavori (indicato a p. 14 del ricorso) siano state effettivamente sottoposte alla Corte d’appello.

Le censure, in ogni caso, difettano di specificità, non avendo il Masciari colto la ratio decidendidell’impugnata sentenza.

Questa, nel parametrare la riduzione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. (rispetto a quanto operato dal Tribunale) alla pattuizione del compenso determinata nel N. 3579/21R.G. contratto nullo, ha utilizzato la relativa clausolanon già nel suo valore cogente, ex art. 1372 c.c., ma proprio come dato fattuale, ossia con riferimento all’espressione valoriale di quelle determinate prestazioniprofessionali riportate in contratto (e, come detto, oramai ascritte al Masciari in proprio), peraltro frutto della determinazione volitiva dello stesso Masciari, sia pure nella qualità di AU della fallita: il che ha escluso la stessa possibilità di far ricorso alle tariffe professionali, che in subiecta materia possono operare quale parametro della liquidazione equitativa dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1226 c.c. ( ex multis , Cass. n. 14329/2019), che però - com’è noto - ha pur sempre carattere residuale.

Nell’ottica della Corte calabra, dunque, la sussistenza di un parametro valoriale, comune alle parti (latamente intese) e di natura eminentemente fattuale , ha eliminato la variabile residuale (la liquidazione equitativa) , sicché da detto parametro non poteva prescindersi.

L’odierno ricorrente, invece, da un lato denuncia la confusione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale circa la propria posizione soggettiva, rispetto a quella della società (confusione che, in realtà - come già anticipato – è senz’altro ascrivibile alla sua iniziativa giudiziale, così come avviata), e dall’altro insiste nella inutilizzabilità tout court del contratto nullo , senza adeguatamente censurarne la mera dimensione fattuale appunto (opportunamente) valorizzata dal giudice d’appello: il che è plasticamente evidenziato dalla ritenuta assenza di titolo (e di interesse), da parte di esso ricorrente, per contestare alcunché circa le pattuizioni contrattualie quanto dalle stesse evincibile (v. ricorso, p. 11), così il Masciari avendo inteso replicare all’osservazione della Corte d’appello per N. 3579/21R.G. cui l’importo del compenso pattuito tra la società e il [OSCURATO:PERSONA] era pacificamente pari a L. 87.470.795, di cui L. 42.000.000 già versate.

Così facendo, in realtà, il Masciari dimostra di non aver inteso che detta entità è stata utilizzata dalla Corte catanzarese nella più volte descritta dimensione fattuale, senza affatto richiamare una valenza effettuale del contratto nullo, il che avrebbe presupposto, da un lato, una impossibile perdurante sua efficacia, e dall’altro, il dispiegamento dei propri effetti ultra vires e ultra partes : il che, nella decisione qui impugnata, non può scorgersi in alcun modo.

In altre parole, le censure in esame non sono rivolte, con l’adeguata specificità richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), a contrastare il ragionamento effettivamente seguito dal giudice d’appello, ma ne individuano un altro, diverso e inesistente (applicazione di clausole di un contratto nullo eper di più inter alios), che finisce impropriamente per divenire oggetto dell’impugnazione: donde l’inammissibilità dei mezzi in esame. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

N. 3579/21R.G.

P.Q.M la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3579/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, Via E. Faà di Brunon. 15 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA]. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - N. 3579/21R.G. avverso la sentenza n. 1603/2020della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il2.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.10.2024dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] L’arch. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che tra quest’ultimo e la società in bonis, nel 1996, era intervenuto un contratto avente ad oggetto la progettazione e direzione lavori di un fabbricato in Catanzaro, localitàGiovino,e che esso attore, quale amministratore della società stessa, aveva curato le obbligazioni di quest’ultima derivanti dal contratto. Dedusse che, essendo insorti contrasti nel corso dei lavori, con lettera del 22.3.2000 il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato il recesso dal contratto, asserendo che il corrispettivo originariamente pattuito fosse pari a L. 85.470.795 oltre accessori (di cui L 42.000.000 già corrisposte) e chiedendo quindi il ridimensionamento dell’importo ancora dovuto; che, con sentenza del 14.6.2001, il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] posto, chiedeva ai sensi dell’art. 2041 c.c., previa declaratoria della nullità del contratto per violazione dell’art. 2 della legge n. 1815/1939 (che faceva divieto di conferire incarichi professionali a società di capitali), la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 114.051,87 oltre accessori, pari alla differenza tra l’onorario spettante per i lavori eseguiti dalla società e l’acconto di L. 42.000.000 versato dal [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì il Fallimentodella predetta società, chiedendo accertarsi la validità del contratto in parola e la riferibilità alla procedura concorsuale dei N. 3579/21R.G. crediti da esso derivanti. Si costituì anche [OSCURATO:PERSONA], contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto. Con sentenza del 11.1.2017, il Tribunale di Catanzaro, dichiarata la nullità del contratto tra la società in bonis e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il Fallimento non aveva azione nei confronti di quest’ultimo, rigettò la domanda della curatela e accolse la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Masciari della somma di € 114.051,87 oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame e, nella resistenza del solo Masciari, la Corte d’appello, con sentenza del 2.12.2020, lo accolse parzialmente. Osservò la Corte calabra che –ferma la nullità del contratto e la legittimazione attiva del Masciari (questioni su cui s’era formato il giudicato interno) – il corrispettivo originariamente pattuito fosse pari a L. 85.470.795 oltre accessori e che esso ben potesse essere preso a parametro per il calcolo dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.; di conseguenza, effettuate le decurtazioni del caso, ridusse l’importo condannatorio ad € 18.008,47 attualizzati, oltre interessi. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1173, 1321 e 2041 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello dato rilievo – nella determinazione dell’indennizzo – ad un contratto che, oltre ad essere nullo, era intervenuto inter alios, dunque N. 3579/21R.G. inopponibile ad esso ricorrente, in quanto ad esso estraneo, benché la sua posizione sia stata trattata in modo indistinto rispetto a quella della società. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione del degli artt. 1418 e 2041 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello – pur dopo aver rilevato che il contratto inter alios era stato dichiarato nullo, con statuizione passata in giudicato -restituito efficacia al contratto stesso, utilizzandone le previsioni al fine di determinare l’indennizzo dovuto ad esso ricorrente. 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 1226 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale utilizzato, nella liquidazione dell’indennizzo, parametri del tutto estranei alle previsioni delle norme rubricate, nonché con i principi di diritto circa la quantificazione e liquidazione dell’indennizzo da ingiustificato arricchimento. 2.1 – Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che indubbiamente riveste la posizione di litisconsorte necessario processuale, essendo stato parte nel giudizio di merito. Tuttavia, per ragioni di economia processuale, può farsi a meno di disporsi l’integrazione del contraddittorio, stante l’inammissibilità del ricorso stesso (v. Cass., Sez. Un., n. 6826/2010), per le ragioni che verranno infra illustrate. 2.2 – Sempre in via preliminare , occorre muovere dalla considerazione (correttamente svolta dalla Corte catanzarese) per cui s’è formato il giudicato interno sia sulla legittimazione attiva ex art. 2041 c.c. del Masciari, sia sulla N. 3579/21R.G. mancanza di azione in capo al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giacché la sentenza di primo grado non è stata impugnata da alcuno in parte qua: su tali aspetti, dunque, non è consentito ritornare, benché non possa farsi a meno di evidenziare –contrariamente a quanto dedotto dall’odierno ricorrente, quale trait d’union rispetto ai singoli motivi di ricorso– sia proprio esso Masciari (e non la Corte d’appello) a dimostrare di aver confuso la propria posizione soggettiva con quella della società (e di averla ad essa sovrappo sta ) , quale persona giuridica (quest’ultima) che aveva stipulato il contratto con il [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarato nullo.Se dunque la attuale condizione di “impoverito” del Masciari è indiscutibile, ciò dipende solo dal giudicato interno sul punto, giacché è stato lo stesso Masciari ad agire ex art. 2041 c.c., ma dichiaratamente rispetto a prestazioni professionali rese nella qualità di amministratore (o comunque, nell’egida operativa) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non in proprio. 3.1 – Ciò chiarito, i motivi del ricorso possono esaminarsi congiuntamente, perché strettamente connessi; essi sono inammissibili. Anzitutto, le censure difettano di autosufficienza in relazione alla determinazione di congruità del corrispettivo parametrato alla pattuizione contrattuale, non essendosi chiarito in ricorso se le argomentazioni circa l’entità delle prestazioni professionali per il relativo importo dei lavori (indicato a p. 14 del ricorso) siano state effettivamente sottoposte alla Corte d’appello. Le censure, in ogni caso, difettano di specificità, non avendo il Masciari colto la ratio decidendidell’impugnata sentenza. Questa, nel parametrare la riduzione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. (rispetto a quanto operato dal Tribunale) alla pattuizione del compenso determinata nel N. 3579/21R.G. contratto nullo, ha utilizzato la relativa clausolanon già nel suo valore cogente, ex art. 1372 c.c., ma proprio come dato fattuale, ossia con riferimento all’espressione valoriale di quelle determinate prestazioniprofessionali riportate in contratto (e, come detto, oramai ascritte al Masciari in proprio), peraltro frutto della determinazione volitiva dello stesso Masciari, sia pure nella qualità di AU della fallita: il che ha escluso la stessa possibilità di far ricorso alle tariffe professionali, che in subiecta materia possono operare quale parametro della liquidazione equitativa dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1226 c.c. ( ex multis , Cass. n. 14329/2019), che però - com’è noto - ha pur sempre carattere residuale. Nell’ottica della Corte calabra, dunque, la sussistenza di un parametro valoriale, comune alle parti (latamente intese) e di natura eminentemente fattuale , ha eliminato la variabile residuale (la liquidazione equitativa) , sicché da detto parametro non poteva prescindersi. L’odierno ricorrente, invece, da un lato denuncia la confusione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale circa la propria posizione soggettiva, rispetto a quella della società (confusione che, in realtà - come già anticipato – è senz’altro ascrivibile alla sua iniziativa giudiziale, così come avviata), e dall’altro insiste nella inutilizzabilità tout court del contratto nullo , senza adeguatamente censurarne la mera dimensione fattuale appunto (opportunamente) valorizzata dal giudice d’appello: il che è plasticamente evidenziato dalla ritenuta assenza di titolo (e di interesse), da parte di esso ricorrente, per contestare alcunché circa le pattuizioni contrattualie quanto dalle stesse evincibile (v. ricorso, p. 11), così il Masciari avendo inteso replicare all’osservazione della Corte d’appello per N. 3579/21R.G. cui l’importo del compenso pattuito tra la società e il [OSCURATO:PERSONA] era pacificamente pari a L. 87.470.795, di cui L. 42.000.000 già versate. Così facendo, in realtà, il Masciari dimostra di non aver inteso che detta entità è stata utilizzata dalla Corte catanzarese nella più volte descritta dimensione fattuale, senza affatto richiamare una valenza effettuale del contratto nullo, il che avrebbe presupposto, da un lato, una impossibile perdurante sua efficacia, e dall’altro, il dispiegamento dei propri effetti ultra vires e ultra partes : il che, nella decisione qui impugnata, non può scorgersi in alcun modo. In altre parole, le censure in esame non sono rivolte, con l’adeguata specificità richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), a contrastare il ragionamento effettivamente seguito dal giudice d’appello, ma ne individuano un altro, diverso e inesistente (applicazione di clausole di un contratto nullo eper di più inter alios), che finisce impropriamente per divenire oggetto dell’impugnazione: donde l’inammissibilità dei mezzi in esame. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). N. 3579/21R.G. P.Q.M la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norm
Sentenza Cassazione n. 29216/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris