CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO cha concluso chiedendo ol-efLumf-im - udjtó il difensore 41, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di lesione personale ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli articoli 192, 546 lett. e), 533 del codice di rito, denunciando l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova in riferimento alle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si lamenta l'omessa considerazione del fatto che alcuni testi per la posizione in cui si trovavano rispetto al punto in cui è avvenuto il litigio non potevano avere avuto una chiara visione dell'accaduto mentre la teste Casini a sua volta parla di uno scambio di cazzotti che non trova riscontro nelle sentenze di merito; gli altri testimoni che hanno confermato il colpo che avrebbe subito la persona offesa sono in ogni caso amici della predetta. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Nonostante l'esclusione della recidiva e dell' aggravante di cui all'art. 583 comma 1 cod. pen., la corte di appello ha immotivatamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità in argomento, che in particolare il danno arrecato alla persona offesa non potesse ritenersi lieve, aggiungendo che il Papa non avrebbe mostrato segni di resipiscenza ovvero, circostanza che non rientra tra i presupposti previsti dalla disposizione normativa né tra quelli affermati dalla giurisprudenza. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 165 cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale; in particolare la lamenta che la Corte territoriale non ha effettuato alcuna valutazione coerente e logica delle condizioni economiche dell'imputato e della sua effettiva possibilità di provvedere al pagamento della somma indicata a titolo di provvisionale, laddove l'art. 164 cod. pen., rinviando all'articolo 133 cod. pen., quanto a presupposti, implica una valutazione anche delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, le quali nel caso di specie sono limitata non percependo, allo stato, l'imputato redditi.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso replicando alle considerazioni svolte dal P-G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.il primo motivo è aspecifico non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza, e, nel dedurre il travisamento delle dichiarazioni rese dai testimoni, si limita peraltro a una critica della loro valutazione senza nemmeno indicare il contenuto delle deposizioni che si assumono travisate, né evidenziare in che misura le testimonianze che sì ritengono non affidabili o in contrasto con le altre emergenze processuali hanno inciso in maniera determinante sulla ricostruzione e affermazione di responsabilità dell'imputato. In ogni caso il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di piena attendibilità intrinseca del racconto reso dalla persona offesa, evidenziando come esso trovi peraltro anche riscontro, innanzitutto, nella documentazione medica oltre che nelle deposizioni di altri testi e come, tra l'altro, proprio la teste [OSCURATO:PERSONA] avesse parlato di un colpo inferto all'improvviso dall'imputato al Falciani durante il festeggiamento in discoteca del suo compleanno (colpo definito dalla teste "uno schiaffo allucinante", e confermato, quanto meno, dai testi Radasso e Sbaragli per avere avuto modo entrambi di vederlo direttamente, come dai medesimi affermato, secondo quanto si riporta nella ricostruzione svolta dalla corte territoriale in risposta a deduzioni analoghe svolte dal ricorrente già in quella sede). 1.2.E' inammissibile anche il secondo motivo in quanto non censura specificamente i punti di motivazione con i quali si evidenziano le modalità della condotta (colpo improvviso), l'offesa arrecata (perforazione della membrana timpanica che aveva comportato per diverso tempo limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane da parte della persona offesa) e le ragioni del gesto (perpetrato per motivi di gelosia da parte di persona che all'epoca del fatto aveva 58 anni a fronte dei 23 del Falciani) ovvero tutti gli aspetti ritenuti ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità in parola; laddove l'annotazione sul comportamento processuale del Papa rimane una mera annotazione finale che non incrina la valutazione correttamente motivata da parte della corte territoriale.D'altronde, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis, Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 1.3.Inammissibile è anche il terzo motivo concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, in quanto la corte d'appello ha già indicato come manchi la prova delle difficoltà economiche dell'imputato, argomento non contrastato con l'allegazione di precisi elementi fattuali ignorati o travisati dalla corte di appello, limitandosi la doglianza svolta sul punto nel ricorso in scrutinio a prospettare genericamente difficoltà economiche dell'imputato per essere egli sprovvisto - allo stato - di reddito, senz'altro aggiungere; laddove, in sede di appello, il ricorrente si era, piuttosto, limitato a lamentare, ancora più genericamente, la mancata considerazione della capacità economica e delle difficoltà della condizione dell'imputato. E' vero che il giudice è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche se dagli atti emergono elementi che consentano di dubitare di esse ovvero se tali elementi sono stati indicati dalla difesa, ma è altrettanto vero che non è sufficiente a tal fine la mera prospettazione generica di difficoltà economiche per mancanza di reddito (prospettazione peraltro, nel caso di specie, intervenuta solo nel ricorso per cassazione); ed invero, in generale, affinchè possa ritenersi introdotto un elemento di dubbio idoneo ad imporre un motivato apprezzamento delle condizioni economiche da parte del giudice, da effettuarsi se del caso anche mediante preventivo accertamento sul punto, è necessaria la indicazione di aspetti specifici e concreti che consentano quanto meno di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta. D'altronde è da ritenere, se non un vero e proprio onere a carico dell'imputato, quantomeno un suo interesse quello di prospettare tale condizione e, ove possibile, di documentarla, e ciò a maggior ragione ove si verta nell'ambito di procedimento penale in cui vi è costituzione di parte civile, essendo in siffatta ipotesi prevedibile la possibilità della subordinazione. Nel caso di specie la corte territoriale precisa che l'imputato - neppure - in appello aveva prospettato condizioni economiche ostative a tale subordinazione, essendosi doluto della subordinazione adducendo genericamente - come risulta dallo stesso atto di appello - che il giudice di primo grado non aveva svolto alcuna considerazione sulla capacità economica e sulle difficoltà della condizione dell'imputato, laddove, per darsi l'abbrivio ad una motivata valutazione sul punto, è necessario, ove essi non risultino già dagli atti, quanto meno, la prospettazione da parte dell'imputato di elementi specifici e concreti ovvero di elementi idonei a far dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019 Ud. (dep. 03/04/2020) Rv. 278799 - 01 secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione; in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato al pagamento di una provvisionale la concessione del beneficio della sospensione della pena, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento era stato dichiarato fallito in proprio dopo la sentenza di condanna di primo grado e spogliato dei suoi beni, venduti all'asta; conf. Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348). Il motivo e quindi oltre che del tutto generico anche manifestamente infondato. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del