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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30583/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo c r5 v, (5 i i 66 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !Alto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore 5.12 ha concluso ch>lendo 775 , u i,-- , i,vt" , ntuk 11 .,L,i t 1-1,..‘ riA", udito il dnsorei Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dal P.M. in relazione alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] ABBRUZZESE, Anna PALMIERI, Marco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ALOISE, Francesco NOBLEA, Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], Francesco MAZZEI, Giuseppina [OSCURATO:PERSONA] nonché, in via incidentale, del predetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 9.12.2016, all'esito del rito abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del reato di cui al capo A) ascrittogli, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/90, e ritenuta la continuazione con il capo W)(artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/90), già riqualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, lo ha condannato a pena di giustizia.

Con la medesima pronuncia, la Corte territoriale ha confermato la decisione nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA] ABBRUZZESE, riconosciuto responsabile in ordine al reato sub A) ascrittogli (art. 74 d.P.R. n. 309/90, esclusa l'aggravante di cui al quarto comma); - Anna PALMIERI, riconosciuta responsabile in ordine al reato sub A) ascrittogli (art. 74 d.P.R. n. 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90); - Marco [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile in ordine ai reati sub A) ascrittogli (art. 74 d.P.R. n. 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90), B) (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90) ed U) (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90); - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile in ordine al reato sub A) riqualificato ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.

P.R. n. 309/90 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile in ordine al reato sub A) riqualificato ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.

P.R. n. 309/90 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, C) e W) (riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90); - [OSCURATO:PERSONA] ALOISE, riconosciuto responsabile in ordine al reato sub A) esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, M), N), O), P), T), V) (art. 73 d.P.R. n. 309/90);

1.1. Questa Corte, con sentenza 30 ottobre 2018 n. 54648, ha annullato tale sentenza in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato associativo in difetto di motivazione rafforzata da parte della Corte di appello in 2 ,\( punto affectio societatis.

Sempre con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto assorbiti i motivi riguardanti la mancata risposta alle doglianze articolate in sede di appello incidentale, all'omesso riconoscimento della fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/90, al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, al riconoscimento della recidiva contestata, alla eccessività della pena.

Ha inoltre annullato senza rinvio la precedente sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), d.P.R. n. 309/90 in relazione al capo C) e per l'effetto ha rideterminato la pena a carico di costui.

1.1.1. La medesima pronuncia ha ritenuto - in difetto di profili patologici - l'utilizzabilità delle intercettazioni in atti anche in conseguenza del fatto che gli impugnanti avevano tutti chiesto procedersi con rito abbreviato.

Ha escluso, in relazione a tutti i ricorrenti, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 DPR 309/90.

Ha confermato la pronuncia di condanna nella parte in cui aveva affermato che PALMIERI Anna aveva ricoperto un ruolo apicale nell'associazione, in ragione di un potere decisionale generale e della svolta attività di promozione del gruppo espresso attraverso ordini, consigli ed avvertimenti ai sodali.

1.2. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza 24 febbraio 2022, oggetto dell'odierno giudizio, in parziale riforma della sentenza 9 dicembre 2016 del GIP del Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche della fattispecie associativa di cui al capo A) della rubrica, ha escluso l'aggravante di cui al comma 4 dell'articolo 74 d.p.r. 309/90 e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia.

2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il Procuratore Generale lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 20-28-29 cod pen in conseguenza della mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, risultando la pena stabilita in concreto per reato più grave, al netto della riduzione per il rito, superiore ad anni cinque di reclusione. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'[OSCURATO:PERSONA], propone a sua volta ricorso e articola i seguenti motivi.

2.2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 627 cod. proc. pen. in difetto di motivazione rafforzata a fondamento della condanna irrogata.

2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 6 Carta EDU e all'articolo 533 codice di procedura penale in considerazione del recepimento delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia differenti senza possibilità di contestazione e di verifica della coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di costoro nonché in difetto di una valutazione globale delle intercettazioni.

2.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 533 codice di procedura penale in relazione alla mancata valutazione delle contraddizioni contenute nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA], non risultando chiaro se costui fosse un depositario, un fornitore o uno spacciatore.

Il ricorrente contesta anche la collocazione nel tempo del contributo offerto dall'imputato e del vincolo associativo, posto che si fa riferimento ad un arresto del fratello avvenuto il 27 novembre 2014 a fronte della contestazione del reato associativo sino ad agosto 2014.

Rileva, ancora, che non risulta esservi stato mai alcun sequestro di stupefacente al [OSCURATO:PERSONA].

Contesta, infine, la mancanza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni dei collaboratori.

Mancherebbero, secondo la difesa, tutti gli elementi strutturali del reato associativo, e quindi: la consapevolezza a partecipare all'attività associativa, la costante disponibilità all'acquisto, la costante disponibilità a fornire sostanze, la stabile adesione al sodalizio, l'assistenza legale o l'aiuto economico al soggetto o ai suoi familiari.

Mancherebbe, in particolare, l'affectio societatis, posto che, a eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], nessun altro collaboratore di giustizia e coimputato del presente procedimento conosce e parla del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, gli stessi collaboratori smentiscono ABBRUZZESE e PALMIERI.

Inoltre, la mancanza di servizi di OCP nei confronti dell'imputato e la mancanza di riscontri in punto sussistenza, continuità o frequenza dei rapporti tra il ricorrente e gli altri coimputati verrebbero a escludere la funzione di depositario riferita dall'ABBRUZZESE.

Rilevanti al proposito sarebbero le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essersi rifornito da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppina e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente riporta le dichiarazioni rese in sede dibattimentale da parte del collaboratore NOBLEA Francesco, che - a fronte di domande sulla composizione e sulla attività di associazione e associati - ha risposto che perché costui né era componente dell'associazione né aveva mai spacciato droga, nonché di [OSCURATO:PERSONA], i cui verbali risultano del tutto omissati e che comunque non risulta parlare mai del ricorrente.

La Corte territoriale non avrebbe inoltre tenuto conto di una serie di incongruità delle dichiarazioni della PALMIERI: in particolare, il fatto che abbia parlato di una associazione attiva fino al 2018, quando in atti la stessa risultava smantellata nel 2015 con gli arresti di tutti i compartecipi, ed il fatto che la donna mai aveva nominato il [OSCURATO:PERSONA] come partecipe, nonostante la rilevanza del ruolo successivamente attribuito.

Inoltre, nonostante la donna abbia affermato che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse stato oggetto di altri interrogatori, mai è stato possibile acquisire verbali che confermassero tale circostanza ed è addirittura presente in atti una nota della DDA di Catanzaro in cui si afferma che "in relazione alle attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] non vi sono elementi nuovi rispetto a quanto già trasmesso".

Rilevante sarebbe anche la mancanza di intercettazioni e di riscontri inerenti ai rapporti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferiti dalla stessa PALMIERI.

Sarebbe poi peculiare che la PALMIERI conoscesse il nascondiglio usato dal [OSCURATO:PERSONA] per la droga (al cimitero, sotto le scale) senza che anche l'ABBRUZZESE - che dirigeva unitamente alla PALMIERI il medesimo sodalizio - ne fosse a conoscenza.

A minare la credibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori PALMIERI e ABBRUZZESE vi sarebbe poi la discrasia su attività e date.

La PALMIERI parla di una attività di deposito sino al settembre 2015, data di esecuzione della misura cautelare, mentre ABBRUZZESE riferisce di una attività di deposito cui sarebbe seguita attività di spaccio.

Contraddittoria e incoerente con alcuna affectio societatis sarebbe poi la circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] potesse spacciare anche in proprio, circostanza esclusa dall'ABBRUZZESE.

La difesa denuncia ancora che la PALMIERI avrebbe "corretto il tiro" durante le proprie dichiarazioni in relazione alle modalità secondo cui poteva prelevare droga dalla quantità da lui custodita e utilizzarla e alle modalità di determinazione del corrispettivo.

Non sarebbe nemmeno comprensibile né logica l'affermazione della esistenza di debiti del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla compagine, sia per il carattere dichiaratamente ambivalente del contributo di questi, per come descritto dalla PALMIERI, sia in ragione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] - in quel periodo - aveva ricevuto 90.000 C quale corrispettivo di una ingiusta detenzione e sarebbe stato questo il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "faceva il lecchino" con lui.

Quanto poi alle dichiarazioni di ABBRUZZESE [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha rilevato che il nome di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato fatto dal collaboratore una sola volta in sede di verbale illustrativo (pag. 50) come fornitore stabile, insieme a [OSCURATO:PERSONA] Mario previo avviso di PIROMALLO, senza poi più dettagliare mansioni e compiti dell'odierno ricorrente.

Inoltre, in sede dibattimentale, l'ABBRUZZESE ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto il custode sino a quando gli era stata sequestrata della droga al cimitero e che da allora in poi si era occupato dello spaccio da strada, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] Marco (con cui, secondo il dichiarante, si interfacciava anche in precedenza) o a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], secondo la necessità.

La difesa rileva ancora che - secondo le dichiarazioni dell'ABBRUZZESE - l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo sarebbe iniziato nel 2014, ma riferisce di cessioni avvenute prima dell'arresto di Mario [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel novembre 2014, con la conseguenza che le condotte potrebbero essere intervenute dopo l'agosto 2014, data di cessazione della associazione secondo la lettera del capo di imputazione.

Ancora, ABBRUZZESE riferisce che il ricorrente prendeva da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre la PALMIERI riferisce di dazioni del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ABBRUZZESE dice che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso eroina, mentre la PALMIERI riferisce che il [OSCURATO:PERSONA] spacciava solo cocaina; ABBRUZZESE riferisce che [OSCURATO:PERSONA] conservava la droga al cimitero (avvalendosi di un soggetto indicato come "becchino") e aveva subito un sequestro, ma in atti non risultano sequestri a carico del [OSCURATO:PERSONA].

La difesa conclude, infine, per la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e per la necessità di interpretare le discordanze fra le dichiarazioni accusatorie alla stregua di falsità che verrebbero a minare la credibilità della PALMIERI e dell'ABBRUZZESE.

Si afferma, in sostanza, che "i collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], raccontano del [OSCURATO:PERSONA] in maniera generica, superficiale, confusionaria e contraddittoria", che "mancano le prove che [OSCURATO:PERSONA] appartenga o sia affiliato, associato o favorisca in qualche modo il "gruppo" di cui all'imputazione" e che "[OSCURATO:PERSONA] abbia gestito il magazzino".

2.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione gli articoli 192 e 533 codice di procedura penale in relazione alla ritenuta sussistenza della cosiddetta affectio societatis e alla affermata irrilevanza delle intercettazioni.

Si contestano - nell'articolazione del motivo - le intercettazioni che la Corte territoriale ha richiamato a dimostrazione della sussistenza di un vincolo effettivo e stabile tra l'imputato e l'associazione facente capo alla PALMIERI e a ll'ABBRUZZESE.

In via generale, si afferma che, in tal intercettazioni, il [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno interlocutore diretto e che dalle stesse "si evincono solo tre irrilevanti e incomprensibili riferimenti a tale [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, preclusiva alla utilizzazione della intercettazione 19 maggio 2014 ore 20:39 sarebbe il fatto che la stessa è preceduta dall'inciso "conversazione non comprensibile".

Comunque, in essa si fa riferimento a "questo [OSCURATO:PERSONA]" che "glie la dà a Tonino." Tali espressioni non potrebbero dimostrare una cessione a "Tonino" perché Tonino, secondo la Palmieri, era ABBRUZZESE Antonio e, quindi, estraneo alla compagine e, comunque, un fornitore.

L'espressione "questo [OSCURATO:PERSONA]", inoltre, dimostrerebbe insindacabilmente trattarsi di soggetto non appartenente alla compagine associativa.Nemmeno potrebbe ritenersi significativa l'intercettazione 20681 del 29 luglio 2014 perché il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si stupisca di rapporti di vicinanza tra due sodali sarebbe contraddittorio rispetto all'appartenenza al gruppo.

Ancora, l'intercettazione 22 giugno 2014, progressivo 15968, che vede ancora una volta come protagonista il [OSCURATO:PERSONA] e in cui la PALMIERI dice "a [OSCURATO:PERSONA] gliel'hanno data loro" proverebbe che il [OSCURATO:PERSONA] sia semplicemente un acquirente che acquistava da altre persone.

Inoltre, il riferimento alla presenza di una perquisizione in cui "hanno trovato a Candiduzzo" dimostrerebbe l'estraneità dello stesso all'associazione perché, altrimenti, i singoli componenti avrebbero dovuto essere ben a conoscenza della presenza di controlli e le espressioni della PALMIERI, che afferma "a me non interessa...

Sto pensando ai guai miei", riscontrerebbe tale estraneità.

La stessa PALMIERI, nella sua deposizione 29 settembre 2021 ha poi affermato che, in tale conversazione, si parlava di debiti dei pusher.

Priva di significato sarebbe inoltre l'intercettazione 7 luglio 2014, progressivo 18160, laddove emergerebbe che "Candiduzzo" sarebbe soltanto un possibile acquirente che avrebbe dovuto pagare 150 o 190 C, e non certo un sodale. 2.2.5 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per mancata motivazione in punto pena e il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al sesto comma dell'articolo 74 d.p.r. 309/90, trattandosi di fatti rientranti nell'ambito della fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. 309/90.

2.2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, trattandosi di condotte limitate nel tempo, di minima importanza e vantando l'imputato precedenti assolutamente remoti.

2.2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata motivazione sui presupposti applicativi della contestata recidiva in conseguenza del carattere remoto e non specifico dei precedenti anche rispetto ai fatti in contestazione, in quanto risalenti al periodo 2012/2013.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. .11 Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa condanna alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con irrogazione a cura della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

È fondata la doglianza articolata con l'unico motivo di ricorso articolato dal Procuratore Generale.

Infatti, posto che la pena risulta essere superiore ad anni cinque, ne deriva l'obbligo di irrogare la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante la pena, infatti, sono predeterminate in ogni elemento dalla legge e costituiscono un necessario ed automatico effetto penale, secondo la previsione legislativa.

2.1. I primi quattro motivi di ricorso proposti dall'imputato possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attinenti ai profili processuali e sostanziali della dichiarazione di penale responsabilità, e risultano infondati.

2.1.1. Deve in primo luogo rilevarsi che non può ritenersi sussistente, nella vicenda che occupa, alcuna formale violazione del principio di diritto enunciato da questa stessa Corte in sede di annullamento, attinente alla necessità di una motivazione rafforzata.

2.1.2. Infatti, l'onere derivante da tale necessità implica l'indicazione di elementi ulteriori rispetto a quelli oggetto della pronuncia assolutoria che si intende riformare che dimostrino l'esistenza di profili di incoerenza rispetto alle affermazioni contenute nella pronuncia medesima.

Nel caso di specie, mancava, nel contesto della sentenza di primo grado, il riferimento a contenuti specifici delle intercettazioni o conversazioni concretamente individuate, risultando piuttosto oggetto di valutazione il generale tenore delle intercettazioni medesime.

Infatti, il GIP del Tribunale di Catanzaro ha dato atto del fatto che vi erano conversazioni (segnatamente i progressivi 12-55-99-66-179-190-270-109-118120-284-288- 301) che permettevano unicamente di dimostrare - in relazione al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la "gravitazione e la sussistenza di suoi rapporti con soggetti appartenenti alla consorteria in contestazione e la sua attività di spacciatore al dettaglio, descrivendo condotte che rappresentano esempi di connivenza e convenienza", ma che le stesse non potevano essere ritenute indicative di una sua affectio societatis e, dunque, di una sua partecipazione alla cosca.

Ne consegue che, a fronte di una rinnovazione dibattimentale che ha permesso l'individuazione di elementi ulteriori, la nuova motivazione che utilizzi tali nuovi elementi per desumere incoerenza e erroneità della sentenza di primo grado non può essere ritenuta di per sé una violazione del principio di diritto che imponeva la motivazione rafforzata, pur rimanendo comunque necessaria la valutazione della adeguatezza intrinseca di tale nuova motivazione, di cui si dirà in seguito.

2.1.3. Nemmeno può ritenersi sussistente alcuna violazione del principio del giusto processo qualora vengano introdotte, in sede di rinnovazione istruttoria, dichiarazioni di collaboratori di giustizia che vengano escussi in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti.

Infatti, i profili che vengono considerati in questa sede quale garanzia del giusto processo attengono appunto ai profili afferenti al contraddittorio rispetto a cui non vi è stata nemmeno una compiuta contestazione.

Tale questione non può nemmeno ricomprendere il mancato accoglimento dell'opposizione del difensore dell'imputato alla escussione dei collaboratori di giustizia NOBLEA e [OSCURATO:PERSONA] posto che, da una parte, nemmeno si ripropongono i motivi che erano a fondamento di tale opposizione e che, dall'altra, la possibilità di una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativa ad elementi nuovi in quanto non precedentemente presi in considerazione ed indispensabili ai fini del decidere rientra nei profili di legittimo utilizzo del potere discrezionale del giudice di appello.

2.1.4. Priva di fondamento anche la doglianza relativa alla mancata considerazione delle dichiarazioni di NOBLEA e [OSCURATO:PERSONA].

2.1.4.1. Quanto al NOBLEA, la Corte (par. 2.5 pag. 42 e s.) specificamente evidenzia i motivi che l'hanno portata a ritenere non attendibile il dichiarante, facendo riferimento al contrasto tra parte di tali dichiarazioni e altre diverse emergenze istruttorie.

Tali emergenze motivazionali appaiono assolutamente congrue rispetto al contenuto del fascicolo processuale.

In particolare, infatti, corretta è l'affermazione per cui il dichiarante non è minimamente credibile quando si lancia ad affermare che il ricorrente nemmeno spacciasse, posto che deve considerarsi la presenza di un giudicato interno in relazione al capo W), attinente proprio a cessione di stupefacenti.

Per altro verso, logica e lineare risulta la motivazione laddove fa riferimento, anche se in maniera sostanzialmente implicita, alla presenza di intercettazioni che - secondo lo stesso giudice di primo grado - dimostravano lo svolgimento di una attività di spacciatore al dettaglio.

Tali profili di inattendibilità delle dichiarazioni di NOBLEA si ricollegavano poi con un comportamento, al momento della dichiarazione, assolutamente peculiare, laddove risulta dai verbali di causa, riportati persino in sede di ricorso, la volontà del NOBLEA di disinteressarsi degli altri profili che non fossero l'affermazione di estraneità del [OSCURATO:PERSONA].

2.1.4.2. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le doglianze della difesa risultano infondate.

In primo luogo, va rilevato che è stato lo stesso difensore a opporsi alla escussione di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo.

Per altro verso, in difetto di una concreta escussione, anche in conseguenza della precedente opposizione dello stesso difensore, mancano dichiarazioni positive e concrete del [OSCURATO:PERSONA] rese in sede dibattimentale sulla questione controversa e il riferimento contenuto negli atti difensivi a dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] rimane essenzialmente generico, non adeguatamente concretizzato, comunque all'apparenza riferentesi ad atti in cui non vi erano state domande specifiche sulla questione relativa alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].2.1.5.

Generica e comunque infondata risulta l'eccezione afferente alla mancata possibilità di contestazione e di verifica della coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Risulta infatti che, nel caso di specie, la difesa ha avuto la possibilità di controinterrogare i dichiaranti, ha avuto accesso agli atti dell'intero fascicolo processuale, ha avuto la possibilità di compulsare i verbali riguardanti l'avvio della collaborazione dei singoli soggetti e di ottenere ulteriori dichiarazioni da parte della DDA in ordine alla presenza o meno di verbali ulteriori rispetto a quelli ottenuti e riguardanti il [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, in un contesto in cui la mancanza di elementi è sempre stata considerata elemento a favore della difesa.

2.1.6. Non del tutto comprensibile e generica, e comunque infondata, risulta la doglianza relativa alla mancata menzione del [OSCURATO:PERSONA] da parte dei collaboratori di giustizia PALMIERI e ABBRUZZESE in sede di avvio di collaborazione.

Sussistono infatti, nella ricostruzione giudiziale e finanche nelle verbalizzazioni richiamate in sede di ricorso, due riferimenti al contenuto dell'escussione dibattimentale dei collaboratori medesimi in cui si fa riferimento al fatto che il ricorrente era stato indicato come uno degli associati fin dai primi momenti della collaborazione.

La Corte territoriale evidenzia, in particolare, "che entrambi i collaboratori hanno menzionato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], fin da subito, quale partecipe del sodalizio in esame".

Tale circostanza si ritrova anche nella formulazione del ricorso, posto che a pagina 36 e a pagina 51 dello scritto difensivo viene riportata una verbalizzazione in cui è lo stesso difensore del ricorrente a enunciare il contenuto di pagina 59 del verbale illustrativo e a specificare che la PALMIERI aveva detto che "Il gruppo era composto da me, mio marito" e fa l 'elenco e indica anche (...) [OSCURATO:PERSONA]".

Allo stesso modo, anche ABBRUZZESE [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto coinvolto negli affari dell'associazione pur non indicandolo immediatamente come depositario.

Il fatto che nel seguito degli interrogatori dei collaboratori di giustizia manchi lo svolgimento della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e il fatto sia stata smentita la circostanza riferita dalla PALMIERI, che diceva di ricordare di averne parlato agli inquirenti nel corso di altri interrogatori, risultano elementi che rimangono neutri ai fini della comunque sussistente logicità della motivazione.

Pacifica rimane, infatti, la utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti PALMIERI e ABBRUZZESE oltre il termine dei centottanta giorni dalla volontà di collaborare (v.

Sez.

U. n. 1149 del 25.9.2008, Ric.

Magistris, Rv 241882; Sez. 1 12/07/2021 n. 1631 -dep. 2022).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ultrasemestrali del collaboratore di giustizia prevista dalla L. n. 82 del 1991, art. 16- quater, comma 9 (come modificato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45), è applicabile alle sole dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e non già a quelle rese nel corso del dibattimento (ordinario o contratto) attraverso l'esame del collaborante, cioè di un atto che non "recupera" dichiarazioni eventualmente o altrimenti inutilizzabili, ma che forma - nel diretto controllo e confronto delle parti del processo - una prova dichiarativa affatto diversa e immune da possibili censure di inutilizzabilità (cfr. Sez. 5, n. 42618 del 14/7/2009, Franchina, Rv. 245390; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25263; Sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012 - dep. 2013-, Pompeo, Rv. 255738).

2.1.7. Non risultano fondate le doglianze in ordine alla coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

2.1.7.1. Del tutto incongruente il riferimento alle affermazioni della PALMIERI relative all'esistenza dell'associazione fino al 2018, posto che, a tutto voler concedere, nel caso di specie si fa riferimento a condotte avvenute nel 2014, come specificato in sede di dichiarazioni.

2.1.7.2. Irrilevante la pretesa incongruenza tra la PALMIERI e l'ABBRUZZESE relativa alla conoscenza dell'esatto posto dove la droga veniva nascosta.

Entrambi i collaboratori hanno fatto esplicito riferimento alla circostanza che lo stupefacente veniva conservato nei pressi del cimitero e ciascuno ha fornito precisazioni comunque lineari.

Da una parte il riferimento al "becchino" che supportava il [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, l'esatta allocazione del nascondiglio.

La presenza di tali diverse specificazioni non determina una contraddizione tale da privare di credibilità le dichiarazioni.

2.1.7.3. Infondata la doglianza relativa al fatto che la PALMIERI avrebbe "corretto il tiro" durante le proprie dichiarazioni in relazione alla modalità di prelievo utilizzo della sostanza stupefacente trattandosi di un mero chiarimento.

2.1.7.4. Parimenti infondata la doglianza relativa alla illogicità della partecipazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] a momenti diversi del traffico, talvolta in ruoli diversi.

Il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di "infame" nel contesto delle intercettazioni risulta ampiamente spiegato dalla PALMIERI e coerente col fatto che costui cercava stabilmente di "giocare su più tavoli", come risulta anche coerente ai rapporti col proprio fratello gemello e alla accertata presenza di rapporti con "Tonino" che - a dire dello stesso difensore - era il fratello dello stesso ABBRUZZESE.

Risulta piuttosto logica la conseguenza di tale ambiguità e, in particolare, la patente di infame che gli risulterebbe attribuita in sede di intercettazioni.

2.1.7.5. Infondate le contestazioni relative al periodo in cui l'inserimento nell'associazione sarebbe avvenuto.

Infatti, la partecipazione descritta dai collaboratori di giustizia risulta diverso all'anno 2014 e la condanna per il capo W), commesso in Cosenza il 5 giugno 2014 secondo dinamica pienamente compatibile con il ruolo di custode, riscontra la collocazione temporale del contributo affermata dalla Corte territoriale.2.1.7.6.

Infondate anche le contestazioni in ordine al fatto che la mancata individuazione di un sequestro ai danni del [OSCURATO:PERSONA] verrebbe a smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Infatti, la presenza di una perquisizione o di un sequestro ai danni del [OSCURATO:PERSONA] è riscontrata nel contesto delle intercettazioni citate dalla Corte territoriale e richiamate dalla difesa in sede di ricorso.

Peraltro, proprio le richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia forniscono spiegazione logica adeguata in ordine a tale presunta incongruenza posto che, in particolare l'ABBRUZZESE, identifica la persona a cui carico "hanno fatto una perquisizione e gli hanno trovato sia l'eroina che la cocaina" nel "ragazzo che stava vicino a [OSCURATO:PERSONA], che di soprannome lo chiamavano II Becchino" (pagina 25 della sentenza impugnata).

Nemmeno è possibile revocare in dubbio (e non è nemmeno contestato) che anche la PALMIERI, pur in presenza di una iniziale espressione equivoca, parli di [OSCURATO:PERSONA] e del "becchino" come di persone diverse.

2.1.8. Ulteriormente infondata la doglianza relativa alla interpretazione fornita alle intercettazioni.

2.1.8.1. Non vi sono in atti elementi per affermare che la persona indicata come "Candiduzzo" o "questo [OSCURATO:PERSONA]" in sede di intercettazioni sia persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA].

In nessun passaggio del fascicolo processuale è possibile individuare alcun soggetto che possa essere omonimo del [OSCURATO:PERSONA] e tale circostanza, unitamente ad un nome comunque ragionevolmente originale e a riferimenti in sede di intercettazioni comunque coerenti all'inserimento nelle vicende di cui è giudizio, permette di ritenere adeguatamente valutata l'individuazione del soggetto di cui si parla.

2.1.8.2. Nessuna rilevanza assume il fatto che il ricorrente non abbia partecipato ai colloqui, sia in conseguenza della ritenuta adeguatezza dell'individuazione, sia in ragione del fatto che non vi sono elementi per ritenere che i soggetti impegnati nella conversazione sapessero di essere intercettati.

2.1.8.3. Va del resto ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724).

È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, deo. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).

Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato, limitandosi a offrire una mera rilettura delle conversazioni, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).

2.2. Infondata è la doglianza relativa alla possibilità di riconoscere la presenza della fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/90 articolata nel quinto motivo di ricorso.

2.2.1. Questa stessa Corte, nella sentenza 30 ottobre 2018 n. 54648, ha escluso, in relazione a tutti i ricorrenti, addirittura richiamando il motivo di ricorso articolato già in quella sede dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 della motivazione), la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 DPR 309/90.

2.2.2. La Corte territoriale, in qualità di giudice del rinvio, ha ribadito i medesimi argomenti già sviluppati nella citata sentenza.

2.2.3. Anche in questa sede è possibile richiamare, perché del tutto condivise, le considerazioni svolte in precedenza da questa stessa Corte in ordine alla medesima compagine.

Può quindi ribadirsi che la ricorrenza della ipotesi associativa attenuata risulta essere stata esclusa in maniera legittima e logica perché l'agire della associazione de qua risulta caratterizzata dalla movimentazione e distribuzione complessiva di una notevole quantità di sostanza stupefacente, attraverso una attività di cessione continua e costante, unitamente ad una rendicontazione di guadagni e crediti nell'ordine delle centinaia e migliaia di euro, come reso palese in sede di intercettazioni.

Come illustrato nella precedente sentenza di annullamento, tale giudizio è conforme all'orientamento secondo il quale l'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussunnibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n.309, cosicché è stata esclusa detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerato di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati (Sez. 1, n. 4875 de119/12/2012, Abate e altri, Rv. 254194); ancora, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, escludendosi la sussistenza dell'associazione minore valorizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi e altri, Rv. 267267); infine, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione, escludendosi la diminuente per la potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi di droga rilevanti (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo e altri, Rv. 256289).

2.3. Infondata la doglianza con cui si contesta il giudizio di valenza delle circostanze articolato nel sesto motivo di ricorso.

Logica, legittima e lineare risulta la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui conferma il giudizio di equivalenza delle circostanze valorizzando il "peso specifico di dette aggravanti e della recidiva, e della concreta gravità della contestazione associativa, nonché della personalità dell'imputato, come risultante, anche, dalla sua biografia penale".

Il carattere lineare di tale ragionamento deriva dal fatto che risulta correttamente valutato il grado di coinvolgimento dell'imputato nella vicenda, reso palese sia dalle intercettazioni in atti, sia dai molteplici ruoli dallo stesso assunti, sia dai legami amicali, familiari e di frequentazione con soggetti interni ed esterni alla associazione ma comunque pienamente coinvolti nell'illecito traffico contestato.

2.4. Infondate, infine, risultano le doglianze in punto recidiva articolate con il settimo motivo di ricorso.

Logica, legittima e congrua risulta la motivazione che sorregge il riconoscimento della recidiva, avendo la Corte territoriale segnalato che "la condotta associativa, oltre a rappresentare, in concreto, un fatto di elevatissimo allarme, costituisce evidente prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato e, dunque, espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, come del resto confermato dalla intervenuta condanna irrevocabile per tentata estorsione aggravata, commessa sempre in Cosenza nell'agosto 2015 (v. sentenza riportata al n. 3 del certificato del casellario giudiziale)".

Si tratta, quindi, di motivazione che segnala la presenza di una scelta criminale stabile e confermata, espressiva di una progettualità delittuosa portata ad ulteriori termini e riscontrata anche da condanne successive.

2.5. Quanto, infine, alla determinazione della pena base, nessun sindacato appare possibile, essendo la stessa stata parametrata ai valori minimi edittali.

3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della pena accessoria dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con condanna del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo c r5 v, (5 i i 66 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !Alto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore 5.12 ha concluso ch>lendo 775 , u i,-- , i,vt" , ntuk 11 .,L,i t 1-1,..‘ riA", udito il dnsorei Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dal P.M. in relazione alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] ABBRUZZESE, Anna PALMIERI, Marco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ALOISE, Francesco NOBLEA, Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], Francesco MAZZEI, Giuseppina [OSCURATO:PERSONA] nonché, in via incidentale, del predetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 9.12.2016, all'esito del rito abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del reato di cui al capo A) ascrittogli, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/90, e ritenuta la continuazione con il capo W)(artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/90), già riqualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, lo ha condannato a pena di giustizia. Con la medesima pronuncia, la Corte territoriale ha confermato la decisione nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA] ABBRUZZESE, riconosciuto responsabile in ordine al reato sub A) ascrittogli (art. 74 d.P.R. n. 309/90, esclusa l'aggravante di cui al quarto comma); - Anna PALMIERI, riconosciuta responsabile in ordine al reato sub A) ascrittogli (art. 74 d.P.R. n. 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90); - Marco [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile in ordine ai reati sub A) ascrittogli (art. 74 d.P.R. n. 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90), B) (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90) ed U) (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90); - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile in ordine al reato sub A) riqualificato ai sensi dell'art. 74, comma 2, d. P.R. n. 309/90 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile in ordine al reato sub A) riqualificato ai sensi dell'art. 74, comma 2, d. P.R. n. 309/90 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, C) e W) (riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90); - [OSCURATO:PERSONA] ALOISE, riconosciuto responsabile in ordine al reato sub A) esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, M), N), O), P), T), V) (art. 73 d.P.R. n. 309/90); 1.1. Questa Corte, con sentenza 30 ottobre 2018 n. 54648, ha annullato tale sentenza in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato associativo in difetto di motivazione rafforzata da parte della Corte di appello in 2 ,\( punto affectio societatis. Sempre con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto assorbiti i motivi riguardanti la mancata risposta alle doglianze articolate in sede di appello incidentale, all'omesso riconoscimento della fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/90, al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, al riconoscimento della recidiva contestata, alla eccessività della pena. Ha inoltre annullato senza rinvio la precedente sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), d.P.R. n. 309/90 in relazione al capo C) e per l'effetto ha rideterminato la pena a carico di costui. 1.1.1. La medesima pronuncia ha ritenuto - in difetto di profili patologici - l'utilizzabilità delle intercettazioni in atti anche in conseguenza del fatto che gli impugnanti avevano tutti chiesto procedersi con rito abbreviato. Ha escluso, in relazione a tutti i ricorrenti, la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 DPR 309/90. Ha confermato la pronuncia di condanna nella parte in cui aveva affermato che PALMIERI Anna aveva ricoperto un ruolo apicale nell'associazione, in ragione di un potere decisionale generale e della svolta attività di promozione del gruppo espresso attraverso ordini, consigli ed avvertimenti ai sodali. 1.2. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza 24 febbraio 2022, oggetto dell'odierno giudizio, in parziale riforma della sentenza 9 dicembre 2016 del GIP del Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche della fattispecie associativa di cui al capo A) della rubrica, ha escluso l'aggravante di cui al comma 4 dell'articolo 74 d.p.r. 309/90 e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il Procuratore Generale lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 20-28-29 cod pen in conseguenza della mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, risultando la pena stabilita in concreto per reato più grave, al netto della riduzione per il rito, superiore ad anni cinque di reclusione. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'[OSCURATO:PERSONA], propone a sua volta ricorso e articola i seguenti motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 627 cod. proc. pen. in difetto di motivazione rafforzata a fondamento della condanna irrogata. 2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 6 Carta EDU e all'articolo 533 codice di procedura penale in considerazione del recepimento delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia differenti senza possibilità di contestazione e di verifica della coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di costoro nonché in difetto di una valutazione globale delle intercettazioni. 2.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 533 codice di procedura penale in relazione alla mancata valutazione delle contraddizioni contenute nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA], non risultando chiaro se costui fosse un depositario, un fornitore o uno spacciatore. Il ricorrente contesta anche la collocazione nel tempo del contributo offerto dall'imputato e del vincolo associativo, posto che si fa riferimento ad un arresto del fratello avvenuto il 27 novembre 2014 a fronte della contestazione del reato associativo sino ad agosto 2014. Rileva, ancora, che non risulta esservi stato mai alcun sequestro di stupefacente al [OSCURATO:PERSONA]. Contesta, infine, la mancanza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni dei collaboratori. Mancherebbero, secondo la difesa, tutti gli elementi strutturali del reato associativo, e quindi: la consapevolezza a partecipare all'attività associativa, la costante disponibilità all'acquisto, la costante disponibilità a fornire sostanze, la stabile adesione al sodalizio, l'assistenza legale o l'aiuto economico al soggetto o ai suoi familiari. Mancherebbe, in particolare, l'affectio societatis, posto che, a eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], nessun altro collaboratore di giustizia e coimputato del presente procedimento conosce e parla del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, gli stessi collaboratori smentiscono ABBRUZZESE e PALMIERI. Inoltre, la mancanza di servizi di OCP nei confronti dell'imputato e la mancanza di riscontri in punto sussistenza, continuità o frequenza dei rapporti tra il ricorrente e gli altri coimputati verrebbero a escludere la funzione di depositario riferita dall'ABBRUZZESE. Rilevanti al proposito sarebbero le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essersi rifornito da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppina e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente riporta le dichiarazioni rese in sede dibattimentale da parte del collaboratore NOBLEA Francesco, che - a fronte di domande sulla composizione e sulla attività di associazione e associati - ha risposto che perché costui né era componente dell'associazione né aveva mai spacciato droga, nonché di [OSCURATO:PERSONA], i cui verbali risultano del tutto omissati e che comunque non risulta parlare mai del ricorrente. La Corte territoriale non avrebbe inoltre tenuto conto di una serie di incongruità delle dichiarazioni della PALMIERI: in particolare, il fatto che abbia parlato di una associazione attiva fino al 2018, quando in atti la stessa risultava smantellata nel 2015 con gli arresti di tutti i compartecipi, ed il fatto che la donna mai aveva nominato il [OSCURATO:PERSONA] come partecipe, nonostante la rilevanza del ruolo successivamente attribuito. Inoltre, nonostante la donna abbia affermato che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse stato oggetto di altri interrogatori, mai è stato possibile acquisire verbali che confermassero tale circostanza ed è addirittura presente in atti una nota della DDA di Catanzaro in cui si afferma che "in relazione alle attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] non vi sono elementi nuovi rispetto a quanto già trasmesso". Rilevante sarebbe anche la mancanza di intercettazioni e di riscontri inerenti ai rapporti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferiti dalla stessa PALMIERI. Sarebbe poi peculiare che la PALMIERI conoscesse il nascondiglio usato dal [OSCURATO:PERSONA] per la droga (al cimitero, sotto le scale) senza che anche l'ABBRUZZESE - che dirigeva unitamente alla PALMIERI il medesimo sodalizio - ne fosse a conoscenza. A minare la credibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori PALMIERI e ABBRUZZESE vi sarebbe poi la discrasia su attività e date. La PALMIERI parla di una attività di deposito sino al settembre 2015, data di esecuzione della misura cautelare, mentre ABBRUZZESE riferisce di una attività di deposito cui sarebbe seguita attività di spaccio. Contraddittoria e incoerente con alcuna affectio societatis sarebbe poi la circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] potesse spacciare anche in proprio, circostanza esclusa dall'ABBRUZZESE. La difesa denuncia ancora che la PALMIERI avrebbe "corretto il tiro" durante le proprie dichiarazioni in relazione alle modalità secondo cui poteva prelevare droga dalla quantità da lui custodita e utilizzarla e alle modalità di determinazione del corrispettivo. Non sarebbe nemmeno comprensibile né logica l'affermazione della esistenza di debiti del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla compagine, sia per il carattere dichiaratamente ambivalente del contributo di questi, per come descritto dalla PALMIERI, sia in ragione della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] - in quel periodo - aveva ricevuto 90.000 C quale corrispettivo di una ingiusta detenzione e sarebbe stato questo il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "faceva il lecchino" con lui. Quanto poi alle dichiarazioni di ABBRUZZESE [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha rilevato che il nome di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato fatto dal collaboratore una sola volta in sede di verbale illustrativo (pag. 50) come fornitore stabile, insieme a [OSCURATO:PERSONA] Mario previo avviso di PIROMALLO, senza poi più dettagliare mansioni e compiti dell'odierno ricorrente. Inoltre, in sede dibattimentale, l'ABBRUZZESE ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto il custode sino a quando gli era stata sequestrata della droga al cimitero e che da allora in poi si era occupato dello spaccio da strada, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] Marco (con cui, secondo il dichiarante, si interfacciava anche in precedenza) o a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], secondo la necessità. La difesa rileva ancora che - secondo le dichiarazioni dell'ABBRUZZESE - l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo sarebbe iniziato nel 2014, ma riferisce di cessioni avvenute prima dell'arresto di Mario [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel novembre 2014, con la conseguenza che le condotte potrebbero essere intervenute dopo l'agosto 2014, data di cessazione della associazione secondo la lettera del capo di imputazione. Ancora, ABBRUZZESE riferisce che il ricorrente prendeva da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre la PALMIERI riferisce di dazioni del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ABBRUZZESE dice che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso eroina, mentre la PALMIERI riferisce che il [OSCURATO:PERSONA] spacciava solo cocaina; ABBRUZZESE riferisce che [OSCURATO:PERSONA] conservava la droga al cimitero (avvalendosi di un soggetto indicato come "becchino") e aveva subito un sequestro, ma in atti non risultano sequestri a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa conclude, infine, per la mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e per la necessità di interpretare le discordanze fra le dichiarazioni accusatorie alla stregua di falsità che verrebbero a minare la credibilità della PALMIERI e dell'ABBRUZZESE. Si afferma, in sostanza, che "i collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], raccontano del [OSCURATO:PERSONA] in maniera generica, superficiale, confusionaria e contraddittoria", che "mancano le prove che [OSCURATO:PERSONA] appartenga o sia affiliato, associato o favorisca in qualche modo il "gruppo" di cui all'imputazione" e che "[OSCURATO:PERSONA] abbia gestito il magazzino". 2.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione gli articoli 192 e 533 codice di procedura penale in relazione alla ritenuta sussistenza della cosiddetta affectio societatis e alla affermata irrilevanza delle intercettazioni. Si contestano - nell'articolazione del motivo - le intercettazioni che la Corte territoriale ha richiamato a dimostrazione della sussistenza di un vincolo effettivo e stabile tra l'imputato e l'associazione facente capo alla PALMIERI e a ll'ABBRUZZESE. In via generale, si afferma che, in tal intercettazioni, il [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno interlocutore diretto e che dalle stesse "si evincono solo tre irrilevanti e incomprensibili riferimenti a tale [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, preclusiva alla utilizzazione della intercettazione 19 maggio 2014 ore 20:39 sarebbe il fatto che la stessa è preceduta dall'inciso "conversazione non comprensibile". Comunque, in essa si fa riferimento a "questo [OSCURATO:PERSONA]" che "glie la dà a Tonino." Tali espressioni non potrebbero dimostrare una cessione a "Tonino" perché Tonino, secondo la Palmieri, era ABBRUZZESE Antonio e, quindi, estraneo alla compagine e, comunque, un fornitore. L'espressione "questo [OSCURATO:PERSONA]", inoltre, dimostrerebbe insindacabilmente trattarsi di soggetto non appartenente alla compagine associativa.Nemmeno potrebbe ritenersi significativa l'intercettazione 20681 del 29 luglio 2014 perché il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si stupisca di rapporti di vicinanza tra due sodali sarebbe contraddittorio rispetto all'appartenenza al gruppo. Ancora, l'intercettazione 22 giugno 2014, progressivo 15968, che vede ancora una volta come protagonista il [OSCURATO:PERSONA] e in cui la PALMIERI dice "a [OSCURATO:PERSONA] gliel'hanno data loro" proverebbe che il [OSCURATO:PERSONA] sia semplicemente un acquirente che acquistava da altre persone. Inoltre, il riferimento alla presenza di una perquisizione in cui "hanno trovato a Candiduzzo" dimostrerebbe l'estraneità dello stesso all'associazione perché, altrimenti, i singoli componenti avrebbero dovuto essere ben a conoscenza della presenza di controlli e le espressioni della PALMIERI, che afferma "a me non interessa... Sto pensando ai guai miei", riscontrerebbe tale estraneità. La stessa PALMIERI, nella sua deposizione 29 settembre 2021 ha poi affermato che, in tale conversazione, si parlava di debiti dei pusher. Priva di significato sarebbe inoltre l'intercettazione 7 luglio 2014, progressivo 18160, laddove emergerebbe che "Candiduzzo" sarebbe soltanto un possibile acquirente che avrebbe dovuto pagare 150 o 190 C, e non certo un sodale. 2.2.5 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per mancata motivazione in punto pena e il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al sesto comma dell'articolo 74 d.p.r. 309/90, trattandosi di fatti rientranti nell'ambito della fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. 309/90. 2.2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, trattandosi di condotte limitate nel tempo, di minima importanza e vantando l'imputato precedenti assolutamente remoti. 2.2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata motivazione sui presupposti applicativi della contestata recidiva in conseguenza del carattere remoto e non specifico dei precedenti anche rispetto ai fatti in contestazione, in quanto risalenti al periodo 2012/2013. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. .11 Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa condanna alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con irrogazione a cura della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È fondata la doglianza articolata con l'unico motivo di ricorso articolato dal Procuratore Generale. Infatti, posto che la pena risulta essere superiore ad anni cinque, ne deriva l'obbligo di irrogare la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante la pena, infatti, sono predeterminate in ogni elemento dalla legge e costituiscono un necessario ed automatico effetto penale, secondo la previsione legislativa. 2.1. I primi quattro motivi di ricorso proposti dall'imputato possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attinenti ai profili processuali e sostanziali della dichiarazione di penale responsabilità, e risultano infondati. 2.1.1. Deve in primo luogo rilevarsi che non può ritenersi sussistente, nella vicenda che occupa, alcuna formale violazione del principio di diritto enunciato da questa stessa Corte in sede di annullamento, attinente alla necessità di una motivazione rafforzata. 2.1.2. Infatti, l'onere derivante da tale necessità implica l'indicazione di elementi ulteriori rispetto a quelli oggetto della pronuncia assolutoria che si intende riformare che dimostrino l'esistenza di profili di incoerenza rispetto alle affermazioni contenute nella pronuncia medesima. Nel caso di specie, mancava, nel contesto della sentenza di primo grado, il riferimento a contenuti specifici delle intercettazioni o conversazioni concretamente individuate, risultando piuttosto oggetto di valutazione il generale tenore delle intercettazioni medesime. Infatti, il GIP del Tribunale di Catanzaro ha dato atto del fatto che vi erano conversazioni (segnatamente i progressivi 12-55-99-66-179-190-270-109-118120-284-288- 301) che permettevano unicamente di dimostrare - in relazione al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la "gravitazione e la sussistenza di suoi rapporti con soggetti appartenenti alla consorteria in contestazione e la sua attività di spacciatore al dettaglio, descrivendo condotte che rappresentano esempi di connivenza e convenienza", ma che le stesse non potevano essere ritenute indicative di una sua affectio societatis e, dunque, di una sua partecipazione alla cosca. Ne consegue che, a fronte di una rinnovazione dibattimentale che ha permesso l'individuazione di elementi ulteriori, la nuova motivazione che utilizzi tali nuovi elementi per desumere incoerenza e erroneità della sentenza di primo grado non può essere ritenuta di per sé una violazione del principio di diritto che imponeva la motivazione rafforzata, pur rimanendo comunque necessaria la valutazione della adeguatezza intrinseca di tale nuova motivazione, di cui si dirà in seguito. 2.1.3. Nemmeno può ritenersi sussistente alcuna violazione del principio del giusto processo qualora vengano introdotte, in sede di rinnovazione istruttoria, dichiarazioni di collaboratori di giustizia che vengano escussi in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti. Infatti, i profili che vengono considerati in questa sede quale garanzia del giusto processo attengono appunto ai profili afferenti al contraddittorio rispetto a cui non vi è stata nemmeno una compiuta contestazione. Tale questione non può nemmeno ricomprendere il mancato accoglimento dell'opposizione del difensore dell'imputato alla escussione dei collaboratori di giustizia NOBLEA e [OSCURATO:PERSONA] posto che, da una parte, nemmeno si ripropongono i motivi che erano a fondamento di tale opposizione e che, dall'altra, la possibilità di una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativa ad elementi nuovi in quanto non precedentemente presi in considerazione ed indispensabili ai fini del decidere rientra nei profili di legittimo utilizzo del potere discrezionale del giudice di appello. 2.1.4. Priva di fondamento anche la doglianza relativa alla mancata considerazione delle dichiarazioni di NOBLEA e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.4.1. Quanto al NOBLEA, la Corte (par. 2.5 pag. 42 e s.) specificamente evidenzia i motivi che l'hanno portata a ritenere non attendibile il dichiarante, facendo riferimento al contrasto tra parte di tali dichiarazioni e altre diverse emergenze istruttorie. Tali emergenze motivazionali appaiono assolutamente congrue rispetto al contenuto del fascicolo processuale. In particolare, infatti, corretta è l'affermazione per cui il dichiarante non è minimamente credibile quando si lancia ad affermare che il ricorrente nemmeno spacciasse, posto che deve considerarsi la presenza di un giudicato interno in relazione al capo W), attinente proprio a cessione di stupefacenti. Per altro verso, logica e lineare risulta la motivazione laddove fa riferimento, anche se in maniera sostanzialmente implicita, alla presenza di intercettazioni che - secondo lo stesso giudice di primo grado - dimostravano lo svolgimento di una attività di spacciatore al dettaglio. Tali profili di inattendibilità delle dichiarazioni di NOBLEA si ricollegavano poi con un comportamento, al momento della dichiarazione, assolutamente peculiare, laddove risulta dai verbali di causa, riportati persino in sede di ricorso, la volontà del NOBLEA di disinteressarsi degli altri profili che non fossero l'affermazione di estraneità del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.4.2. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le doglianze della difesa risultano infondate. In primo luogo, va rilevato che è stato lo stesso difensore a opporsi alla escussione di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo. Per altro verso, in difetto di una concreta escussione, anche in conseguenza della precedente opposizione dello stesso difensore, mancano dichiarazioni positive e concrete del [OSCURATO:PERSONA] rese in sede dibattimentale sulla questione controversa e il riferimento contenuto negli atti difensivi a dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] rimane essenzialmente generico, non adeguatamente concretizzato, comunque all'apparenza riferentesi ad atti in cui non vi erano state domande specifiche sulla questione relativa alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].2.1.5. Generica e comunque infondata risulta l'eccezione afferente alla mancata possibilità di contestazione e di verifica della coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Risulta infatti che, nel caso di specie, la difesa ha avuto la possibilità di controinterrogare i dichiaranti, ha avuto accesso agli atti dell'intero fascicolo processuale, ha avuto la possibilità di compulsare i verbali riguardanti l'avvio della collaborazione dei singoli soggetti e di ottenere ulteriori dichiarazioni da parte della DDA in ordine alla presenza o meno di verbali ulteriori rispetto a quelli ottenuti e riguardanti il [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, in un contesto in cui la mancanza di elementi è sempre stata considerata elemento a favore della difesa. 2.1.6. Non del tutto comprensibile e generica, e comunque infondata, risulta la doglianza relativa alla mancata menzione del [OSCURATO:PERSONA] da parte dei collaboratori di giustizia PALMIERI e ABBRUZZESE in sede di avvio di collaborazione. Sussistono infatti, nella ricostruzione giudiziale e finanche nelle verbalizzazioni richiamate in sede di ricorso, due riferimenti al contenuto dell'escussione dibattimentale dei collaboratori medesimi in cui si fa riferimento al fatto che il ricorrente era stato indicato come uno degli associati fin dai primi momenti della collaborazione. La Corte territoriale evidenzia, in particolare, "che entrambi i collaboratori hanno menzionato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], fin da subito, quale partecipe del sodalizio in esame". Tale circostanza si ritrova anche nella formulazione del ricorso, posto che a pagina 36 e a pagina 51 dello scritto difensivo viene riportata una verbalizzazione in cui è lo stesso difensore del ricorrente a enunciare il contenuto di pagina 59 del verbale illustrativo e a specificare che la PALMIERI aveva detto che "Il gruppo era composto da me, mio marito" e fa l 'elenco e indica anche (...) [OSCURATO:PERSONA]". Allo stesso modo, anche ABBRUZZESE [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto coinvolto negli affari dell'associazione pur non indicandolo immediatamente come depositario. Il fatto che nel seguito degli interrogatori dei collaboratori di giustizia manchi lo svolgimento della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e il fatto sia stata smentita la circostanza riferita dalla PALMIERI, che diceva di ricordare di averne parlato agli inquirenti nel corso di altri interrogatori, risultano elementi che rimangono neutri ai fini della comunque sussistente logicità della motivazione. Pacifica rimane, infatti, la utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti PALMIERI e ABBRUZZESE oltre il termine dei centottanta giorni dalla volontà di collaborare (v. Sez. U. n. 1149 del 25.9.2008, Ric. Magistris, Rv 241882; Sez. 1 12/07/2021 n. 1631 -dep. 2022). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ultrasemestrali del collaboratore di giustizia prevista dalla L. n. 82 del 1991, art. 16- quater, comma 9 (come modificato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45), è applicabile alle sole dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e non già a quelle rese nel corso del dibattimento (ordinario o contratto) attraverso l'esame del collaborante, cioè di un atto che non "recupera" dichiarazioni eventualmente o altrimenti inutilizzabili, ma che forma - nel diretto controllo e confronto delle parti del processo - una prova dichiarativa affatto diversa e immune da possibili censure di inutilizzabilità (cfr. Sez. 5, n. 42618 del 14/7/2009, Franchina, Rv. 245390; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25263; Sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012 - dep. 2013-, Pompeo, Rv. 255738). 2.1.7. Non risultano fondate le doglianze in ordine alla coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2.1.7.1. Del tutto incongruente il riferimento alle affermazioni della PALMIERI relative all'esistenza dell'associazione fino al 2018, posto che, a tutto voler concedere, nel caso di specie si fa riferimento a condotte avvenute nel 2014, come specificato in sede di dichiarazioni. 2.1.7.2. Irrilevante la pretesa incongruenza tra la PALMIERI e l'ABBRUZZESE relativa alla conoscenza dell'esatto posto dove la droga veniva nascosta. Entrambi i collaboratori hanno fatto esplicito riferimento alla circostanza che lo stupefacente veniva conservato nei pressi del cimitero e ciascuno ha fornito precisazioni comunque lineari. Da una parte il riferimento al "becchino" che supportava il [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, l'esatta allocazione del nascondiglio. La presenza di tali diverse specificazioni non determina una contraddizione tale da privare di credibilità le dichiarazioni. 2.1.7.3. Infondata la doglianza relativa al fatto che la PALMIERI avrebbe "corretto il tiro" durante le proprie dichiarazioni in relazione alla modalità di prelievo utilizzo della sostanza stupefacente trattandosi di un mero chiarimento. 2.1.7.4. Parimenti infondata la doglianza relativa alla illogicità della partecipazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] a momenti diversi del traffico, talvolta in ruoli diversi. Il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di "infame" nel contesto delle intercettazioni risulta ampiamente spiegato dalla PALMIERI e coerente col fatto che costui cercava stabilmente di "giocare su più tavoli", come risulta anche coerente ai rapporti col proprio fratello gemello e alla accertata presenza di rapporti con "Tonino" che - a dire dello stesso difensore - era il fratello dello stesso ABBRUZZESE. Risulta piuttosto logica la conseguenza di tale ambiguità e, in particolare, la patente di infame che gli risulterebbe attribuita in sede di intercettazioni. 2.1.7.5. Infondate le contestazioni relative al periodo in cui l'inserimento nell'associazione sarebbe avvenuto. Infatti, la partecipazione descritta dai collaboratori di giustizia risulta diverso all'anno 2014 e la condanna per il capo W), commesso in Cosenza il 5 giugno 2014 secondo dinamica pienamente compatibile con il ruolo di custode, riscontra la collocazione temporale del contributo affermata dalla Corte territoriale.2.1.7.6. Infondate anche le contestazioni in ordine al fatto che la mancata individuazione di un sequestro ai danni del [OSCURATO:PERSONA] verrebbe a smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Infatti, la presenza di una perquisizione o di un sequestro ai danni del [OSCURATO:PERSONA] è riscontrata nel contesto delle intercettazioni citate dalla Corte territoriale e richiamate dalla difesa in sede di ricorso. Peraltro, proprio le richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia forniscono spiegazione logica adeguata in ordine a tale presunta incongruenza posto che, in particolare l'ABBRUZZESE, identifica la persona a cui carico "hanno fatto una perquisizione e gli hanno trovato sia l'eroina che la cocaina" nel "ragazzo che stava vicino a [OSCURATO:PERSONA], che di soprannome lo chiamavano II Becchino" (pagina 25 della sentenza impugnata). Nemmeno è possibile revocare in dubbio (e non è nemmeno contestato) che anche la PALMIERI, pur in presenza di una iniziale espressione equivoca, parli di [OSCURATO:PERSONA] e del "becchino" come di persone diverse. 2.1.8. Ulteriormente infondata la doglianza relativa alla interpretazione fornita alle intercettazioni. 2.1.8.1. Non vi sono in atti elementi per affermare che la persona indicata come "Candiduzzo" o "questo [OSCURATO:PERSONA]" in sede di intercettazioni sia persona diversa dal [OSCURATO:PERSONA]. In nessun passaggio del fascicolo processuale è possibile individuare alcun soggetto che possa essere omonimo del [OSCURATO:PERSONA] e tale circostanza, unitamente ad un nome comunque ragionevolmente originale e a riferimenti in sede di intercettazioni comunque coerenti all'inserimento nelle vicende di cui è giudizio, permette di ritenere adeguatamente valutata l'individuazione del soggetto di cui si parla. 2.1.8.2. Nessuna rilevanza assume il fatto che il ricorrente non abbia partecipato ai colloqui, sia in conseguenza della ritenuta adeguatezza dell'individuazione, sia in ragione del fatto che non vi sono elementi per ritenere che i soggetti impegnati nella conversazione sapessero di essere intercettati. 2.1.8.3. Va del resto ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, deo. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato, limitandosi a offrire una mera rilettura delle conversazioni, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). 2.2. Infondata è la doglianza relativa alla possibilità di riconoscere la presenza della fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/90 articolata nel quinto motivo di ricorso. 2.2.1. Questa stessa Corte, nella sentenza 30 ottobre 2018 n. 54648, ha escluso, in relazione a tutti i ricorrenti, addirittura richiamando il motivo di ricorso articolato già in quella sede dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 della motivazione), la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 DPR 309/90. 2.2.2. La Corte territoriale, in qualità di giudice del rinvio, ha ribadito i medesimi argomenti già sviluppati nella citata sentenza. 2.2.3. Anche in questa sede è possibile richiamare, perché del tutto condivise, le considerazioni svolte in precedenza da questa stessa Corte in ordine alla medesima compagine. Può quindi ribadirsi che la ricorrenza della ipotesi associativa attenuata risulta essere stata esclusa in maniera legittima e logica perché l'agire della associazione de qua risulta caratterizzata dalla movimentazione e distribuzione complessiva di una notevole quantità di sostanza stupefacente, attraverso una attività di cessione continua e costante, unitamente ad una rendicontazione di guadagni e crediti nell'ordine delle centinaia e migliaia di euro, come reso palese in sede di intercettazioni. Come illustrato nella precedente sentenza di annullamento, tale giudizio è conforme all'orientamento secondo il quale l'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussunnibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n.309, cosicché è stata esclusa detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerato di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati (Sez. 1, n. 4875 de119/12/2012, Abate e altri, Rv. 254194); ancora, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, escludendosi la sussistenza dell'associazione minore valorizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi e altri, Rv. 267267); infine, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione, escludendosi la diminuente per la potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi di droga rilevanti (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo e altri, Rv. 256289). 2.3. Infondata la doglianza con cui si contesta il giudizio di valenza delle circostanze articolato nel sesto motivo di ricorso. Logica, legittima e lineare risulta la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui conferma il giudizio di equivalenza delle circostanze valorizzando il "peso specifico di dette aggravanti e della recidiva, e della concreta gravità della contestazione associativa, nonché della personalità dell'imputato, come risultante, anche, dalla sua biografia penale". Il carattere lineare di tale ragionamento deriva dal fatto che risulta correttamente valutato il grado di coinvolgimento dell'imputato nella vicenda, reso palese sia dalle intercettazioni in atti, sia dai molteplici ruoli dallo stesso assunti, sia dai legami amicali, familiari e di frequentazione con soggetti interni ed esterni alla associazione ma comunque pienamente coinvolti nell'illecito traffico contestato. 2.4. Infondate, infine, risultano le doglianze in punto recidiva articolate con il settimo motivo di ricorso. Logica, legittima e congrua risulta la motivazione che sorregge il riconoscimento della recidiva, avendo la Corte territoriale segnalato che "la condotta associativa, oltre a rappresentare, in concreto, un fatto di elevatissimo allarme, costituisce evidente prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato e, dunque, espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, come del resto confermato dalla intervenuta condanna irrevocabile per tentata estorsione aggravata, commessa sempre in Cosenza nell'agosto 2015 (v. sentenza riportata al n. 3 del certificato del casellario giudiziale)". Si tratta, quindi, di motivazione che segnala la presenza di una scelta criminale stabile e confermata, espressiva di una progettualità delittuosa portata ad ulteriori termini e riscontrata anche da condanne successive. 2.5. Quanto, infine, alla determinazione della pena base, nessun sindacato appare possibile, essendo la stessa stata parametrata ai valori minimi edittali. 3. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della pena accessoria dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con condanna del
Sentenza Cassazione n. 30583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris