Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 42/1968

ECLI:IT:COST:1968:42
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 16 maggio 1966, sollevava questione di legittimità costituzionale del DD.

PP.

RR. 29 novembre 1952, nn. 2962 (ma in effetti nn. 2692 e 2693) per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il Tribunale osservava che, secondo la relazione di consulenza tecnica disposta dal Collegio, i decreti presidenziali impugnati avrebbero espropriato una quantità di terreni minore di quella effettivamente scorporata se avessero tenuto conto della consistenza della intera proprietà del defunto [OSCURATO:PERSONA], quale risultante dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949 e sulla base delle tariffe di estimo in vigore alla data del 1 gennaio 1943.

Ciò posto il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di accertamento della consistenza del terreni soggetti ad esproprio, riteneva la questione non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini della decisione del giudizio principale, e sospendeva il giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 226 del 10 settembre 1966.

Avanti alla Corte si è costituito [OSCURATO:PERSONA], col patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 26 agosto 1966, aderendo ai rilievi esposti nell'ordinanza del Tribunale di Pisa, chiedevano che fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del decreti impugnati.

L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si costituiva, mediante deposito delle deduzioni in cancelleria.

Anche in questo giudizio l'Ente riconosceva la illegittimità del decreti di esproprio, per essere stata la quota di scorporo calcolata in base ai dati del nuovo catasto, anziché del vecchio ancora in vigore nella zona alla data del 15 novembre 1949.

Dopo aver accennato alle perplessità cui dà luogo la relazione di consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio principale, la difesa dell'Ente chiedeva ehe, nel dichiarare la illegittimità del decreti impugnati con la consueta formula "in quanto", la Corte demandasse al giudice di merito gli accertamenti circa la consistenza della proprietà e della relativa quota di scorporo a norma dell'art. 4 della legge n. 841. : L'Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che trattasi, vi sia stato eccesso di delega.

La proprietà del [OSCURATO:PERSONA] è stata infatti rilevata nella consistenza, non alla data del 15 novembre 1949, e con il reddito dominicale al 1 gennaio 1943, così come prescrive l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra data e con redditi diversi, essendosi a tal fine utilizzati gli elementi di estensione, qualità, classe ed estimo risultanti dal nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva.

Ne discinde quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri della legge di delega, i decreti impugnati hanno violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione e devono essere perciò dichiarati incostituzionali.

La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2692 e n. 2693, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro [OSCURATO:PERSONA], sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà, dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi è stato eccesso di espropriazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 16 maggio 1966, sollevava questione di legittimità costituzionale del DD. PP. RR. 29 novembre 1952, nn. 2962 (ma in effetti nn. 2692 e 2693) per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il Tribunale osservava che, secondo la relazione di consulenza tecnica disposta dal Collegio, i decreti presidenziali impugnati avrebbero espropriato una quantità di terreni minore di quella effettivamente scorporata se avessero tenuto conto della consistenza della intera proprietà del defunto [OSCURATO:PERSONA], quale risultante dal catasto in vigore alla data del 15 novembre 1949 e sulla base delle tariffe di estimo in vigore alla data del 1 gennaio 1943. Ciò posto il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di accertamento della consistenza del terreni soggetti ad esproprio, riteneva la questione non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini della decisione del giudizio principale, e sospendeva il giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale. L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 226 del 10 settembre 1966. Avanti alla Corte si è costituito [OSCURATO:PERSONA], col patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 26 agosto 1966, aderendo ai rilievi esposti nell'ordinanza del Tribunale di Pisa, chiedevano che fosse dichiarata la illegittimità costituzionale del decreti impugnati. L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si costituiva, mediante deposito delle deduzioni in cancelleria. Anche in questo giudizio l'Ente riconosceva la illegittimità del decreti di esproprio, per essere stata la quota di scorporo calcolata in base ai dati del nuovo catasto, anziché del vecchio ancora in vigore nella zona alla data del 15 novembre 1949. Dopo aver accennato alle perplessità cui dà luogo la relazione di consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio principale, la difesa dell'Ente chiedeva ehe, nel dichiarare la illegittimità del decreti impugnati con la consueta formula "in quanto", la Corte demandasse al giudice di merito gli accertamenti circa la consistenza della proprietà e della relativa quota di scorporo a norma dell'art. 4 della legge n. 841. : L'Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che trattasi, vi sia stato eccesso di delega. La proprietà del [OSCURATO:PERSONA] è stata infatti rilevata nella consistenza, non alla data del 15 novembre 1949, e con il reddito dominicale al 1 gennaio 1943, così come prescrive l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra data e con redditi diversi, essendosi a tal fine utilizzati gli elementi di estensione, qualità, classe ed estimo risultanti dal nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva. Ne discinde quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri della legge di delega, i decreti impugnati hanno violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione e devono essere perciò dichiarati incostituzionali. La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2692 e n. 2693, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro [OSCURATO:PERSONA], sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà, dati del nuovo catasto, non ancora in Vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi è stato eccesso di espropriazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 42/1968 — Fons Iuris — Fons Iuris