CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/7/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso congiunto in merito alla pertinenza del contenuto della testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla valutazione della prova, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte sulla configurabilità del reato di cui all'art. 372 cod. pen Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] no Angelo C tanzo DEPOSITA