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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10116/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4295/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3169/2023 depositata il 03/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, ma solo depositato istanza di visibilità del fascicolo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 14/04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4295/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3169/2023 depositata il 03/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, ma solo depositato istanza di visibilità del fascicolo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 14/04/
Decreto Cassazione n. 10116/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris