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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26852/2026

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oUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha dichiaratoinammissibile, per difetto di procura speciale, l’istanza di riesame presentata dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo, emessoin via dal Pubblico Ministero, avente ad oggetto la medesima società, il cui legalerappresentante è indagato per i reati di cui agli artt. 416,61 n. 2, 476, commi 1 e2, 479 e 640 cod. pen.2.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso con atto a firma delsuo difensore articolato in due motivi.2.1.

Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125,comma 3, 257, 324 cod. pen..Deduce che la società non è indagata, ovvero destinataria di un addebito aisensi del d.lgs. 231 del 2001, e che, in quanto terzo, può fare valere le sue ragionia mezzo difensore munito di nomina difensiva, non essendo necessaria una procuraspeciale.Una procura speciale sarebbe necessaria soltanto nell’ipotesi di richiesta diriesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente, masolo quando lo stesso ente risulti indagato.

Nella fattispecie la società richiedentenon risulta indagata e, pertanto, non assumerebbe la posizione di “parte” delprocedimento.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 125, 606, comma 1,lett. e) per difetto di motivazione.Il Tribunale, avendo ritenuto assorbente la questione relativaall’inammissibilità, non avrebbe motivato in ordine alle ragioni a sostegno delprovvedimento.3.Il procedimento è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] in dirittoIl ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale al difensore.1.La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, per i soggettiportatori di interessi meramente civilistici, tra cui i terzi interessati, deve trovareapplicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per laparte civile, e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che talisoggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito diprocura speciale.

Da ciò consegue l’inammissibilità dell’ istanza di riesame avversoil decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privodi procura speciale (cfr. Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847;Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 2, n. 31044 del13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445).

Inoltre,deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso ilprovvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto disequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procuraspeciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33358 del 03/07/2024, Sgrò, nonmass.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505).Il precetto di cui all'art. 100 cod. proc. pen. è ben distinto da quello dell'art. 96cod. proc. pen. per la posizione dell'imputato e da quello dell'art. 101 cod. proc.pen. per la persona offesa, norme che si limitano a richiedere la semplice nominadel difensore e a stabilire che questa si effettua con dichiarazione alla autoritàprocedente, con consegna alla stessa da parte del difensore o con raccomandata.La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distintasotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quantoassoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solonecessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex legeed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per ilsolo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procuraspeciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.

"personalissimi".Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicatidall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a nonpoter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfattonel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.2.Sul piano semantico, se il legislatore (come previsto dall'art. 100) richiedeche il difensore deve essere munito di procura, agli effetti del processo penale, lanomina del medesimo deve essere tenuta ontologicamente distinta, per natura,dalla procura speciale, potendovi essere la prima e non la seconda.Si impone allora la necessità di verificare se e quando possa riconoscersi cheuna nomina difensiva contenga anche tutti gli elementi integrativi della procuraspeciale richiesta dall'art. 100 cod.proc.pen.A tale proposito, ai fini della distinzione tra nomina difensiva e procura speciale,deve essere ricordato l'insegnamento fissato da Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014,Pannunzio, Rv. 259847, secondo cui la differenza tra le due figure giuridiche è chela nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento dellapresentazione (art. 96 cod. proc. pen.) ma nulla è sancito dalla legge quanto alcontenuto, trattandosi di semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore,del potere di rappresentare la parte in giudizio per l'esercizio di tutti e solo dei poteripropri del difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione,che è previsto dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. in capo al difensore, contitolarità diversa e disgiunta da quella dell'imputato o del suo procuratore speciale.Invece la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. è un mandato con il qualeil professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio delmandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, opera checonsiste nella rappresentanza e nel compimento di determinati atti, di cui è titolarein proprio il conferente la procura stessa, in relazione a un determinatoprocedimento; essa può anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà didisposizione del diritto in contesa (art. 100 cod. proc. pen.).La distinzione è stata poi ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U,n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), con cui si è pure riconosciuto chela nomina difensiva possa anche valere come procura speciale, non essendorichiesto l'uso di formule sacramentali al fine di stabilire il reale contenuto di unspeciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen., ovvero che sia ricavabile la chiaramanifestazione della volontà di affidare ad un determinato professionista l'incaricodi svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni ed il conseguenteconferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta.3.

Nella fattispecie in esame, le deduzioni difensive –sulla non necessità dellaprocura speciale essendo l’ente non indagato- si pongono, pertanto, in contrastocon i suindicati insegnamenti e, contrariamente a quanto sostenuto, trovanoulteriore conferma nel medesimo precedente richiamato dal Tribunale del riesame(Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Rv. 286321 – 01) che ha ribadito, pur nell’ambitodi fattispecie non perfettamente sovrapponibile a quella in esame, che il legalerappresentante (indagato) di una società (non indagata) che abbia subito unsequestro, deve conferire procura speciale al difensore per proporre gravame, innome e per conto della società di capitali, unica avente diritto alla restituzione delcompendio in sequestro.Il Tribunale si è attenuto ai principi costantemente affermati da questa Cortee sopra richiamati, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto diprocura speciale e al medesimo epilogo processuale deve essere avviato il ricorsoin esame, risultando detta mancanza perpetrata anche nella presentazione di tale4.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma5-bis cod. proc. pen.,e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento dellespese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniarianella misura, ritenuta equa, di quattromila euro in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha dichiaratoinammissibile, per difetto di procura speciale, l’istanza di riesame presentata dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo, emessoin via dal Pubblico Ministero, avente ad oggetto la medesima società, il cui legalerappresentante è indagato per i reati di cui agli artt. 416,61 n. 2, 476, commi 1 e2, 479 e 640 cod. pen.2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso con atto a firma delsuo difensore articolato in due motivi.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125,comma 3, 257, 324 cod. pen..Deduce che la società non è indagata, ovvero destinataria di un addebito aisensi del d.lgs. 231 del 2001, e che, in quanto terzo, può fare valere le sue ragionia mezzo difensore munito di nomina difensiva, non essendo necessaria una procuraspeciale.Una procura speciale sarebbe necessaria soltanto nell’ipotesi di richiesta diriesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente, masolo quando lo stesso ente risulti indagato. Nella fattispecie la società richiedentenon risulta indagata e, pertanto, non assumerebbe la posizione di “parte” delprocedimento.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 125, 606, comma 1,lett. e) per difetto di motivazione.Il Tribunale, avendo ritenuto assorbente la questione relativaall’inammissibilità, non avrebbe motivato in ordine alle ragioni a sostegno delprovvedimento.3.Il procedimento è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] in dirittoIl ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale al difensore.1.La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, per i soggettiportatori di interessi meramente civilistici, tra cui i terzi interessati, deve trovareapplicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per laparte civile, e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che talisoggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito diprocura speciale. Da ciò consegue l’inammissibilità dell’ istanza di riesame avversoil decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privodi procura speciale (cfr. Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847;Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 2, n. 31044 del13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445). Inoltre,deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso ilprovvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto disequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procuraspeciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33358 del 03/07/2024, Sgrò, nonmass.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505).Il precetto di cui all'art. 100 cod. proc. pen. è ben distinto da quello dell'art. 96cod. proc. pen. per la posizione dell'imputato e da quello dell'art. 101 cod. proc.pen. per la persona offesa, norme che si limitano a richiedere la semplice nominadel difensore e a stabilire che questa si effettua con dichiarazione alla autoritàprocedente, con consegna alla stessa da parte del difensore o con raccomandata.La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distintasotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quantoassoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solonecessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex legeed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per ilsolo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procuraspeciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi".Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicatidall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a nonpoter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfattonel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.2.Sul piano semantico, se il legislatore (come previsto dall'art. 100) richiedeche il difensore deve essere munito di procura, agli effetti del processo penale, lanomina del medesimo deve essere tenuta ontologicamente distinta, per natura,dalla procura speciale, potendovi essere la prima e non la seconda.Si impone allora la necessità di verificare se e quando possa riconoscersi cheuna nomina difensiva contenga anche tutti gli elementi integrativi della procuraspeciale richiesta dall'art. 100 cod.proc.pen.A tale proposito, ai fini della distinzione tra nomina difensiva e procura speciale,deve essere ricordato l'insegnamento fissato da Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014,Pannunzio, Rv. 259847, secondo cui la differenza tra le due figure giuridiche è chela nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento dellapresentazione (art. 96 cod. proc. pen.) ma nulla è sancito dalla legge quanto alcontenuto, trattandosi di semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore,del potere di rappresentare la parte in giudizio per l'esercizio di tutti e solo dei poteripropri del difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione,che è previsto dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. in capo al difensore, contitolarità diversa e disgiunta da quella dell'imputato o del suo procuratore speciale.Invece la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. è un mandato con il qualeil professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio delmandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, opera checonsiste nella rappresentanza e nel compimento di determinati atti, di cui è titolarein proprio il conferente la procura stessa, in relazione a un determinatoprocedimento; essa può anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà didisposizione del diritto in contesa (art. 100 cod. proc. pen.).La distinzione è stata poi ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), con cui si è pure riconosciuto chela nomina difensiva possa anche valere come procura speciale, non essendorichiesto l'uso di formule sacramentali al fine di stabilire il reale contenuto di unspeciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen., ovvero che sia ricavabile la chiaramanifestazione della volontà di affidare ad un determinato professionista l'incaricodi svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni ed il conseguenteconferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta.3. Nella fattispecie in esame, le deduzioni difensive –sulla non necessità dellaprocura speciale essendo l’ente non indagato- si pongono, pertanto, in contrastocon i suindicati insegnamenti e, contrariamente a quanto sostenuto, trovanoulteriore conferma nel medesimo precedente richiamato dal Tribunale del riesame(Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Rv. 286321 – 01) che ha ribadito, pur nell’ambitodi fattispecie non perfettamente sovrapponibile a quella in esame, che il legalerappresentante (indagato) di una società (non indagata) che abbia subito unsequestro, deve conferire procura speciale al difensore per proporre gravame, innome e per conto della società di capitali, unica avente diritto alla restituzione delcompendio in sequestro.Il Tribunale si è attenuto ai principi costantemente affermati da questa Cortee sopra richiamati, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto diprocura speciale e al medesimo epilogo processuale deve essere avviato il ricorsoin esame, risultando detta mancanza perpetrata anche nella presentazione di tale4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma5-bis cod. proc. pen.,e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosiassenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento dellespese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniarianella misura, ritenuta equa, di quattromila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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