CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio) - lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato - è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - ha indicato le ragioni della ritenuta piena consapevolezza dell'imputato (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è indeducibile in quanto le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili e la Corte territoriale (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.M