CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 37768/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2396/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma , viale Libia n. 25 , presso lo studio legale Bontempi, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 128/03/18, depositata il6 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12ottobre 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Sospensione ex art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 128 / 03 /1 8 del 06 /0 3 /201 5 la C ommissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP) n. 250/01/09, la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi in liquidazione (di seguito EA), avverso un avvis o di accertamento per IRPEG, ILOR e IVA relative all’anno d’imposta 2003; 2. a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi 3. EA resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente rilevato che con istanza del 27/09/2022 EA ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. 31agosto 2022, n. 130 ; 1.1. il presente procedimento resta, pertanto, sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in