CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 28303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8134/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6572/38/14, depositata l’11 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 6572/38/14 del l’11 / 12 /201 4 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CT R ) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 318/08/13, cheaveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico (di seguito Carrefour) avverso la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR , la cartella di pagamento era stata emessa a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla società contribuente con riferimento al medesimo anno d’imposta; 1.2. la CT R respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2006, in quanto fondato sul precedenteavviso di accertamento relativo all’anno 2005, dipendeva dalla fondatezza (giudizialmente contestata) di quest’ultimo, essendo privo di una propria autonomia; 2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione,affidato a due motivi; 3. Carrefour resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un motivo, depositando altresì memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 4. con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136; 5. entrambe le parti depositavano ulteriori memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente – a fronte della netta opposizione dell’Agenzia delle entrate – insiste per la dichiarazione di estinzione (a seguito di definizione agevolata) del giudizio, in ragione dell’intervenuta estinzione del giudizio relativo all’avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2005; 1.1. in realtà, sebbene l’avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2006 sia stato emesso in conseguenza dell’accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 e sul presupposto della correttezza di quest’ultimo, trattasi di due avvisi di accertamento distinti, concernenti tributi relativ i a diversi anni di imposta, sicché la definizione dell’accertamento presupposto non implica necessariamente la definizione di quello conseguente, in relazione al quale neppure è stata proposta tempestiva impugnazione (come di seguito meglio si dirà); 1.2. ne consegue che l’istanza di estinzione deve essere disattesa; 2. con il primo ed il secondo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che l’avviso di accertamento a seguito del quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata, pur fondandosi su di un accertamento relativo all’annualità precedente, è un atto impositivo concernente l’anno d’imposta 2006 autonomamente impugnabile, con la conseguenza che non potrebbero essere fatti valere nei confronti della cartella vizi che avrebbero dovuti essere fatti valere nei confronti dell’avviso; 2.1. i motivi, che possono essere cumulativamente esaminati per ragioni di connessione, sono fondati; 2.2. come risulta dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento concernente l’anno 2006 è strettamente connesso all’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, nel senso che la liquidazione delle maggiori imposte dovute è una conseguenza Cons. est. G.M. Nonno immediata e diretta di quest’ultimo accertamento, dal quale direttamente deriva; 2.3. ciò, peraltro, non esclude che l’accertamento relativo all’anno 2006, proprio in quanto contiene la liquidazione di nuove e diverse imposte rispetto all’accertamento relativo all’anno 2005, non costituisca un autonomo atto impositivo, da impugnare nel termine previsto dalla legge ove si voglia evitare che la pretesa diventi definitiva; 2.4. nel caso di specie, è pacifico che Carrefour non ha impugnato tempestivamente l’avviso di accertamento conseguente all’anno 2006, che è divenuto definitivo; 2.4.1. correttamente, pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha iscritto a ruolo le somme dovute e ha notificato la cartella di pagamento, non più impugnabile per ragioni concernenti la pretesa tributaria, ragioni che avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione dell’atto impositivo (erroneamente considerato mero atto di riliquidazione da parte della CTR); 2.4.2. ne consegue che l’annullamento dell’avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2005 non ha alcuna refluenza sull’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, ormai divenuto definitivo per difetto di impugnazione; 3. con l’unico motivo di ricorso incidentale, Carrefour deduce la violazione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente liquidato le spese di lite con riferimento ai due gradi di merito in cui l’Amministrazione finanziaria è rimasta soccombente; 3.1. il motivo resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate; 3.2. invero, in ragione della superiore statuizione, la questione delle spese andrà necessariamente riesaminata in sede di rinvio; 4. in conclusione, va accolto il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata alla Cons. est. G.M. Nonno CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regional