CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 10860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, il difetto di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di appropriazione indebita contestato, sono privi di specificità e, comunque, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, alla luce del quadro probatorio raccolto e, in particolare, delle attendibili dichiarazioni della persona offesa e del testimone, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento sulla qualificazione giuridica della condotta appropriativa dell'imputato (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]