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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1225/2020

ECLI:EU:C:2020:830
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0543 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 ottobre 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 78 – Articolo 236, paragrafo 1 – Procedura d’importazione – Revisione della dichiarazione in dogana – Politica commerciale – Antidumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 – Dazio antidumping definitivo – Impegni su prezzi – Esenzione – Articolo 2, paragrafo 1 – Condizione di presentazione di una fattura corrispondente all’impegno – Omessa menzione di un elemento elencato nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82» Nella causa C‑543/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione del 1 o luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2019, nel procedimento Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quarta Sezione), composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: G. Hogan cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG, da J. Sparr e S. Pohl, Rechtsanwälte; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, inizialmente da T. [OSCURATO:PERSONA] e N. Kuplewatzky, poi da T. [OSCURATO:PERSONA], K. Blanck e A. Demeneix, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2020, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU 2015, L 15, pag. 8 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale principale di Amburgo, Germania; in prosieguo: l’«ufficio doganale»), in merito ad una domanda di esenzione totale dal dazio antidumping imposto per la mancata presentazione di fatture corrispondenti all’impegno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Il codice doganale 3 L’articolo 62 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale»), prevede quanto segue: «1.

Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all’uopo previsto.

Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate». 4 L’articolo 68 di tale codice così dispone: «Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere: a) ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati.

L’autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, (...)». 5 Ai sensi dell’articolo 77 di detto codice: «1.

Quando la dichiarazione in dogana è fatta con un procedimento informatico ai sensi dell’articolo 61, lettera b), o con dichiarazione verbale o con qualsiasi altro atto, ai sensi dell’articolo 61, lettera c), si applicano mutatis mutandis gli articoli da 62 a 76, senza pregiudicare i principi enunciati in tali disposizioni.

2. Se la dichiarazione in dogana avviene tramite procedimento informatico, le autorità doganali possono consentire che i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 62, paragrafo 2, non siano presentati con la dichiarazione.

Questi documenti sono in tal caso tenuti a disposizione delle autorità doganali». 6 L’articolo 78 del medesimo codice così recita: «1.

Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante. (...)

3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione». 7 L’articolo 201, paragrafo 1, del codice doganale così dispone: «L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione (...)». 8 L’articolo 236, paragrafo 1, del suddetto codice prevede quanto segue: 1) Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo

2. Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo

2. (...)».

La normativa antidumping – Il regolamento di esecuzione 2015/82 9 Il regolamento di esecuzione 2015/82 è succeduto al regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1 o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese ( GU 2008, L 323, pag. 1 ) 10 Ai sensi dei considerando 183, 184 e 186 del regolamento di esecuzione 2015/82: «(183) [OSCURATO:PERSONA], con decisione di esecuzione (UE) 2015/87 [della [OSCURATO:PERSONA], del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese ( GU 2015, L 15, pag. 75 )], ha accettato tali nuove offerte di impegni a sostituzione degli impegni in vigore.

Le nuove offerte di impegni eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e limitano in misura sufficiente il rischio di elusione. (184) Per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] e alle autorità doganali di monitorare con efficacia il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; (...) (186) Gli importatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, come indicato ai considerando 184 e 185, anche se l’impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla [OSCURATO:PERSONA]». 11 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione, l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione europea, dazio non corrisposto, è fissata, per quanto riguarda l’acido citrico e il citrato trisodico biidrato, prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede nella Repubblica popolare cinese, al 33,8%. 12 L’articolo 1, paragrafo 4, del suddetto regolamento di esecuzione è del seguente tenore: «Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti pertinenti in materia di dazi doganali». 13 L’articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione prevede quanto segue: «1.

Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], società elencate nella decisione di esecuzione [2015/87], sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che: a) siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell’Unione; e b) siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.

2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo (…)». 14 L’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82 elenca gli elementi che devono essere indicati nella fattura commerciale che accompagna le merci vendute dalla società nell’Unione e che sono oggetto dell’impegno.

Tra tali elementi figura, in particolare, al punto 9 di tale elenco, il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale e firmato la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [[OSCURATO:PERSONA]] e accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea con la decisione di esecuzione [2015/87].

Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». 15 A norma del suo articolo 3, il regolamento di esecuzione 2015/82 è entrato in vigore il 23 gennaio 2015. – La decisione di esecuzione 2015/87 16 Il considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87 così recita: «Per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare efficacemente che le società rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti conformemente agli impegni, l’esenzione dal dazio antidumping sarà subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione [2015/82].

Tali informazioni sono inoltre necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali.

Nel caso in cui non sia presentata una fattura di questo tipo o non siano soddisfatte le altre condizioni previste dal suddetto regolamento di esecuzione, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping». 17 Conformemente all’articolo 1 di tale decisione di esecuzione, l’impegno della [OSCURATO:PERSONA], la società cinese esportatrice delle merci di cui trattasi nel procedimento principale, è stato accettato. 18 L’articolo 2 di detta decisione di esecuzione indica che la decisione 2008/899/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese ( GU 2008, L 323, pag. 62 ), è abrogata. 19 A norma del suo articolo 3, la decisione di esecuzione 2015/87 è entrata in vigore il 23 gennaio 2015.

Diritto tedesco 20 L’articolo 8a della Zollverordnung (regolamento doganale), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Partecipazione alla trasmissione elettronica dei dati», è così formulato: «Il Ministero federale delle Finanze, tramite un’istruzione procedurale, stabilisce le condizioni (...) alle quali le formalità da espletarsi per iscritto vengono effettuate tramite procedimenti informatici (...) Il partecipante è tenuto a rispettare le condizioni e le modalità stabilite nell’istruzione procedurale». 21 Il punto 3.1.2 della Verfahrensanweisung zum IT-Verfahren ATLAS (istruzione procedurale relativa al procedimento informatico ATLAS), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Presentazione di documenti nell’ambito della fornitura di dati da parte del partecipante», prevede quanto segue: «(1) In applicazione dell’articolo 77, paragrafo 2, del codice doganale, il partecipante può, al momento della fornitura dei suoi dati, astenersi dal presentare i documenti relativi alle dichiarazioni in dogana di cui al paragrafo

2. Tuttavia, il partecipante deve tenere tali documenti a disposizione e presentarli, caso per caso, su richiesta dell’impiegato addetto allo sdoganamento. (2) In linea di principio, è possibile astenersi dal presentare i seguenti documenti: – tutti i documenti commerciali (fatture commerciali, fatture relative al trasporto merci, ecc.) (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 22 Con contratti in data 9, 13 e 15/16 gennaio 2015, la ricorrente nel procedimento principale e la [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto la consegna nell’Unione di 360 tonnellate di acido citrico al prezzo di EUR 884,70 per tonnellata. 23 Con messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato gli avvocati della [OSCURATO:PERSONA] della pubblicazione del regolamento di esecuzione 2015/82 e della decisione di esecuzione 2015/87 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in pari data. 24 Il 30 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha spedito le 360 tonnellate di acido citrico. 25 Con dodici dichiarazioni in dogana del 10 e 11 marzo 2015, effettuate tramite procedimento informatico, la ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato l’importazione di tali merci ai fini della loro immissione in libera pratica, indicando tre fatture della [OSCURATO:PERSONA], datate 29 gennaio 2015. 26 Prima di concedere lo svincolo delle merci, l’ufficio doganale ha chiesto la presentazione di tali fatture, le quali contenevano tutte una dichiarazione che, sebbene analoga a quella prevista al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, faceva tuttavia riferimento non alla decisione di esecuzione 2015/87, bensì al regolamento n. 1193/2008 e alla decisione 2008/899. 27 I certificati di impegno per l’esportazione, presentati a sostegno di tali fatture, menzionavano anch’essi quest’ultima decisione. 28 Poiché le fatture presentate non facevano riferimento alla decisione di esecuzione 2015/87, l’ufficio doganale ha rifiutato di concedere un’esenzione dal dazio antidumping e ha assoggettato le importazioni al dazio antidumping generale del 42,7%. 29 La ricorrente nel procedimento principale ha proposto opposizione contro le decisioni di rigetto della sua domanda di rimborso dei dazi antidumping, presentando tre fatture corrispondenti all’impegno rettificate, datate 29 gennaio 2015, che menzionano il regolamento di esecuzione 2015/82 e la decisione di esecuzione 2015/87. 30 Con decisione del 7 giugno 2016, l’ufficio doganale ha accolto la domanda della ricorrente nel procedimento principale, con la quale essa chiedeva, in subordine, l’applicazione dell’aliquota di dazio antidumping individuale. 31 Con decisione del 13 giugno 2016, l’ufficio doganale ha respinto la domanda di esenzione dal dazio antidumping, basandosi sul fatto che le fatture presentate con la dichiarazione ai fini dell’immissione in libera pratica delle merci importate non soddisfacevano i requisiti formali previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82, in quanto menzionavano la decisione 2008/899 anziché la decisione di esecuzione 2015/87. 32 L’ufficio doganale ha fatto valere che, alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, il regolamento di esecuzione 2015/82 era in vigore e che, per ottenere l’esenzione dal dazio antidumping, era determinante che nelle fatture fosse menzionata la base giuridica corretta. 33 Il 18 luglio 2016, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), al fine di ottenere il rimborso, conformemente all’articolo 236 del codice doganale, del dazio antidumping posto a suo carico. 34 A tal fine, essa sostiene, basandosi sulla sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 ), che era possibile procedere al controllo della dichiarazione in dogana conformemente all’articolo 78 di tale codice.

Essa ritiene che detto articolo autorizzi la presentazione a posteriori di documenti e che la presenza di elementi erronei in una dichiarazione in dogana non abbia incidenza qualora sia possibile determinare le circostanze di fatto nell’ambito di un controllo di tale dichiarazione effettuato conformemente al suddetto articolo.

Essa rileva che lo stesso ufficio doganale riconosce che un controllo dei documenti avviene solo dopo l’accettazione di una siffatta dichiarazione. 35 La ricorrente nel procedimento principale ritiene che, per determinare se le condizioni per l’esenzione dal dazio antidumping siano soddisfatte, occorra riferirsi al momento della conclusione del contratto di acquisto delle merci, che ha avuto luogo, nel caso di specie, nel gennaio 2015 in funzione dei prezzi minimi all’importazione comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2014. 36 L’ufficio doganale ritiene, per contro, che la controversia nel procedimento principale si distingua da quella che ha dato luogo alla sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 ), che riguardava un dazio antidumping specifico dell’impresa interessata in quel caso.

Esso sottolinea che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82 richiede espressamente che la fattura corrispondente all’impegno sia presentata alla data di accettazione della dichiarazione in dogana.

Esso rileva che, sebbene, in forza dell’articolo 77, paragrafo 2, del codice doganale, i documenti rilevanti per una siffatta dichiarazione possano non essere presentati unitamente a quest’ultima, essi devono tuttavia essere tenuti a disposizione delle autorità doganali, come previsto dall’istruzione procedurale relativa al procedimento informatico ATLAS.

Ne deduce che il controllo dell’esenzione dal dazio antidumping deve essere effettuato sulla base della fattura menzionata nella dichiarazione in dogana. 37 Il giudice del rinvio osserva che il nuovo impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA], concretizzatosi nella decisione di esecuzione 2015/87, era valido al momento dell’importazione delle merci di cui trattasi nel procedimento principale. 38 Esso si chiede se le fatture presentate nell’ambito del controllo della dichiarazione in dogana soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 per essere considerate fatture corrispondenti all’impegno, sebbene i requisiti formali di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato di tale regolamento di esecuzione, manifestamente, non siano soddisfatti. 39 Tuttavia, esso si interroga sull’incidenza del principio di proporzionalità, alla luce del quale una norma in materia di dazio antidumping dovrebbe essere interpretata tenendo conto del suo contesto e degli obiettivi della normativa di cui fa parte, ove un’eccezione dev’essere interpretata in modo restrittivo solo nei limiti in cui ciò sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi. 40 Pertanto, nel caso di specie, sarebbe sproporzionato rifiutare l’esenzione dal dazio antidumping. 41 Inoltre, esso considera che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 non indichi in modo esplicito il momento in cui le fatture corrispondenti all’impegno devono essere presentate. 42 Esso ritiene che il deposito di una dichiarazione in dogana mediante procedimenti informatici implichi che il momento dell’accettazione di tale dichiarazione non possa essere l’ultimo momento per presentare siffatti documenti, in quanto le disposizioni in vigore relative a tali procedimenti prevedono soltanto che essi siano tenuti a disposizione delle autorità doganali. 43 Il giudice del rinvio ritiene pertanto che si possa intendere l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82 nel senso che esso fissa soltanto il momento in cui sorge l’obbligazione doganale. 44 Esso precisa che dal principio di proporzionalità potrebbe dedursi che talune indicazioni di una fattura corrispondente all’impegno, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possano essere aggiunte o rettificate a posteriori, nei limiti in cui l’obiettivo perseguito dalla normativa antidumping possa ancora essere raggiunto. 45 Esso traccia un’analogia con l’interpretazione dell’articolo 78 del codice doganale fornita dalla Corte nella sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 ), secondo la quale l’economia del richiamato articolo consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale. 46 Date siffatte circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nelle condizioni di cui al procedimento principale, osti all’esenzione dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (…) 2015/82, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il fatto che una fattura corrispondente all’impegno di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento non citi la decisione di esecuzione (…) 2015/87 menzionata nel punto 9 dell’allegato del regolamento, ma la decisione 2008/899(…). 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se nell’ambito di un procedimento di rimborso di dazi antidumping possa essere presentata una fattura corrispondente all’impegno, la quale soddisfa le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (…) 2015/82, al fine di ottenere l’esenzione dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di detto regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo».

Procedimento dinanzi alla Corte 47 A causa dell’epidemia di Covid-19, l’udienza dinanzi alla Corte, prevista per il 6 maggio 2020, è stata annullata. 48 Di conseguenza, con decisione del 20 aprile 2020, i quesiti ai quali le parti erano state invitate a rispondere in udienza sono stati convertiti in quesiti scritti. 49 La ricorrente nel procedimento principale, il governo italiano e la [OSCURATO:PERSONA] sono stati quindi posti in condizione di prendere posizione su tutte le questioni sollevate dal rinvio pregiudiziale.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 50 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 debba essere interpretato nel senso che importazioni di merci possono essere esentate dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione qualora la fattura corrispondente all’impegno necessaria per ottenere tale esenzione menzioni, nella dichiarazione di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato di detto regolamento di esecuzione, non la decisione di esecuzione 2015/87, bensì la decisione 2008/899. 51 Dalla giurisprudenza della Corte si evince che esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi possono essere concesse solo in presenza di determinate condizioni, in casi specificamente previsti, e costituiscono quindi eccezioni al regime normale dei dazi antidumping e dei dazi compensativi.

Le disposizioni che prevedono siffatte esenzioni devono quindi essere interpretate restrittivamente (sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18 , EU:C:2019:440 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 52 Va altresì ricordato che la menzione della decisione di esecuzione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato un impegno riveste particolare importanza nell’ambito di un regolamento di esecuzione che permette l’esenzione dal dazio antidumping in ragione di un siffatto impegno, poiché consente alle autorità doganali di verificare, al momento dei fatti, che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi di cui trattasi (sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18 , EU:C:2019:440 , punto 55 ). 53 Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 prevede che le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica, fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che sono citate nella decisione di esecuzione 2015/87, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione, purché siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia da una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato di detto regolamento. 54 A tal riguardo, il punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82 indica che tale fattura commerciale, emessa dalla società che ha assunto tali impegni, deve recare una dichiarazione firmata dal responsabile di quest’ultima, secondo la quale «la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione (…) delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [[OSCURATO:PERSONA]] e accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] (…) con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87». 55 Dalla formulazione di tali disposizioni risulta quindi che l’esenzione dal dazio antidumping a favore delle importazioni fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] è, in particolare, subordinata al requisito formale che la dichiarazione, che deve figurare nella fattura commerciale che accompagna le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, indichi che tale fattura soddisfa le condizioni dell’impegno offerto dalla società esportatrice, quale accettato dalla decisione di esecuzione 2015/87. 56 Per quanto riguarda il suo contesto, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 stabilisce una delle condizioni alle quali l’esenzione dal dazio antidumping istituito all’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione è concessa quando le importazioni provengono da una delle società i cui impegni relativi al prezzo minimo all’importazione siano stati accettati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 57 L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione in parola illustra le conseguenze dell’insussistenza di una delle condizioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, precisando che un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle suddette condizioni. 58 Per quanto riguarda la sua finalità, il regime di esenzione previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 e le condizioni da esso stabilite hanno ad oggetto, come risulta dai considerando 183 e 184 di quest’ultimo e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, da un lato, di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, esentando dal dazio antidumping previsto da tale regolamento di esecuzione talune società esportatrici, qualora esse si siano impegnate a vendere il prodotto, normalmente soggetto a tale dazio antidumping, a un prezzo minimo nell’Unione, e, dall’altro, di limitare il rischio di elusione del suddetto regolamento di esecuzione, assoggettando tali società a un certo numero di obblighi, di modo che tanto l’importatore del prodotto di cui trattasi quanto le autorità doganali degli Stati membri possano determinare che una data importazione sia davvero collegata ad un impegno di una di tali società, individuata nella decisione di esecuzione 2015/87. 59 Di conseguenza, detto regime di esenzione e le sue condizioni non hanno lo scopo di tutelare gli interessi di un dato importatore, bensì di assicurare una protezione contro le importazioni oggetto di un dumping pregiudizievole agli interessi delle imprese dell’Unione, al fine di lottare contro la concorrenza sleale che ne deriva. 60 Pertanto, da un’interpretazione tanto letterale quanto contestuale e teleologica del regolamento di esecuzione 2015/82 emerge che l’omessa menzione della decisione di esecuzione 2015/87 sulla fattura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione, impedisce all’importatore del prodotto contemplato da tale regolamento di esecuzione di beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione, poiché una siffatta fattura non è «corrispondente all’impegno» ai sensi della prima di tali disposizioni. 61 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le fatture presentate al momento del deposito delle dichiarazioni in dogana delle merci di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini della loro immissione in libera pratica, vale a dire il 10 e l’11 marzo 2015, non menzionavano la decisione di esecuzione 2015/87, che accetta gli impegni offerti da taluni produttori-esportatori cinesi, tra cui quello che aveva esportato tali merci, decisione entrata in vigore, conformemente al suo articolo 3, il 23 gennaio 2015.

Alla luce di quanto precede, siffatte fatture non sono fatture «corrispondenti all’impegno» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82. 62 Inoltre, la circostanza che il regolamento di esecuzione 2015/82 e la decisione di esecuzione 2015/87 siano entrati in vigore una o due settimane dopo la firma dei contratti di vendita, ma una settimana prima della spedizione del prodotto interessato da un paese terzo verso l’Unione, non può influire sul rilievo svolto al punto precedente.

Infatti, a partire dalla data di entrata in vigore di detti strumenti giuridici, le società esportatrici sono tenute a rispettare le condizioni fissate dalla nuova normativa per poter beneficiare del regime di esenzione in ragione degli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò a fortiori in una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la società esportatrice di cui trattasi dell’adozione di tale nuova normativa ancora prima della sua entrata in vigore. 63 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 deve essere interpretato nel senso che importazioni di merci non possono essere esentate dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione qualora la fattura necessaria per ottenere tale esenzione menzioni, nella dichiarazione di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione di cui trattasi, non la decisione di esecuzione 2015/87, bensì la decisione 2008/899.

Sulla seconda questione 64 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una fattura corrispondente all’impegno, contenente tutti gli elementi elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, possa essere presentata, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento di esecuzione, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 236 del codice doganale, avviato ai fini del rimborso dei dazi antidumping. 65 A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che, al momento del pagamento, il loro importo non era legalmente dovuto. 66 Inoltre, l’articolo 78 dello stesso codice istituisce una procedura che consente alle autorità doganali, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, di procedere a una revisione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci oggetto di tale dichiarazione, ossia successivamente alla stessa. 67 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la normativa doganale nel suo complesso, quale concretizzata, in particolare, nel codice doganale, è applicabile a dazi antidumping o a dazi compensativi solo se i regolamenti che istituiscono siffatti dazi lo prevedono (sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18 , EU:C:2019:440 , punto 33 ). 68 Occorre quindi determinare se le disposizioni del regolamento di esecuzione 2015/82 prevedano una deroga alla normativa doganale o se, al contrario, in forza di tali disposizioni, sia possibile per un importatore presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana di prodotti importati e alla loro immissione in libera pratica, una fattura commerciale corrispondente all’impegno, che consenta di beneficiare di un’esenzione dal dazio antidumping in ragione di impegni assunti dalla società esportatrice di tali prodotti e accettati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 69 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 dispone che «[l]e importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], società elencate nella decisione di esecuzione [2015/87], sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che (...) siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento». 70 Orbene, l’economia di tale articolo 2, paragrafo 1, lettera b), implica che l’esenzione dal dazio antidumping ivi prevista possa essere concessa, come ivi espressamente indicato, solo qualora le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica siano corredate di una siffatta fattura corrispondente all’impegno.

Alla stregua di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, occorre dedurne che, conformemente al significato di tale disposizione, detta fattura debba essere presentata al momento della dichiarazione delle merci alle autorità doganali ai fini della loro immissione in libera pratica. 71 A tal riguardo, il considerando 184 del regolamento di esecuzione 2015/82 precisa che, «[p]er consentire alla [OSCURATO:PERSONA] e alle autorità doganali di monitorare con efficacia il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata (...) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento». 72 Inoltre, il considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87 enuncia che, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare efficacemente che le società esportatrici rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti conformemente agli impegni, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82.

Il medesimo considerando aggiunge, in particolare, che tali informazioni sono inoltre necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. 73 Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 richiede che la fattura commerciale corrispondente all’impegno ivi menzionata sia presentata al momento della dichiarazione in dogana dei prodotti che essa riguarda e non successivamente. 74 Inoltre, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, l’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione trae espressamente le conseguenze dall’insussistenza di una delle condizioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, precisando che un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo summenzionato, l’inosservanza di una o più delle suddette condizioni. 75 Su tale punto, il considerando 186 del medesimo regolamento di esecuzione enuncia che un’obbligazione doganale sorge in simili circostanze, a carico degli importatori, «anche se l’impegno offerto dal fabbricante dal quale [tali importatori] acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla [OSCURATO:PERSONA]». 76 Per quanto riguarda la finalità della condizione stabilita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82, dal punto 72 della presente sentenza risulta che essa mira, in sostanza, a consentire tanto alla [OSCURATO:PERSONA] quanto alle autorità doganali degli Stati membri, da un lato, di assicurarsi che, al momento della domanda di immissione in libera pratica, le società esportatrici rispettino i loro impegni e, dall’altro, di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. 77 Si deve pertanto ritenere che la normativa antidumping di cui trattasi nel procedimento principale abbia una portata diversa da quella esaminata nella sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 ), nella quale è stato dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2013, L 131, pag. 1 ), doveva essere interpretato nel senso che non vietava agli importatori interessati di presentare una fattura commerciale successivamente alla dichiarazione in dogana. 78 Infatti, l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n.412/2013 non prevedeva il momento in cui la fattura commerciale doveva essere presentata alle autorità doganali, limitandosi a disporre che «[l]’applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’allegato II». 79 Da tutto quanto precede risulta che il regolamento di esecuzione 2015/82 contiene una disposizione, ossia l’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 4, deroga espressamente alle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, tra cui, in particolare, gli articoli 78 e 236 del codice doganale. 80 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che una fattura corrispondente all’impegno, contenente tutte le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, non può essere presentata, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 236 del codice doganale, avviato ai fini del rimborso dei dazi antidumping.

Sulle spese 81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, deve essere interpretato nel senso che importazioni di merci non possono essere esentate dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione qualora la fattura necessaria per ottenere tale esenzione menzioni, nella dichiarazione di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione di cui trattasi, non la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, bensì la decisione 2008/899/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese. 2) Una fattura corrispondente all’impegno, contenente tutte le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, non può essere presentata, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, avviato ai fini del rimborso dei dazi antidumping.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0543 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 ottobre 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 78 – Articolo 236, paragrafo 1 – Procedura d’importazione – Revisione della dichiarazione in dogana – Politica commerciale – Antidumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 – Dazio antidumping definitivo – Impegni su prezzi – Esenzione – Articolo 2, paragrafo 1 – Condizione di presentazione di una fattura corrispondente all’impegno – Omessa menzione di un elemento elencato nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82» Nella causa C‑543/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione del 1 o luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2019, nel procedimento Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quarta Sezione), composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: G. Hogan cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG, da J. Sparr e S. Pohl, Rechtsanwälte; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, inizialmente da T. [OSCURATO:PERSONA] e N. Kuplewatzky, poi da T. [OSCURATO:PERSONA], K. Blanck e A. Demeneix, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2020, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU 2015, L 15, pag. 8 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale principale di Amburgo, Germania; in prosieguo: l’«ufficio doganale»), in merito ad una domanda di esenzione totale dal dazio antidumping imposto per la mancata presentazione di fatture corrispondenti all’impegno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82. Contesto normativo Diritto dell’Unione Il codice doganale 3 L’articolo 62 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; in prosieguo: il «codice doganale»), prevede quanto segue: «1.   Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all’uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. 2.   Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate». 4 L’articolo 68 di tale codice così dispone: «Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere: a) ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L’autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, (...)». 5 Ai sensi dell’articolo 77 di detto codice: «1.   Quando la dichiarazione in dogana è fatta con un procedimento informatico ai sensi dell’articolo 61, lettera b), o con dichiarazione verbale o con qualsiasi altro atto, ai sensi dell’articolo 61, lettera c), si applicano mutatis mutandis gli articoli da 62 a 76, senza pregiudicare i principi enunciati in tali disposizioni. 2.   Se la dichiarazione in dogana avviene tramite procedimento informatico, le autorità doganali possono consentire che i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 62, paragrafo 2, non siano presentati con la dichiarazione. Questi documenti sono in tal caso tenuti a disposizione delle autorità doganali». 6 L’articolo 78 del medesimo codice così recita: «1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante. (...) 3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione». 7 L’articolo 201, paragrafo 1, del codice doganale così dispone: «L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione (...)». 8 L’articolo 236, paragrafo 1, del suddetto codice prevede quanto segue: 1) Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2. Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2. (...)». La normativa antidumping – Il regolamento di esecuzione 2015/82 9 Il regolamento di esecuzione 2015/82 è succeduto al regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1 o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese ( GU 2008, L 323, pag. 1 ) 10 Ai sensi dei considerando 183, 184 e 186 del regolamento di esecuzione 2015/82: «(183) [OSCURATO:PERSONA], con decisione di esecuzione (UE) 2015/87 [della [OSCURATO:PERSONA], del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese ( GU 2015, L 15, pag. 75 )], ha accettato tali nuove offerte di impegni a sostituzione degli impegni in vigore. Le nuove offerte di impegni eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e limitano in misura sufficiente il rischio di elusione. (184) Per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] e alle autorità doganali di monitorare con efficacia il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; (...) (186) Gli importatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, come indicato ai considerando 184 e 185, anche se l’impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla [OSCURATO:PERSONA]». 11 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione, l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione europea, dazio non corrisposto, è fissata, per quanto riguarda l’acido citrico e il citrato trisodico biidrato, prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede nella Repubblica popolare cinese, al 33,8%. 12 L’articolo 1, paragrafo 4, del suddetto regolamento di esecuzione è del seguente tenore: «Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti pertinenti in materia di dazi doganali». 13 L’articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione prevede quanto segue: «1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], società elencate nella decisione di esecuzione [2015/87], sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che: a) siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell’Unione; e b) siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno. 2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo (…)». 14 L’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82 elenca gli elementi che devono essere indicati nella fattura commerciale che accompagna le merci vendute dalla società nell’Unione e che sono oggetto dell’impegno. Tra tali elementi figura, in particolare, al punto 9 di tale elenco, il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale e firmato la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [[OSCURATO:PERSONA]] e accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea con la decisione di esecuzione [2015/87]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». 15 A norma del suo articolo 3, il regolamento di esecuzione 2015/82 è entrato in vigore il 23 gennaio 2015. – La decisione di esecuzione 2015/87 16 Il considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87 così recita: «Per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare efficacemente che le società rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti conformemente agli impegni, l’esenzione dal dazio antidumping sarà subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione [2015/82]. Tali informazioni sono inoltre necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non sia presentata una fattura di questo tipo o non siano soddisfatte le altre condizioni previste dal suddetto regolamento di esecuzione, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping». 17 Conformemente all’articolo 1 di tale decisione di esecuzione, l’impegno della [OSCURATO:PERSONA], la società cinese esportatrice delle merci di cui trattasi nel procedimento principale, è stato accettato. 18 L’articolo 2 di detta decisione di esecuzione indica che la decisione 2008/899/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese ( GU 2008, L 323, pag. 62 ), è abrogata. 19 A norma del suo articolo 3, la decisione di esecuzione 2015/87 è entrata in vigore il 23 gennaio 2015. Diritto tedesco 20 L’articolo 8a della Zollverordnung (regolamento doganale), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Partecipazione alla trasmissione elettronica dei dati», è così formulato: «Il Ministero federale delle Finanze, tramite un’istruzione procedurale, stabilisce le condizioni (...) alle quali le formalità da espletarsi per iscritto vengono effettuate tramite procedimenti informatici (...) Il partecipante è tenuto a rispettare le condizioni e le modalità stabilite nell’istruzione procedurale». 21 Il punto 3.1.2 della Verfahrensanweisung zum IT-Verfahren ATLAS (istruzione procedurale relativa al procedimento informatico ATLAS), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «Presentazione di documenti nell’ambito della fornitura di dati da parte del partecipante», prevede quanto segue: «(1) In applicazione dell’articolo 77, paragrafo 2, del codice doganale, il partecipante può, al momento della fornitura dei suoi dati, astenersi dal presentare i documenti relativi alle dichiarazioni in dogana di cui al paragrafo 2. Tuttavia, il partecipante deve tenere tali documenti a disposizione e presentarli, caso per caso, su richiesta dell’impiegato addetto allo sdoganamento. (2) In linea di principio, è possibile astenersi dal presentare i seguenti documenti: – tutti i documenti commerciali (fatture commerciali, fatture relative al trasporto merci, ecc.) (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 22 Con contratti in data 9, 13 e 15/16 gennaio 2015, la ricorrente nel procedimento principale e la [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto la consegna nell’Unione di 360 tonnellate di acido citrico al prezzo di EUR 884,70 per tonnellata. 23 Con messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato gli avvocati della [OSCURATO:PERSONA] della pubblicazione del regolamento di esecuzione 2015/82 e della decisione di esecuzione 2015/87 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in pari data. 24 Il 30 gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha spedito le 360 tonnellate di acido citrico. 25 Con dodici dichiarazioni in dogana del 10 e 11 marzo 2015, effettuate tramite procedimento informatico, la ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato l’importazione di tali merci ai fini della loro immissione in libera pratica, indicando tre fatture della [OSCURATO:PERSONA], datate 29 gennaio 2015. 26 Prima di concedere lo svincolo delle merci, l’ufficio doganale ha chiesto la presentazione di tali fatture, le quali contenevano tutte una dichiarazione che, sebbene analoga a quella prevista al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, faceva tuttavia riferimento non alla decisione di esecuzione 2015/87, bensì al regolamento n. 1193/2008 e alla decisione 2008/899. 27 I certificati di impegno per l’esportazione, presentati a sostegno di tali fatture, menzionavano anch’essi quest’ultima decisione. 28 Poiché le fatture presentate non facevano riferimento alla decisione di esecuzione 2015/87, l’ufficio doganale ha rifiutato di concedere un’esenzione dal dazio antidumping e ha assoggettato le importazioni al dazio antidumping generale del 42,7%. 29 La ricorrente nel procedimento principale ha proposto opposizione contro le decisioni di rigetto della sua domanda di rimborso dei dazi antidumping, presentando tre fatture corrispondenti all’impegno rettificate, datate 29 gennaio 2015, che menzionano il regolamento di esecuzione 2015/82 e la decisione di esecuzione 2015/87. 30 Con decisione del 7 giugno 2016, l’ufficio doganale ha accolto la domanda della ricorrente nel procedimento principale, con la quale essa chiedeva, in subordine, l’applicazione dell’aliquota di dazio antidumping individuale. 31 Con decisione del 13 giugno 2016, l’ufficio doganale ha respinto la domanda di esenzione dal dazio antidumping, basandosi sul fatto che le fatture presentate con la dichiarazione ai fini dell’immissione in libera pratica delle merci importate non soddisfacevano i requisiti formali previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82, in quanto menzionavano la decisione 2008/899 anziché la decisione di esecuzione 2015/87. 32 L’ufficio doganale ha fatto valere che, alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, il regolamento di esecuzione 2015/82 era in vigore e che, per ottenere l’esenzione dal dazio antidumping, era determinante che nelle fatture fosse menzionata la base giuridica corretta. 33 Il 18 luglio 2016, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), al fine di ottenere il rimborso, conformemente all’articolo 236 del codice doganale, del dazio antidumping posto a suo carico. 34 A tal fine, essa sostiene, basandosi sulla sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 ), che era possibile procedere al controllo della dichiarazione in dogana conformemente all’articolo 78 di tale codice. Essa ritiene che detto articolo autorizzi la presentazione a posteriori di documenti e che la presenza di elementi erronei in una dichiarazione in dogana non abbia incidenza qualora sia possibile determinare le circostanze di fatto nell’ambito di un controllo di tale dichiarazione effettuato conformemente al suddetto articolo. Essa rileva che lo stesso ufficio doganale riconosce che un controllo dei documenti avviene solo dopo l’accettazione di una siffatta dichiarazione. 35 La ricorrente nel procedimento principale ritiene che, per determinare se le condizioni per l’esenzione dal dazio antidumping siano soddisfatte, occorra riferirsi al momento della conclusione del contratto di acquisto delle merci, che ha avuto luogo, nel caso di specie, nel gennaio 2015 in funzione dei prezzi minimi all’importazione comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2014. 36 L’ufficio doganale ritiene, per contro, che la controversia nel procedimento principale si distingua da quella che ha dato luogo alla sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 ), che riguardava un dazio antidumping specifico dell’impresa interessata in quel caso. Esso sottolinea che l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82 richiede espressamente che la fattura corrispondente all’impegno sia presentata alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Esso rileva che, sebbene, in forza dell’articolo 77, paragrafo 2, del codice doganale, i documenti rilevanti per una siffatta dichiarazione possano non essere presentati unitamente a quest’ultima, essi devono tuttavia essere tenuti a disposizione delle autorità doganali, come previsto dall’istruzione procedurale relativa al procedimento informatico ATLAS. Ne deduce che il controllo dell’esenzione dal dazio antidumping deve essere effettuato sulla base della fattura menzionata nella dichiarazione in dogana. 37 Il giudice del rinvio osserva che il nuovo impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA], concretizzatosi nella decisione di esecuzione 2015/87, era valido al momento dell’importazione delle merci di cui trattasi nel procedimento principale. 38 Esso si chiede se le fatture presentate nell’ambito del controllo della dichiarazione in dogana soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 per essere considerate fatture corrispondenti all’impegno, sebbene i requisiti formali di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato di tale regolamento di esecuzione, manifestamente, non siano soddisfatti. 39 Tuttavia, esso si interroga sull’incidenza del principio di proporzionalità, alla luce del quale una norma in materia di dazio antidumping dovrebbe essere interpretata tenendo conto del suo contesto e degli obiettivi della normativa di cui fa parte, ove un’eccezione dev’essere interpretata in modo restrittivo solo nei limiti in cui ciò sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi. 40 Pertanto, nel caso di specie, sarebbe sproporzionato rifiutare l’esenzione dal dazio antidumping. 41 Inoltre, esso considera che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 non indichi in modo esplicito il momento in cui le fatture corrispondenti all’impegno devono essere presentate. 42 Esso ritiene che il deposito di una dichiarazione in dogana mediante procedimenti informatici implichi che il momento dell’accettazione di tale dichiarazione non possa essere l’ultimo momento per presentare siffatti documenti, in quanto le disposizioni in vigore relative a tali procedimenti prevedono soltanto che essi siano tenuti a disposizione delle autorità doganali. 43 Il giudice del rinvio ritiene pertanto che si possa intendere l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/82 nel senso che esso fissa soltanto il momento in cui sorge l’obbligazione doganale. 44 Esso precisa che dal principio di proporzionalità potrebbe dedursi che talune indicazioni di una fattura corrispondente all’impegno, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possano essere aggiunte o rettificate a posteriori, nei limiti in cui l’obiettivo perseguito dalla normativa antidumping possa ancora essere raggiunto. 45 Esso traccia un’analogia con l’interpretazione dell’articolo 78 del codice doganale fornita dalla Corte nella sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 ), secondo la quale l’economia del richiamato articolo consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale. 46 Date siffatte circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nelle condizioni di cui al procedimento principale, osti all’esenzione dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (…) 2015/82, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il fatto che una fattura corrispondente all’impegno di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento non citi la decisione di esecuzione (…) 2015/87 menzionata nel punto 9 dell’allegato del regolamento, ma la decisione 2008/899(…). 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se nell’ambito di un procedimento di rimborso di dazi antidumping possa essere presentata una fattura corrispondente all’impegno, la quale soddisfa le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (…) 2015/82, al fine di ottenere l’esenzione dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di detto regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo». Procedimento dinanzi alla Corte 47 A causa dell’epidemia di Covid-19, l’udienza dinanzi alla Corte, prevista per il 6 maggio 2020, è stata annullata. 48 Di conseguenza, con decisione del 20 aprile 2020, i quesiti ai quali le parti erano state invitate a rispondere in udienza sono stati convertiti in quesiti scritti. 49 La ricorrente nel procedimento principale, il governo italiano e la [OSCURATO:PERSONA] sono stati quindi posti in condizione di prendere posizione su tutte le questioni sollevate dal rinvio pregiudiziale. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 50 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 debba essere interpretato nel senso che importazioni di merci possono essere esentate dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione qualora la fattura corrispondente all’impegno necessaria per ottenere tale esenzione menzioni, nella dichiarazione di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato di detto regolamento di esecuzione, non la decisione di esecuzione 2015/87, bensì la decisione 2008/899. 51 Dalla giurisprudenza della Corte si evince che esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi possono essere concesse solo in presenza di determinate condizioni, in casi specificamente previsti, e costituiscono quindi eccezioni al regime normale dei dazi antidumping e dei dazi compensativi. Le disposizioni che prevedono siffatte esenzioni devono quindi essere interpretate restrittivamente (sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18 , EU:C:2019:440 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 52 Va altresì ricordato che la menzione della decisione di esecuzione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato un impegno riveste particolare importanza nell’ambito di un regolamento di esecuzione che permette l’esenzione dal dazio antidumping in ragione di un siffatto impegno, poiché consente alle autorità doganali di verificare, al momento dei fatti, che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi di cui trattasi (sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18 , EU:C:2019:440 , punto 55 ). 53 Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 prevede che le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica, fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che sono citate nella decisione di esecuzione 2015/87, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione, purché siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia da una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato di detto regolamento. 54 A tal riguardo, il punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82 indica che tale fattura commerciale, emessa dalla società che ha assunto tali impegni, deve recare una dichiarazione firmata dal responsabile di quest’ultima, secondo la quale «la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione (…) delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [[OSCURATO:PERSONA]] e accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] (…) con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87». 55 Dalla formulazione di tali disposizioni risulta quindi che l’esenzione dal dazio antidumping a favore delle importazioni fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] è, in particolare, subordinata al requisito formale che la dichiarazione, che deve figurare nella fattura commerciale che accompagna le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, indichi che tale fattura soddisfa le condizioni dell’impegno offerto dalla società esportatrice, quale accettato dalla decisione di esecuzione 2015/87. 56 Per quanto riguarda il suo contesto, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 stabilisce una delle condizioni alle quali l’esenzione dal dazio antidumping istituito all’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione è concessa quando le importazioni provengono da una delle società i cui impegni relativi al prezzo minimo all’importazione siano stati accettati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 57 L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione in parola illustra le conseguenze dell’insussistenza di una delle condizioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, precisando che un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle suddette condizioni. 58 Per quanto riguarda la sua finalità, il regime di esenzione previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 e le condizioni da esso stabilite hanno ad oggetto, come risulta dai considerando 183 e 184 di quest’ultimo e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, da un lato, di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, esentando dal dazio antidumping previsto da tale regolamento di esecuzione talune società esportatrici, qualora esse si siano impegnate a vendere il prodotto, normalmente soggetto a tale dazio antidumping, a un prezzo minimo nell’Unione, e, dall’altro, di limitare il rischio di elusione del suddetto regolamento di esecuzione, assoggettando tali società a un certo numero di obblighi, di modo che tanto l’importatore del prodotto di cui trattasi quanto le autorità doganali degli Stati membri possano determinare che una data importazione sia davvero collegata ad un impegno di una di tali società, individuata nella decisione di esecuzione 2015/87. 59 Di conseguenza, detto regime di esenzione e le sue condizioni non hanno lo scopo di tutelare gli interessi di un dato importatore, bensì di assicurare una protezione contro le importazioni oggetto di un dumping pregiudizievole agli interessi delle imprese dell’Unione, al fine di lottare contro la concorrenza sleale che ne deriva. 60 Pertanto, da un’interpretazione tanto letterale quanto contestuale e teleologica del regolamento di esecuzione 2015/82 emerge che l’omessa menzione della decisione di esecuzione 2015/87 sulla fattura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione, impedisce all’importatore del prodotto contemplato da tale regolamento di esecuzione di beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione, poiché una siffatta fattura non è «corrispondente all’impegno» ai sensi della prima di tali disposizioni. 61 Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le fatture presentate al momento del deposito delle dichiarazioni in dogana delle merci di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini della loro immissione in libera pratica, vale a dire il 10 e l’11 marzo 2015, non menzionavano la decisione di esecuzione 2015/87, che accetta gli impegni offerti da taluni produttori-esportatori cinesi, tra cui quello che aveva esportato tali merci, decisione entrata in vigore, conformemente al suo articolo 3, il 23 gennaio 2015. Alla luce di quanto precede, siffatte fatture non sono fatture «corrispondenti all’impegno» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82. 62 Inoltre, la circostanza che il regolamento di esecuzione 2015/82 e la decisione di esecuzione 2015/87 siano entrati in vigore una o due settimane dopo la firma dei contratti di vendita, ma una settimana prima della spedizione del prodotto interessato da un paese terzo verso l’Unione, non può influire sul rilievo svolto al punto precedente. Infatti, a partire dalla data di entrata in vigore di detti strumenti giuridici, le società esportatrici sono tenute a rispettare le condizioni fissate dalla nuova normativa per poter beneficiare del regime di esenzione in ragione degli impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò a fortiori in una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la società esportatrice di cui trattasi dell’adozione di tale nuova normativa ancora prima della sua entrata in vigore. 63 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/82 deve essere interpretato nel senso che importazioni di merci non possono essere esentate dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione qualora la fattura necessaria per ottenere tale esenzione menzioni, nella dichiarazione di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione di cui trattasi, non la decisione di esecuzione 2015/87, bensì la decisione 2008/899. Sulla seconda questione 64 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una fattura corrispondente all’impegno, contenente tutti gli elementi elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, possa essere presentata, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento di esecuzione, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 236 del codice doganale, avviato ai fini del rimborso dei dazi antidumping. 65 A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale, si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che, al momento del pagamento, il loro importo non era legalmente dovuto. 66 Inoltre, l’articolo 78 dello stesso codice istituisce una procedura che consente alle autorità doganali, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, di procedere a una revisione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci oggetto di tale dichiarazione, ossia successivamente alla stessa. 67 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la normativa doganale nel suo complesso, quale concretizzata, in particolare, nel codice doganale, è applicabile a dazi antidumping o a dazi compensativi solo se i regolamenti che istituiscono siffatti dazi lo prevedono (sentenza del 22 maggio 2019, Krohn & Schröder, C‑226/18 , EU:C:2019:440 , punto 33 ). 68 Occorre quindi determinare se le disposizioni del regolamento di esecuzione 2015/82 prevedano una deroga alla normativa doganale o se, al contrario, in forza di tali disposizioni, sia possibile per un importatore presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana di prodotti importati e alla loro immissione in libera pratica, una fattura commerciale corrispondente all’impegno, che consenta di beneficiare di un’esenzione dal dazio antidumping in ragione di impegni assunti dalla società esportatrice di tali prodotti e accettati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 69 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 dispone che «[l]e importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla [OSCURATO:PERSONA], società elencate nella decisione di esecuzione [2015/87], sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che (...) siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento». 70 Orbene, l’economia di tale articolo 2, paragrafo 1, lettera b), implica che l’esenzione dal dazio antidumping ivi prevista possa essere concessa, come ivi espressamente indicato, solo qualora le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica siano corredate di una siffatta fattura corrispondente all’impegno. Alla stregua di quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, occorre dedurne che, conformemente al significato di tale disposizione, detta fattura debba essere presentata al momento della dichiarazione delle merci alle autorità doganali ai fini della loro immissione in libera pratica. 71 A tal riguardo, il considerando 184 del regolamento di esecuzione 2015/82 precisa che, «[p]er consentire alla [OSCURATO:PERSONA] e alle autorità doganali di monitorare con efficacia il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata (...) alla presentazione di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento». 72 Inoltre, il considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87 enuncia che, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare efficacemente che le società esportatrici rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti conformemente agli impegni, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82. Il medesimo considerando aggiunge, in particolare, che tali informazioni sono inoltre necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. 73 Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82 richiede che la fattura commerciale corrispondente all’impegno ivi menzionata sia presentata al momento della dichiarazione in dogana dei prodotti che essa riguarda e non successivamente. 74 Inoltre, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, l’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione trae espressamente le conseguenze dall’insussistenza di una delle condizioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, precisando che un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo summenzionato, l’inosservanza di una o più delle suddette condizioni. 75 Su tale punto, il considerando 186 del medesimo regolamento di esecuzione enuncia che un’obbligazione doganale sorge in simili circostanze, a carico degli importatori, «anche se l’impegno offerto dal fabbricante dal quale [tali importatori] acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla [OSCURATO:PERSONA]». 76 Per quanto riguarda la finalità della condizione stabilita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/82, dal punto 72 della presente sentenza risulta che essa mira, in sostanza, a consentire tanto alla [OSCURATO:PERSONA] quanto alle autorità doganali degli Stati membri, da un lato, di assicurarsi che, al momento della domanda di immissione in libera pratica, le società esportatrici rispettino i loro impegni e, dall’altro, di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. 77 Si deve pertanto ritenere che la normativa antidumping di cui trattasi nel procedimento principale abbia una portata diversa da quella esaminata nella sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 ), nella quale è stato dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2013, L 131, pag. 1 ), doveva essere interpretato nel senso che non vietava agli importatori interessati di presentare una fattura commerciale successivamente alla dichiarazione in dogana. 78 Infatti, l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n.412/2013 non prevedeva il momento in cui la fattura commerciale doveva essere presentata alle autorità doganali, limitandosi a disporre che «[l]’applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’allegato II». 79 Da tutto quanto precede risulta che il regolamento di esecuzione 2015/82 contiene una disposizione, ossia l’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 4, deroga espressamente alle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, tra cui, in particolare, gli articoli 78 e 236 del codice doganale. 80 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che una fattura corrispondente all’impegno, contenente tutte le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, non può essere presentata, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 236 del codice doganale, avviato ai fini del rimborso dei dazi antidumping. Sulle spese 81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, deve essere interpretato nel senso che importazioni di merci non possono essere esentate dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione qualora la fattura necessaria per ottenere tale esenzione menzioni, nella dichiarazione di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione di cui trattasi, non la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, bensì la decisione 2008/899/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese. 2) Una fattura corrispondente all’impegno, contenente tutte le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, non può essere presentata, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, avviato ai fini del rimborso dei dazi antidumping. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.