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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 11903/2026

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all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 291/2023 depositata il 26/1/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La materia del contendere verte sul tema del classamento degliimmobili e dell'attribuzione della rendita catastale a seguito di proceduraDOCFA, determinata dalla diversa distribuzione degli spazi interni.Oggetto della procedura DOCFA, nella specie, è l'immobile sito inMilano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 e censito in catasto al foglio 308, particella 78sub. 11, di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per il quale fuproposto il classamento catastale in categoria A/2, classe 6^, vani 11 eNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026rendita € 2.670,08, mentre l'Ufficio, in data 13/9/2019, rettificò ilclassamento come segue: categoria A/1, classe 4^, vani 11, rendita €3.295,00, mediante la notifica della variazione con l’avviso d'accertamenton.

M10321524/2019 del 3/10/2019.L’Ufficio rideterminò la rendita attraverso l’utilizzo di “metodologiecomparative”, basandosi sulla documentazione presentata in sede DOCFAe su quella presente negli archivi catastali (senza l’effettuazione di alcunsopralluogo).

Nella sezione dell’atto “Presupposti di fatto e motivazionidell’accertamento”, l’Agenzia affermò che dalla visura storica risultava cheil classamento dell’unità immobiliare in esame era stato oggetto di“revisione parziale classamento microzona 14 ai sensi dell’art. 1, comma335, l. n. 311/2004, in categoria A/1, classe 4”, disponendo il ripristinodella rendita precedente, senza alcuna considerazione in meritoall’attribuibilità – nel caso di specie – della categoria A/1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso ed il primo grado il ricorsofu accolto.L’Agenzia delle Entrate appellò la decisione e il contribuente formulòappello incidentale.L’appello fu accolto alla luce di una decisione di questa Corte (Cass.,Sez. 5^, 20/9/2022, n. 27440) in tema di riclassamento e attribuzionedella nuova rendita catastale nel caso di diversa distribuzione degli spaziinterni.comparativa della stessa operata dall'Agenzia, risultavano molti immobiliaventi categoria catastale A/1 e classe 4^.In ordine all'appello incidentale, si osservò che la recente e piùaccreditata giurisprudenza non ritiene più necessario ricorrere alsopralluogo come dimostra l'ampio e corposo report fotografico agli attidel processo.

Furono dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi proposti.Numero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026Avverso la predetta decisione, il contribuente propone ricorsoaffidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Inprossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa dalcontribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura, si denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente -violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att.,c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.È orientamento consolidato di questa Corte (vedansi: Cass., Sez.Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054) che la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., Sez.

Un., 19/6/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass., Sez.Un., 3/11/2016, n. 22232; conf.: Cass., Sez.

Un., 3/11/2016, nn. 22229,22230, 22231.

I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass., Sez.Un., 24/3/2017, n. 766; Cass., Sez.

Un., 9/6/2017, n. 14430 [p. 2.4.];Cass., Sez.

Un., 18/4/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).2.

Nello stesso solco si pone anche altro arresto (Cass., Sez.

Un.,27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez.

Un.,7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez.

Un.,31/12/2018, n. 33679), che ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio dilegittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione».

Pertanto, lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma 2, n.4, cd. proc. civ. (e, nel caso di specie, dell’art. 36, comma 2, n. 4, deld.lgs. n. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si configura quando questamanchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere,risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essaformalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioniNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere diindividuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass.,Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass., Sez.5^, 1/3/2022, n. 6626; Cass., Sez. 5^, 25/9/2018, n. 22598).Nel caso di specie, alla luce di tale consolidato orientamento dilegittimità, la motivazione della sentenza impugnata, ancorché succinta, sipone al di sopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa sicoglie il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appellonell’affermare, sulla scorta dei precedenti di legittimità citati a sostegnodella propria argomentazione, la legittimità del classamento dell’immobiledi proprietà del contribuente.2.

Con il secondo motivo è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione della corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c. – error in procedendo – omessoesame di specifiche eccezioni fatte valere dalla parte.Le eccezioni ritenute omesse riguardano, l’una, l’omessamotivazione dell’avviso di accertamento catastale (violazione dell’art. 7della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990), l’altra, laritenuta assenza delle caratteristiche necessarie per l'attribuzione dellacategoria A/1 all’unità oggetto di accertamento.La censura è infondata.In ordine alla seconda eccezione, il giudice di appello si è espressonel senso che l’atto impositivo conteneva «una valutazione complessiva inordine alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura del bene,alla sua ubicazione», in difformità rispetto alla proposta contenuta nelladichiarazione di variazione DOCFA.Il che esclude la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ.

Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del viziodi omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimentoNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30/1/2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2/4/2020, n. 7662;Cass., Sez. 3^, 29/1/2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3/8/2023, n.23672; Cass., Sez. Trib., 13/8/2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib.,13/7/2025, n. 19240).In ordine alla seconda eccezione, il giudice di appello si è espressonel senso che l’atto impositivo conteneva «una valutazione complessiva inordine alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura del bene,alla sua ubicazione», in difformità rispetto alla proposta contenta nelladichiarazione di variazione DOCFA.3.

Con la terza censura si denuncia la violazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 dellalegge n. 241/1990, per aver la sentenza della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Lombardia ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento nonostante il vizio di motivazione dell’atto – violazionedell’art. 8 del r.d.l. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 1249/1939, e dell’art. 6 del d.P.R. n. 1142/1949 – pur in assenza di unadisamina in merito alle caratteristiche dell’unità immobiliare.Il motivo è destituito di fondamento.In base al tenore dell’atto impositivo (allegato al ricorso e riprodottoin controricorso), si può ribadire il principio per cui, in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita avvenga aseguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avvisoè soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazioneNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez.5^, 31/10/2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16/6/2016, n. 12497; Cass.,Sez. 6^, 7/12/2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7/10/2019, n. 25006;Cass., Sez. 5^, 13/8/2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2/2/2021, n. 2247;Cass., Sez. 5^, 9/2/2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5,15/3/2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22/12/2021, n. 41179; Cass., Sez.5^, 7/4/2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib., 8/11/2023, nn. 31032 e31073; Cass., Sez. Trib., 5/4/2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1/3/2025,n. 5449; Cass., Sez. Trib., 10/4/2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo–censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verificafattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili.

Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato.

Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onereNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^,9/2/2021, n. 3104; Cass., Sez. 6^-5, 1/2/2022, n. 3017; Cass., Sez.Trib., 1/3/2025, n. 5449).La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla primaipotesi: difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, masoltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della rendita.Inoltre, l’avviso di accertamento catastale contiene il richiamo delclassamento operato nell’ambito della revisione “massiva” della microzona14, col quale l’immobile era stato classificato in categoria A/1 el’indicazione degli immobili limitrofi con caratteristiche similari (foglio 308,particella 80 sub. 9; foglio 308, particella 78 sub. 702).4.

In conclusione, il ricorso è respinto.5.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.6.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di €5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto chesussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 291/2023 depositata il 26/1/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La materia del contendere verte sul tema del classamento degliimmobili e dell'attribuzione della rendita catastale a seguito di proceduraDOCFA, determinata dalla diversa distribuzione degli spazi interni.Oggetto della procedura DOCFA, nella specie, è l'immobile sito inMilano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 e censito in catasto al foglio 308, particella 78sub. 11, di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per il quale fuproposto il classamento catastale in categoria A/2, classe 6^, vani 11 eNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026rendita € 2.670,08, mentre l'Ufficio, in data 13/9/2019, rettificò ilclassamento come segue: categoria A/1, classe 4^, vani 11, rendita €3.295,00, mediante la notifica della variazione con l’avviso d'accertamenton. M10321524/2019 del 3/10/2019.L’Ufficio rideterminò la rendita attraverso l’utilizzo di “metodologiecomparative”, basandosi sulla documentazione presentata in sede DOCFAe su quella presente negli archivi catastali (senza l’effettuazione di alcunsopralluogo). Nella sezione dell’atto “Presupposti di fatto e motivazionidell’accertamento”, l’Agenzia affermò che dalla visura storica risultava cheil classamento dell’unità immobiliare in esame era stato oggetto di“revisione parziale classamento microzona 14 ai sensi dell’art. 1, comma335, l. n. 311/2004, in categoria A/1, classe 4”, disponendo il ripristinodella rendita precedente, senza alcuna considerazione in meritoall’attribuibilità – nel caso di specie – della categoria A/1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso ed il primo grado il ricorsofu accolto.L’Agenzia delle Entrate appellò la decisione e il contribuente formulòappello incidentale.L’appello fu accolto alla luce di una decisione di questa Corte (Cass.,Sez. 5^, 20/9/2022, n. 27440) in tema di riclassamento e attribuzionedella nuova rendita catastale nel caso di diversa distribuzione degli spaziinterni.comparativa della stessa operata dall'Agenzia, risultavano molti immobiliaventi categoria catastale A/1 e classe 4^.In ordine all'appello incidentale, si osservò che la recente e piùaccreditata giurisprudenza non ritiene più necessario ricorrere alsopralluogo come dimostra l'ampio e corposo report fotografico agli attidel processo. Furono dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi proposti.Numero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026Avverso la predetta decisione, il contribuente propone ricorsoaffidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Inprossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa dalcontribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura, si denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente -violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att.,c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.È orientamento consolidato di questa Corte (vedansi: Cass., Sez.Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054) che la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., Sez. Un., 19/6/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass., Sez.Un., 3/11/2016, n. 22232; conf.: Cass., Sez. Un., 3/11/2016, nn. 22229,22230, 22231. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass., Sez.Un., 24/3/2017, n. 766; Cass., Sez. Un., 9/6/2017, n. 14430 [p. 2.4.];Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).2. Nello stesso solco si pone anche altro arresto (Cass., Sez. Un.,27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. Un.,7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un.,31/12/2018, n. 33679), che ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio dilegittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione». Pertanto, lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma 2, n.4, cd. proc. civ. (e, nel caso di specie, dell’art. 36, comma 2, n. 4, deld.lgs. n. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si configura quando questamanchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere,risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essaformalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioniNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere diindividuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass.,Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass., Sez.5^, 1/3/2022, n. 6626; Cass., Sez. 5^, 25/9/2018, n. 22598).Nel caso di specie, alla luce di tale consolidato orientamento dilegittimità, la motivazione della sentenza impugnata, ancorché succinta, sipone al di sopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa sicoglie il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appellonell’affermare, sulla scorta dei precedenti di legittimità citati a sostegnodella propria argomentazione, la legittimità del classamento dell’immobiledi proprietà del contribuente.2. Con il secondo motivo è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione della corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c. – error in procedendo – omessoesame di specifiche eccezioni fatte valere dalla parte.Le eccezioni ritenute omesse riguardano, l’una, l’omessamotivazione dell’avviso di accertamento catastale (violazione dell’art. 7della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990), l’altra, laritenuta assenza delle caratteristiche necessarie per l'attribuzione dellacategoria A/1 all’unità oggetto di accertamento.La censura è infondata.In ordine alla seconda eccezione, il giudice di appello si è espressonel senso che l’atto impositivo conteneva «una valutazione complessiva inordine alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura del bene,alla sua ubicazione», in difformità rispetto alla proposta contenuta nelladichiarazione di variazione DOCFA.Il che esclude la stessa ipotizzabilità di un’omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ. Difatti, è pacifico che ad integrare gli estremi del viziodi omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione delgiudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimentoNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con lapretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30/1/2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2/4/2020, n. 7662;Cass., Sez. 3^, 29/1/2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3/8/2023, n.23672; Cass., Sez. Trib., 13/8/2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib.,13/7/2025, n. 19240).In ordine alla seconda eccezione, il giudice di appello si è espressonel senso che l’atto impositivo conteneva «una valutazione complessiva inordine alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura del bene,alla sua ubicazione», in difformità rispetto alla proposta contenta nelladichiarazione di variazione DOCFA.3. Con la terza censura si denuncia la violazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 dellalegge n. 241/1990, per aver la sentenza della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Lombardia ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento nonostante il vizio di motivazione dell’atto – violazionedell’art. 8 del r.d.l. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 1249/1939, e dell’art. 6 del d.P.R. n. 1142/1949 – pur in assenza di unadisamina in merito alle caratteristiche dell’unità immobiliare.Il motivo è destituito di fondamento.In base al tenore dell’atto impositivo (allegato al ricorso e riprodottoin controricorso), si può ribadire il principio per cui, in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita avvenga aseguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avvisoè soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazioneNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez.5^, 31/10/2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16/6/2016, n. 12497; Cass.,Sez. 6^, 7/12/2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7/10/2019, n. 25006;Cass., Sez. 5^, 13/8/2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2/2/2021, n. 2247;Cass., Sez. 5^, 9/2/2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5,15/3/2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22/12/2021, n. 41179; Cass., Sez.5^, 7/4/2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib., 8/11/2023, nn. 31032 e31073; Cass., Sez. Trib., 5/4/2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1/3/2025,n. 5449; Cass., Sez. Trib., 10/4/2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo–censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verificafattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onereNumero registro generale 16240/2023Numero sezionale 3177/2026Numero di raccolta generale 11903/2026Data pubblicazione 30/04/2026di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^,9/2/2021, n. 3104; Cass., Sez. 6^-5, 1/2/2022, n. 3017; Cass., Sez.Trib., 1/3/2025, n. 5449).La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla primaipotesi: difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, masoltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della rendita.Inoltre, l’avviso di accertamento catastale contiene il richiamo delclassamento operato nell’ambito della revisione “massiva” della microzona14, col quale l’immobile era stato classificato in categoria A/1 el’indicazione degli immobili limitrofi con caratteristiche similari (foglio 308,particella 80 sub. 9; foglio 308, particella 78 sub. 702).4. In conclusione, il ricorso è respinto.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.6. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di €5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto chesussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris