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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 26848/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5029/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2715/2019, depositata il 27/06/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ottenne dal Tribunale di Padova il decreto ingiuntivo n. 3578/2004, per un ammontare di euro 175.714,75, oltre accessori, quale saldo del prezzo dell’appalto per opere edilizie contrattuali e extracontrattuali eseguite nell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo propose opposizione, dedusse che molti lavori non erano corrispondenti a quelli pattuiti e, comunque , non erano stati eseguiti a regola d’arte, e, quindi, chiese la conseguente rideterminazione dell’importo spettante all’appaltatrice, la quale, costituendosi, insistette per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo;

2. il Tribunale di Padova, istruita la causa mediante c.t.u., con sentenza n. 1270/2014, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente al pagamento della ridotta somma di euro 114.463,00, oltre iva e accessori;

3. la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, in contumacia del committente, in parziale accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., condannò il Passador a pagare la maggiore somma – rispetto a quella liquidata con la sentenza del giudice di primo grado -di euro 118.826,21, oltre iva e accessori;

4. in particolare, per la Corte territoriale il maggiore corrispettivo era dovuto al fatto che, diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, alcune delle opere eseguite dall’appaltatrice erano state espressamente concordate con il direttore dei lavori.

Tuttavia, e con ciò la Corte disattendevail secondo motivo di appello, il committente non aveva accettato l’opera dato che, fin dal primo sopralluogo eseguito per il collaudo dei lavori in data 12/07/2004 (al quale erano seguiti i sopralluoghi del 15/07/2004 e del 27/07/2004), era emersa l’incompletezza di alcune opere esterne.

Sotto questo profilo, a giudizio della Corte veneta , non p oteva essere presa in considerazione la raccomandata del committente del 9/09/2004, trattandosi di un documento che, per essere stato prodotto da Passador nel giudizio di primo grado, in ragione della contumacia di quest’ultimo nel giudizio di appello, sarebbe stato onere dell’appaltatrice produrre in sede di gravame.

La sentenza d’appello, infine, negava di dovere valutare il quinto motivo di gravame, con il quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva criticatol’errore di conteggio del proprio credito operato dal Tribunale di Padova, in quanto, come prospettato dall’appellante anche in comparsa conclusionale, la doglianza era stata enunciata per la sola ipotesi che vi fosse stata la conferma di tutte le detrazioni (rispetto alla maggiore pretesa creditoria che la società aveva fatto valere con il ricorso monitorio) risultanti dalla pronuncia di primo grado, circostanza, questa, in effetti non verificatasi poiché il credito dell’appaltatrice era stato incrementato di euro 4.463,21, rispetto all’ammontare liquidato dal primo giudice;

5. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione di norme di diritto (artt. 1665 e 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; nullità per violazione di norme del procedimento (art. 115 c.p.c.) in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, in primo luogo, quanto alla violazione degli artt. 1665, 2697, cod. civ., non avrebbe rilevato che l’accettazione dell’opera di cui all’art. 1665, terzo comma, cod. civ., non risultava da una manifestazione di volontà espressa del committente, ma era integrata dal fatto che la stessa parte avesse proceduto alla verifica senza comunicarne l’esito all’appaltatrice, entro un breve termine.

Sotto altro profilo, la società si duole dell’errore di percezione del contenuto della prova commesso dal giudice d’appello, per il quale la raccomandata del committente del 09/09/2004 non poteva essere presa in considerazione, trattandosi di un documento prodotto in primo grado dall’opponente, contumace in appello, che sarebbe stato onere della società appellante produrre al fine di sottoporlo validamente all’esame della Corte d’appello.

Sottolinea che, in realtà, essa appellante aveva prodotto quella raccomandata del committente come allegato al ricorso per ingiunzione e soggiunge che, se la Corte d’appello avesse esaminato la missiva, avrebbe potuto constatare che controparte neppure con quella lettera - benché inviata a distanza di tempo dalla verifica dell’opera eseguita nel mese di luglio - aveva comunicato l’esito della verifica alla società appaltatrice.

Come ultimo aspetto del variegato motivo si deduce l’omesso esame del fatto decisivo, risultante indirettamente dalla suddetta raccomandata, della mancata comunicazione dell’esito della verifica da parte del committente, con la conseguente accettazione, da parte dello stesso, delle opere esterne extracontratto e di quelle in economia, come realizzate e conteggiate dall’appaltatrice;

1.1. il motivo, articolato in tre distinti rilievi critici, è in parte infondato e in parte inammissibile;

1.2. non è fondato quanto al dedotto error in iudicando.

È utile ricordare il costante orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass.13/03/2023, n. 7267) per cui, in tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, una volta che l’opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche “per facta concludentia”, spetta a quest’ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.

Nella specie, la Corte di appello ha escluso che si sia verificata una simile situazione e, con accertamento di fatto incensurabile nella presente sede di legittimità, ha negato che vi sia stata accettazione dell’opera da parte del committente; anzi, ha rilevato che quest’ultimo, nei tre sopralluoghi effettuati nel giro di pochi giorni - il 12/07/2004, il 15/07/2004 e il 27/07/2004 - anche in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, avevaeccepito la mancata ultimazione dei lavori, nonché l’esistenza dei vizi dell’impianto di condizionamento/riscaldamento, per poi evidenziare, nel giudizio di primo grado, che non era stato possibile ottenere l’abitabilità dell’immobile a causa del mancato collaudo delle opere in cemento armato;

1.3. è inammissibile, quanto all’asserita violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

È stato chiarito (ex plurimis, cfr. Cass 7/12/2016, n. 27000 e Cass. 10/07/2023, n. 19467) che per far valere l’inosservanza di tale disposizione processuale occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza (che ricorre nel caso di specie) che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.;

1.4. infine, la critica concernente l’omesso esame di un fatto decisivo (di cui al n. 5 dell’articolo 360), collide con il principio della “doppia conforme” ex art. 348 - ter , quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, posto che entrambe le sentenze, di primo grado e di appello, hanno nega to che il committente abbia accettato l’opera dopo avere proceduto alla verifica;

2. con il secondo motivo [«2) Nullità per violazione di norme del procedimento (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. »], la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame del quinto motivo di appello, con il quale la società lamentava l’errore di calcolo commesso dal Tribunale di Padova nella rideterminazione del credito dell’appaltatrice, quantificato in euro 114.463,00, là dove, invece, secondo il computocorretto, lo stesso credito avrebbe dovuto essere quantificato in euro 146.600,93;

2.1. il motivo non è fondato;

2.2. la Corte d’appello non ha pronunciato sul quinto motivo di gravame non già, come sembra adombrare la ricorrente, a causa di una mera dimenticanza, ma in ragione del fatto che essa ha interpretato lo stesso motivo come proposto in via subordinata.

Afferma la sentenza (pag. 12) che «[i]l quinto motivo d’appello non va esaminato in quanto […] lo stesso è stato articolato per la sola ipotesi in cui vi fosse stata la conferma di tutte le detrazioni operate nella sentenza di primo grado (tale volontà risulta confermata anche nella comparsa conclusionale)».

Orbene, va osservato, in proposito, che costituisce ius receptum (ex plurimis, Cass. 11/03/2011, n. 5876) che «[l]’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorché il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine» (in termini, ex multis, Cass. 13/08/2018, n. 20718, che chiarisce che, in tal caso, l’ipotizzato errore di motivazione del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà dellaparte);

3. in conclusione, il ricorso è rigettato;

4. nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, nono avendo la parte vittoriosa svoltoviattività difensiva; 5.infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso , a norma del comma 1 - b is dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5029/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2715/2019, depositata il 27/06/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ottenne dal Tribunale di Padova il decreto ingiuntivo n. 3578/2004, per un ammontare di euro 175.714,75, oltre accessori, quale saldo del prezzo dell’appalto per opere edilizie contrattuali e extracontrattuali eseguite nell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo propose opposizione, dedusse che molti lavori non erano corrispondenti a quelli pattuiti e, comunque , non erano stati eseguiti a regola d’arte, e, quindi, chiese la conseguente rideterminazione dell’importo spettante all’appaltatrice, la quale, costituendosi, insistette per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo; 2. il Tribunale di Padova, istruita la causa mediante c.t.u., con sentenza n. 1270/2014, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente al pagamento della ridotta somma di euro 114.463,00, oltre iva e accessori; 3. la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, in contumacia del committente, in parziale accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., condannò il Passador a pagare la maggiore somma – rispetto a quella liquidata con la sentenza del giudice di primo grado -di euro 118.826,21, oltre iva e accessori; 4. in particolare, per la Corte territoriale il maggiore corrispettivo era dovuto al fatto che, diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, alcune delle opere eseguite dall’appaltatrice erano state espressamente concordate con il direttore dei lavori. Tuttavia, e con ciò la Corte disattendevail secondo motivo di appello, il committente non aveva accettato l’opera dato che, fin dal primo sopralluogo eseguito per il collaudo dei lavori in data 12/07/2004 (al quale erano seguiti i sopralluoghi del 15/07/2004 e del 27/07/2004), era emersa l’incompletezza di alcune opere esterne. Sotto questo profilo, a giudizio della Corte veneta , non p oteva essere presa in considerazione la raccomandata del committente del 9/09/2004, trattandosi di un documento che, per essere stato prodotto da Passador nel giudizio di primo grado, in ragione della contumacia di quest’ultimo nel giudizio di appello, sarebbe stato onere dell’appaltatrice produrre in sede di gravame. La sentenza d’appello, infine, negava di dovere valutare il quinto motivo di gravame, con il quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva criticatol’errore di conteggio del proprio credito operato dal Tribunale di Padova, in quanto, come prospettato dall’appellante anche in comparsa conclusionale, la doglianza era stata enunciata per la sola ipotesi che vi fosse stata la conferma di tutte le detrazioni (rispetto alla maggiore pretesa creditoria che la società aveva fatto valere con il ricorso monitorio) risultanti dalla pronuncia di primo grado, circostanza, questa, in effetti non verificatasi poiché il credito dell’appaltatrice era stato incrementato di euro 4.463,21, rispetto all’ammontare liquidato dal primo giudice; 5. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione di norme di diritto (artt. 1665 e 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; nullità per violazione di norme del procedimento (art. 115 c.p.c.) in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, in primo luogo, quanto alla violazione degli artt. 1665, 2697, cod. civ., non avrebbe rilevato che l’accettazione dell’opera di cui all’art. 1665, terzo comma, cod. civ., non risultava da una manifestazione di volontà espressa del committente, ma era integrata dal fatto che la stessa parte avesse proceduto alla verifica senza comunicarne l’esito all’appaltatrice, entro un breve termine. Sotto altro profilo, la società si duole dell’errore di percezione del contenuto della prova commesso dal giudice d’appello, per il quale la raccomandata del committente del 09/09/2004 non poteva essere presa in considerazione, trattandosi di un documento prodotto in primo grado dall’opponente, contumace in appello, che sarebbe stato onere della società appellante produrre al fine di sottoporlo validamente all’esame della Corte d’appello. Sottolinea che, in realtà, essa appellante aveva prodotto quella raccomandata del committente come allegato al ricorso per ingiunzione e soggiunge che, se la Corte d’appello avesse esaminato la missiva, avrebbe potuto constatare che controparte neppure con quella lettera - benché inviata a distanza di tempo dalla verifica dell’opera eseguita nel mese di luglio - aveva comunicato l’esito della verifica alla società appaltatrice. Come ultimo aspetto del variegato motivo si deduce l’omesso esame del fatto decisivo, risultante indirettamente dalla suddetta raccomandata, della mancata comunicazione dell’esito della verifica da parte del committente, con la conseguente accettazione, da parte dello stesso, delle opere esterne extracontratto e di quelle in economia, come realizzate e conteggiate dall’appaltatrice; 1.1. il motivo, articolato in tre distinti rilievi critici, è in parte infondato e in parte inammissibile; 1.2. non è fondato quanto al dedotto error in iudicando. È utile ricordare il costante orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass.13/03/2023, n. 7267) per cui, in tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, una volta che l’opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche “per facta concludentia”, spetta a quest’ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate. Nella specie, la Corte di appello ha escluso che si sia verificata una simile situazione e, con accertamento di fatto incensurabile nella presente sede di legittimità, ha negato che vi sia stata accettazione dell’opera da parte del committente; anzi, ha rilevato che quest’ultimo, nei tre sopralluoghi effettuati nel giro di pochi giorni - il 12/07/2004, il 15/07/2004 e il 27/07/2004 - anche in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, avevaeccepito la mancata ultimazione dei lavori, nonché l’esistenza dei vizi dell’impianto di condizionamento/riscaldamento, per poi evidenziare, nel giudizio di primo grado, che non era stato possibile ottenere l’abitabilità dell’immobile a causa del mancato collaudo delle opere in cemento armato; 1.3. è inammissibile, quanto all’asserita violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. È stato chiarito (ex plurimis, cfr. Cass 7/12/2016, n. 27000 e Cass. 10/07/2023, n. 19467) che per far valere l’inosservanza di tale disposizione processuale occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza (che ricorre nel caso di specie) che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.; 1.4. infine, la critica concernente l’omesso esame di un fatto decisivo (di cui al n. 5 dell’articolo 360), collide con il principio della “doppia conforme” ex art. 348 - ter , quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, posto che entrambe le sentenze, di primo grado e di appello, hanno nega to che il committente abbia accettato l’opera dopo avere proceduto alla verifica; 2. con il secondo motivo [«2) Nullità per violazione di norme del procedimento (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. »], la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame del quinto motivo di appello, con il quale la società lamentava l’errore di calcolo commesso dal Tribunale di Padova nella rideterminazione del credito dell’appaltatrice, quantificato in euro 114.463,00, là dove, invece, secondo il computocorretto, lo stesso credito avrebbe dovuto essere quantificato in euro 146.600,93; 2.1. il motivo non è fondato; 2.2. la Corte d’appello non ha pronunciato sul quinto motivo di gravame non già, come sembra adombrare la ricorrente, a causa di una mera dimenticanza, ma in ragione del fatto che essa ha interpretato lo stesso motivo come proposto in via subordinata. Afferma la sentenza (pag. 12) che «[i]l quinto motivo d’appello non va esaminato in quanto […] lo stesso è stato articolato per la sola ipotesi in cui vi fosse stata la conferma di tutte le detrazioni operate nella sentenza di primo grado (tale volontà risulta confermata anche nella comparsa conclusionale)». Orbene, va osservato, in proposito, che costituisce ius receptum (ex plurimis, Cass. 11/03/2011, n. 5876) che «[l]’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorché il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine» (in termini, ex multis, Cass. 13/08/2018, n. 20718, che chiarisce che, in tal caso, l’ipotizzato errore di motivazione del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà dellaparte); 3. in conclusione, il ricorso è rigettato; 4. nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, nono avendo la parte vittoriosa svoltoviattività difensiva; 5.infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso , a norma del comma 1 - b is dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un u
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