CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 25116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatavanga annullata limitatamente alla condanna dell’imputato per il reato di truffa,per essere lo stesso estinto per prescrizione, nonché all’omessa statuizionesull’istanza di sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria, conrinvio alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],il quale si è integralmente riportato al ricorso e ha insistito per l’accoglimento deimotivi dello stesso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/11/2025, la Corte d’appello di Bologna confermavala sentenza del 02/12/2021 del Tribunale di Modena con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed € 250,00 di multa peri reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione (ritenuta laparticolare tenuità del fatto) di un assegno proveniente dal delitto di furto aidanni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo A) e di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] dicui al capo B), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato daquesto secondo reato a [OSCURATO:PERSONA], che si era costituito parte civile.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diBologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al reato di truffa di cui al capoB), l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 129 dello stesso codice,nonché dell’art. 157 cod. pen.Dopo avere premesso che il Tribunale di Modena aveva esclusol’applicazione della contestata recidiva reiterata, lamenta che la Corte d’appellodi Bologna ha omesso di dichiarare la prescrizione del reato di truffa di cui alcapo B) nonostante la stessa prescrizione, in assenza di cause di sospensione delrelativo corso, fosse maturata il 23/12/2024 – data in cui era spirato il terminemassimo di sette anni e sei mesi decorrente dal 23/06/2017, giorno dellaconsumazione del reato –, quindi prima dell’impugnata sentenza di appello.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al reato di ricettazione di cuial capo A), l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., nonchéil travisamento della prova.Lamenta che la Corte d’appello di Bologna avrebbe dovuto assolverlo dalreato di ricettazione per mancanza di certezza della sua estraneità alpresupposto delitto di furto dell’assegno, alla stregua degli elementi, che eranostati indicati dal suo difensore, che: a) come egli stesso, anche il titolaredell’assegno [OSCURATO:PERSONA] era originario di Apricena, dove all’epoca ancorarisiedeva; b) il [OSCURATO:PERSONA] frequentava il territorio modenese, come era comprovatodal fatto che il contratto di conto corrente era stato da lui stipulato in un ufficiopostale di Modena, che, peraltro, distava solo km. 2 dalla residenzadell’imputato; c) vi era contiguità temporale tra la denuncia di smarrimentodell’assegno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la spendita di tale titolo da parte dell’imputato il[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] stigmatizza che la Corte d’appello di Bologna si sarebbe soffermatasul fatto che egli non aveva reso in dibattimento alcuna dichiarazione idonea asuffragare quanto era sostenuto dal suo difensore, deducendo al riguardo chel’«onere della prova […] verte […] sull’accusa e non sulla difesa».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 545-bis dello stesso codice, dell’art. 20-bis cod. pen. e dell’art. 95 deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché «omessa motivazione sul punto».Dopo avere premesso che l’appello è stato celebrato il 12/11/2025 nelleforme di cui agli artt. 23 e 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, rappresenta che, nelleconclusioni depositate il 07/11/2025, cioè nel primo momento utile ai sensidell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, il suo difensore aveva chiesto che la penadetentiva eventualmente ritenuta dalla Corte d’appello di Bologna fosse sostituitacon la pena pecuniaria sostitutiva della specie corrispondente.Ciò rappresentato, lamenta che la Corte d’appello di Bologna avrebbeomesso di motivare in ordine a tale sua richiesta di sostituzione della penadetentiva.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degliartt. 62-bis e 133 cod. pen., con riguardo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e alla determinazione della misura della pena.Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello diBologna, la modesta gravità del fatto e la contenuta entità del danno, insiemecon la risalenza nel tempo dei suoi precedenti penali, avrebbero giustificato laconcessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché «il contenimentodella pena finale irrogata», considerato anche che, sempre diversamente daquanto reputato dalla Corte d’appello, il fatto che i primi due elementi menzionatierano già stati valorizzati dal Tribunale di Modena ai fini del riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. e ai finidell’esclusione della recidiva non impediva che potessero esserlo anche ai finidella concessione delle invocate circostanze attenuanti e del contenimento dellapena «in ragione della ratio differente sottesa ai diversi istituti».Con riguardo, in particolare, alla pena detentiva di dieci mesi di reclusioneper il reato di ricettazione di lieve entità, il ricorrente, nel rappresentare come ilminimo della pena detentiva per tale reato sia pari a 15 giorni di reclusione,deduce che, tenuto conto del riconoscimento della «gravità contenuta del fatto»(così il Tribunale di Modena alla pag. 6 della sentenza di primo grado), loscostamento dall’indicato minimo edittale «avrebbe dovuto essere determinato inmaniera più contenuta».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato.Il Tribunale di Modena, pur ritenendo che la recidiva reiterata fosse statalegittimamente contestata al [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia ritenuto di escluderla (primocapoverso della pag. 6 della sentenza di primo grado).Trova quindi applicazione il principio, che è costantemente affermato dallaCorte di cassazione, secondo cui, in tema di prescrizione, ove il giudice ritenga diescludere la recidiva, pur legittimamente contestata, essa resta ininfluente aogni ulteriore effetto, anche ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere(Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini, Rv. 283555-01; Sez. 6, n. 43771del 07/10/2010, Karmaoui, Rv. 248714-01).Nel discende che, poiché il reato di truffa di cui al capo B) fu consumato il23/06/2017 e poiché non risultano sospensioni del corso della prescrizione, iltermine massimo di sette anni e sei mesi di prescrizione dello stesso reato èmaturato il 23/12/2024, quindi prima dell’impugnata sentenza di appello (che èdel 12/11/2025).La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, ai sensidell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., limitatamente al reato di truffadi cui al capo B), perché lo stesso è estinto per prescrizione.Deve quindi essere eliminata la pena di due mesi di reclusione ed € 50,00 dimulta irrogata per tale reato.L’annullamento deve essere limitato agli effetti penali, atteso che, conriguardo al reato di truffa di cui al capo B), il ricorso investe solo il profilo dellaprescrizione, di esclusivo rilievo penale, e non anche la motivazione dellasentenza impugnata in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dellafattispecie di truffa e al fondamento della condanna al risarcimento del dannocagionato da tale reato di truffa alla parte civile [OSCURATO:PERSONA].Le relative statuizioni civili devono, pertanto, essere confermate.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde diricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenzadi elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nellacommissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine dellasuddetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01).La stessa Corte di cassazione ha altresì affermato che, «all’elemento dellacontiguità temporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, ilgiudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, puòcontrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione (enon come furto), l’assenza di indicazioni sul punto da parte dell’imputato» (Sez.2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, in motivazione. In sensoanalogo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313-01).La Corte d’appello di Bologna ha negato che il [OSCURATO:PERSONA] si potesse ritenereresponsabile del furto dell’assegno (anziché della ricettazione di esso) in quantoha reputato che, in assenza di indicazioni sul punto da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA](«in mancanza di alcuna dichiarazione sul punto resa dall’imputato nel corso delprocesso»), il limitato tempo (due giorni) trascorso tra la sottrazionedell’assegno e il suo utilizzo da parte dell’imputato, la comune origine dellostesso e della persona offesa e la contiguità dei luoghi frequentati dai due nonfossero sufficienti a fare individuare nel [OSCURATO:PERSONA] l’autore del furto.Tale decisione risulta in linea con i sopra richiamati principi affermati dallaCorte di cassazione e, in quanto espressiva di un apprezzamento, come si èdetto, insindacabile in sede di legittimità, si sottrae alle censure del ricorrente.Né, comunque – in assenza, come si è detto, di alcuna indicazione da partedell’imputato – gli elementi che sono stati allegati dal suo difensore si possonoritenere logicamente univocamente indicativi della commissione del furtodell’assegno da parte di chi, successivamente, lo ha utilizzato per commettere latruffa di cui al capo B).3. In ordine logico, deve essere ora esaminato il quarto motivo.Esso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato.3.1. Quanto al profilo che attiene al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudicedel merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sededi legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione haritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo insentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule,Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudicepuò limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevoleo all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scoposufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2,n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).Nel caso di specie, la Corte d’appello di Bologna ha negato la concessionedelle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a talefine, l’elemento, attinente alla capacità a delinquere dell’imputato, dei precedentipenali specifici dai quali egli era gravato, insieme con il rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] nonaveva mostrato alcun ravvedimento né posto in essere alcun comportamentopositivamente valutabile.Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopraesposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di ungiudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.3.2. Quanto al profilo che attiene alla determinazione della misura dellapena per il reato di ricettazione di cui al capo A), si deve rammentare che lagiurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che ladeterminazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteridiscrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena siaapplicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso incui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità esimili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra letante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della penarientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere alrelativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteridi cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa”o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243-01).Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata nondimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due ilnumero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale eaggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nel caso di specie, la pena di dieci mesi di reclusione ed € 200,00 di multairrogata per il reato di ricettazione di cui al capo A) è di gran lunga al di sottodella media edittale della pena detentiva per il delitto di cui all’art. 648, quartocomma, cod. pen. (pari a tre anni e 7 giorni di reclusione ed € 525,00 di multa),con la conseguenza che l’obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dallaCorte d’appello di Bologna mediante il riferimento alla congruità della suddettapena e alla sua proporzione rispetto al disvalore del fatto e alla personalitàdell’imputato, in quanto gravato, come detto, da plurimi precedenti penalispecifici.4. Il terzo motivo è fondato.Secondo l’orientamento nettamente prevalente della Corte di cassazione, alquale il Collegio, condividendolo, intende aderire, in tema di sanzioni sostitutivedi pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice diappello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalladisciplina transitoria che è contenuta nell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, n. 150, ènecessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non deve essereformulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione dimotivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al piùtardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 3013 del08/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288585-01).Nel caso in esame, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lapena pecuniaria sostitutiva risulta essere stata presentata nelle conclusioniscritte depositate dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]davanti alla Corte d’appello di Bologna.Questa ha tuttavia del tutto omesso di motivare al riguardo, con laconseguente sussistenza del denunciato vizio di mancanza della motivazione.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente allamancata statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogataper il reato di ricettazione di cui al capo A), con rinvio a un’altra sezione dellaCorte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio su tale punto.5. In conclusione, la sentenza impugnata: a) deve essere annullata senzarinvio limitatamente al reato di truffa di cui al capo B) agli effetti penali perchéestinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione della relativa pena didue mesi di reclusione ed € 50,00 di multa irrogata per tale reato e con confermadelle relative statuizioni civili; b) deve essere annullata anche limitatamente allamancata statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva per ilreato di ricettazione di cui al capo A), con rinvio a un’altra sezione della Corted’appello di Bologna per un nuovo giudizio su tale punto. Il ricorso deve esseredichiarato inammissibile nel resto, con dichiarazione di irrevocabilitàdell’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo A). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capoB) agli effetti penali, perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena dimesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa. Conferma le statuizioni civili.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sullarichiesta di sostituzione della pena detentiva per il reato di cui al capo A), conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diBologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazionedi responsabilità per il reato di cui al capo A).Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]