CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 37062/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25658-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e del socio [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , PUBBLICO MINISTERO C/O [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25658/2020 Numero sezionale 8053/2021 avverso la sentenza n. 3218/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata Numero di raccolta generale 37062/2021 Data pubblicazione 26/11/2021 il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal socio [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza n. 3218/2020, depositata il 3/07/2020, con cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improcedibile il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 103/2019 che aveva dichiarato il fallimento della predetta società; che il giudice di secondo grado ha dato atto che l’originario decreto di fissazione dell’udienza ed il reclamo non erano stati notificati ad alcuna delle controparti nel termine assegnato dal Presidente e che l’istanza di documentare le avvenute notifiche, presentata nella prima udienza celebratasi dinanzi alla Corte, pur accolta, era rimasta senza seguito, di talchè la successiva autonoma iniziativa delle reclamanti di procedere alla notifica, senza specifica autorizzazione della Corte, non valeva a sanare l’irrimediabile difetto di instaurazione del contraddittorio; - che il curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost, dell’art. 6 CEDU e degli artt. 415, 421 e 291 cod. proc. civ. nonché incongruità ed illogicità della motivazione, sul rilievo che le stesse Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5700/2014, ha affermato, relativamente al procedimento ex artt. 3 e 4 L. 89/2001, che il termine per la F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25658/2020 Numero sezionale 8053/2021 notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla controparte, nei Numero di raccolta generale 37062/2021 Data pubblicazione 26/11/2021 procedimenti camerali, non è perentorio e può disporsi la rinnovazione della notifica; 2. che il motivo è manifestamente infondato; - che, in proposito, questa Corte (Cass. n. 11541/2017) ha già enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui, in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l'istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma 4, l.fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), chieda, successivamente allo spirare di quest'ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all’incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario già emesso ed il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto processo, ad un giudizio e ad una pronuncia; che, in particolare, questa Corte ha evidenziato che l’interesse alla celerità dello specifico processo, nel quale si concretizza la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso - sottolineato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 20604-08 con riferimento al processo del lavoro – è meritevole di tutela anche nella materia del reclamo fallimentare, sia per la rilevanza dell'aspettativa legittima della controparte, sia per il connotato di urgenza insito nell'essere la vicenda processuale attinente allo stato e alla capacità delle persone (così Cass. n. 15146-15); - che, peraltro (ha sempre evidenziato la citata Cass. n. 11541/2017), non è dirimente quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, atteso che il procedimento per equa riparazione da irragionevole durata del processo nel sistema originario disegnato dalla I. n. 89 del 2001 (preso in esame dalla citata sentenza n. 5700/2014), non presenta i caratteri propri né del processo di appello nel rito del lavoro, né dei processi di reclamo fallimentare, che possiedono natura impugnatoria a struttura F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25658/2020 Numero sezionale 8053/2021 Numero di raccolta generale 37062/2021 bifasica e che sono caratterizzati da una fase iniziale, incentrata sulData pubblicazione 26/11/2021 deposito del ricorso, produttiva di effetti suscettibili di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius; - che, infine, è possibile conciliare il diritto di ragionevole durata del processo con quello del giusto processo (espresso dall’art. 6 CEDU) - che persegue valori di significato altamente pregnante, come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto al giudizio e alla pronuncia – con l’affermazione del principio dell’autoresponsabilità, che impone alla parte, che sia incorsa nell'omissione giuridicamente rilevante, di esplicitare per lo meno le ragioni che le hanno impedito di dar corso all'incombente processuale nel termine previsto dalla legge; che, diversamente, “il rispetto o meno del termine - ordinatorio certo, ma comunque dettato da finalità giuridicamente rilevanti – sarebbe intollerabilmente rimesso all'arbitrio della parte, nonostante le riferite caratteristiche del processo”; che, nel caso di specie, le reclamanti non solo hanno omesso la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell’udienza nel termine assegnato dal Presidente, ma non hanno neppure indicato le ragioni di tale omissione, limitandosi a chiedere termine per documentare l’espletamento di incombenti processuali cui non avevano mai provveduto; 3. che, in presenza dell’improcedibilità del reclamo, gli altri motivi, con cui è stata, rispettivamente, dedotta la violazione degli artt. 3, 24,97,113 Cost. in relazione all’art. 172 legge fall. (secondo motivo), degli artt. 1 e 5 legge fall., 345 cod. proc. civ. (terzo motivo), attenendo a questioni di merito, sono assorbiti; 4. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. Rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 5.600,00, di cui € 100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 25658/2020 Numero sezionale 8053/2021 Numero di raccolta generale 37062/2021 Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della Data pubblicazione 26/11/2021 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] , F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N