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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04443/2025

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 12603 /20 18 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.1041/03/2017, depositata il 23.03.2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2023 dal ConsigliereRoberto Succio; [OSCURATO:PERSONA] - l a CTP di Palermo accoglieva i ricorsi propost i da [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA , in relazione agli anni di imposta 2000, 2001 e 20 02, riguardanti la tassazione dei proventi illeciti conseguiti dal contribuente, a seguito della commercializzazione di prodotti petroliferi estratti dal deposito fiscaledella Esso italiana s.r.l. di Palermo, per l’immissione in consumo, nonconteggiati dai misuratori volumetrici di sdoganamento ; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava, previa riunione, gli appelli propost i dall’Agenziadelle entrate , osservando che gli atti impositivi impugnati erano illegittimi per difetto di adeguata motivazione; dagli atti e dai documentidel procedimento e, in particolare, dal PVC e dall’informativa della Guardia di Finanza, non si evinceva la quantificazione dei pretesi proventi illeciti percepiti dal contribuente e non era stata prodotta dall’Agenziadelle entrate nemmeno la sentenza penale di applicazione dellapena concordata, emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti del Giuliano; -l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -il contribuente rimaneva intimato ; - con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza camerale del 10novembre 2023, questa Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo dei gradi del merito (in allora nel formato analogico) per verificare la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 correttanotificazione del ricorso per cassazione onde decidere in ordine allasua ammissibilità ; -all’esito, rileva al Corte che il ricorso per cassazione è stato notificato al d ott. [OSCURATO:PERSONA] che risulta essere stato nominato difensore del contribuente nel giudizio di primo grado di fronte alla CTP; il [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio di primo grado: [OSCURATO:PERSONA] - dall’esame del fascicolo di primo grado risulta che effettivamente il difensore del contribuente di fronte alla CTP era il dott. [OSCURATO:PERSONA], dottorecommercialista, in forza di procura speciale - ritiene il Collegio che la notifica del ricorso per cassazione in atti, perfezionatasi come illustrato, debba essere in questo rinnovata nei confrontidella parte personalmente ; - per quanto, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 16952 del 25/07/2006 ) q uando non sia espressamenteconferita per tutti i gradi del giudizio, come avviene nel presente caso non potendo rite nersi la procura al difensore dottore commercialistacomprensiva anche del giudizio di Legittimità in ordine al quale tale professionista è privo di ius postulandi , l'elezione di domiciliocontenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita.

Pertanto, la notificazione delricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa inprimo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art.330, comma terzo, c .p.c. ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente,e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione nella residenzao nel domicilio della parte ; - nel present e caso quindi, poiché neppure la notifica alla parte personalmente è efficace, non risultando che si sia perfezionata , va alloradisposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 a cura della parte ricorrente, al contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 12603 /20 18 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.1041/03/2017, depositata il 23.03.2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2023 dal ConsigliereRoberto Succio; [OSCURATO:PERSONA] - l a CTP di Palermo accoglieva i ricorsi propost i da [OSCURATO:PERSONA] avverso distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA , in relazione agli anni di imposta 2000, 2001 e 20 02, riguardanti la tassazione dei proventi illeciti conseguiti dal contribuente, a seguito della commercializzazione di prodotti petroliferi estratti dal deposito fiscaledella Esso italiana s.r.l. di Palermo, per l’immissione in consumo, nonconteggiati dai misuratori volumetrici di sdoganamento ; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava, previa riunione, gli appelli propost i dall’Agenziadelle entrate , osservando che gli atti impositivi impugnati erano illegittimi per difetto di adeguata motivazione; dagli atti e dai documentidel procedimento e, in particolare, dal PVC e dall’informativa della Guardia di Finanza, non si evinceva la quantificazione dei pretesi proventi illeciti percepiti dal contribuente e non era stata prodotta dall’Agenziadelle entrate nemmeno la sentenza penale di applicazione dellapena concordata, emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti del Giuliano; -l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -il contribuente rimaneva intimato ; - con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza camerale del 10novembre 2023, questa Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo dei gradi del merito (in allora nel formato analogico) per verificare la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 correttanotificazione del ricorso per cassazione onde decidere in ordine allasua ammissibilità ; -all’esito, rileva al Corte che il ricorso per cassazione è stato notificato al d ott. [OSCURATO:PERSONA] che risulta essere stato nominato difensore del contribuente nel giudizio di primo grado di fronte alla CTP; il [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio di primo grado: [OSCURATO:PERSONA] - dall’esame del fascicolo di primo grado risulta che effettivamente il difensore del contribuente di fronte alla CTP era il dott. [OSCURATO:PERSONA], dottorecommercialista, in forza di procura speciale - ritiene il Collegio che la notifica del ricorso per cassazione in atti, perfezionatasi come illustrato, debba essere in questo rinnovata nei confrontidella parte personalmente ; - per quanto, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 16952 del 25/07/2006 ) q uando non sia espressamenteconferita per tutti i gradi del giudizio, come avviene nel presente caso non potendo rite nersi la procura al difensore dottore commercialistacomprensiva anche del giudizio di Legittimità in ordine al quale tale professionista è privo di ius postulandi , l'elezione di domiciliocontenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita. Pertanto, la notificazione delricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa inprimo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art.330, comma terzo, c .p.c. ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente,e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione nella residenzao nel domicilio della parte ; - nel present e caso quindi, poiché neppure la notifica alla parte personalmente è efficace, non risultando che si sia perfezionata , va alloradisposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 a cura della parte ricorrente, al contri
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