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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12708/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze: a) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 3 maggio 2000 (pronuncia divenuta irrevocabile il 25 aprile 2001), di condanna alla pena di anni ventotto di reclusione, per il reato di omicidio commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 1996; b) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 19 novembre 2001 (pronuncia divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2003), di condanna alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di omicidio commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 17 dicembre 1992; c) sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 19 aprile 2021 (pronuncia divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2021), di condanna alla pena di anni quattordici dì reclusione per il reato di omicidio commesso in Burgio il 20 giugno 1993.

1.1. Può leggersi nell'impugnato provvedimento reiettivo come la mancanza del nesso ideativo unitario, oggetto dell'istanza, scaturisca dalla considerazione che il proposito omicidiario in danno dell'Arrigo sia stato ispirato al Radosta dal Tramuta, quale modo per ricambiare l'appoggio ricevuto in occasione della vendetta seguita all'omicidio del padre.

Il dato viene tratto dal Giudice dell'esecuzione da un passo della motivazione della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, sopra richiamata sub c).

Tale fatto viene considerato quindi significativo di un insorgere occasionale ed estemporaneo, ossia non programmato del proposito.

Da ciò, la conclusione dell'assenza di un disegno criminoso unitario.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1.

In ipotesi difensiva, il giudice dell'esecuzione avrebbe mancato di considerare come il filo conduttore degli omicidi commessi dal Radosta sia in realtà rintracciabile nella volontà di vendicare la morte del padre Stefano - uomo d'onore, collocato in posizione apicale all'interno della famiglia mafiosa egemone in [OSCURATO:PERSONA] - ucciso da uomini appartenenti ad avversa organizzazione mafiosa nel gennaio del 1992.

Da tale azione omicidiaria uscì invece illeso 7 f l'odierno ricorrente.

Ma il fermo proposito vendicativo - insorto a seguito di tale omicidio - sarebbe stata un elemento di continuità, che avrebbe successivamente portato [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare gli autori del delitto stesso, nonché ad aderire anch'egli alla medesima famiglia mafiosa della quale aveva già fatto parte il padre.

E tale assunto sarebbe confermato da un passaggio motivazionale contenuto nella sentenza richiamata sub c), laddove viene fatta specifica menzione di come la dinamica dell'omicidio colà giudicato si ricollegasse, in maniera diretta, al contesto storico ed ai precedenti fatti omicidiari.

2.2. Prosegue ancora il ricorrente, affermando che il decidente sarebbe pervenuto a conclusioni diametralmente opposte rispetto alle valutazioni operate dal giudice della cognizione; avrebbe così finito incongruamente per negare la continuazione tra tre episodi che, oltre a costituire violazioni tra loro omogenee, si collocano anche entro un intervallo temporale contenuto (dal 1992 al 1996).

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ha in particolare stigmatizzato la valorizzazione, da parte del difensore, di un movente che avrebbe legato fra loro i fatti commessi e che sarebbe rappresentato dalla sete di vendetta che animava [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'assassinio del padre.

Annidandosi però inevitabilmente tale intento nel recondito dell'animo umano, esso diverrebbe viepiù inafferrabile e scarsamente delineato.

L'assunto configgerebbe comunque con il sopra detto elemento, processualmente acclarato, dell'istigazione estemporanea a commettere il delitto ricevuta dal Radosta.

4. Con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 co. 4, cod. proc. pen., il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 c.p., in relazione all'art. 671 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto e quindi insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che - al momento della commissione del primo reato - ì successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.

Non è infatti sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

È stato più volte affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664).

È stato tuttavia anche precisato che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).

Va, inoltre, ribadito il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903). 4 t

3. Ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, a giustificazione del diniego dell'istanza di riconoscimento della continuazione, rivestano un carattere manchevole e generico.

Ciò in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata non si confronta minimamente con l'esigenza - della quale il giudice chiamato a decidere in ordine alla richiesta di unificazione in continuazione deve, come detto, sempre farsi carico - di vagliare la possibile sussistenza di un legame soltanto parziale fra i plurimi fatti dedotti, ossia di un vincolo che eventualmente avvinca tra loro esclusivamente alcune fra le più condotte indicate.

4. Il giudice dell'esecuzione ha infatti negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti accertati nelle tre sentenze indicate dal condannato, semplicemente limitandosi a richiamare e riassumere l'esistenza di un movente di carattere estemporaneo posto a fondamento di uno dei fatti omicidiari.

Non ha però dipanato alcun discorso argomentativo, per mostrare di aver valutato - magari anche per concludere poi in senso comunque negativo - la possibile esistenza del nesso ideativo unitario, con riferimento agli ulteriori due fatti indicati nell'istanza.

Fatti in relazione ai quali il ricorrente aveva comunque prospettato la possibile sussistenza di un nesso progettuale, costituito dalla volontà vendicativa.

Le deduzioni offerte dal giudice di merito si rivelano quindi largamente insufficienti, facendo esse riferimento esclusivo ad uno solo degli episodi dedotti dal ricorrente.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, per nuovo esame in punto di possibile sussistenza di una continuazione solo parziale fra i fatti oggetto dell'originaria richiesta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze: a) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 3 maggio 2000 (pronuncia divenuta irrevocabile il 25 aprile 2001), di condanna alla pena di anni ventotto di reclusione, per il reato di omicidio commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 27 aprile 1996; b) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 19 novembre 2001 (pronuncia divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2003), di condanna alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di omicidio commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 17 dicembre 1992; c) sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 19 aprile 2021 (pronuncia divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2021), di condanna alla pena di anni quattordici dì reclusione per il reato di omicidio commesso in Burgio il 20 giugno 1993. 1.1. Può leggersi nell'impugnato provvedimento reiettivo come la mancanza del nesso ideativo unitario, oggetto dell'istanza, scaturisca dalla considerazione che il proposito omicidiario in danno dell'Arrigo sia stato ispirato al Radosta dal Tramuta, quale modo per ricambiare l'appoggio ricevuto in occasione della vendetta seguita all'omicidio del padre. Il dato viene tratto dal Giudice dell'esecuzione da un passo della motivazione della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, sopra richiamata sub c). Tale fatto viene considerato quindi significativo di un insorgere occasionale ed estemporaneo, ossia non programmato del proposito. Da ciò, la conclusione dell'assenza di un disegno criminoso unitario. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. In ipotesi difensiva, il giudice dell'esecuzione avrebbe mancato di considerare come il filo conduttore degli omicidi commessi dal Radosta sia in realtà rintracciabile nella volontà di vendicare la morte del padre Stefano - uomo d'onore, collocato in posizione apicale all'interno della famiglia mafiosa egemone in [OSCURATO:PERSONA] - ucciso da uomini appartenenti ad avversa organizzazione mafiosa nel gennaio del 1992. Da tale azione omicidiaria uscì invece illeso 7 f l'odierno ricorrente. Ma il fermo proposito vendicativo - insorto a seguito di tale omicidio - sarebbe stata un elemento di continuità, che avrebbe successivamente portato [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare gli autori del delitto stesso, nonché ad aderire anch'egli alla medesima famiglia mafiosa della quale aveva già fatto parte il padre. E tale assunto sarebbe confermato da un passaggio motivazionale contenuto nella sentenza richiamata sub c), laddove viene fatta specifica menzione di come la dinamica dell'omicidio colà giudicato si ricollegasse, in maniera diretta, al contesto storico ed ai precedenti fatti omicidiari. 2.2. Prosegue ancora il ricorrente, affermando che il decidente sarebbe pervenuto a conclusioni diametralmente opposte rispetto alle valutazioni operate dal giudice della cognizione; avrebbe così finito incongruamente per negare la continuazione tra tre episodi che, oltre a costituire violazioni tra loro omogenee, si collocano anche entro un intervallo temporale contenuto (dal 1992 al 1996). 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ha in particolare stigmatizzato la valorizzazione, da parte del difensore, di un movente che avrebbe legato fra loro i fatti commessi e che sarebbe rappresentato dalla sete di vendetta che animava [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'assassinio del padre. Annidandosi però inevitabilmente tale intento nel recondito dell'animo umano, esso diverrebbe viepiù inafferrabile e scarsamente delineato. L'assunto configgerebbe comunque con il sopra detto elemento, processualmente acclarato, dell'istigazione estemporanea a commettere il delitto ricevuta dal Radosta. 4. Con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 co. 4, cod. proc. pen., il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 c.p., in relazione all'art. 671 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto e quindi insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 2. Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che - al momento della commissione del primo reato - ì successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è infatti sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato più volte affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). È stato tuttavia anche precisato che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). Va, inoltre, ribadito il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903). 4 t 3. Ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, a giustificazione del diniego dell'istanza di riconoscimento della continuazione, rivestano un carattere manchevole e generico. Ciò in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata non si confronta minimamente con l'esigenza - della quale il giudice chiamato a decidere in ordine alla richiesta di unificazione in continuazione deve, come detto, sempre farsi carico - di vagliare la possibile sussistenza di un legame soltanto parziale fra i plurimi fatti dedotti, ossia di un vincolo che eventualmente avvinca tra loro esclusivamente alcune fra le più condotte indicate. 4. Il giudice dell'esecuzione ha infatti negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti accertati nelle tre sentenze indicate dal condannato, semplicemente limitandosi a richiamare e riassumere l'esistenza di un movente di carattere estemporaneo posto a fondamento di uno dei fatti omicidiari. Non ha però dipanato alcun discorso argomentativo, per mostrare di aver valutato - magari anche per concludere poi in senso comunque negativo - la possibile esistenza del nesso ideativo unitario, con riferimento agli ulteriori due fatti indicati nell'istanza. Fatti in relazione ai quali il ricorrente aveva comunque prospettato la possibile sussistenza di un nesso progettuale, costituito dalla volontà vendicativa. Le deduzioni offerte dal giudice di merito si rivelano quindi largamente insufficienti, facendo esse riferimento esclusivo ad uno solo degli episodi dedotti dal ricorrente. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, per nuovo esame in punto di possibile sussistenza di una continuazione solo parziale fra i fatti oggetto dell'originaria richiesta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz
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