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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 21981/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la prima doglianza dell'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato ( si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di Appello, correttamente, ha attribuito effetto sanante alla nomina del difensore fiduciario effettuata dall'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria (Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019, Rv. 276968).

Ed invero, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi, come quello esaminato, in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, Rv. 269028) che la seconda doglianza dell'unico motivo di ricorso, in merito alla inosservanza del termine di 60 giorni di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen. non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore r [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la prima doglianza dell'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato ( si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata nelle quali la Corte di Appello, correttamente, ha attribuito effetto sanante alla nomina del difensore fiduciario effettuata dall'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria (Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019, Rv. 276968). Ed invero, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi, come quello esaminato, in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Rv. 269028) che la seconda doglianza dell'unico motivo di ricorso, in merito alla inosservanza del termine di 60 giorni di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen. non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Consigliere Estensore r [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
Decreto Cassazione n. 21981/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris