CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8370/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Scolastica BONADUCE, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3; - ricorrente - contro A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 8370/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] bipiemme [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Responsabile contenzioso e recupero crediti, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, viale Parioli n. 40; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3704/2018, pubblicata il 31 luglio 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale e Scolastica BONADUCE (in qualità di fideiussore) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui erano state respinte le domande proposte dai predetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con cui chiedevano, in via principale, l'accertamento della usurarietà e quindi la nullità dei contratti di leasing finanziario nn. 30126178/001 e 30126187/001 stipulati il 7 e 8 agosto 2008 con la predetta Selmabipiemme, recanti l'obbligo di pagamento di interessi di mora in misura superiore ai limiti fissati dalla legge e dunque, del c.d. tasso soglia, dichiarare non dovuti gli oneri derivanti dai citati contratti e posti a carico degli utilizzatori, in via subordinata, accertare la difformità tra il tasso annuo nominale risultante dai contratti di leasing e il superiore tasso annuo effettivo non dichiarato, ma in concreto applicato, come risultante dal piano di ammortamento di controparte, con conseguente declaratoria di nullità parziale dei medesimi contratti e sostituzione dell'illegittimo tasso applicato con quello sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. oltre interessi e accessori. Per quel che qui ancora interessa, la Corte territoriale ha deciso, per un verso, osservando che la società Welness non ha prospettato affatto in A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 8370/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi modo specifico di aver corrisposto interessi moratori e che la corresponsione neppure sarebbe emersa dall'esame della Consulenza di parte e, per l'altro, sulla base della diversità ontologica e funzionale ravvisabile tra le clausole di determinazione dei tassi corrispettivi e moratori, ha ritenuto che la nullità della singola clausola contrattuale non si riverberebbe automaticamente e necessariamente sull'altra, stante il principio di conservazione delle clausole contrattuali, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e Scolastica BONADUCE, nella spiegata qualità, hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - Mancato esame di documenti ritualmente prodotti - Mancata disposizione della C.T.U. contabile - Omessa e/o insufficiente motivazione)" i ricorrenti contestano quanto affermato dal giudice di appello secondo cui essi non avrebbero prospettato affatto, in modo specifico, di aver corrisposto interessi moratori; la Corte territoriale non si sarebbe avveduta del contenuto dei doc. nn. 6 e 7 (allegati alla seconda memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. in data 11 settembre 2015) attestante, invece, l'intervenuto addebito di interessi di mora, nel corso dei rapporti di leasing, da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; pertanto, la richiesta di CTU contabile era ammissibile e rilevante, i cui risultati avrebbero consentito l'accoglimento della domanda di ripetizione della Welness. 1.1. La censura dedotta con il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondata.A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 8370/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile nella parte in cui lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 dell'8 ottobre 2014, Rv. 632914). Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., pertanto, il controllo sulla motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell'esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza. Nella vicenda in esame, non solo devono escludersi vizi riconducibili all'inesistenza (sotto il profilo della mancanza assoluta o della mera apparenza) o all'incoerenza della motivazione (sotto il profilo della sua perplessità, dell'obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili) - atteso che, al contrario, la Corte di merito ha esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che parte appellante non avesse fornito una prospettazione specifica riguardo la corresponsione di interessi moratori. La censura non è pertanto A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 8370/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ammissibile in quanto volta a suscitare un sindacato non più consentito alla Corte di legittimità. Non è fondata la censura, nella parte in cui, come veduto, il ricorrente deduce l'omesso esame dei documenti ritualmente prodotti -da cui sarebbe emerso l'asserito pagamento di interessi di mora- nonchè la conseguente derivata mancata disposizione della CTU da parte del giudice di appello sul punto. In particolare, si duole di aver fornito l'indicazione dei documenti (nella specie, allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 11.09.2015), pur individuati dal ricorso e parzialmente trascritti (da pag. 8 a 12 del ricorso), da cui desumere la prova del pagamento di interessi di mora e adottare i provvedimenti conseguenti (ammissione della CTU e conseguente accoglimento totale o parziale della domanda) In vero, parte ricorrente mostra di non confrontarsi con quanto motivato dalla Corte di appello al riguardo, che lungi dall'aver omesso di esaminare i documenti allegati, ha ritenuto che "parte ricorrente non ha prospettato affatto in modo specifico di aver corrisposto interessi moratori e neppure dall'esame della Ct prodotta si desume richiesto ed avvenuto pagamento alcuno di interessi di mora da parte appellante, bensì soltanto interessi corrispettivi quali versati nel corso della normale esecuzione dei contratti di leasing" (pag. 5 sentenza impugnata). Pertanto, parte ricorrente, oltre a non mostrare di aver compreso quanto motivato dalla Corte territoriale, nel riportare lo stralcio del contenuto dei documenti nell'atto di ricorso ed in particolare: 2 fatture in data 26 settembre 2014, 2 estratti conto in data 18 settembre 2014 e 1 in data 20 luglio 2015, nonché una raccomandata A.R. inviata a Welness da Selmabipiemme (doc. nn. 6 e 7), non scalfisce la motivazione sopra riportata, tenuto conto che gli estratti conto non viene indicato il contratto cui si riferiscono e che nella "raccomandata" ci si limita a riepilogare la posizione debitoria, senza che da essi risulti in modo specifico il versamento di interessi moratori.A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 8370/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. Con il secondo motivo "Violazione e falsa applicazione dell'art.1815 c.c. e dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 convertito in legge 28 febbraio 2001 n. 24" si contesta, in particolare, come erronea e illegittima l'affermazione della sentenza impugnata sulla ritenuta "diversità ontologica e funzionale" delle clausole di determinazione dei tassi corrispettivi ovvero moratori sicché "la nullità dell'una non si riverberebbe automaticamente e necessariamente sull'altra"; detta affermazione violerebbe quanto previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c., a mente del quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola di determinazione degli interessi è nulla sulla base della regola posta nell'ipotesi di "usura originaria" nella accezione contenuta nel citato d.l. n. 394 (in proposito, richiama Cass. nn. 11632 del 2010 e 23192 del 2017). 2.1. Il motivo non è fondato per le seguenti ragioni. In particolare, la Corte di appello dopo aver premesso come «incontestato che nei due contratti di leasing per cui è causa il tasso di mora previsto è superiore al tasso soglia rilevato (12,968% ed al 12,965% a fronte del tasso soglia usura pari a 10,64%)» e che «peraltro è incontestato che il tasso leasing (cioè degli interessi corrispettivi) era pattuito ampiamente sotto soglia» (pag. 4 della motivazione), ha correttamente disatteso la tesi della parte appellante (secondo cui "il tasso di mora è di per sé solo più altro del tasso soglia, si individua l'usura e, pertanto si pertanto si applica l'art. 1815 II comma c.p.c. e il leasing si derubrica da oneroso a gratuito con diritto alla restituzione di tutti gli interessi corrispettivi corrisposti"), affermando che «anche ove si aderisse alla tesi propugnata dall'appellante di nullità delle clausole di determinazione della misura degli interessi moratori (...) ciò non comporterebbe affatto la gratuità dei contratti di leasing permanendo a piena validità ed operatività delle distinte clausole di determinazione dei tassi corrispettivi» (...) «stante la diversità ontologica e funzionale delle due determinazioni, la nullità dell'una non si riverberebbe automaticamente e necessariamente sull'altra» (pag. 5 della motivazione sentenza impugnata).A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 8370/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] è in linea con quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte che dirimendo il contrasto sussistente in ordine alla applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia, ha tra l'altro chiarito che «Una volta che il giudice di merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza si applica la regola generale del risarcimento per il creditore di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione» (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597, punto IV, in motivazione). In tale condivisibile prospettiva, non convincono le doglianze di parte ricorrente che si appuntano su una pretesa automaticità della sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c., con conseguenza non debenza di alcuno interesse sia corrispettivo che moratorio. 2.2. In conclusione, il ricorso è rigettato. 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 8370/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.