CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 22632/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11310/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]-, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- ASOLAT-SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t, rappres. edifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza re sa d alla Corte di Appello di Venezia n. 3422/2020 pubblicata in data 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.06.2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - società agricola di [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Padova l’Agenzia veneta per il pagamento di contributi comunitari chiedendone la condanna, previa disapplicazione del decreto del dirigente AVEPA del 13.5.2010, alla corresponsione del premio speciale bovini maschi per l’anno 2004, come calcolato dalla stessa convenutain euro 117.057,88. Con sentenza del 2017, Il Tribunale rigettava la domanda. Con sentenza del 30.12.2020, la Corte territoriale accoglieva l’appello dell’[OSCURATO:SOCIETA] e, in riforma della sentenza impugnata, accertava e dichiarava, previa disapplicazione del suddetto decreto dirigenziale, il diritto dell’appellante all’erogazione del premio speciale predetto, come quantificato dall’Avepa, condannando quest’ultima al relativo pagamento in favore dell’appellante. Al riguardo, la Corte territorialeosservava che il diritto della società attrice era fondato sui vari contratti di comodato, scritti e registrati, di terreni effettivamente utilizzati per l’allevamento dei bovini, essendo la stessa in buona fede circa le contestazioni dei proprietari dei terreni relative alla mancanza di legittimazione del soggetto che aveva concesso in godimento i terreni, ignoranza ritenuta scusabile (come accertato in sede penale). L’AVEPA ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 44 e 41 del considerando del Regolamento CE n. 2419/2001, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’[OSCURATO:SOCIETA]. fosse esente da colpa in ordine alla questione della disponibilità giuridica dei terreni oggetto di comodato (e sulla legittimazione dei soggetti che avevano concluso i contratti). Al riguardo, il ricorrente lamenta che:la Corte territoriale non abbia ritenuto che gravasse sulla società comodataria l’onere di provare di aver agito senza colpa, avendo invece affermato che la società appellata fosse esente da colpa, peraltro senza considerare che l’unico comodato rilevante era quello stipulato con il Bonora, rispetto al quale il contributo riconosciuto era stato calcolato interamente; la Corte di meritonon ha tenuto conto che la colpa in cui era incorsa la società era specifica ed in re ipsa, ex art. 43, c.1, c.p. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 75 dpr 445/2000, per aver la Corte d’appello affermato che si potessero conseguire le sovvenzioni richieste,pur sulla base di una falsa dichiarazione del legale rappresentante dell’[OSCURATO:SOCIETA] “di essere legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni”, in quanto non rispondente al vero, essendo emerso che il soggetto che aveva stipulato il comodato non era il proprietario. Il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione ex art. 132, c.2, cpc, pernon aver la Corte territoriale ritenuto necessario, al fine di valutare la colpa dell’impresa agricola, l’accertamento della legittimazione a disporre, da parte del comodante, di ciascun terreno oggetto del contratto, anche considerando il loro eccessivo numero. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato denunzia violazione degli artt. 1803 e 2697, cc, per erronea interpretazione delle norme sulla validità ed efficacia del contratto di comodato di terreni in zona montana, considerando che ai fini della validità di tali contratti è sufficiente che il comodante abbia la disponibilità materiale del bene. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 99 e 112 cpce 1421 cc per aver la Corte d’appello,nel rigettare il quinto motivo d’appello, affermato di potersi pronunciare sulla nullità del comodato stipulato con il Bonora pur in mancanza di una domanda riconvenzionale. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Al riguardo, l’art. 41 del considerando del regolamento CE 2419/2001 dispone che: ”In linea generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni se l'imprenditore ha presentato un'informazione effettivamente corretta o se può dimostrare che è esente da colpa”. Va osservato che la Corte d’appello , richiamando anche gli esiti di un processo penale, ha ritenuto dimostrata l’assenza di colpa - e dunque la buona fede - dell’impresa agricola in ordine alla stipula dei contratti di comodato, con la conseguente esclusione di ogni responsabilità circa l’asseritanon veridicità di quanto dichiarato dal comodatario sulla validità ed efficacia dei contratti, poiché stipulati con soggetto non legittimato. Pertanto, ladoglianza non coglie la ratio della decisione impugnata, essendo incentratasul dato oggettivo della stipula dei comodati da parte di soggetto non legittimato, e tendendo in sostanza a suscitare un diverso apprezzamento circa l’esame dello stato soggettivo del comodatario, cioè la consapevolezza, da parte della controricorrente,di stipulare i comodati con soggetto non legittimato, ritenuto decisivo ai fini del diritto ai contributi. Inoltre, è stato affermato che l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1986 - secondo cui è punito con una sanzione amministrativa, indipendentemente dall'applicabilità anche di una sanzione penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notiziefalse, consegue indebitamente, per sé o altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni,contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento - costituisce un illecito di danno; ne consegue che per la integrazione di tale illecito non è sufficiente unadichiarazione falsa, essendo necessario che detta falsità - che non può comunque essere ravvisata in enunciati esecutivi, quali una promessa, che può essere sincera o ingannevole, ma non vera ofalsa - produca anche un danno comunitario (Cass., n. 3125/2005). Nella specie, infatti,giova rilevare che il suddetto regolamento subordina gli aiuti comunitari all’allevamento di un certo numero di bovini registrati, situazione che l’Agenzia ricorrente non ha mai messo in discussione. Il secondo motivo denuncia la falsità delle dichiarazioni, ma se non èprovata la colpa da parte della società comodataria, il motivo è da ritenere assorbito. Infine, il terzo motivo denunzia una motivazione apparente del tutto insussistente, avendo la Corte d’appello ampiamente e congruamente motivatoi propri assunti decisori. Dichiarandosi di conseguenza inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale, in quantocondizionato, resta assorbito. Le spese seguono lasoccombenza, con distrazione a favore dei difensori della controricorrente (come richiesto nella memoria illustrativa). P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso ed assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 9.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co