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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31904/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° LIBERATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di truffa contestati e alla qualificazione giuridica dei fatti, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla congrua qualificazione giuridica dei fatti alla luce numerosi elementi di prova da cui si desume la mala fede dell'imputato che, rispetto alla vendita di cui al capo a), aveva ricevuto tutti i pagamenti, come dimostrato dallo scambio di mali fra quest'ultimo, che nel frattempo aveva venduto il veicolo ad una terza persona, e la persona offesa nonché, per l'acquisto del carburatore di cui al capo b), sul reale prezzo concordato dalle parti e interamente pagato dalla vittima); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; letta la memoria della difesa e rilevato come l'argomentazione introdotta non solo non si presenta in alcun modo collegata al motivo principale, ma neanche risulta devoluta in appello (si veda in tal senso la sintesi dei motivi che non è stata in alcun modo contestata dalla difesa), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; atteso inoltre che l'inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto o nuovo, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° LIBERATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di truffa contestati e alla qualificazione giuridica dei fatti, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla congrua qualificazione giuridica dei fatti alla luce numerosi elementi di prova da cui si desume la mala fede dell'imputato che, rispetto alla vendita di cui al capo a), aveva ricevuto tutti i pagamenti, come dimostrato dallo scambio di mali fra quest'ultimo, che nel frattempo aveva venduto il veicolo ad una terza persona, e la persona offesa nonché, per l'acquisto del carburatore di cui al capo b), sul reale prezzo concordato dalle parti e interamente pagato dalla vittima); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; letta la memoria della difesa e rilevato come l'argomentazione introdotta non solo non si presenta in alcun modo collegata al motivo principale, ma neanche risulta devoluta in appello (si veda in tal senso la sintesi dei motivi che non è stata in alcun modo contestata dalla difesa), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; atteso inoltre che l'inammissibilità del motivo proposto rende di conseguenza inammissibile il motivo aggiunto o nuovo, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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