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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 27036/2023

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to n. cronol. 116/2021 del 2/3/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 23941 del 2019 questa Corte cassò il decreto n.2047/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 27/09/2016, nella parte in cui aveva omesso di provvedere sull’istanza di equa riparazione per eccessiva durata del giudizio già pendente dinanzi il [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e distinto dal numero R.G. 756/2000 proposta, insieme ad altri, dagli attuali ricorrenti.

Dall'esame del decreto impugnato risultava che gli attuali ricorrenti erano indicati, nell'epigrafe, come parti del giudizio, ma i loro nomi non erano poi stati riportati nel dispositivo; dall'esame della motivazione, quindi, non emergeva alcun elemento da cui desumere il rigetto implicito della domanda da loro proposta dai ricorrenti così da far ritenere che la loro posizione non fosse stata esaminata.

Ric. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -3- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 I ricorrenti avevano pure rappresentato di aver presentato istanza di correzione dell'errore materiale, dichiarata tuttavia inammissibile con provvedimento depositato il 14/02/2017, trattandosi di vizio deducibile unicamente per ricorso in cassazione.

2. Adita in sede di rinvio, tra gli altri, dagli attuali ricorrenti, con decreto n.cron. 116/2021 del 2/3/2021, reso nel giudizio n. 1244/2019, la Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto l’indennizzo da eccessiva durata del giudizio presupposto, liquidando i relativi importi.

Per quel che ancora qui rileva, ha quindi liquidato, con distrazione, per il giudizio di opposizione, euro 810,00 pro quota agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali difensori nel primo ricorso, euro 810,00 in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali difensori nel secondo ricorso, euro 810,00 in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo soltanto attuale difensore nel terzo ricorso con l’avv.[OSCURATO:PERSONA]; ha, poi, liquidato con distrazione, per il giudizio di legittimità, euro 2.142,00 pro quota in favore di ciascun procuratore suindicato (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], subentrato soltanto in questo giudizio di legittimità); ha, infine, compensato le spese di rinvio.

3. Avverso questo decreto hanno proposto tre separati ricorsi poi riuniti le parti in epigrafe, per i motivi specificati di seguito; il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato il decreto n.

Ric. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -4- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 cronol. 116/2021 reso in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Perugia per un motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., con cui hanno lamentato la violazione degli art.91 e 92 cod. proc. civ. e 2223 cod. civ. comma II: la Corte d’appello, in particolare, avrebbe liquidato compensi, per il primo giudizio di opposizione, conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato e per il giudizio di legittimità, in misura non adeguata al decoro della professione e, senza la dovuta motivazione, al di sotto dei minimi stabiliti nella tabella 12 del d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra Euro 1.101 ed Euro 5.200, applicabile alla fattispecie in quanto giudizio contenzioso; non avrebbe riconosciuto, senza motivazione, per il primo giudizio di merito, la maggiorazione dovuta alla pluralità delle parti difese e avrebbe inoltre compensato le spese del giudizio di rinvio senza alcuna motivazione.

1.1. Il motivo è fondato.

Per principio ormai consolidato, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05/05/2022).

Per giurisprudenza di questa Corte pure consolidata, il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al Ric. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -5- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituiscono criteri orientativi per l'individuazione della misura economica "standard" della prestazione professionale (Cass. Sez. 6 - 2, n. 16770 del 21/06/2019).

La liquidazione delle spese in euro 810,00 pro quota, operata dalla Corte d’appello per il giudizio di opposizione conclusosi con il decreto cassato in favore dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è certamente inferiore ai minimi stabiliti per lo scaglione di valore della controversia (euro 3.584,00), ma sul punto non è stata resa alcuna motivazione.

Ugualmente inferiore ai minimi, senza motivazione, è la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, complessivamente stabilita in euro 2.142,00 da distrarsi pro quota in favore di ciascuno degli otto difensori costituiti per i ricorrenti in riassunzione.

In conseguenza, il decreto impugnato deve essere cassato in entrambe le statuizioni sulle spese.

1.2. Infine, non risulta neppure giustificata la compensazione delle spese di rinvio: ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dallo stesso articolo; nella specie nessuna ragione di compensazione è stata rappresentata; in conseguenza, anche sul punto il decreto impugnato deve essere cassato.

2. Con due separati atti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -6- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il secondo ricorso indicato in epigrafe) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il terzo ricorso in epigrafe), hanno impugnato il decreto in oggetto per cinque motivi identicamente formulati.

2.1. Con il primo motivo, questi ricorrenti hanno lamentato «la violazione e/o falsa applicazione» dell’art.2 legge 89/2001, nella formulazione applicabile prima della modifica apportata dall’art. 55 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 entrata in vigore il 12-8-2012 (i ricorsi sono stati presentati tra il 2009 e il 2011): in particolare, in sede di rinvio cosiddetto restitutorio, la Corte d’appello avrebbe affermato la «ragionevolezza» di una durata quadriennale del giudizio amministrativo presupposto (in luogo dei tre anni ritenuti nella giurisprudenza della CEDU termine congruo per un Ric. 2021 n. 23947 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 solo grado), perché il giudizio presupposto era di «complessità elevata», senza tuttavia fornire alcuna motivazione, neanche succinta, di tale affermazione, sotto il profilo della «complessità» concreta del caso.

2.1.1. Il motivo è fondato.

Deve premettersi che il decreto qui impugnato è stato pronunciato ex art. 737 cod. proc. civ. perché, come detto, il ricorso – inizialmente depositato dinanzi a giudice incompetente – è stato proposto nel vigore dell’art. 3 legge 89/2001 nella formulazione applicabile prima della modifica apportata dall’art. 55 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 entrata in vigore il 12-8-2012.

Pertanto, cassato il primo decreto n. 2047/2016 per omessa pronuncia nei confronti deli attuali ricorrenti, in sede di rinvio restitutorio alla Corte d’appello di Perugia era stata interamente devoluta la cognizione della domanda di equa riparazione.

Gli attuali ricorrenti hanno riportato in ricorso di aver espressamente rappresentato al Giudice del rinvio che il processo presupposto, avente ad oggetto questioni di pubblico impiego, si presentava di agevole definizione in quanto tutto documentale.

La Corte d’appello, tuttavia, determinava il tempo indennizzabile perché eccedente la durata ragionevole e la misura dell’indennizzo per anno soltanto richiamando come «congrua» la liquidazione operata dalla stessa Corte nel precedente decreto cassato, senza alcuna motivazione, neppure «succinta» (come individuata quale sufficiente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità); in particolare riteneva ragionevole la durata del giudizio presupposto innanzi al Tar in quattro anni invece dei tre stabiliti dalla giurisprudenza della CEDU e poi recepiti dal legislatore del 2012.

Il decreto, pertanto, deve essere cassato sul punto.

Ric. 2021 n. 23947 sez.

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2.2. Con i successivi tre motivi i suindicati ricorrenti hanno quindi impugnato il decreto in oggetto in punto di spese: in particolare, con il secondo motivo, hanno lamentato la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per non essere stata offerta alcuna motivazione alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio di rinvio; con il terzo e il quinto motivo, hanno lamentato la violazione degli art.91 e 92 cod. proc. civ. e 2223 cod. civ. comma II, per essere stati liquidati, per il primo giudizio di merito conclusosi con il decreto già cassato da questa Corte e per il giudizio di legittimità, compensi inferiori ai minimi previsti dalla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 senza alcuna motivazione; infine, con il quarto motivo, hanno lamentato la violazione dell’art. 4 punto 2 d.m. 55/2014 per non essere stata riconosciuta, in assenza di motivazione, la maggiorazione prevista dalla presenza di più parti assistite da un unico difensore.

2.2.1. I quattro motivi sono logicamente assorbiti perché alla nuova liquidazione dell’indennizzo consegue necessariamente una nuova regolamentazione delle spese.

3. I ricorsi sono, perciò, accolti e il decreto impugnato deve essere cassato nei limiti suindicati.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa senza rinvio.

4. In particolare, in accoglimento del primo ricorso, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere liquidati, a titolo di spese, in applicazione dei minimi previsti dalla tabella 12 ed esclusa la maggiorazione per il Ric. 2021 n. 23947 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 numero delle parti, avuto riguardo alla serialità delle difese e alla semplicità della materia trattata, Euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, secondo il principio di soccombenza, euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione pro quota in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sangiorgio, costituiti in ciascun grado e dichiaratisi distrattari per ciascun grado.

4.1. In accoglimento del primo motivo del secondo e del terzo ricorso, assorbiti i restanti, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il secondo ricorso indicato in epigrafe) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno Ric. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -10- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 proposto il terzo ricorso in epigrafe), deve essere liquidato per ognuno un indennizzo pari ad euro 4.096,00 per l’irragionevole durata del giudizio presupposto dinanzi al Tar pari ad anni 8 e mesi 2, oltre i tre anni sufficienti alla definizione del giudizio, tenendo a parametro annuo la somma di euro 512,00 già liquidata dalla Corte; in riforma del decreto cassato, si stima infatti in tale misura il tempo ragionevole di espletamento del processo in considerazione della questione trattata e della natura documentale del giudizio.

4.2. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso e della rideterminazione dell’indennizzo, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il secondo ricorso indicato in epigrafe) devono essere liquidati, a titolo di spese, in applicazione dei minimi previsti dalla tabella 12 ed esclusa la maggiorazione avuto riguardo alla serialità delle difese e alla semplicità della materia trattata, Euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, in applicazione del principio di soccombenza, euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

A carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -11- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il terzo ricorso in epigrafe), devono ugualmente essere liquidati, a titolo di spese, in applicazione dei minimi previsti dalla tabella 12 ed esclusa la maggiorazione avuto riguardo alla serialità delle difese e alla semplicità della materia trattata, euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, in applicazione del principio di soccombenza, euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Non vi è stata richiesta, da parte dei difensori del secondo e terzo ricorso, di distrazione per i gradi di giudizio precedenti questa fase di legittimità (e, peraltro, non risulta se gli stessi difensori fossero costituiti per i ricorrenti in ciascun grado).

5. All’accoglimento dei ricorsi e alla decisione ex art. 384 cod. proc. civ. consegue altresì la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, operata in dispositivo in relazione al valore del credito preteso in differenza, in favore dei ricorrenti e a carico del Ministero controricorrente, con distrazione pro quota in favore degli avvocati costituiti Barontini, Sangiorgio, Abbate, Buscemi e Alunni, dichiaratisi tutti antistatari per questo procedimento di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -12- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 La Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], liquidando in loro favore e a carico del Ministero delle Finanze, euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità ed euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione, per ciascun grado e pro quota, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sangiorgio, dichiaratisi distrattari per ciascun grado; accoglie il primo motivo del secondo e del terzo ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e decidendo in merito liquida, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -13- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 Concetta), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo pari ad euro 4.096,00 per ognuno; liquida, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, in applicazione del principio di soccombenza, euro 1600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; liquida, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -14- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 Antonina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, in applicazione del principio di soccombenza, euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; liquida le spese del presente giudizio di legittimità in euro 660,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Ministero delle Finanze, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione pro quota in favore degli avv.ti Barantini e Sangiorgio, antistatari; liquida le spese del presente giudizio di legittimità in euro 660,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Ministero delle Finanze, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione pro quota in favore degli avv.ti Buscemi e Abbate, antistatari; liquida le spese del presente giudizio di legittimità in euro 660,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23947 sez.

S2 - ud. 6-02-2023 -15- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to n. cronol. 116/2021 del 2/3/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 23941 del 2019 questa Corte cassò il decreto n.2047/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 27/09/2016, nella parte in cui aveva omesso di provvedere sull’istanza di equa riparazione per eccessiva durata del giudizio già pendente dinanzi il [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e distinto dal numero R.G. 756/2000 proposta, insieme ad altri, dagli attuali ricorrenti. Dall'esame del decreto impugnato risultava che gli attuali ricorrenti erano indicati, nell'epigrafe, come parti del giudizio, ma i loro nomi non erano poi stati riportati nel dispositivo; dall'esame della motivazione, quindi, non emergeva alcun elemento da cui desumere il rigetto implicito della domanda da loro proposta dai ricorrenti così da far ritenere che la loro posizione non fosse stata esaminata. Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -3- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 I ricorrenti avevano pure rappresentato di aver presentato istanza di correzione dell'errore materiale, dichiarata tuttavia inammissibile con provvedimento depositato il 14/02/2017, trattandosi di vizio deducibile unicamente per ricorso in cassazione. 2. Adita in sede di rinvio, tra gli altri, dagli attuali ricorrenti, con decreto n.cron. 116/2021 del 2/3/2021, reso nel giudizio n. 1244/2019, la Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto l’indennizzo da eccessiva durata del giudizio presupposto, liquidando i relativi importi. Per quel che ancora qui rileva, ha quindi liquidato, con distrazione, per il giudizio di opposizione, euro 810,00 pro quota agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali difensori nel primo ricorso, euro 810,00 in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali difensori nel secondo ricorso, euro 810,00 in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo soltanto attuale difensore nel terzo ricorso con l’avv.[OSCURATO:PERSONA]; ha, poi, liquidato con distrazione, per il giudizio di legittimità, euro 2.142,00 pro quota in favore di ciascun procuratore suindicato (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], subentrato soltanto in questo giudizio di legittimità); ha, infine, compensato le spese di rinvio. 3. Avverso questo decreto hanno proposto tre separati ricorsi poi riuniti le parti in epigrafe, per i motivi specificati di seguito; il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato il decreto n. Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -4- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 cronol. 116/2021 reso in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Perugia per un motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., con cui hanno lamentato la violazione degli art.91 e 92 cod. proc. civ. e 2223 cod. civ. comma II: la Corte d’appello, in particolare, avrebbe liquidato compensi, per il primo giudizio di opposizione, conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato e per il giudizio di legittimità, in misura non adeguata al decoro della professione e, senza la dovuta motivazione, al di sotto dei minimi stabiliti nella tabella 12 del d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra Euro 1.101 ed Euro 5.200, applicabile alla fattispecie in quanto giudizio contenzioso; non avrebbe riconosciuto, senza motivazione, per il primo giudizio di merito, la maggiorazione dovuta alla pluralità delle parti difese e avrebbe inoltre compensato le spese del giudizio di rinvio senza alcuna motivazione. 1.1. Il motivo è fondato. Per principio ormai consolidato, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05/05/2022). Per giurisprudenza di questa Corte pure consolidata, il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -5- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituiscono criteri orientativi per l'individuazione della misura economica "standard" della prestazione professionale (Cass. Sez. 6 - 2, n. 16770 del 21/06/2019). La liquidazione delle spese in euro 810,00 pro quota, operata dalla Corte d’appello per il giudizio di opposizione conclusosi con il decreto cassato in favore dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è certamente inferiore ai minimi stabiliti per lo scaglione di valore della controversia (euro 3.584,00), ma sul punto non è stata resa alcuna motivazione. Ugualmente inferiore ai minimi, senza motivazione, è la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, complessivamente stabilita in euro 2.142,00 da distrarsi pro quota in favore di ciascuno degli otto difensori costituiti per i ricorrenti in riassunzione. In conseguenza, il decreto impugnato deve essere cassato in entrambe le statuizioni sulle spese. 1.2. Infine, non risulta neppure giustificata la compensazione delle spese di rinvio: ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dallo stesso articolo; nella specie nessuna ragione di compensazione è stata rappresentata; in conseguenza, anche sul punto il decreto impugnato deve essere cassato. 2. Con due separati atti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -6- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il secondo ricorso indicato in epigrafe) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il terzo ricorso in epigrafe), hanno impugnato il decreto in oggetto per cinque motivi identicamente formulati. 2.1. Con il primo motivo, questi ricorrenti hanno lamentato «la violazione e/o falsa applicazione» dell’art.2 legge 89/2001, nella formulazione applicabile prima della modifica apportata dall’art. 55 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 entrata in vigore il 12-8-2012 (i ricorsi sono stati presentati tra il 2009 e il 2011): in particolare, in sede di rinvio cosiddetto restitutorio, la Corte d’appello avrebbe affermato la «ragionevolezza» di una durata quadriennale del giudizio amministrativo presupposto (in luogo dei tre anni ritenuti nella giurisprudenza della CEDU termine congruo per un Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -7- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 solo grado), perché il giudizio presupposto era di «complessità elevata», senza tuttavia fornire alcuna motivazione, neanche succinta, di tale affermazione, sotto il profilo della «complessità» concreta del caso. 2.1.1. Il motivo è fondato. Deve premettersi che il decreto qui impugnato è stato pronunciato ex art. 737 cod. proc. civ. perché, come detto, il ricorso – inizialmente depositato dinanzi a giudice incompetente – è stato proposto nel vigore dell’art. 3 legge 89/2001 nella formulazione applicabile prima della modifica apportata dall’art. 55 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 entrata in vigore il 12-8-2012. Pertanto, cassato il primo decreto n. 2047/2016 per omessa pronuncia nei confronti deli attuali ricorrenti, in sede di rinvio restitutorio alla Corte d’appello di Perugia era stata interamente devoluta la cognizione della domanda di equa riparazione. Gli attuali ricorrenti hanno riportato in ricorso di aver espressamente rappresentato al Giudice del rinvio che il processo presupposto, avente ad oggetto questioni di pubblico impiego, si presentava di agevole definizione in quanto tutto documentale. La Corte d’appello, tuttavia, determinava il tempo indennizzabile perché eccedente la durata ragionevole e la misura dell’indennizzo per anno soltanto richiamando come «congrua» la liquidazione operata dalla stessa Corte nel precedente decreto cassato, senza alcuna motivazione, neppure «succinta» (come individuata quale sufficiente nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità); in particolare riteneva ragionevole la durata del giudizio presupposto innanzi al Tar in quattro anni invece dei tre stabiliti dalla giurisprudenza della CEDU e poi recepiti dal legislatore del 2012. Il decreto, pertanto, deve essere cassato sul punto. Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -8- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 2.2. Con i successivi tre motivi i suindicati ricorrenti hanno quindi impugnato il decreto in oggetto in punto di spese: in particolare, con il secondo motivo, hanno lamentato la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per non essere stata offerta alcuna motivazione alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio di rinvio; con il terzo e il quinto motivo, hanno lamentato la violazione degli art.91 e 92 cod. proc. civ. e 2223 cod. civ. comma II, per essere stati liquidati, per il primo giudizio di merito conclusosi con il decreto già cassato da questa Corte e per il giudizio di legittimità, compensi inferiori ai minimi previsti dalla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 senza alcuna motivazione; infine, con il quarto motivo, hanno lamentato la violazione dell’art. 4 punto 2 d.m. 55/2014 per non essere stata riconosciuta, in assenza di motivazione, la maggiorazione prevista dalla presenza di più parti assistite da un unico difensore. 2.2.1. I quattro motivi sono logicamente assorbiti perché alla nuova liquidazione dell’indennizzo consegue necessariamente una nuova regolamentazione delle spese. 3. I ricorsi sono, perciò, accolti e il decreto impugnato deve essere cassato nei limiti suindicati. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa senza rinvio. 4. In particolare, in accoglimento del primo ricorso, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere liquidati, a titolo di spese, in applicazione dei minimi previsti dalla tabella 12 ed esclusa la maggiorazione per il Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -9- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 numero delle parti, avuto riguardo alla serialità delle difese e alla semplicità della materia trattata, Euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, secondo il principio di soccombenza, euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione pro quota in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sangiorgio, costituiti in ciascun grado e dichiaratisi distrattari per ciascun grado. 4.1. In accoglimento del primo motivo del secondo e del terzo ricorso, assorbiti i restanti, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il secondo ricorso indicato in epigrafe) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -10- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 proposto il terzo ricorso in epigrafe), deve essere liquidato per ognuno un indennizzo pari ad euro 4.096,00 per l’irragionevole durata del giudizio presupposto dinanzi al Tar pari ad anni 8 e mesi 2, oltre i tre anni sufficienti alla definizione del giudizio, tenendo a parametro annuo la somma di euro 512,00 già liquidata dalla Corte; in riforma del decreto cassato, si stima infatti in tale misura il tempo ragionevole di espletamento del processo in considerazione della questione trattata e della natura documentale del giudizio. 4.2. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso e della rideterminazione dell’indennizzo, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il secondo ricorso indicato in epigrafe) devono essere liquidati, a titolo di spese, in applicazione dei minimi previsti dalla tabella 12 ed esclusa la maggiorazione avuto riguardo alla serialità delle difese e alla semplicità della materia trattata, Euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, in applicazione del principio di soccombenza, euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. A carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -11- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno proposto il terzo ricorso in epigrafe), devono ugualmente essere liquidati, a titolo di spese, in applicazione dei minimi previsti dalla tabella 12 ed esclusa la maggiorazione avuto riguardo alla serialità delle difese e alla semplicità della materia trattata, euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, in applicazione del principio di soccombenza, euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Non vi è stata richiesta, da parte dei difensori del secondo e terzo ricorso, di distrazione per i gradi di giudizio precedenti questa fase di legittimità (e, peraltro, non risulta se gli stessi difensori fossero costituiti per i ricorrenti in ciascun grado). 5. All’accoglimento dei ricorsi e alla decisione ex art. 384 cod. proc. civ. consegue altresì la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, operata in dispositivo in relazione al valore del credito preteso in differenza, in favore dei ricorrenti e a carico del Ministero controricorrente, con distrazione pro quota in favore degli avvocati costituiti Barontini, Sangiorgio, Abbate, Buscemi e Alunni, dichiaratisi tutti antistatari per questo procedimento di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -12- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 La Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], liquidando in loro favore e a carico del Ministero delle Finanze, euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità ed euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione, per ciascun grado e pro quota, in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sangiorgio, dichiaratisi distrattari per ciascun grado; accoglie il primo motivo del secondo e del terzo ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e decidendo in merito liquida, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -13- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 Concetta), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo pari ad euro 4.096,00 per ognuno; liquida, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, in applicazione del principio di soccombenza, euro 1600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; liquida, a carico del Ministero controricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -14- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 f 4 7 b b 8 0 9 d e e 5 1 7 e 8 0 5 d 8 e 1 c d f 8 5 d f Numero registro generale 23947/2021 Numero sezionale 505/2023 Numero di raccolta generale 27036/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 Antonina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 1.600,00 per il giudizio di merito conclusosi con il decreto n. 2047/2016 poi cassato, nonché euro 900,00 per il giudizio di legittimità e, in applicazione del principio di soccombenza, euro 1.600,00 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; liquida le spese del presente giudizio di legittimità in euro 660,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Ministero delle Finanze, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione pro quota in favore degli avv.ti Barantini e Sangiorgio, antistatari; liquida le spese del presente giudizio di legittimità in euro 660,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Ministero delle Finanze, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione pro quota in favore degli avv.ti Buscemi e Abbate, antistatari; liquida le spese del presente giudizio di legittimità in euro 660,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23947 sez. S2 - ud. 6-02-2023 -15- F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : R I N A L D I C H I A R A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3
Decreto Cassazione n. 27036/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris