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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:335
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 23 aprile 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 11, paragrafo 2 – Divieto d’ingresso – Durata – Normativa nazionale che impone, in linea di principio, un divieto d’ingresso e di soggiorno a tempo illimitato in taluni casi – Minaccia terroristica » Nella causa C‑446/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberverwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA] di Brema, Germania), con decisione del 17 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], da F. Müller, in qualità di agente; – per DT, da C. Graebsch, professore; – per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; – per il governo danese, da D. Elkan, M. Jespersen e C.A.-S.

Maertens, in qualità di agenti; – per il governo svedese, da J. Olsson, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da A. Katsimerou e M. Wasmeier, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, punto 6, e sull’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di Brema, Germania) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Brema») e DT in merito a un divieto d’ingresso e di soggiorno in Germania adottato nei confronti di quest’ultimo.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 2, 6 e 14 della direttiva 2008/115 così recitano: «(2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. (…) (6) È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente.

In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare.

Quando utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero rispettare tale principio e osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva. (…) (14) Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d’ingresso che proibisca l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

La durata del divieto d’ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i cinque anni. (…)». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo». 5 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) 4) “decisione di rimpatrio”: Decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio; (…) 6) “divieto d’ingresso”: decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio; (…)». 6 L’articolo 11 della stessa direttiva, intitolato «Divieto d’ingresso», ha il seguente tenore: «1.

Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:

a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b) qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio. In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso.

2. La durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni.

Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d’ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d’ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio. (…) In casi individuali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono astenersi per motivi umanitari dall’emettere, [possono] revocare o [possono] sospendere un divieto d’ingresso.

In casi individuali o in talune categorie di casi gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono revocare o sospendere un divieto d’ingresso per altri motivi. (…)».

Diritto tedesco 7 L’articolo 11 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, occupazione e integrazione dei cittadini stranieri nel territorio federale) (BGBl. 2004 I, pag. 1950), del 30 luglio 2004, nel testo applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AufenthG»), intitolato «Divieto d’ingresso e di soggiorno», così recita: «(…) (4) È possibile revocare il divieto d’ingresso e di soggiorno, o ridurne la durata, al fine di proteggere gli interessi dello straniero meritevoli di tutela o qualora la finalità di tale divieto non lo richieda più. (…) (…) (5a) (…) La riduzione della durata o la revoca del divieto d’ingresso e di soggiorno è in linea di principio esclusa.

L’autorità superiore del [OSCURATO:PERSONA] può ammettere eccezioni a detta regola in singoli casi. (5b) Se lo straniero è allontanato dal territorio federale sulla base di un provvedimento di allontanamento adottato ai sensi dell’articolo 58a, deve essere disposto, in linea di principio, un divieto d’ingresso e di soggiorno di durata illimitata.

Nei casi di cui al paragrafo 5a o se lo straniero è stato espulso per uno dei motivi di espulsione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, punti 1, 2 o 2a, un divieto d’ingresso e di soggiorno a tempo illimitato può essere emesso caso per caso.

Il paragrafo 5a, frasi terza e quarta, si applica mutatis mutandis (…)». 8 L’articolo 58a dell’AufenthG, intitolato «Ordine di allontanamento», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Sulla base di previsioni fondate sui fatti, l’autorità superiore del [OSCURATO:PERSONA] può emettere un ordine di allontanamento nei confronti di uno straniero, in assenza di un precedente provvedimento di espulsione, al fine di evitare un pericolo particolare per la sicurezza della Repubblica federale di Germania o una minaccia terroristica.

L’ordine di allontanamento è immediatamente esecutivo; non è richiesto alcun avviso di allontanamento. (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino russo che ha vissuto a Brema (Germania) in quanto titolare di un permesso di soggiorno. 10 Il 13 marzo 2017, il Senator für Inneres ([OSCURATO:PERSONA] dell’Interno) del [OSCURATO:PERSONA] di Brema (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] dell’Interno») ha adottato nei confronti di tale ricorrente, sulla base dell’articolo 58a dell’AufenthG, una misura di allontanamento verso la Federazione russa, in quanto, secondo le conclusioni dei servizi di sicurezza competenti, vi era il rischio che egli commettesse un attentato terroristico in Germania. 11 Dopo aver adito senza successo il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) e la Corte europea dei diritti dell’uomo, il 4 settembre 2017 il ricorrente è stato allontanato verso la Federazione russa.

Egli vive attualmente in tale paese terzo. 12 Con decisione del 1º dicembre 2017, la kommunale Ausländerbehörde der [OSCURATO:PERSONA] (ufficio municipale per gli stranieri del comune di Brema, Germania) ha dichiarato che gli effetti dell’allontanamento disposto ai sensi dell’articolo 58a dell’AufenthG non erano limitati a un periodo determinato. 13 Con sentenza del 3 dicembre 2021, divenuta definitiva, il Verwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del [OSCURATO:PERSONA] di Brema, Germania) ha annullato tale decisione con la motivazione che non era stato ancora adottato alcun divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti del ricorrente nel procedimento principale. 14 Con decisione del 1º febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno ha adottato nei confronti del ricorrente nel procedimento principale un divieto d’ingresso e di soggiorno in Germania a tempo illimitato.

A sostegno di tale decisione egli ha fatto valere, in sostanza, che un siffatto divieto a tempo illimitato doveva di norma essere emesso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG, nei confronti di persone destinatarie di un ordine di allontanamento disposto ai sensi dell’articolo 58a di tale legge. [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno ha sostenuto che non vi erano ragioni per discostarsi da tale regola, a titolo di eccezione, nel caso di tale ricorrente, tenuto conto delle risultanze dei servizi di sicurezza di cui trattavasi riguardo al comportamento tenuto da detto ricorrente successivamente al suo allontanamento e dei suoi legami sociali e familiari con la Germania. [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno ha ritenuto che vi fosse ancora motivo di temere che tale ricorrente, se avesse fatto ingresso nel territorio della Repubblica federale di Germania, avrebbe commesso un attentato terroristico su tale territorio. 15 Investito del ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento principale avverso tale decisione del 1º febbraio 2022, il Verwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del [OSCURATO:PERSONA] di Brema) ha annullato tale decisione, con la motivazione che l’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG non poteva essere applicato, poiché l’adozione di un divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato non era conforme all’articolo 3, punto 6, e all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. 16 [OSCURATO:PERSONA] di Brema ha interposto appello avverso la sentenza del Verwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del [OSCURATO:PERSONA] di Brema) dinanzi all’Oberverwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA] di Brema, Germania), che è il giudice del rinvio. 17 Quest’ultimo osserva che al ricorrente nel procedimento principale è stato imposto un divieto d’ingresso e di soggiorno in Germania a tempo illimitato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG.

Tuttavia, l’articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115 definisce il «divieto d’ingresso» come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che «vieti» l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri «per un periodo determinato» e l’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva imporrebbe di fissare una «durata» a tale divieto.

Si porrebbe quindi la questione se tali disposizioni della direttiva suddetta debbano essere interpretate nel senso che ostano all’imposizione di un divieto d’ingresso a tempo illimitato nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come quello previsto all’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG, nei confronti degli stranieri al cui soggiorno sia stata posta fine per prevenire una minaccia terroristica ai sensi dell’articolo 58a di detta legge. 18 Il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto la Corte non si è ancora pronunciata su tale questione e i giudici nazionali, il governo tedesco e la dottrina tedesca vi forniscono risposte divergenti. 19 In particolare, una parte della dottrina tedesca approverebbe la sentenza del Verwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del [OSCURATO:PERSONA] di Brema).

Secondo tale parte della dottrina, la Corte avrebbe già dichiarato, nella sentenza del 19 settembre 2013, Filev e Osmani (C‑297/12, EU:C:2013:569, punto 27), che dalle parole «[l]a durata del divieto d’ingresso è determinata» di cui all’articolo 11, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115 deriva chiaramente l’esistenza di un obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare gli effetti nel tempo di qualsiasi divieto d’ingresso nel loro territorio, a prescindere dal fatto che il cittadino interessato di un paese terzo abbia presentato una domanda a tal fine.

Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla definizione della nozione di «divieto d’ingresso» di cui all’articolo 3, punto 6, di tale direttiva.

Dalla raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio, che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU 2017, L 339, pag. 83), il quale enuncia, in particolare, quanto segue: «nessun divieto d’ingresso illimitato: la durata del divieto d’ingresso è un elemento fondamentale della decisione che stabilisce tale divieto», non risulterebbe peraltro nessun elemento che consenta di concludere in senso contrario. 20 Un’altra parte della dottrina tedesca riterrebbe, tuttavia, che il divieto d’ingresso e di soggiorno previsto all’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG sia conforme all’articolo 3, punto 6, e all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115.

Alcuni autori che sostengono tale interpretazione sarebbero del parere che, nel manuale sul rimpatrio istituito da detta raccomandazione, la Commissione europea abbia ritenuto che l’«emissione sistematica di divieti d’ingresso permanenti (…), senza tener conto delle circostanze individuali», è in contrasto con la direttiva.

A loro avviso, l’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG sarebbe compatibile con detta direttiva nella misura in cui verte unicamente sulle fattispecie di cui all’articolo 58a di tale legge, tra cui, in particolare, quelle che riguardano le persone che rappresentano una minaccia terroristica.

Infine, il punto 27 della sentenza del 19 settembre 2013, Filev e Osmani (C‑297/12, EU:C:2013:569), dovrebbe essere collocato nel contesto della questione pregiudiziale che era stata sottoposta alla Corte nella causa che ha dato luogo a tale sentenza.

Tale questione avrebbe riguardato unicamente la questione se una disposizione nazionale che subordina la limitazione della durata di un divieto d’ingresso alla presentazione, da parte del cittadino interessato di un paese terzo, di una domanda diretta ad ottenere il beneficio di una siffatta limitazione, sia conforme al diritto dell’Unione. 21 In tali circostanze, l’Oberverwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA] di Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della [direttiva 2008/115] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nei confronti di una persona il cui diritto di soggiorno è cessato e che è stata destinataria di una decisione di rimpatrio per il motivo che costituisce una minaccia terroristica, deve di norma essere emesso un divieto d’ingresso di durata illimitata».

Sulla questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 22 Il ricorrente nel procedimento principale sostiene che, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra l’adozione della decisione di rimpatrio di cui trattasi nel procedimento principale, il 13 marzo 2017, e l’adozione del divieto d’ingresso che lo riguarda, il 1º febbraio 2022, tale divieto non può essere considerato connesso a tale decisione di rimpatrio, come richiesto dalla direttiva 2008/115.

Con la sua argomentazione, il ricorrente nel procedimento principale contesta quindi l’applicabilità di tale direttiva ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. 23 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115 definisce il «divieto d’ingresso» come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo determinato e che «accompagni una decisione di rimpatrio», decisione che è definita all’articolo 3, punto 4, di tale direttiva come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di un paese terzo e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio. 24 Peraltro, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva suddetta, le decisioni di rimpatrio sono «corredate» di un divieto d’ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria oppure per inottemperanza all’obbligo di rimpatrio.

Negli altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere «corredate» di un «divieto d’ingresso». 25 Dalle considerazioni esposte ai punti 23 e 24 della presente sentenza risulta che un «divieto d’ingresso», ai sensi della direttiva 2008/115, è inteso a integrare una decisione di rimpatrio, vietando all’interessato per un periodo di tempo determinato dopo il suo «rimpatrio», come definito all’articolo 3, punto 3, di tale direttiva, e quindi dopo la sua partenza dal territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di entrare nuovamente in tale territorio e di soggiornarvi.

Un divieto d’ingresso produce, di conseguenza, i suoi effetti solo a partire dal momento in cui l’interessato lascia effettivamente detto territorio (sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis, C‑546/19, EU:C:2021:432, punto 52 e giurisprudenza citata). 26 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, un divieto d’ingresso non deve necessariamente essere adottato simultaneamente ad una decisione di rimpatrio e neppure essere adottato entro un breve termine dopo l’adozione di detta decisione di rimpatrio (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑636/23 e C‑637/23, EU:C:2025:603, punto 66).

È sufficiente, quindi, che tale «divieto d’ingresso» sia stato adottato sulla scia della decisione con la quale lo Stato membro ospitante ha revocato al cittadino interessato di un paese terzo, per un motivo identico, il diritto di soggiorno nel proprio territorio [v., per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 80]. 27 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione di vietare al ricorrente nel procedimento principale di entrare in Germania è «collegata» alla decisione, adottata per un motivo identico, di revocargli il diritto di soggiorno in Germania e di espellerlo, vale a dire per il motivo che, secondo i servizi di sicurezza competenti, sussisteva il rischio che il ricorrente nel procedimento principale commettesse un attentato terroristico in Germania. 28 Inoltre, sembra, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, che la decisione di rimpatrio di cui trattasi nel procedimento principale sia stata adottata senza che fosse previsto un periodo per la partenza volontaria, cosicché, come risulta dal punto 24 della presente sentenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, l’autorità competente tedesca doveva adottare un divieto d’ingresso nei confronti del ricorrente nel procedimento principale. 29 In tali circostanze, non si può ritenere che il lasso di tempo trascorso tra l’adozione della decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso di cui trattasi nel procedimento principale abbia la conseguenza di sottrarre tale divieto all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115.

Nel merito 30 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale si impone l’adozione, in linea di principio, di un divieto d’ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che sia oggetto di una decisione di rimpatrio, qualora quest’ultima decisione si fondi sull’esistenza di una minaccia terroristica. 31 Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑684/23, EU:C:2025:90, punto 48 e giurisprudenza citata). 32 Per quanto riguarda, anzitutto, la formulazione dell’articolo 3, punto 6, e dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, occorre ricordare che tale prima disposizione definisce il «divieto d’ingresso» come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che accompagna una decisione di rimpatrio e che vieta l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri «per un periodo determinato».

Dal canto suo, l’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva dispone, alla sua prima frase, che la durata del divieto d’ingresso è fissata tenendo debitamente conto di «tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso» e non supera, in linea di principio, i cinque anni, mentre, alla seconda frase, viene precisato che la durata del divieto d’ingresso «può tuttavia superare i cinque anni» se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. 33 In primo luogo, dalla formulazione stessa di tale articolo 11, paragrafo 2, prima frase, risulta che la durata del divieto d’ingresso deve essere limitata, di norma, a cinque anni. 34 Per contro, nessun limite temporale massimo è imposto espressamente per il caso in cui il cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia grave per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, dato che la seconda frase del paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2008/115 si limita a prevedere che la durata del divieto d’ingresso «può tuttavia superare i cinque anni» in un caso del genere.

Orbene, il riferimento espresso a una durata temporale massima «di norma» limitata a cinque anni nella prima frase di tale paragrafo tende a suggerire che, se il legislatore dell’Unione avesse inteso prevedere una durata temporale massima anche nel caso in cui il cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia grave per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, lo avrebbe espressamente enunciato (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2013, Filev e Osmani, C‑297/12, EU:C:2013:569, punto 30). 35 In tale ottica, il riferimento, all’articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115, al fatto che un divieto d’ingresso vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo «determinato» non deve necessariamente essere inteso nel senso che impone alle autorità nazionali di prevedere, in ciascun caso, che la durata del divieto d’ingresso adottato sia limitata nel tempo, ma può anche essere interpretato, come sostenuto dai governi danese e svedese e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, nel senso che, in ciascun caso, le autorità nazionali competenti sono tenute a «fissare», nella decisione con cui pronunciano un siffatto divieto, la durata di quest’ultimo in modo preciso e motivato, sia esso limitato o illimitato. 36 In secondo luogo, dalla formulazione stessa della prima frase del paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2008/115 risulta che la durata del divieto d’ingresso deve essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso.

Ebbene, anche se, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, la seconda frase di tale paragrafo prevede la possibilità, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di eccedere la durata di norma dei cinque anni prevista da detta prima frase in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, tale seconda frase non prevede, per contro, alcuna eccezione, neanche in un caso del genere, all’obbligo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri di tenere debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di cui trattasi. 37 Per quanto riguarda poi il contesto in cui si inseriscono l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 prevede le circostanze in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, sono obbligati ad esaminare la possibilità di revocare o sospendere un divieto d’ingresso e, dall’altro, possono astenersi dall’imporre, possono revocare o possono sospendere un siffatto divieto.

Orbene, tali obblighi e facoltà consentirebbero, se del caso, di assicurare il rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali previste da tale direttiva nonché il fatto che un divieto a tempo illimitato non continui a produrre effetti oltre il momento a partire dal quale esso non può più essere considerato necessario e proporzionato all’obiettivo da esso perseguito. 38 In terzo luogo, il considerando 6 della direttiva 2008/115 enuncia che le decisioni adottate in forza di quest’ultima dovrebbero essere adottate «caso per caso», mentre il considerando 14 di detta direttiva, sotteso all’articolo 11, paragrafo 2, prima frase, di quest’ultima, prevede che la durata del divieto d’ingresso dovrebbe essere determinata «tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso», confermando così l’interpretazione di quest’ultima disposizione secondo la quale, anche in presenza di una minaccia terroristica, la decisione sulla durata di un divieto d’ingresso, al pari di qualsiasi decisione adottata ai sensi di tale direttiva, deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto. 39 Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dall’articolo 3, punto 6, e dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 e, più in generale, da quest’ultima, occorre ricordare che l’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva consiste, in particolare, nell’assicurare che la durata di un divieto d’ingresso non superi cinque anni, salvo che la persona interessata costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (sentenza del 19 settembre 2013, Filev e Osmani, C‑297/12, EU:C:2013:569, punto 32). 40 Peraltro, la Corte ha già dichiarato che un divieto d’ingresso costituisce uno strumento diretto ad aumentare l’efficacia della politica dell’Unione europea in materia di rimpatrio, garantendo che, per un certo periodo dopo l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, quest’ultimo non possa più ritornare legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tale mezzo si inscrive, quindi, nell’obiettivo della direttiva stessa, la quale, come risulta dal suo considerando 2, persegue l’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità [v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punti 72 e 77 e giurisprudenza citata]. 41 Infatti, l’oggetto stesso della direttiva 2008/115 consiste, come risulta dall’articolo 1 di quest’ultima, nel fissare norme e procedure comuni da applicare negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio dei cittadini di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, conformemente ai diritti fondamentali, quali principi generali del diritto dell’Unione, nonché al diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. 42 Orbene, interpretare l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 nel senso che essi riconoscono alle autorità nazionali competenti la possibilità di decidere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che l’esistenza di una minaccia terroristica giustifica l’adozione di un divieto d’ingresso a tempo illimitato al cittadino interessato di un paese terzo non pregiudica in alcun modo l’obiettivo di tali disposizioni ricordato al punto 39 della presente sentenza.

Tale interpretazione consente, al contrario, di garantire che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano avvalersi pienamente dello strumento efficace costituito dal divieto d’ingresso al fine di tutelare la sicurezza del loro rispettivo territorio, garantendo al contempo che la durata di validità di tale strumento sia giustificata alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. 43 Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il fatto che un cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia grave per l’ordine pubblico, come una minaccia terroristica, può, di per sé, essere sufficiente per ritenere che le autorità nazionali competenti siano legittimate, alla luce di un esame di tutte le circostanze pertinenti che caratterizzano la situazione di tale persona, ad adottare non solo un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di tale cittadino, ma anche un divieto d’ingresso a tempo illimitato nei suoi confronti, senza che si possa contestare loro di aver così violato l’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare (v., in tal senso, Corte EDU, 25 marzo 2010, Mutlag c.

Germania, CE:ECHR:2010:0325JUD004060105, §§ da 60 a 63; Corte EDU, 30 novembre 2021, Avci c.

Danimarca, CE:ECHR:2021:1130JUD004024019, §§ da 35 a 39; Corte EDU, 22 marzo 2022, Laraba c.

Danimarca, CE:ECHR:2022:0322DEC002678119, §§ da 32 a 35, e Corte EDU, 5 settembre 2023, Al-Masudi c.

Danimarca, CE:ECHR:2023:0905JUD003574021, §§ da 33 a 36). 44 Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di Brema e il governo tedesco sottolineano, in primo luogo, che la norma di cui trattasi nel procedimento principale consente essa stessa di tener conto delle circostanze pertinenti a ciascun caso, dal momento che, stabilendo una distinzione in funzione della gravità delle infrazioni nonché della natura e della gravità dei rischi da prevenire, il legislatore nazionale ha introdotto norme standardizzate per talune categorie di situazioni, senza tuttavia prevedere l’applicazione di divieti d’ingresso a tempo illimitato in tutti i casi. 45 In secondo luogo, dagli elementi sottoposti alla Corte risulta che la regola «di principio» di cui trattasi nel procedimento principale conosce eccezioni, poiché talune circostanze eccezionali e atipiche consentono, caso per caso, di discostarsi da tale regola.

In particolare, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno ha ritenuto che non vi fossero ragioni per discostarsi da detta regola nel caso del ricorrente nel procedimento principale, tenuto conto delle conclusioni dei servizi di sicurezza competenti relative al comportamento tenuto da tale ricorrente successivamente al suo allontanamento nonché dei legami sociali e familiari di quest’ultimo con la Germania.

Di conseguenza, occorre rilevare che, sebbene esista una regola generale applicabile a situazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la possibilità di discostarsene implica, quanto meno, una presa in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto. 46 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Brema e il governo tedesco sottolineano la possibilità di verificare se permangano le circostanze particolari che hanno portato all’adozione di un divieto d’ingresso a tempo illimitato.

In caso di cambiamento duraturo del comportamento del cittadino di un paese terzo, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafi 4 e 5b, dell’AufenthG disporrebbero espressamente che è possibile revocare o abbreviare successivamente il divieto d’ingresso e di soggiorno. 47 Spetta, in ultima istanza, al giudice del rinvio verificare se la normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale consenta una presa in considerazione effettiva di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso concreto in modo da giustificare non solo la constatazione dell’esistenza di una minaccia terroristica, ma anche l’applicabilità della norma che impone, in linea di principio, un divieto d’ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato a causa dell’adozione di una decisione di rimpatrio fondata sull’esistenza di una siffatta minaccia. 48 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale si impone l’adozione, in linea di principio, di un divieto d’ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che sia oggetto di una decisione di rimpatrio, quando quest’ultima decisione si fonda sull’esistenza di una minaccia terroristica, purché l’autorità nazionale competente possa tenere debitamente conto di tutte le circostanze specifiche di ciascun caso concreto al fine di giustificare la constatazione dell’esistenza di una tale minaccia nonché l’applicabilità di tale normativa nel caso concreto.

Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale si impone l’adozione, in linea di principio, di un divieto di ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che sia oggetto di una decisione di rimpatrio, quando quest’ultima decisione si fonda sull’esistenza di una minaccia terroristica, purché l’autorità nazionale competente possa tenere debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso concreto al fine di giustificare la constatazione dell’esistenza di una tale minaccia nonché l’applicabilità di tale normativa nel caso concreto.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 23 aprile 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 11, paragrafo 2 – Divieto d’ingresso – Durata – Normativa nazionale che impone, in linea di principio, un divieto d’ingresso e di soggiorno a tempo illimitato in taluni casi – Minaccia terroristica » Nella causa C‑446/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberverwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA] di Brema, Germania), con decisione del 17 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2025, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA], da F. Müller, in qualità di agente; –        per DT, da C. Graebsch, professore; –        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; –        per il governo danese, da D. Elkan, M. Jespersen e C.A.-S. Maertens, in qualità di agenti; –        per il governo svedese, da J. Olsson, in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da A. Katsimerou e M. Wasmeier, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, punto 6, e sull’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] di Brema, Germania) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Brema») e DT in merito a un divieto d’ingresso e di soggiorno in Germania adottato nei confronti di quest’ultimo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 2, 6 e 14 della direttiva 2008/115 così recitano: «(2)      Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. (…) (6)      È opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. Quando utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero rispettare tale principio e osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva. (…) (14)      Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d’ingresso che proibisca l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. La durata del divieto d’ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i cinque anni. (…)». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo». 5 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) 4)      “decisione di rimpatrio”: Decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio; (…) 6)      “divieto d’ingresso”: decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio; (…)». 6 L’articolo 11 della stessa direttiva, intitolato «Divieto d’ingresso», ha il seguente tenore: «1.      Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso: a)      qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure b)      qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio. In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso. 2.      La durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d’ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d’ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio. (…) In casi individuali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono astenersi per motivi umanitari dall’emettere, [possono] revocare o [possono] sospendere un divieto d’ingresso. In casi individuali o in talune categorie di casi gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono revocare o sospendere un divieto d’ingresso per altri motivi. (…)». Diritto tedesco 7 L’articolo 11 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, occupazione e integrazione dei cittadini stranieri nel territorio federale) (BGBl. 2004 I, pag. 1950), del 30 luglio 2004, nel testo applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AufenthG»), intitolato «Divieto d’ingresso e di soggiorno», così recita: «(…) (4)      È possibile revocare il divieto d’ingresso e di soggiorno, o ridurne la durata, al fine di proteggere gli interessi dello straniero meritevoli di tutela o qualora la finalità di tale divieto non lo richieda più. (…) (…) (5a)      (…) La riduzione della durata o la revoca del divieto d’ingresso e di soggiorno è in linea di principio esclusa. L’autorità superiore del [OSCURATO:PERSONA] può ammettere eccezioni a detta regola in singoli casi. (5b)      Se lo straniero è allontanato dal territorio federale sulla base di un provvedimento di allontanamento adottato ai sensi dell’articolo 58a, deve essere disposto, in linea di principio, un divieto d’ingresso e di soggiorno di durata illimitata. Nei casi di cui al paragrafo 5a o se lo straniero è stato espulso per uno dei motivi di espulsione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, punti 1, 2 o 2a, un divieto d’ingresso e di soggiorno a tempo illimitato può essere emesso caso per caso. Il paragrafo 5a, frasi terza e quarta, si applica mutatis mutandis (…)». 8 L’articolo 58a dell’AufenthG, intitolato «Ordine di allontanamento», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Sulla base di previsioni fondate sui fatti, l’autorità superiore del [OSCURATO:PERSONA] può emettere un ordine di allontanamento nei confronti di uno straniero, in assenza di un precedente provvedimento di espulsione, al fine di evitare un pericolo particolare per la sicurezza della Repubblica federale di Germania o una minaccia terroristica. L’ordine di allontanamento è immediatamente esecutivo; non è richiesto alcun avviso di allontanamento. (…)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino russo che ha vissuto a Brema (Germania) in quanto titolare di un permesso di soggiorno. 10 Il 13 marzo 2017, il Senator für Inneres ([OSCURATO:PERSONA] dell’Interno) del [OSCURATO:PERSONA] di Brema (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] dell’Interno») ha adottato nei confronti di tale ricorrente, sulla base dell’articolo 58a dell’AufenthG, una misura di allontanamento verso la Federazione russa, in quanto, secondo le conclusioni dei servizi di sicurezza competenti, vi era il rischio che egli commettesse un attentato terroristico in Germania. 11 Dopo aver adito senza successo il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) e la Corte europea dei diritti dell’uomo, il 4 settembre 2017 il ricorrente è stato allontanato verso la Federazione russa. Egli vive attualmente in tale paese terzo. 12 Con decisione del 1º dicembre 2017, la kommunale Ausländerbehörde der [OSCURATO:PERSONA] (ufficio municipale per gli stranieri del comune di Brema, Germania) ha dichiarato che gli effetti dell’allontanamento disposto ai sensi dell’articolo 58a dell’AufenthG non erano limitati a un periodo determinato. 13 Con sentenza del 3 dicembre 2021, divenuta definitiva, il Verwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del [OSCURATO:PERSONA] di Brema, Germania) ha annullato tale decisione con la motivazione che non era stato ancora adottato alcun divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti del ricorrente nel procedimento principale. 14 Con decisione del 1º febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno ha adottato nei confronti del ricorrente nel procedimento principale un divieto d’ingresso e di soggiorno in Germania a tempo illimitato. A sostegno di tale decisione egli ha fatto valere, in sostanza, che un siffatto divieto a tempo illimitato doveva di norma essere emesso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG, nei confronti di persone destinatarie di un ordine di allontanamento disposto ai sensi dell’articolo 58a di tale legge. [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno ha sostenuto che non vi erano ragioni per discostarsi da tale regola, a titolo di eccezione, nel caso di tale ricorrente, tenuto conto delle risultanze dei servizi di sicurezza di cui trattavasi riguardo al comportamento tenuto da detto ricorrente successivamente al suo allontanamento e dei suoi legami sociali e familiari con la Germania. [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno ha ritenuto che vi fosse ancora motivo di temere che tale ricorrente, se avesse fatto ingresso nel territorio della Repubblica federale di Germania, avrebbe commesso un attentato terroristico su tale territorio. 15 Investito del ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento principale avverso tale decisione del 1º febbraio 2022, il Verwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del [OSCURATO:PERSONA] di Brema) ha annullato tale decisione, con la motivazione che l’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG non poteva essere applicato, poiché l’adozione di un divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato non era conforme all’articolo 3, punto 6, e all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. 16 [OSCURATO:PERSONA] di Brema ha interposto appello avverso la sentenza del Verwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del [OSCURATO:PERSONA] di Brema) dinanzi all’Oberverwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA] di Brema, Germania), che è il giudice del rinvio. 17 Quest’ultimo osserva che al ricorrente nel procedimento principale è stato imposto un divieto d’ingresso e di soggiorno in Germania a tempo illimitato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG. Tuttavia, l’articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115 definisce il «divieto d’ingresso» come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che «vieti» l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri «per un periodo determinato» e l’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva imporrebbe di fissare una «durata» a tale divieto. Si porrebbe quindi la questione se tali disposizioni della direttiva suddetta debbano essere interpretate nel senso che ostano all’imposizione di un divieto d’ingresso a tempo illimitato nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come quello previsto all’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG, nei confronti degli stranieri al cui soggiorno sia stata posta fine per prevenire una minaccia terroristica ai sensi dell’articolo 58a di detta legge. 18 Il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto la Corte non si è ancora pronunciata su tale questione e i giudici nazionali, il governo tedesco e la dottrina tedesca vi forniscono risposte divergenti. 19 In particolare, una parte della dottrina tedesca approverebbe la sentenza del Verwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo del [OSCURATO:PERSONA] di Brema). Secondo tale parte della dottrina, la Corte avrebbe già dichiarato, nella sentenza del 19 settembre 2013, Filev e Osmani (C‑297/12, EU:C:2013:569, punto 27), che dalle parole «[l]a durata del divieto d’ingresso è determinata» di cui all’articolo 11, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2008/115 deriva chiaramente l’esistenza di un obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare gli effetti nel tempo di qualsiasi divieto d’ingresso nel loro territorio, a prescindere dal fatto che il cittadino interessato di un paese terzo abbia presentato una domanda a tal fine. Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla definizione della nozione di «divieto d’ingresso» di cui all’articolo 3, punto 6, di tale direttiva. Dalla raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio, che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU 2017, L 339, pag. 83), il quale enuncia, in particolare, quanto segue: «nessun divieto d’ingresso illimitato: la durata del divieto d’ingresso è un elemento fondamentale della decisione che stabilisce tale divieto», non risulterebbe peraltro nessun elemento che consenta di concludere in senso contrario. 20 Un’altra parte della dottrina tedesca riterrebbe, tuttavia, che il divieto d’ingresso e di soggiorno previsto all’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG sia conforme all’articolo 3, punto 6, e all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. Alcuni autori che sostengono tale interpretazione sarebbero del parere che, nel manuale sul rimpatrio istituito da detta raccomandazione, la Commissione europea abbia ritenuto che l’«emissione sistematica di divieti d’ingresso permanenti (…), senza tener conto delle circostanze individuali», è in contrasto con la direttiva. A loro avviso, l’articolo 11, paragrafo 5b, prima frase, dell’AufenthG sarebbe compatibile con detta direttiva nella misura in cui verte unicamente sulle fattispecie di cui all’articolo 58a di tale legge, tra cui, in particolare, quelle che riguardano le persone che rappresentano una minaccia terroristica. Infine, il punto 27 della sentenza del 19 settembre 2013, Filev e Osmani (C‑297/12, EU:C:2013:569), dovrebbe essere collocato nel contesto della questione pregiudiziale che era stata sottoposta alla Corte nella causa che ha dato luogo a tale sentenza. Tale questione avrebbe riguardato unicamente la questione se una disposizione nazionale che subordina la limitazione della durata di un divieto d’ingresso alla presentazione, da parte del cittadino interessato di un paese terzo, di una domanda diretta ad ottenere il beneficio di una siffatta limitazione, sia conforme al diritto dell’Unione. 21 In tali circostanze, l’Oberverwaltungsgericht der [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA] di Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della [direttiva 2008/115] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nei confronti di una persona il cui diritto di soggiorno è cessato e che è stata destinataria di una decisione di rimpatrio per il motivo che costituisce una minaccia terroristica, deve di norma essere emesso un divieto d’ingresso di durata illimitata». Sulla questione pregiudiziale Osservazioni preliminari 22 Il ricorrente nel procedimento principale sostiene che, tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra l’adozione della decisione di rimpatrio di cui trattasi nel procedimento principale, il 13 marzo 2017, e l’adozione del divieto d’ingresso che lo riguarda, il 1º febbraio 2022, tale divieto non può essere considerato connesso a tale decisione di rimpatrio, come richiesto dalla direttiva 2008/115. Con la sua argomentazione, il ricorrente nel procedimento principale contesta quindi l’applicabilità di tale direttiva ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. 23 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115 definisce il «divieto d’ingresso» come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo determinato e che «accompagni una decisione di rimpatrio», decisione che è definita all’articolo 3, punto 4, di tale direttiva come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di un paese terzo e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio. 24 Peraltro, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva suddetta, le decisioni di rimpatrio sono «corredate» di un divieto d’ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria oppure per inottemperanza all’obbligo di rimpatrio. Negli altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere «corredate» di un «divieto d’ingresso». 25 Dalle considerazioni esposte ai punti 23 e 24 della presente sentenza risulta che un «divieto d’ingresso», ai sensi della direttiva 2008/115, è inteso a integrare una decisione di rimpatrio, vietando all’interessato per un periodo di tempo determinato dopo il suo «rimpatrio», come definito all’articolo 3, punto 3, di tale direttiva, e quindi dopo la sua partenza dal territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di entrare nuovamente in tale territorio e di soggiornarvi. Un divieto d’ingresso produce, di conseguenza, i suoi effetti solo a partire dal momento in cui l’interessato lascia effettivamente detto territorio (sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis, C‑546/19, EU:C:2021:432, punto 52 e giurisprudenza citata). 26 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, un divieto d’ingresso non deve necessariamente essere adottato simultaneamente ad una decisione di rimpatrio e neppure essere adottato entro un breve termine dopo l’adozione di detta decisione di rimpatrio (v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑636/23 e C‑637/23, EU:C:2025:603, punto 66). È sufficiente, quindi, che tale «divieto d’ingresso» sia stato adottato sulla scia della decisione con la quale lo Stato membro ospitante ha revocato al cittadino interessato di un paese terzo, per un motivo identico, il diritto di soggiorno nel proprio territorio [v., per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 80]. 27 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione di vietare al ricorrente nel procedimento principale di entrare in Germania è «collegata» alla decisione, adottata per un motivo identico, di revocargli il diritto di soggiorno in Germania e di espellerlo, vale a dire per il motivo che, secondo i servizi di sicurezza competenti, sussisteva il rischio che il ricorrente nel procedimento principale commettesse un attentato terroristico in Germania. 28 Inoltre, sembra, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, che la decisione di rimpatrio di cui trattasi nel procedimento principale sia stata adottata senza che fosse previsto un periodo per la partenza volontaria, cosicché, come risulta dal punto 24 della presente sentenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, l’autorità competente tedesca doveva adottare un divieto d’ingresso nei confronti del ricorrente nel procedimento principale. 29 In tali circostanze, non si può ritenere che il lasso di tempo trascorso tra l’adozione della decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso di cui trattasi nel procedimento principale abbia la conseguenza di sottrarre tale divieto all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115. Nel merito 30 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale si impone l’adozione, in linea di principio, di un divieto d’ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che sia oggetto di una decisione di rimpatrio, qualora quest’ultima decisione si fondi sull’esistenza di una minaccia terroristica. 31 Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑684/23, EU:C:2025:90, punto 48 e giurisprudenza citata). 32 Per quanto riguarda, anzitutto, la formulazione dell’articolo 3, punto 6, e dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, occorre ricordare che tale prima disposizione definisce il «divieto d’ingresso» come una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che accompagna una decisione di rimpatrio e che vieta l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri «per un periodo determinato». Dal canto suo, l’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva dispone, alla sua prima frase, che la durata del divieto d’ingresso è fissata tenendo debitamente conto di «tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso» e non supera, in linea di principio, i cinque anni, mentre, alla seconda frase, viene precisato che la durata del divieto d’ingresso «può tuttavia superare i cinque anni» se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. 33 In primo luogo, dalla formulazione stessa di tale articolo 11, paragrafo 2, prima frase, risulta che la durata del divieto d’ingresso deve essere limitata, di norma, a cinque anni. 34 Per contro, nessun limite temporale massimo è imposto espressamente per il caso in cui il cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia grave per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, dato che la seconda frase del paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2008/115 si limita a prevedere che la durata del divieto d’ingresso «può tuttavia superare i cinque anni» in un caso del genere. Orbene, il riferimento espresso a una durata temporale massima «di norma» limitata a cinque anni nella prima frase di tale paragrafo tende a suggerire che, se il legislatore dell’Unione avesse inteso prevedere una durata temporale massima anche nel caso in cui il cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia grave per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, lo avrebbe espressamente enunciato (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2013, Filev e Osmani, C‑297/12, EU:C:2013:569, punto 30). 35 In tale ottica, il riferimento, all’articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115, al fatto che un divieto d’ingresso vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per un periodo «determinato» non deve necessariamente essere inteso nel senso che impone alle autorità nazionali di prevedere, in ciascun caso, che la durata del divieto d’ingresso adottato sia limitata nel tempo, ma può anche essere interpretato, come sostenuto dai governi danese e svedese e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, nel senso che, in ciascun caso, le autorità nazionali competenti sono tenute a «fissare», nella decisione con cui pronunciano un siffatto divieto, la durata di quest’ultimo in modo preciso e motivato, sia esso limitato o illimitato. 36 In secondo luogo, dalla formulazione stessa della prima frase del paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2008/115 risulta che la durata del divieto d’ingresso deve essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso. Ebbene, anche se, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, la seconda frase di tale paragrafo prevede la possibilità, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di eccedere la durata di norma dei cinque anni prevista da detta prima frase in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, tale seconda frase non prevede, per contro, alcuna eccezione, neanche in un caso del genere, all’obbligo di tali [OSCURATO:PERSONA] membri di tenere debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di cui trattasi. 37 Per quanto riguarda poi il contesto in cui si inseriscono l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 prevede le circostanze in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, sono obbligati ad esaminare la possibilità di revocare o sospendere un divieto d’ingresso e, dall’altro, possono astenersi dall’imporre, possono revocare o possono sospendere un siffatto divieto. Orbene, tali obblighi e facoltà consentirebbero, se del caso, di assicurare il rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali previste da tale direttiva nonché il fatto che un divieto a tempo illimitato non continui a produrre effetti oltre il momento a partire dal quale esso non può più essere considerato necessario e proporzionato all’obiettivo da esso perseguito. 38 In terzo luogo, il considerando 6 della direttiva 2008/115 enuncia che le decisioni adottate in forza di quest’ultima dovrebbero essere adottate «caso per caso», mentre il considerando 14 di detta direttiva, sotteso all’articolo 11, paragrafo 2, prima frase, di quest’ultima, prevede che la durata del divieto d’ingresso dovrebbe essere determinata «tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso», confermando così l’interpretazione di quest’ultima disposizione secondo la quale, anche in presenza di una minaccia terroristica, la decisione sulla durata di un divieto d’ingresso, al pari di qualsiasi decisione adottata ai sensi di tale direttiva, deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto. 39 Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dall’articolo 3, punto 6, e dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 e, più in generale, da quest’ultima, occorre ricordare che l’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva consiste, in particolare, nell’assicurare che la durata di un divieto d’ingresso non superi cinque anni, salvo che la persona interessata costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (sentenza del 19 settembre 2013, Filev e Osmani, C‑297/12, EU:C:2013:569, punto 32). 40 Peraltro, la Corte ha già dichiarato che un divieto d’ingresso costituisce uno strumento diretto ad aumentare l’efficacia della politica dell’Unione europea in materia di rimpatrio, garantendo che, per un certo periodo dopo l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, quest’ultimo non possa più ritornare legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale mezzo si inscrive, quindi, nell’obiettivo della direttiva stessa, la quale, come risulta dal suo considerando 2, persegue l’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità [v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punti 72 e 77 e giurisprudenza citata]. 41 Infatti, l’oggetto stesso della direttiva 2008/115 consiste, come risulta dall’articolo 1 di quest’ultima, nel fissare norme e procedure comuni da applicare negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio dei cittadini di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, conformemente ai diritti fondamentali, quali principi generali del diritto dell’Unione, nonché al diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. 42 Orbene, interpretare l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 nel senso che essi riconoscono alle autorità nazionali competenti la possibilità di decidere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che l’esistenza di una minaccia terroristica giustifica l’adozione di un divieto d’ingresso a tempo illimitato al cittadino interessato di un paese terzo non pregiudica in alcun modo l’obiettivo di tali disposizioni ricordato al punto 39 della presente sentenza. Tale interpretazione consente, al contrario, di garantire che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano avvalersi pienamente dello strumento efficace costituito dal divieto d’ingresso al fine di tutelare la sicurezza del loro rispettivo territorio, garantendo al contempo che la durata di validità di tale strumento sia giustificata alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. 43 Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il fatto che un cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia grave per l’ordine pubblico, come una minaccia terroristica, può, di per sé, essere sufficiente per ritenere che le autorità nazionali competenti siano legittimate, alla luce di un esame di tutte le circostanze pertinenti che caratterizzano la situazione di tale persona, ad adottare non solo un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di tale cittadino, ma anche un divieto d’ingresso a tempo illimitato nei suoi confronti, senza che si possa contestare loro di aver così violato l’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare (v., in tal senso, Corte EDU, 25 marzo 2010, Mutlag c. Germania, CE:ECHR:2010:0325JUD004060105, §§ da 60 a 63; Corte EDU, 30 novembre 2021, Avci c. Danimarca, CE:ECHR:2021:1130JUD004024019, §§ da 35 a 39; Corte EDU, 22 marzo 2022, Laraba c. Danimarca, CE:ECHR:2022:0322DEC002678119, §§ da 32 a 35, e Corte EDU, 5 settembre 2023, Al-Masudi c. Danimarca, CE:ECHR:2023:0905JUD003574021, §§ da 33 a 36). 44 Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di Brema e il governo tedesco sottolineano, in primo luogo, che la norma di cui trattasi nel procedimento principale consente essa stessa di tener conto delle circostanze pertinenti a ciascun caso, dal momento che, stabilendo una distinzione in funzione della gravità delle infrazioni nonché della natura e della gravità dei rischi da prevenire, il legislatore nazionale ha introdotto norme standardizzate per talune categorie di situazioni, senza tuttavia prevedere l’applicazione di divieti d’ingresso a tempo illimitato in tutti i casi. 45 In secondo luogo, dagli elementi sottoposti alla Corte risulta che la regola «di principio» di cui trattasi nel procedimento principale conosce eccezioni, poiché talune circostanze eccezionali e atipiche consentono, caso per caso, di discostarsi da tale regola. In particolare, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno ha ritenuto che non vi fossero ragioni per discostarsi da detta regola nel caso del ricorrente nel procedimento principale, tenuto conto delle conclusioni dei servizi di sicurezza competenti relative al comportamento tenuto da tale ricorrente successivamente al suo allontanamento nonché dei legami sociali e familiari di quest’ultimo con la Germania. Di conseguenza, occorre rilevare che, sebbene esista una regola generale applicabile a situazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la possibilità di discostarsene implica, quanto meno, una presa in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto. 46 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Brema e il governo tedesco sottolineano la possibilità di verificare se permangano le circostanze particolari che hanno portato all’adozione di un divieto d’ingresso a tempo illimitato. In caso di cambiamento duraturo del comportamento del cittadino di un paese terzo, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafi 4 e 5b, dell’AufenthG disporrebbero espressamente che è possibile revocare o abbreviare successivamente il divieto d’ingresso e di soggiorno. 47 Spetta, in ultima istanza, al giudice del rinvio verificare se la normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale consenta una presa in considerazione effettiva di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso concreto in modo da giustificare non solo la constatazione dell’esistenza di una minaccia terroristica, ma anche l’applicabilità della norma che impone, in linea di principio, un divieto d’ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato a causa dell’adozione di una decisione di rimpatrio fondata sull’esistenza di una siffatta minaccia. 48 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale si impone l’adozione, in linea di principio, di un divieto d’ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che sia oggetto di una decisione di rimpatrio, quando quest’ultima decisione si fonda sull’esistenza di una minaccia terroristica, purché l’autorità nazionale competente possa tenere debitamente conto di tutte le circostanze specifiche di ciascun caso concreto al fine di giustificare la constatazione dell’esistenza di una tale minaccia nonché l’applicabilità di tale normativa nel caso concreto. Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 3, punto 6, e l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale si impone l’adozione, in linea di principio, di un divieto di ingresso nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri a tempo illimitato nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che sia oggetto di una decisione di rimpatrio, quando quest’ultima decisione si fonda sull’esistenza di una minaccia terroristica, purché l’autorità nazionale competente possa tenere debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso concreto al fine di giustificare la constatazione dell’esistenza di una tale minaccia nonché l’applicabilità di tale normativa nel caso concreto. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris