CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 38445/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/12/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2020 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 11 febbraio 2020 del Tribunale di Pavia, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e condannato alla pena di un anno di reclusione (per avere, quale titolare della impresa individuale omonima, avvalendosi di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2010 elementi passivi fittizi pari a complessivi euro 140.170,00; commesso il 28 settembre 2011), ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale, nel ritenere insufficiente la prova della realizzazione della condotta contestata, ha sottolineato quanto dichiarato dalla figlia dell'imputato e dall'emittente le fatture ritenute relative alle operazioni giudicate inesistenti, secondo cui la contraffazione di tali documenti fiscali sarebbe avvenuta successivamente alla loro emissione e da parte di tali testi, allo scopo di aiutare l'imputato a regolarizzare la propria contabilità, ritenendo verosimile tale circostanza anche in considerazione dei rapporti tra tali soggetti e l'imputato e dell'età di quest'ultimo, della sua incensuratezza e delle sue caratteristiche soggettive; è stata, inoltre, sottolineata la natura presuntiva della parziale inesistenza oggettiva delle operazioni relative alle fatture utilizzate dall'imputato nella propria dichiarazione fiscale, con la conseguente sussistenza di un dubbio in ordine alla commissione del fatto, che ha determinato la Corte ad addivenire alla assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale e la contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ha evidenziato la contraddittorietà presente tra le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, della rilevanza della falsificazione delle fatture annotate nelle scritture contabili dell'impresa individuale dell'imputato, sia pure successiva alla loro emissione e al solo scopo di aiutare l'imputato a regolarizzare la propria contabilità, e dell'insussistenza del reato e del dolo di evasione, evidenziando la natura commissiva e di mera condotta del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale, allorquando l'imputato vi inserisca elementi contabili fittizi, artificiosi o falsi, con la conseguente irrilevanza, sul piano della consumazione del reato, del riempimento abusivo e falso delle fatture successivamente alla loro emissione ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione fraudolenta. Tale circostanza, invece, costituirebbe proprio la prova della finalità evasiva perseguita con la condotta, ribadendo, comunque, la mancanza di prova della effettuazione delle prestazioni sottostanti le fatture giudicate relative a operazioni inesistenti e il dato anomalo del pagamento della somma di euro 74.000,00 in contanti. 3. Con memoria del 16 settembre 2021 l'imputato ha resistito a tale impugnazione, eccependo l'inammissibilità dei motivi posti a sostegno del ricorso del pubblico ministero, evidenziandone la scarsa chiarezza e, comunque, l'infondatezza, sottolineando come dall'istruttoria fossero emersi il disinteresse dell'imputato per gli aspetti amministrativi e contabili della propria impresa, con la conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli, stante l'irrilevanza, sotto tale profilo, delle condotte poste in essere da terzi, di cui l'imputato era completamente all'oscuro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato. 2. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, cosicché, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652). Ne consegue che il dolo specifico del delitto deve sussistere al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv. 271044). Alla stregua di tale univoco e condivisibile orientamento interpretativo risulta errata l'affermazione della Corte d'appello in ordine alla rilevanza della alterazione delle fatture oggetto della contestazione successivamente alla loro emissione e da parte di terzi, in quanto ciò che rileva, ai fini della realizzazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, è l'annotazione di tali fatture nella contabilità e l'indicazione, a scopo 3 L di evasione, delle loro risultanze nelle dichiarazioni fiscali, condotta, quest'ultima, che certamente è stata realizzata dall'imputato successivamente alla alterazione delle fatture, cosicché risulta in contrasto con la struttura della fattispecie e con quello che è il momento consumativo del reato il rilievo attribuito alla alterazione delle fatture da parte di terzi (di cui, peraltro, la sentenza di primo grado aveva escluso la prova certa della inconsapevolezza da parte dell'imputato, per i rapporti esistenti tra i testi che la avevano riferita e l'imputato medesimo), a fronte del fatto obiettivo della indicazione nella dichiarazione fiscale dell'imputato di costi non sostenuti. Ne consegue la sussistenza del vizio di violazione di legge penale denunciato da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano con il ricorso in esame. 3. Sussistono anche i vizi della motivazione denunciati con il medesimo ricorso. La Corte territoriale ha, infatti, del tutto omesso di considerare i plurimi e convergenti elementi probatori evidenziati nella sentenza di primo grado a sostegno della affermazione della inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate dall'imputato, costituiti: dal pagamento in contanti di parte dei corrispettivi portati da dette fatture, per euro 74.000,00, che non ha trovato neppure riscontro nei prelievi bancari risultanti dagli estratti conto prodotti dalla difesa; dalla mancata registrazione del contratto d'appalto concluso dall'imputato con la Edilstrade; dall'assenza di documentazione inerente i lavori svolti (tra cui quella relativa ai piani di sicurezza dei cantieri e ai versamenti assicurativi e previdenziali per i lavoratori). Risulta, inoltre, manifestamente illogico il rilievo attribuito alla alterazione delle fatture successivamente alla loro emissione ma anteriormente alla loro utilizzazione nella dichiarazione fiscale dell'imputato, stante la ricordata struttura della fattispecie, nonché all'età dell'imputato, che all'epoca di consumazione del reato aveva 55 anni, alla sua incensuratezza e al fatto che non avrebbe "la caratura tipica dell'evasore fiscale seriale, bensì certamente quella del piccolo imprenditore assai poco accorto", trattandosi di aspetti del tutto eccentrici rispetto alla prova della realizzazione della condotta e della sussistenza del dolo di evasione, non avendo, tra l'altro, natura abituale il reato contestato (come sembra adombrare la Corte territoriale con il riferimento alla serialità della condotta), con la conseguente contrarietà della motivazione alle regole razionali e alle massime di comune esperienza, che comporta la sussistenza anche del vizio della motivazione denunciato. 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, sussistendo la violazione di legge penale e i vizi della motivazione denunciati dal pubblico ministero ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima a i; Corte d'appello, non essendo ancora decorso il termine massimo di prescrizione del reato contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di