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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 agosto 2026

Cassazione n. 24812/2026

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Piermartini- RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026controREGIONE [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato- CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 659/2024 depositatail 5 aprile 2024 nel proc. n. 1097/2021 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La società I.S.T. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito,I.S.T.) con sede a Calenzano (FI) impugna la sentenza 5 aprile 2024 n. 659della Corte d’appello di Firenze che ha confermato, sia pur con diversamotivazione, il rigetto dell’opposizione proposta dall’odierna ricorrenteavverso il decreto ingiuntivo n. 3310/2013 emesso in favore della RegioneAbruzzo (di seguito, anche, Regione).Il decreto emesso dal Tribunale di Firenze e opposto nel giudizio di primogrado aveva ingiunto a I.S.T. di pagare alla Regione la somma di euro209.324,98, oltre interessi legali successivi al 13 maggio 2012 e speseprocessuali, a titolo di recupero di somme versate in eccesso a I.S.T. aseguito di pignoramento presso terzi notificato alla Regione per debiti dellasoppressa USL Pescara n. 11.La sentenza del Tribunale di Firenze, emessa a definizione del giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo, precisa che terzo pignorato era la [OSCURATO:PERSONA] della Provincia dell’[OSCURATO:SOCIETA] nella qualità di tesoriere dellaRegione [OSCURATO:PERSONA].In sostanza, solo a distanza di anni dall’ordinanza di assegnazioneemessa dal g.e. nell’espropriazione mobiliare presso terzi la misura delcredito per interessi e rivalutazione spettante a I.S.T. sulla base di titoloNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026esecutivo giudiziale (una sentenza di secondo grado non irrevocabile ecassata con rinvio) era stata rideterminata in un importo minore.Da qui la pretesa restitutoria fatta valere dalla Regione col ricorso perdecreto ingiuntivo, corrispondente alla differenza tra la (maggior) sommaversata dalla Cassa di Risparmio della Provincia dell’[OSCURATO:SOCIETA] quale tesorieredella Regione e la (minor) somma effettivamente dovuta a I.S.T.2.

L’emissione del decreto ingiuntivo 4 giugno 2013 in favore dellaRegione, seguita dal giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso da I.S.T. davantial Tribunale di Firenze, traeva origine dalle vicende relative all’esecuzioneforzata mobiliare presso terzi instaurata nel marzo 1999 da I.S.T. contro laRegione, individuata quale ente subentrato nelle posizioni debitorie dellasoppressa USL Pescara n. 11, a sua volta già debitrice verso I.S.T. di quantodovuto a titolo di interessi moratori e danno da svalutazione, oltre alle speselegali, relativi al corrispettivo per la fornitura di prodotti medicinali eseguitain favore della USL Pescara nel periodo 29 gennaio 1988 – 28 dicembre1989.Nella sentenza ora impugnata si dà atto del rigetto dell’opposizione aprecetto e dell’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione promossedalla Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva, senza successo, eccepito il propriodifetto di legittimazione passiva rispetto all’azione esecutiva primapreannunciata e poi esercitata da I.S.T. per debiti già sorti in capo allasoppressa USL Pescara n. 11.Come si legge nella sentenza del Tribunale di Firenze e nella comparsadi costituzione della Regione nel giudizio di primo grado (doc. 5 allegato alricorso), la sentenza n. 903/2005 della Corte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA], inaccoglimento dell’appello di I.S.T. nel giudizio di opposizione a precetto,aveva affermato la legittimazione sostanziale e processuale della Regioneper i rapporti facenti capo alla soppressa USL di Pescara.2.1.

L’esecuzione mobiliare presso terzi a carico della Regione era statadefinita dal Pretore di L’[OSCURATO:SOCIETA] in funzione di giudice dell’esecuzione conNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026ordinanza 31 marzo 1999 che aveva assegnato al creditore procedenteI.S.T. la complessiva somma di lire 454.505.509 (euro 234.732,50),comprensiva di spese legali e accessori del credito.

Detta somma era stataversata a I.S.T. il 18 giugno 1999 dal tesoriere della Regione [OSCURATO:PERSONA], laCassa di Risparmio della Provincia dell’[OSCURATO:SOCIETA]2.2.

Il titolo esecutivo azionato da I.S.T. era costituito dalla sentenza25 giugno 1997 n. 351 della Corte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA] pronunciata controla USL n. 11 di Pescara (così riporta la sentenza del Tribunale di Firenze).Nel giudizio di cognizione che aveva condotto alla pronuncia di talesentenza, I.S.T. aveva agito anche per il ristoro dei danni da tardivopagamento del corrispettivo dovuto dalla (poi soppressa) USL Pescara n.Nel marzo 1999 I.S.T. aveva messo in esecuzione la sentenza dellaCorte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA] con pignoramento notificato alla RegioneAbruzzo, individuata come soggetto subentrato nelle posizioni debitoriedella soppressa USL Pescara n. 11, e alla banca esercente il servizio ditesoreria della Regione.Su ricorso della USL Pescara - [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza 9agosto 2000 n. 10523 la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio lasentenza 25 giugno 1997 della Corte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA] sul puntoriguardante l’individuazione del dies a quo per il calcolo di interessi moratorie rivalutazione monetaria.All’esito del giudizio di rinvio, riassunto da USL Pescara – Gestionestralcio contro I.S.T., la Corte d’appello di Ancona con sentenza 20 marzo2003, n. 624 aveva rideterminato, in senso più favorevole alla debitrice, icriteri di calcolo degli accessori del credito di I.S.T. e, compensate per unmezzo le spese processuali, aveva condannato USL Pescara – Gestionestralcio a pagare a I.S.T. la residua quota di un mezzo.Come si legge nella sentenza qui impugnata, la Corte dorica qualegiudice del rinvio «con sentenza n. 624/2003, rideterminava la decorrenzaNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026e la misura degli interessi e della rivalutazione monetaria relativa al creditovantato dall’odierna opponente in € 76.338,65, per cui, considerati gliulteriori € 3.628,64 a titolo di spese della procedura esecutiva, per un totaledi € 79.967,49, la Regione [OSCURATO:PERSONA] era risultata creditrice di una sommacomplessiva di € 154.000, risultante dalla differenza tra l’importo erogato aconclusione della procedura esecutiva presso terzi subita sulla scorta dellasentenza n. 351/97 della Corte di Appello di L’[OSCURATO:SOCIETA] e la minor sommarideterminata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 624/03, oltreinteressi legali decorrenti dal 18.06.1999, per l’importo complessivo di €209.324,98 oltre gli interessi legali successivi al 13.5.2013».2.3.

A fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, I.S.T. avevaeccepito, in via principale, la carenza di legittimazione ad agire dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], asserendo che detta legittimazione sarebbe spettataesclusivamente alla Gestione liquidatoria della ex USL di Pescara,subentrata nei rapporti della soppressa USL di Pescara; in subordine, avevasollevato eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; in via diulteriore subordine, aveva contestato la debenza delle somme ingiunte; invia riconvenzionale, aveva chiesto di accertare che la Regione [OSCURATO:PERSONA] eratenuta a pagare la somma liquidata a titolo di spese processuali dalla Corted’appello di Ancona con la sentenza 20 marzo 2003, n. 624 pronunciataall’esito del giudizio di rinvio riassunto da USL Pescara – Gestione stralcio.Con sentenza 14 aprile 2021 n. 998 il Tribunale di Firenze, ad avviso delquale «il soggetto legittimato attivo al pagamento di quanto ‘indebitamente’ricevuto da I.S.T. è tanto la Regione [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] USL di Pescara, ancor oggi esistente», aveva respinto l’opposizione adecreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale, condannando l’opponenteal pagamento delle spese processuali.Secondo il Tribunale di Firenze, «se la Regione deve ritenersi legittimatapassiva in ordine ai debiti delle ex U.S.L., unitamente alle ancora esistentigestioni liquidatorie, non può che concludersi per la sua legittimazione dalNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026punto di vista attivo, essendo pertanto perfettamente legittimata adingiungere il pagamento di un credito spettante alla soppressa USL n. 11 diPescara».

Inoltre, secondo il Tribunale l’eccezione di prescrizionequinquennale era manifestamente infondata perché il credito restitutorioera divenuto liquido ed esigibile solo quando la sentenza n. 624/2003 dellaCorte d’appello di Ancona aveva rideterminato il credito effettivamentespettante a I.S.T.: «tale sentenza ha determinato l’insorgenza di unautonomo obbligo restitutorio, soggetto all’ordinario termine decennale diprescrizione, diverso e distinto, anche sotto il profilo quantitativo, rispettoal diritto in forza del quale è stato eseguito il pagamento poi dichiarato nondovuto».2.4.

L’appello proposto da I.S.T., fondato solo sull’eccezione di difettodi legittimazione attiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] per essere invece legittimatain via esclusiva la Gestione liquidatoria della soppressa USL di Pescara, èstato respinto.

La Corte d’appello di Firenze, sulla base di autonoma ediversa motivazione rispetto a quella della sentenza impugnata, ha inveceaccolto l’appello incidentale della Regione volto non a censurare lestatuizioni del primo giudice ma ad affermare che l’azione restitutoria, daricondurre alla ripetizione dell’indebito, era stata esercitata per il recuperodi un credito proprio e non di un credito acquisito a titolo di successionenella posizione della soppressa USL Pescara: la Regione dunque mirava, insostanza, a una correzione della motivazione della sentenza di primo gradonel passaggio concernente il rigetto dell’eccezione di carenza dilegittimazione attiva sollevata da I.S.T.La Corte fiorentina ha ritenuto di esaminare in primo luogo, «per ragionidi ordine logico oltre che di economia processuale», l’appello incidentaledella Regione e ha così affermato:«[…] è pacifico che quest’ultima abbia agito in via monitoria ex art. 2033c.c. per ottenere la restituzione di un indebito, avendo eseguito in favore diITS, per il tramite del proprio tesoriere terzo pignorato nell’esecuzioneNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026promossa nei suoi confronti dalla predetta società, un pagamento risultatonon dovuto.Viene allora in rilievo il principio in base al quale la legittimazione attivaall'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito spetta al soggetto cui sialegalmente riferibile il pagamento non dovuto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenzan. 10227 del 04/08/2000), cioè al titolare del patrimonio che deve esserereintegrato, e quindi, nella fattispecie, alla Regione [OSCURATO:PERSONA], da ritenersititolare del credito restitutorio in proprio e non a titolo di successione dellaUSL Pescara

11. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parteappellante, non rileva che ITS abbia ottenuto l’indebito pagamento sullabase di un decreto ingiuntivo – poi rimodulato nel quantum – emesso neiconfronti della soppressa USL Pescara n. 11, poiché non è stataquest’ultima, o meglio la sua gestione liquidatoria, a effettuare il pagamentonon dovuto oggetto della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., bensì,appunto, la Regione [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’azione esecutiva promossa neisuoi confronti da ITS [rectius, I.S.T., n.d.r.]».La Corte d’appello ha poi aggiunto: «Quanto sin qui esposto assorbe ilmotivo di appello dedotto da ITS, imponendo l’integrale conferma dellasentenza impugnata, sia pure per diversa motivazione».3.

Il ricorso di I.S.T. è affidato a tre motivi.4.

Resiste la Regione con controricorso.5.

Solo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa in vistadell’adunanza camerale.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente perché strettamente connessi.1.1.

Col primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Secondo la ricorrente, la Corte territoriale è incorsa in error inprocedendo per aver esaminato nel merito un’eccezione nuova che nonavrebbe dovuto essere sollevata per la prima volta in appello.Ad avviso della ricorrente, poiché in fase monitoria e nel giudizio diprimo grado la Regione aveva azionato il credito come acquisito al suopatrimonio a titolo di successione in luogo della soppressa USL, la Corted’appello avrebbe dovuto rilevare la novità, e dunque l’inammissibilità,dell’eccezione introdotta solo con l’appello incidentale col quale la Regioneaveva affermato di aver agito ai sensi dell’art. 2033 c.c. per far valere uncredito proprio.1.2.

Col secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., dell’art. 2033 c.c., dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 345 c.p.c. ededuce l’erronea qualificazione della fattispecie ad opera della Corted’appello.Secondo la ricorrente, nel confermare la sentenza di primo grado macon diversa motivazione, fondata sull’art. 2033 c.c., la Corte territoriale «èincorsa in errore e violazione anche di detta disposizione» avendo deciso lacontroversia «qualificando la fattispecie non in base ai medesimiaccertamenti di fatto già effettuati nella pregressa fase di merito (relativi altitolo che legittimava la Regione [OSCURATO:PERSONA], quale successore della USL diPescara, ad agire per la ripetizione del credito rideterminato dalla Corte diAppello di Ancona nei confronti della Gestione liquidatoria della detta USL)ma invece in base a questioni non esaminate ed inerenti il diverso titolo chelegittimerebbe la Regione [OSCURATO:PERSONA] ad agire per il solo fatto di aver eseguitoil pagamento non dovuto, riconducendo la domanda restitutoria alladisciplina dell’indebito oggettivo».1.3.

Così come formulati, i due motivi sono infondati.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Nel giudizio di appello la Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato una nuovaeccezione in violazione dell’art. 345 c.p.c. né ha proposto un’inammissibiledomanda nuova.1.3.1.

Convenuta nel giudizio di primo grado ex art. 645 c.p.c., laRegione rivestiva sì la posizione formale di parte convenuta ma era attricein senso sostanziale e dunque doveva assolvere l’onere di allegare e provarei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda introdotta in viamonitoria così come la titolarità dal lato attivo del rapporto controversodedotto in giudizio (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).La Regione ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nell’eserciziodel diritto di azione.Nel ricorso ex art. 633 c.p.c., ai punti 1 e 2 della narrativa (riprodottinel ricorso per cassazione alle pagine 10 e 11 e richiamati, unitamente adaltri, a pagina 2, ove si menziona la sentenza n. 624/2003 della Corted’appello di Ancona; v. altresì la sentenza impugnata), è in sintesi ma conchiarezza illustrato il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda,ossia aver versato, in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa il 31marzo 1999 dal giudice dell’esecuzione, una somma eccedente quellaspettante all’accipiens, fatto peraltro agevolmente desumibile dalla letturaintegrale del ricorso alla luce della documentazione allegata (v. inparticolare i documenti 1, 2, 4 e 5, concernenti l’atto di precetto e ilpignoramento presso terzi notificati da I.S.T., l’ordinanza di assegnazioneemessa dal giudice dell’esecuzione, la nota di pagamento relativa alversamento effettuato dalla banca che assolve le funzioni di tesoriere dellaRegione, nonché il richiamo, al punto 5 della narrativa e nel doc. 7, allarideterminazione del credito da parte di App.

Ancona, 20 marzo 2003, n.624). [OSCURATO:PERSONA] ha agito in via monitoria quale soggetto che,ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi essendo statoidentificato dal creditore pignorante come ente «successore nelle posizionidebitorie della soppressa ULSS di Pescara ex L. n. 729/94 e L. n.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026549/1995», è stato destinatario dell’ordinanza di assegnazione e il 18giugno 1999 ha versato a I.S.T., tramite il proprio tesoriere, la somma dilire 454.505.509 (euro 234.732,50) determinata dal giudice dell’esecuzionesulla base del titolo esecutivo giudiziale: somma che, comesuccessivamente stabilito dalla Corte d’appello di Ancona con la sentenza20 marzo 2003, n. 624, eccedeva la misura del credito effettivamentespettante.A quanto emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo, era stato il creditorepignorante I.S.T. a individuare la Regione come successore della soppressaUSL Pescara n. 11, dunque di un soggetto non più esistente, mentre laRegione ha agito come soggetto autore del pagamento coattivo.Nel giudizio di appello la Regione ha ricondotto l’azione da essaesercitata allo schema di cui all’art. 2033 c.c. e la Corte d’appello, esaminatala domanda proposta in via monitoria, ha ritenuto di recepire talequalificazione giuridica facendo espresso richiamo a quanto statuito daCass., sez.

III, 4 agosto 2000, n. 10227 e ha precisato che la Regione avevaagito per un credito restitutorio «proprio» e non per un credito pervenutoleper successione dalla USL Pescara n. 11.Tale secondo punto riguarda il passaggio centrale, il cuore dellamotivazione della sentenza impugnata, perché, correttamente, non collegala legittimazione ad agire della Regione per far valere il credito restitutorioal rapporto sostanziale di fornitura di medicinali già intercorso tra I.S.T. ela soppressa USL Pescara n. 11.

La Regione, così ha spiegato la Cortefiorentina, non ha agito quale successore della USL Pescara n. 11 in quelrapporto di fornitura ma quale autore di un pagamento coattivo per unasomma rivelatasi esorbitante.Dunque, in sostanza, la sentenza impugnata, al di là del richiamo alloschema di cui all’art. 2033 c.c., ha ritenuto decisiva l’esigenza di restaurarela situazione patrimoniale della Regione, esecutata per un debito della USLNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Pescara n. 11 e autrice di un pagamento coattivo successivamente rivelatosieseguito per una somma eccessiva rispetto a quella effettivamente dovuta.Il primo motivo di ricorso si limita a denunciare un error in procedendo(l’asserita violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.) e non contestal’applicazione della disciplina di cui all’art. 2033 c.c. né in particolare laqualificazione del diritto azionato come corrispondente a un credito«proprio» e autonomo della Regione, conseguente al pagamento coattivo,e «non» a un credito pervenuto alla Regione «a titolo di successione dellaUSL Pescara 11».Considerato l’inquadramento del credito restitutorio della Regioneoperato dalla Corte d’appello di Firenze, l’eccezione di carenza dilegittimazione attiva sollevata da I.S.T. non poteva essere accolta.In effetti, l’azione di ripetizione dell’indebito è data a chi abbia eseguitoil pagamento non dovuto, ossia al soggetto cui è legalmente riferibile ilpagamento (Cass., sez.

III, 4 agosto 2000, n. 10227, Cass., sez.

III, 1°marzo 1974, n. 576), anche se incaricato di compiere materialmente larelativa operazione sia un suo rappresentante o nuncius (così Cass., sez.

I,9 maggio 2007, n. 10634) o un suo delegato (Cass., sez.

III, 5 giugno 2020,n. 10810).

Si veda altresì, a contrario, Cass., sez.

I, 16 marzo 2005, n.5712, nel senso che, in ipotesi di erronea corresponsione di somme a titolodi aiuti comunitari a sostegno dell’agricoltura, il solo legittimato ad agireper la restituzione è l'ente pagatore, e cioè l'AIMA, e non la Regione.Come accertato nel giudizio di merito, l’azione esecutiva promossa daI.S.T. ha inciso, tramite l’ordinanza di assegnazione emessa dal g.e. e ilsuccessivo versamento effettuato dalla tesoreria della Regione,direttamente sul patrimonio della Regione.Dunque, la Regione non aveva, né in primo né in secondo grado,eccezioni da sollevare, dovendo piuttosto assolvere l’onere di allegazione eprova gravante sull’attore (in senso sostanziale).Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026L’unica eccezione che la Corte d’appello doveva esaminare, e ha ineffetti esaminato, è quella relativa alla dedotta carenza di legittimazioneCass., sez. lav., ord. 1° settembre 2021, n. 23721).In ogni caso, poiché la Corte d’appello ha ritenuto che la Regione abbiaagito in giudizio per far valere un diritto proprio, la questione relativa allalegittimazione attiva intesa come titolarità del rapporto controverso, che èun elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione,in quanto risultante dagli atti di causa (fra le tante, Cass., sez.

III, ord. 1°aprile 2025 n. 8625; v. già Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951),poteva e doveva essere esaminata dal giudice ex officio, il che rendeinconferente il richiamo operato dalla ricorrente agli artt. 112 e 345 c.p.c.quali disposizioni processuali asseritamente violate, mentre lacontestazione di quell’elemento rientra nella nozione di mera difesa (cfr.Cass., sez.

I, ord. 11 settembre 2024, n. 24375; Cass., sez.

III, ord. 17giugno 2024, n. 16814; Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).1.3.2.

Per altro verso, la qualificazione giuridica operata dalla Corted’appello ha riguardato il fatto costitutivo già posto a fondamento delladomanda proposta col ricorso per decreto ingiuntivo e ha dunque lasciatoinalterata la causa petendi (Cass., sez.

III, ord. 17 aprile 2024, n. 10401,par. 12.1.2.1.).Rimasti immutati i fatti storici e il fatto giuridico costitutivo allegati dallaRegione sin dalla fase monitoria, la Corte territoriale, correggendo lamotivazione della sentenza di primo grado, non ha pronunciato su unadomanda nuova e dunque neppure sotto questo aspetto è incorsa in unaviolazione dell’art. 345 c.p.c. (v., fra le altre, Cass., sez.

II, ord. 22 maggio2023, n. 13920; Cass., sez.

III, ord. 29 marzo 2022, n. 10049; v. altresì,a contrario, Cass., sez.

III, ord. 13 febbraio 2024, n. 3920; Cass., sez.

III,ord. 15 settembre 2020, n. 19186).Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello ha violato gli artt. 2033c.c. e 345 c.p.c.

«atteso che la diversità del titolo, che costituisce ilpresupposto del giudizio di diritto, comporta necessariamente la diversitàdei fatti posti a fondamento della domanda».Secondo la ricorrente, «la qualificazione della domanda restitutoria,effettuata dalla Corte di merito che l’ha ricondotta alla disciplinadell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., contrariamente a quantooriginariamente rappresentato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], è da considerarsinuova, con le relative conseguenze che ne derivano anche in punto diprescrizione e di decorrenza del diritto alla ripetizione delle sommecorrisposte ma non dovute».Tale argomentazione nella sua prima parte è infondata, dovendosiescludere, per le ragioni già esposte, la proposizione di una domanda nuovain appello, e nella seconda è inconferente, poiché l’eccezione di prescrizione,sollevata in primo grado, non era stata riproposta in appello e dunque nonpuò essere esaminata nel giudizio di legittimità.2.

Col terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,numeri 3 e 4 c.p.c. si deduce «[v]iolazione dell’art. 112 c.p.c. e, per quantodi ragione, violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 e dell’art. 1 comma 7 L.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 123 -quest’ultima di interpretazione autentica o integrazione dell’art. 41 L.R.[OSCURATO:PERSONA] n. 146/1996 - in punto di esclusione della legittimazione attiva dellaRegione [OSCURATO:PERSONA]».2.1.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, accolto l’appelloincidentale della Regione, ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo diappello riguardante il difetto di legittimazione della Regione [OSCURATO:PERSONA], inquanto successore della USL Pescara n. 11, «mentre avrebbe dovutoesaminare e pronunciarsi sul detto motivo e, qualora l’avesse fatto, nonavrebbe potuto non accertare la violazione e falsa applicazione della L.R.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 e dell’art. 1 comma 7 L.R.

AbruzzoNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/202629.11.1999 n. 123 (quest’ultima di interpretazione autentica o integrazionedell’art. 41 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 146/1996) concludendo per la esclusione dellalegittimazione attiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] per i giudizi aventi ad oggetto“i corrispettivi dovuti per forniture di prodotti, medicinali alla USL di Pescaraper il periodo 28.01.1988 e 29.12.1989”».2.2.

Il motivo è inammissibile.Nell’accogliere l’appello incidentale della Regione, mirante alla confermadella statuizione di primo grado ma con una diversa motivazione, la Cortefiorentina ha compiutamente esposto le ragioni a sostegno della tesisecondo cui l’odierna controricorrente aveva agito in via monitoria per uncredito «proprio», sorto dall’avvenuto pagamento coattivo che però erarisultato, all’esito del giudizio di cognizione (App.

Ancona, n. 624/2003), inbuona parte non dovuto.

Così facendo la Corte territoriale ha implicitamenterigettato l’appello principale di I.S.T., ad avviso della quale il diritto fattovalere dalla Regione faceva originariamente capo alla USL n. 11 di Pescarae pertanto rispetto ad esso poteva configurarsi esclusivamente lalegittimazione attiva della Gestione liquidatoria ai sensi degli artt. 41, l.Regione [OSCURATO:PERSONA] 24 dicembre 1996, n. 146 e 1, comma 7, l.

RegioneAbruzzo, 29 novembre 1999, n. 123, recante “Interpretazione autentica eintegrazione dell’art. 41 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146” (comma 1:«L'articolo 41 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 è da intenderenel senso che tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa risultanti alla chiusuradell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità localisocio sanitarie sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie,costituenti contabilità speciali delle aziende unità sanitarie locali»; comma2: «La responsabilità della contabilità delle gestioni liquidatorie, nell'ambitodelle funzioni attribuite ai direttori generali delle aziende unità sanitarielocali, quali commissari liquidatori delle soppresse unità locali socio -sanitarie ricomprese nel territorio di ciascuna azienda, è attribuita agli ufficibilancio e ragioneria.

La gestione liquidatoria di cui al precedente comma 1Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026è dotata di autonomia rappresentativa anche in sede processuale,liquidatore»; comma 7: «È esclusa ogni legittimazione passiva-sostanzialee processuale della regione - stante la diretta ed esclusiva responsabilitàcontabile delle passività delle gestioni liquidatorie a tutto il 31 dicembre1994»; comma 8: «I commissari liquidatori sono tenuti a realizzare i creditidelle gestioni liquidatorie, attivandosi, ove necessario, ancheprocessualmente»).Secondo la ricorrente, laddove richiama quanto dedotto a sostegno delprimo motivo di appello (pag. 6 del ricorso), « nel caso in specie, poiché ilcredito di IST riguardava il “corrispettivo dovuto per fornitura di prodottimedicali alla ULSS Pescara per il periodo 28.1.1988 – 29.12.1989”, neconseguiva che al recupero delle somme per cui è causa era legittimata lagestione liquidatoria della soppressa USL di Pescara».Anche nell’illustrare il terzo motivo di ricorso (pag. 18), la ricorrentesostiene che «il credito a suo tempo azionato dalla IST, poi rimodulatoquanto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria in virtù della sentenzan. 624/2003 della Corte di Appello di Ancona, attiene al “corrispettivodovuto per fornitura di prodotti medicinali alla ULSS Pescara per il periodo28.1.1988 – 29.12.1989” (come si legge a pag. 1 del ricorso per decretoingiuntivo n. 3310/2013 opposto - allegato 1 del sottofascicolo ex art. 369n. 4 c.p.c).

Alla luce di tali disposizioni, sussisteva una esclusivalegittimazione processuale e sostanziale della Gestione liquidatoria per ilrecupero delle posizioni creditorie», tant’è che era stata la USL Pescara -Gestione stralcio a ricorrere per cassazione contro la sentenza n. 351/1997della Corte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA], costituente il titolo esecutivo a base delpignoramento presso terzi, e a riassumere il giudizio davanti alla Corted’appello di Ancona sino ad ottenere la favorevole sentenza n. 624/2003.Il motivo però non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata néil passaggio con cui la Corte d’appello ha espressamente affermato che laNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026«diversa motivazione» addotta a sostegno della statuizione di primo grado«assorbe il motivo di appello dedotto da ITS [rectius, I.S.T., n.d.r.]».Premesso che, in forza delle sentenze sfavorevoli alla Regione in temadi opposizione a precetto e opposizione all’ordinanza di assegnazione erastata accertata la legittimazione passiva dell’odierna controricorrenterispetto all’azione esecutiva esercitata da I.S.T., il nucleo centrale dellasentenza impugnata consiste nell’aver ritenuto la Regione «titolare delcredito restitutorio in proprio e non a titolo di successione della USL Pescara11» perché fondato sull’avvenuto pagamento coattivo «per effettodell’azione esecutiva promossa nei suoi confronti da[...] ITS»: ciò contrastasul piano logico-giuridico, e si pone in rapporto di incompatibilità, con latesi in diritto prospettata dalla ricorrente e rende comprensibile econdivisibile quanto esplicitamente enunciato dalla Corte fiorentina aproposito dell’assorbimento del motivo di appello dedotto da I.S.T.La tesi accolta dalla Corte d’appello in ordine alla legittimazione iureproprio della Regione è in effetti specularmente contrapposta a quellapropugnata da I.S.T. con l’unico motivo di appello.Non è dunque ipotizzabile nel caso di specie il vizio di omessa pronuncia,ricorrente quando il giudice ometta del tutto di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto macomunque indispensabile a risolvere il caso concreto, sulla domanda osull'eccezione sottoposta al suo esame (da ultimo, v.

Cass., sez.

V, ord. 23ottobre 2024, n. 27551; Cass., sez. lav., ord. 13 ottobre 2022, n. 29952),poiché la motivazione della sentenza impugnata, diversa da quella illustratanella decisione di primo grado, contrasta radicalmente ed è incompatibilecon le ragioni sottese all’impugnazione proposta da I.S.T. (cfr. Cass., sez.III, 25 settembre 2012, n. 16254) e dunque determina l’implicito rigetto ocomunque l’assorbimento dell’unico motivo di appello, il che esclude laconfigurabilità della violazione dell’art. 112 c.p.c. (fra le tante, v.

Cass., sez.V, 6 febbraio 2025, n. 2953; Cass., sez.

II, ord. 26 settembre 2024, n.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/202625710; Cass., sez.

III, ord. 8 maggio 2023, n. 12131; Cass., sez. lav., 26gennaio 2016, n. 1360; Cass., sez.

III, 25 febbraio 2005, n. 4079; sulladifferenza tra assorbimento proprio e improprio, v.

Cass., sez.

I, ord. 14settembre 2023, n. 26507; Cass., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12193).Per altro verso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il creditorestitutorio fatto valere dalla Regione non trova fondamento nel rapportosostanziale di fornitura di medicinali già intercorso tra I.S.T. e la soppressaUSL Pescara n. 11 ma consegue al pagamento coattivo eseguito il 18 giugno1999, tramite il proprio tesoriere, dalla Regione per un importo rivelatosieccessivo alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 624/2003 della Corted’appello di Ancona.

Ciò è sufficiente a ravvisare l’inammissibilità del motivoformulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perché esso non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, al di làdell’inquadramento della fattispecie ricondotta dalla Corte d’appello nelloschema di cui all’art. 2033 c.c.3.

In conclusione, il ricorso va respinto.4.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.5.

Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi Abete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Piermartini- RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026controREGIONE [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato- CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 659/2024 depositatail 5 aprile 2024 nel proc. n. 1097/2021 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società I.S.T. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito,I.S.T.) con sede a Calenzano (FI) impugna la sentenza 5 aprile 2024 n. 659della Corte d’appello di Firenze che ha confermato, sia pur con diversamotivazione, il rigetto dell’opposizione proposta dall’odierna ricorrenteavverso il decreto ingiuntivo n. 3310/2013 emesso in favore della RegioneAbruzzo (di seguito, anche, Regione).Il decreto emesso dal Tribunale di Firenze e opposto nel giudizio di primogrado aveva ingiunto a I.S.T. di pagare alla Regione la somma di euro209.324,98, oltre interessi legali successivi al 13 maggio 2012 e speseprocessuali, a titolo di recupero di somme versate in eccesso a I.S.T. aseguito di pignoramento presso terzi notificato alla Regione per debiti dellasoppressa USL Pescara n. 11.La sentenza del Tribunale di Firenze, emessa a definizione del giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo, precisa che terzo pignorato era la [OSCURATO:PERSONA] della Provincia dell’[OSCURATO:SOCIETA] nella qualità di tesoriere dellaRegione [OSCURATO:PERSONA].In sostanza, solo a distanza di anni dall’ordinanza di assegnazioneemessa dal g.e. nell’espropriazione mobiliare presso terzi la misura delcredito per interessi e rivalutazione spettante a I.S.T. sulla base di titoloNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026esecutivo giudiziale (una sentenza di secondo grado non irrevocabile ecassata con rinvio) era stata rideterminata in un importo minore.Da qui la pretesa restitutoria fatta valere dalla Regione col ricorso perdecreto ingiuntivo, corrispondente alla differenza tra la (maggior) sommaversata dalla Cassa di Risparmio della Provincia dell’[OSCURATO:SOCIETA] quale tesorieredella Regione e la (minor) somma effettivamente dovuta a I.S.T.2. L’emissione del decreto ingiuntivo 4 giugno 2013 in favore dellaRegione, seguita dal giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso da I.S.T. davantial Tribunale di Firenze, traeva origine dalle vicende relative all’esecuzioneforzata mobiliare presso terzi instaurata nel marzo 1999 da I.S.T. contro laRegione, individuata quale ente subentrato nelle posizioni debitorie dellasoppressa USL Pescara n. 11, a sua volta già debitrice verso I.S.T. di quantodovuto a titolo di interessi moratori e danno da svalutazione, oltre alle speselegali, relativi al corrispettivo per la fornitura di prodotti medicinali eseguitain favore della USL Pescara nel periodo 29 gennaio 1988 – 28 dicembre1989.Nella sentenza ora impugnata si dà atto del rigetto dell’opposizione aprecetto e dell’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione promossedalla Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva, senza successo, eccepito il propriodifetto di legittimazione passiva rispetto all’azione esecutiva primapreannunciata e poi esercitata da I.S.T. per debiti già sorti in capo allasoppressa USL Pescara n. 11.Come si legge nella sentenza del Tribunale di Firenze e nella comparsadi costituzione della Regione nel giudizio di primo grado (doc. 5 allegato alricorso), la sentenza n. 903/2005 della Corte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA], inaccoglimento dell’appello di I.S.T. nel giudizio di opposizione a precetto,aveva affermato la legittimazione sostanziale e processuale della Regioneper i rapporti facenti capo alla soppressa USL di Pescara.2.1. L’esecuzione mobiliare presso terzi a carico della Regione era statadefinita dal Pretore di L’[OSCURATO:SOCIETA] in funzione di giudice dell’esecuzione conNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026ordinanza 31 marzo 1999 che aveva assegnato al creditore procedenteI.S.T. la complessiva somma di lire 454.505.509 (euro 234.732,50),comprensiva di spese legali e accessori del credito. Detta somma era stataversata a I.S.T. il 18 giugno 1999 dal tesoriere della Regione [OSCURATO:PERSONA], laCassa di Risparmio della Provincia dell’[OSCURATO:SOCIETA]2.2. Il titolo esecutivo azionato da I.S.T. era costituito dalla sentenza25 giugno 1997 n. 351 della Corte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA] pronunciata controla USL n. 11 di Pescara (così riporta la sentenza del Tribunale di Firenze).Nel giudizio di cognizione che aveva condotto alla pronuncia di talesentenza, I.S.T. aveva agito anche per il ristoro dei danni da tardivopagamento del corrispettivo dovuto dalla (poi soppressa) USL Pescara n.Nel marzo 1999 I.S.T. aveva messo in esecuzione la sentenza dellaCorte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA] con pignoramento notificato alla RegioneAbruzzo, individuata come soggetto subentrato nelle posizioni debitoriedella soppressa USL Pescara n. 11, e alla banca esercente il servizio ditesoreria della Regione.Su ricorso della USL Pescara - [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza 9agosto 2000 n. 10523 la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio lasentenza 25 giugno 1997 della Corte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA] sul puntoriguardante l’individuazione del dies a quo per il calcolo di interessi moratorie rivalutazione monetaria.All’esito del giudizio di rinvio, riassunto da USL Pescara – Gestionestralcio contro I.S.T., la Corte d’appello di Ancona con sentenza 20 marzo2003, n. 624 aveva rideterminato, in senso più favorevole alla debitrice, icriteri di calcolo degli accessori del credito di I.S.T. e, compensate per unmezzo le spese processuali, aveva condannato USL Pescara – Gestionestralcio a pagare a I.S.T. la residua quota di un mezzo.Come si legge nella sentenza qui impugnata, la Corte dorica qualegiudice del rinvio «con sentenza n. 624/2003, rideterminava la decorrenzaNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026e la misura degli interessi e della rivalutazione monetaria relativa al creditovantato dall’odierna opponente in € 76.338,65, per cui, considerati gliulteriori € 3.628,64 a titolo di spese della procedura esecutiva, per un totaledi € 79.967,49, la Regione [OSCURATO:PERSONA] era risultata creditrice di una sommacomplessiva di € 154.000, risultante dalla differenza tra l’importo erogato aconclusione della procedura esecutiva presso terzi subita sulla scorta dellasentenza n. 351/97 della Corte di Appello di L’[OSCURATO:SOCIETA] e la minor sommarideterminata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 624/03, oltreinteressi legali decorrenti dal 18.06.1999, per l’importo complessivo di €209.324,98 oltre gli interessi legali successivi al 13.5.2013».2.3. A fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, I.S.T. avevaeccepito, in via principale, la carenza di legittimazione ad agire dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], asserendo che detta legittimazione sarebbe spettataesclusivamente alla Gestione liquidatoria della ex USL di Pescara,subentrata nei rapporti della soppressa USL di Pescara; in subordine, avevasollevato eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; in via diulteriore subordine, aveva contestato la debenza delle somme ingiunte; invia riconvenzionale, aveva chiesto di accertare che la Regione [OSCURATO:PERSONA] eratenuta a pagare la somma liquidata a titolo di spese processuali dalla Corted’appello di Ancona con la sentenza 20 marzo 2003, n. 624 pronunciataall’esito del giudizio di rinvio riassunto da USL Pescara – Gestione stralcio.Con sentenza 14 aprile 2021 n. 998 il Tribunale di Firenze, ad avviso delquale «il soggetto legittimato attivo al pagamento di quanto ‘indebitamente’ricevuto da I.S.T. è tanto la Regione [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] USL di Pescara, ancor oggi esistente», aveva respinto l’opposizione adecreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale, condannando l’opponenteal pagamento delle spese processuali.Secondo il Tribunale di Firenze, «se la Regione deve ritenersi legittimatapassiva in ordine ai debiti delle ex U.S.L., unitamente alle ancora esistentigestioni liquidatorie, non può che concludersi per la sua legittimazione dalNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026punto di vista attivo, essendo pertanto perfettamente legittimata adingiungere il pagamento di un credito spettante alla soppressa USL n. 11 diPescara». Inoltre, secondo il Tribunale l’eccezione di prescrizionequinquennale era manifestamente infondata perché il credito restitutorioera divenuto liquido ed esigibile solo quando la sentenza n. 624/2003 dellaCorte d’appello di Ancona aveva rideterminato il credito effettivamentespettante a I.S.T.: «tale sentenza ha determinato l’insorgenza di unautonomo obbligo restitutorio, soggetto all’ordinario termine decennale diprescrizione, diverso e distinto, anche sotto il profilo quantitativo, rispettoal diritto in forza del quale è stato eseguito il pagamento poi dichiarato nondovuto».2.4. L’appello proposto da I.S.T., fondato solo sull’eccezione di difettodi legittimazione attiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] per essere invece legittimatain via esclusiva la Gestione liquidatoria della soppressa USL di Pescara, èstato respinto. La Corte d’appello di Firenze, sulla base di autonoma ediversa motivazione rispetto a quella della sentenza impugnata, ha inveceaccolto l’appello incidentale della Regione volto non a censurare lestatuizioni del primo giudice ma ad affermare che l’azione restitutoria, daricondurre alla ripetizione dell’indebito, era stata esercitata per il recuperodi un credito proprio e non di un credito acquisito a titolo di successionenella posizione della soppressa USL Pescara: la Regione dunque mirava, insostanza, a una correzione della motivazione della sentenza di primo gradonel passaggio concernente il rigetto dell’eccezione di carenza dilegittimazione attiva sollevata da I.S.T.La Corte fiorentina ha ritenuto di esaminare in primo luogo, «per ragionidi ordine logico oltre che di economia processuale», l’appello incidentaledella Regione e ha così affermato:«[…] è pacifico che quest’ultima abbia agito in via monitoria ex art. 2033c.c. per ottenere la restituzione di un indebito, avendo eseguito in favore diITS, per il tramite del proprio tesoriere terzo pignorato nell’esecuzioneNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026promossa nei suoi confronti dalla predetta società, un pagamento risultatonon dovuto.Viene allora in rilievo il principio in base al quale la legittimazione attivaall'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito spetta al soggetto cui sialegalmente riferibile il pagamento non dovuto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenzan. 10227 del 04/08/2000), cioè al titolare del patrimonio che deve esserereintegrato, e quindi, nella fattispecie, alla Regione [OSCURATO:PERSONA], da ritenersititolare del credito restitutorio in proprio e non a titolo di successione dellaUSL Pescara 11. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parteappellante, non rileva che ITS abbia ottenuto l’indebito pagamento sullabase di un decreto ingiuntivo – poi rimodulato nel quantum – emesso neiconfronti della soppressa USL Pescara n. 11, poiché non è stataquest’ultima, o meglio la sua gestione liquidatoria, a effettuare il pagamentonon dovuto oggetto della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., bensì,appunto, la Regione [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’azione esecutiva promossa neisuoi confronti da ITS [rectius, I.S.T., n.d.r.]».La Corte d’appello ha poi aggiunto: «Quanto sin qui esposto assorbe ilmotivo di appello dedotto da ITS, imponendo l’integrale conferma dellasentenza impugnata, sia pure per diversa motivazione».3. Il ricorso di I.S.T. è affidato a tre motivi.4. Resiste la Regione con controricorso.5. Solo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa in vistadell’adunanza camerale.MOTIVI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente perché strettamente connessi.1.1. Col primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Secondo la ricorrente, la Corte territoriale è incorsa in error inprocedendo per aver esaminato nel merito un’eccezione nuova che nonavrebbe dovuto essere sollevata per la prima volta in appello.Ad avviso della ricorrente, poiché in fase monitoria e nel giudizio diprimo grado la Regione aveva azionato il credito come acquisito al suopatrimonio a titolo di successione in luogo della soppressa USL, la Corted’appello avrebbe dovuto rilevare la novità, e dunque l’inammissibilità,dell’eccezione introdotta solo con l’appello incidentale col quale la Regioneaveva affermato di aver agito ai sensi dell’art. 2033 c.c. per far valere uncredito proprio.1.2. Col secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360,comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., dell’art. 2033 c.c., dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 345 c.p.c. ededuce l’erronea qualificazione della fattispecie ad opera della Corted’appello.Secondo la ricorrente, nel confermare la sentenza di primo grado macon diversa motivazione, fondata sull’art. 2033 c.c., la Corte territoriale «èincorsa in errore e violazione anche di detta disposizione» avendo deciso lacontroversia «qualificando la fattispecie non in base ai medesimiaccertamenti di fatto già effettuati nella pregressa fase di merito (relativi altitolo che legittimava la Regione [OSCURATO:PERSONA], quale successore della USL diPescara, ad agire per la ripetizione del credito rideterminato dalla Corte diAppello di Ancona nei confronti della Gestione liquidatoria della detta USL)ma invece in base a questioni non esaminate ed inerenti il diverso titolo chelegittimerebbe la Regione [OSCURATO:PERSONA] ad agire per il solo fatto di aver eseguitoil pagamento non dovuto, riconducendo la domanda restitutoria alladisciplina dell’indebito oggettivo».1.3. Così come formulati, i due motivi sono infondati.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Nel giudizio di appello la Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato una nuovaeccezione in violazione dell’art. 345 c.p.c. né ha proposto un’inammissibiledomanda nuova.1.3.1. Convenuta nel giudizio di primo grado ex art. 645 c.p.c., laRegione rivestiva sì la posizione formale di parte convenuta ma era attricein senso sostanziale e dunque doveva assolvere l’onere di allegare e provarei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda introdotta in viamonitoria così come la titolarità dal lato attivo del rapporto controversodedotto in giudizio (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).La Regione ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nell’eserciziodel diritto di azione.Nel ricorso ex art. 633 c.p.c., ai punti 1 e 2 della narrativa (riprodottinel ricorso per cassazione alle pagine 10 e 11 e richiamati, unitamente adaltri, a pagina 2, ove si menziona la sentenza n. 624/2003 della Corted’appello di Ancona; v. altresì la sentenza impugnata), è in sintesi ma conchiarezza illustrato il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda,ossia aver versato, in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa il 31marzo 1999 dal giudice dell’esecuzione, una somma eccedente quellaspettante all’accipiens, fatto peraltro agevolmente desumibile dalla letturaintegrale del ricorso alla luce della documentazione allegata (v. inparticolare i documenti 1, 2, 4 e 5, concernenti l’atto di precetto e ilpignoramento presso terzi notificati da I.S.T., l’ordinanza di assegnazioneemessa dal giudice dell’esecuzione, la nota di pagamento relativa alversamento effettuato dalla banca che assolve le funzioni di tesoriere dellaRegione, nonché il richiamo, al punto 5 della narrativa e nel doc. 7, allarideterminazione del credito da parte di App. Ancona, 20 marzo 2003, n.624). [OSCURATO:PERSONA] ha agito in via monitoria quale soggetto che,ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi essendo statoidentificato dal creditore pignorante come ente «successore nelle posizionidebitorie della soppressa ULSS di Pescara ex L. n. 729/94 e L. n.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026549/1995», è stato destinatario dell’ordinanza di assegnazione e il 18giugno 1999 ha versato a I.S.T., tramite il proprio tesoriere, la somma dilire 454.505.509 (euro 234.732,50) determinata dal giudice dell’esecuzionesulla base del titolo esecutivo giudiziale: somma che, comesuccessivamente stabilito dalla Corte d’appello di Ancona con la sentenza20 marzo 2003, n. 624, eccedeva la misura del credito effettivamentespettante.A quanto emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo, era stato il creditorepignorante I.S.T. a individuare la Regione come successore della soppressaUSL Pescara n. 11, dunque di un soggetto non più esistente, mentre laRegione ha agito come soggetto autore del pagamento coattivo.Nel giudizio di appello la Regione ha ricondotto l’azione da essaesercitata allo schema di cui all’art. 2033 c.c. e la Corte d’appello, esaminatala domanda proposta in via monitoria, ha ritenuto di recepire talequalificazione giuridica facendo espresso richiamo a quanto statuito daCass., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10227 e ha precisato che la Regione avevaagito per un credito restitutorio «proprio» e non per un credito pervenutoleper successione dalla USL Pescara n. 11.Tale secondo punto riguarda il passaggio centrale, il cuore dellamotivazione della sentenza impugnata, perché, correttamente, non collegala legittimazione ad agire della Regione per far valere il credito restitutorioal rapporto sostanziale di fornitura di medicinali già intercorso tra I.S.T. ela soppressa USL Pescara n. 11. La Regione, così ha spiegato la Cortefiorentina, non ha agito quale successore della USL Pescara n. 11 in quelrapporto di fornitura ma quale autore di un pagamento coattivo per unasomma rivelatasi esorbitante.Dunque, in sostanza, la sentenza impugnata, al di là del richiamo alloschema di cui all’art. 2033 c.c., ha ritenuto decisiva l’esigenza di restaurarela situazione patrimoniale della Regione, esecutata per un debito della USLNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Pescara n. 11 e autrice di un pagamento coattivo successivamente rivelatosieseguito per una somma eccessiva rispetto a quella effettivamente dovuta.Il primo motivo di ricorso si limita a denunciare un error in procedendo(l’asserita violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.) e non contestal’applicazione della disciplina di cui all’art. 2033 c.c. né in particolare laqualificazione del diritto azionato come corrispondente a un credito«proprio» e autonomo della Regione, conseguente al pagamento coattivo,e «non» a un credito pervenuto alla Regione «a titolo di successione dellaUSL Pescara 11».Considerato l’inquadramento del credito restitutorio della Regioneoperato dalla Corte d’appello di Firenze, l’eccezione di carenza dilegittimazione attiva sollevata da I.S.T. non poteva essere accolta.In effetti, l’azione di ripetizione dell’indebito è data a chi abbia eseguitoil pagamento non dovuto, ossia al soggetto cui è legalmente riferibile ilpagamento (Cass., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10227, Cass., sez. III, 1°marzo 1974, n. 576), anche se incaricato di compiere materialmente larelativa operazione sia un suo rappresentante o nuncius (così Cass., sez. I,9 maggio 2007, n. 10634) o un suo delegato (Cass., sez. III, 5 giugno 2020,n. 10810). Si veda altresì, a contrario, Cass., sez. I, 16 marzo 2005, n.5712, nel senso che, in ipotesi di erronea corresponsione di somme a titolodi aiuti comunitari a sostegno dell’agricoltura, il solo legittimato ad agireper la restituzione è l'ente pagatore, e cioè l'AIMA, e non la Regione.Come accertato nel giudizio di merito, l’azione esecutiva promossa daI.S.T. ha inciso, tramite l’ordinanza di assegnazione emessa dal g.e. e ilsuccessivo versamento effettuato dalla tesoreria della Regione,direttamente sul patrimonio della Regione.Dunque, la Regione non aveva, né in primo né in secondo grado,eccezioni da sollevare, dovendo piuttosto assolvere l’onere di allegazione eprova gravante sull’attore (in senso sostanziale).Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026L’unica eccezione che la Corte d’appello doveva esaminare, e ha ineffetti esaminato, è quella relativa alla dedotta carenza di legittimazioneCass., sez. lav., ord. 1° settembre 2021, n. 23721).In ogni caso, poiché la Corte d’appello ha ritenuto che la Regione abbiaagito in giudizio per far valere un diritto proprio, la questione relativa allalegittimazione attiva intesa come titolarità del rapporto controverso, che èun elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione,in quanto risultante dagli atti di causa (fra le tante, Cass., sez. III, ord. 1°aprile 2025 n. 8625; v. già Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951),poteva e doveva essere esaminata dal giudice ex officio, il che rendeinconferente il richiamo operato dalla ricorrente agli artt. 112 e 345 c.p.c.quali disposizioni processuali asseritamente violate, mentre lacontestazione di quell’elemento rientra nella nozione di mera difesa (cfr.Cass., sez. I, ord. 11 settembre 2024, n. 24375; Cass., sez. III, ord. 17giugno 2024, n. 16814; Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).1.3.2. Per altro verso, la qualificazione giuridica operata dalla Corted’appello ha riguardato il fatto costitutivo già posto a fondamento delladomanda proposta col ricorso per decreto ingiuntivo e ha dunque lasciatoinalterata la causa petendi (Cass., sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10401,par. 12.1.2.1.).Rimasti immutati i fatti storici e il fatto giuridico costitutivo allegati dallaRegione sin dalla fase monitoria, la Corte territoriale, correggendo lamotivazione della sentenza di primo grado, non ha pronunciato su unadomanda nuova e dunque neppure sotto questo aspetto è incorsa in unaviolazione dell’art. 345 c.p.c. (v., fra le altre, Cass., sez. II, ord. 22 maggio2023, n. 13920; Cass., sez. III, ord. 29 marzo 2022, n. 10049; v. altresì,a contrario, Cass., sez. III, ord. 13 febbraio 2024, n. 3920; Cass., sez. III,ord. 15 settembre 2020, n. 19186).Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello ha violato gli artt. 2033c.c. e 345 c.p.c. «atteso che la diversità del titolo, che costituisce ilpresupposto del giudizio di diritto, comporta necessariamente la diversitàdei fatti posti a fondamento della domanda».Secondo la ricorrente, «la qualificazione della domanda restitutoria,effettuata dalla Corte di merito che l’ha ricondotta alla disciplinadell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., contrariamente a quantooriginariamente rappresentato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], è da considerarsinuova, con le relative conseguenze che ne derivano anche in punto diprescrizione e di decorrenza del diritto alla ripetizione delle sommecorrisposte ma non dovute».Tale argomentazione nella sua prima parte è infondata, dovendosiescludere, per le ragioni già esposte, la proposizione di una domanda nuovain appello, e nella seconda è inconferente, poiché l’eccezione di prescrizione,sollevata in primo grado, non era stata riproposta in appello e dunque nonpuò essere esaminata nel giudizio di legittimità.2. Col terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,numeri 3 e 4 c.p.c. si deduce «[v]iolazione dell’art. 112 c.p.c. e, per quantodi ragione, violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 e dell’art. 1 comma 7 L.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 123 -quest’ultima di interpretazione autentica o integrazione dell’art. 41 L.R.[OSCURATO:PERSONA] n. 146/1996 - in punto di esclusione della legittimazione attiva dellaRegione [OSCURATO:PERSONA]».2.1. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, accolto l’appelloincidentale della Regione, ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo diappello riguardante il difetto di legittimazione della Regione [OSCURATO:PERSONA], inquanto successore della USL Pescara n. 11, «mentre avrebbe dovutoesaminare e pronunciarsi sul detto motivo e, qualora l’avesse fatto, nonavrebbe potuto non accertare la violazione e falsa applicazione della L.R.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 e dell’art. 1 comma 7 L.R. AbruzzoNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/202629.11.1999 n. 123 (quest’ultima di interpretazione autentica o integrazionedell’art. 41 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 146/1996) concludendo per la esclusione dellalegittimazione attiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] per i giudizi aventi ad oggetto“i corrispettivi dovuti per forniture di prodotti, medicinali alla USL di Pescaraper il periodo 28.01.1988 e 29.12.1989”».2.2. Il motivo è inammissibile.Nell’accogliere l’appello incidentale della Regione, mirante alla confermadella statuizione di primo grado ma con una diversa motivazione, la Cortefiorentina ha compiutamente esposto le ragioni a sostegno della tesisecondo cui l’odierna controricorrente aveva agito in via monitoria per uncredito «proprio», sorto dall’avvenuto pagamento coattivo che però erarisultato, all’esito del giudizio di cognizione (App. Ancona, n. 624/2003), inbuona parte non dovuto. Così facendo la Corte territoriale ha implicitamenterigettato l’appello principale di I.S.T., ad avviso della quale il diritto fattovalere dalla Regione faceva originariamente capo alla USL n. 11 di Pescarae pertanto rispetto ad esso poteva configurarsi esclusivamente lalegittimazione attiva della Gestione liquidatoria ai sensi degli artt. 41, l.Regione [OSCURATO:PERSONA] 24 dicembre 1996, n. 146 e 1, comma 7, l. RegioneAbruzzo, 29 novembre 1999, n. 123, recante “Interpretazione autentica eintegrazione dell’art. 41 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146” (comma 1:«L'articolo 41 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 è da intenderenel senso che tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa risultanti alla chiusuradell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità localisocio sanitarie sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie,costituenti contabilità speciali delle aziende unità sanitarie locali»; comma2: «La responsabilità della contabilità delle gestioni liquidatorie, nell'ambitodelle funzioni attribuite ai direttori generali delle aziende unità sanitarielocali, quali commissari liquidatori delle soppresse unità locali socio -sanitarie ricomprese nel territorio di ciascuna azienda, è attribuita agli ufficibilancio e ragioneria. La gestione liquidatoria di cui al precedente comma 1Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026è dotata di autonomia rappresentativa anche in sede processuale,liquidatore»; comma 7: «È esclusa ogni legittimazione passiva-sostanzialee processuale della regione - stante la diretta ed esclusiva responsabilitàcontabile delle passività delle gestioni liquidatorie a tutto il 31 dicembre1994»; comma 8: «I commissari liquidatori sono tenuti a realizzare i creditidelle gestioni liquidatorie, attivandosi, ove necessario, ancheprocessualmente»).Secondo la ricorrente, laddove richiama quanto dedotto a sostegno delprimo motivo di appello (pag. 6 del ricorso), « nel caso in specie, poiché ilcredito di IST riguardava il “corrispettivo dovuto per fornitura di prodottimedicali alla ULSS Pescara per il periodo 28.1.1988 – 29.12.1989”, neconseguiva che al recupero delle somme per cui è causa era legittimata lagestione liquidatoria della soppressa USL di Pescara».Anche nell’illustrare il terzo motivo di ricorso (pag. 18), la ricorrentesostiene che «il credito a suo tempo azionato dalla IST, poi rimodulatoquanto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria in virtù della sentenzan. 624/2003 della Corte di Appello di Ancona, attiene al “corrispettivodovuto per fornitura di prodotti medicinali alla ULSS Pescara per il periodo28.1.1988 – 29.12.1989” (come si legge a pag. 1 del ricorso per decretoingiuntivo n. 3310/2013 opposto - allegato 1 del sottofascicolo ex art. 369n. 4 c.p.c). Alla luce di tali disposizioni, sussisteva una esclusivalegittimazione processuale e sostanziale della Gestione liquidatoria per ilrecupero delle posizioni creditorie», tant’è che era stata la USL Pescara -Gestione stralcio a ricorrere per cassazione contro la sentenza n. 351/1997della Corte d’appello di L’[OSCURATO:SOCIETA], costituente il titolo esecutivo a base delpignoramento presso terzi, e a riassumere il giudizio davanti alla Corted’appello di Ancona sino ad ottenere la favorevole sentenza n. 624/2003.Il motivo però non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata néil passaggio con cui la Corte d’appello ha espressamente affermato che laNumero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026«diversa motivazione» addotta a sostegno della statuizione di primo grado«assorbe il motivo di appello dedotto da ITS [rectius, I.S.T., n.d.r.]».Premesso che, in forza delle sentenze sfavorevoli alla Regione in temadi opposizione a precetto e opposizione all’ordinanza di assegnazione erastata accertata la legittimazione passiva dell’odierna controricorrenterispetto all’azione esecutiva esercitata da I.S.T., il nucleo centrale dellasentenza impugnata consiste nell’aver ritenuto la Regione «titolare delcredito restitutorio in proprio e non a titolo di successione della USL Pescara11» perché fondato sull’avvenuto pagamento coattivo «per effettodell’azione esecutiva promossa nei suoi confronti da[...] ITS»: ciò contrastasul piano logico-giuridico, e si pone in rapporto di incompatibilità, con latesi in diritto prospettata dalla ricorrente e rende comprensibile econdivisibile quanto esplicitamente enunciato dalla Corte fiorentina aproposito dell’assorbimento del motivo di appello dedotto da I.S.T.La tesi accolta dalla Corte d’appello in ordine alla legittimazione iureproprio della Regione è in effetti specularmente contrapposta a quellapropugnata da I.S.T. con l’unico motivo di appello.Non è dunque ipotizzabile nel caso di specie il vizio di omessa pronuncia,ricorrente quando il giudice ometta del tutto di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto macomunque indispensabile a risolvere il caso concreto, sulla domanda osull'eccezione sottoposta al suo esame (da ultimo, v. Cass., sez. V, ord. 23ottobre 2024, n. 27551; Cass., sez. lav., ord. 13 ottobre 2022, n. 29952),poiché la motivazione della sentenza impugnata, diversa da quella illustratanella decisione di primo grado, contrasta radicalmente ed è incompatibilecon le ragioni sottese all’impugnazione proposta da I.S.T. (cfr. Cass., sez.III, 25 settembre 2012, n. 16254) e dunque determina l’implicito rigetto ocomunque l’assorbimento dell’unico motivo di appello, il che esclude laconfigurabilità della violazione dell’art. 112 c.p.c. (fra le tante, v. Cass., sez.V, 6 febbraio 2025, n. 2953; Cass., sez. II, ord. 26 settembre 2024, n.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/202625710; Cass., sez. III, ord. 8 maggio 2023, n. 12131; Cass., sez. lav., 26gennaio 2016, n. 1360; Cass., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4079; sulladifferenza tra assorbimento proprio e improprio, v. Cass., sez. I, ord. 14settembre 2023, n. 26507; Cass., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12193).Per altro verso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il creditorestitutorio fatto valere dalla Regione non trova fondamento nel rapportosostanziale di fornitura di medicinali già intercorso tra I.S.T. e la soppressaUSL Pescara n. 11 ma consegue al pagamento coattivo eseguito il 18 giugno1999, tramite il proprio tesoriere, dalla Regione per un importo rivelatosieccessivo alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 624/2003 della Corted’appello di Ancona. Ciò è sufficiente a ravvisare l’inammissibilità del motivoformulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perché esso non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, al di làdell’inquadramento della fattispecie ricondotta dalla Corte d’appello nelloschema di cui all’art. 2033 c.c.3. In conclusione, il ricorso va respinto.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.5. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 23647/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 24812/2026Data pubblicazione 27/08/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi Abete
Decreto Cassazione n. 24812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris