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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35007/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12914/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via di Ripetta, n. 22 - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22721/2019, pubblicata in data 26 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione - Soc.

Coop. a r.l. propose opposizione ad un pignoramento presso terzi nell'ambito del processo esecutivo iscritto al n. 12827/10 r.g.e., promosso nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il credito vantato da quest'ultima era stato estinto per effetto dell'ordinanza di assegnazione della somma di euro 2.262,96, emessa in data 3 novembre 2010 nella procedura esecutiva iscritta al n. 15918/2010 r.g.e.

Sospesa l'esecuzione dal giudice dell'esecuzione, l'opposizione venne riassunta dalla debitrice dinanzi al Giudice di Pace di Roma che, respinta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla creditrice, dichiarò cessata la materia del contendere, compensando le spese processuali, ritenendo che «alla data di riassunzione della causa per la fase di merito (n. 12817/2010) parte opposta aveva già ottenuto provvedimento di assegnazione a totale soddisfo del proprio credito».

2. Avverso detta decisione ha interposto appello la Tralicci e, rimasta contumace la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l'impugnazione.

Osservato che la creditrice opposta, nelle note conclusionali depositate, aveva fatto presente che «l'impresa assicuratrice aveva pagato la sorte precettata e quella di cui all'atto di intervento dopo la notifica del pignoramento presso terzi», il giudice del merito ha ritenuto che non occorresse la prova, da parte del debitore opponente, di avere corrisposto una somma sufficiente ad estinguere l'obbligazione di pagamento e che, in difetto di prova che il pagamento fosse intervenuto prima dell'esecuzione del pignoramento, l'estinzione del credito determinasse «l'insussistenza del diritto di proseguire il processo esecutivo con riferimento al credito azionato, ferma restando ogni valutazione del giudice dell'esecuzione in ordine al riconoscimento delle spese del processo esecutivo».

In riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, stante l'interesse di entrambe le parti ad ottenere una pronuncia nel merito, il Tribunale ha dichiarato non più sussistente il diritto di agire in via esecutiva ed ha confermato la decisione di primo grado in punto di compensazione delle relative spese del giudizio, stante la soccombenza della parte opposta rispetto all'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore e rispetto all'eccezione di adempimento ed in difetto di appello incidentale sul punto.

Nulla ha, invece, disposto in ordine alle spese del giudizio di secondo grado, «stante la contumacia della parte prevalentemente vittoriosa» e considerato che l'impugnazione era stata disattesa con riferimento alla richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata e di rigetto dell'eccezione di adempimento.

3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con due motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Cattolica di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.I., ora Cattolica di Ass,ne s.p.a., resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 112 e 91 e 92 cod. proc. civ., nonché assenza di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta al Tribunale di averla erroneamente ritenuta soccombente in ordine all'eccezione di adempimento svolta dalla società Cattolica ed evidenzia, sul punto, che l'adempimento dell'impresa assicuratrice era avvenuto circa sette mesi dopo la notifica dell'atto di pignoramento e che all'ordinanza di assegnazione non può attribuirsi una efficacia immediatamente satisfattiva del credito, comportando soltanto una modifica dal lato attivo del rapporto obbligatorio.

La motivazione della sentenza, ad avviso della ricorrente, risulta pertanto erronea sia laddove afferma che la società Cattolica con il semplice deposito dell'ordinanza di assegnazione, avvenuta in data 8 ottobre 2010, non potesse più considerarsi debitrice, sia là dove dispone la compensazione delle spese di lite, perché, in evidente contrasto con l'art. 91 cod. proc. civ., pone a carico della parte vittoriosa le spese di lite da questa sostenute per incardinare il giudizio.

2. Con il secondo motivo, deducendo la «illegittimità delle ragioni addotte a fondamento della compensazione», la ricorrente lamenta che la sentenza gravata si pone in contrasto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che prevede l'obbligo del giudice di indicare i motivi, gravi ed eccezionali, della compensazione delle spese di lite.

Soggiunge che il giudice del merito ha fatto generico riferimento alla contumacia dell'appellata per supportare la disposta compensazione delle spese di lite ed ha disatteso il principio secondo cui il criterio di soccombenza deve essere applicato avendo riguardo all'esito finale della lite, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (come l'eccezione di competenza).

3. A prescindere da qualunque considerazione sulla conformità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente alle prescrizioni di legge e dalla valutazione di integrità o meno del contraddittorio, il Collegio non può esimersi, per il suo carattere assolutamente dirimente, dal rilevare in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché l'illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 6-2, 12/03/2020, n. 7025; Cass., sez. 1, 16/12/2020, n. 28780).

Costituisce principio consolidato quello secondo cui il requisito, prescritto a pena di inammissibilità, dalla richiamata disposizione normativa, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass., sez.

U, 18/05/2006, n. 11653).

Si è, al riguardo, precisato che la mancanza di tale requisito «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., sez.

U, 22/05/2014, n.11308); ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve, quindi, essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., sez.

L, 06/08/2014, n. 17698; Cass., sez. 2, 20/10/2016, n. 21297; Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 8009; Cass., sez. 5, 30/04/2020, n. 8425; Cass., sez.

U, 30/11/2021, n. 37552).

La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., sez.

U., n. 30754 del 2018).D'altro canto, la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell'art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte e b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la pertinenza delle censure a quelle risposte, previa menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale offerto all'esame della Suprema Corte.

4. In ricorso, nella parte rubricata «fatto», si evidenzia che: a) con atto di pignoramento presso terzi, l'odierna ricorrente ha staggito esecutivamente somme di denaro nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e che, a seguito della mancata dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. da parte del terzo pignorato, l'esecutante ha chiesto procedersi all'accertamento dell'obbligo del terzo; b) accertato dal Tribunale l'obbligo del terzo pignorato e, riassunto il procedimento ex art. 627 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA], all'udienza di assegnazione delle somme pignorate, ha depositato ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. al fine di far acclarare l'avvenuto pagamento degli importi pignorati; la creditrice procedente, costituendosi in giudizio ha evidenziato che, sebbene sette mesi dopo la notifica del pignoramento presso terzi il G.E. avesse emesso, nell'ambito di altra procedura esecutiva (iscritta al n. 15918/10 r.g.e.), ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., non aveva ricevuto alcunché; c) disposta la sospensione dell'esecuzione, l'opposizione è stata riassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di Pace, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite; d) avverso detta decisione l'odierna ricorrente ha proposto appello, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la tardività dell'eccezione di adempimento sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché l'erronea motivazione del giudice di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente omette di puntualizzare, seppure sommariamente, le ragioni dell'opposizione fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione con il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. e le difese contrapposte dalla creditrice; omette pure di indicare in modo sufficiente ed intellegibile l'oggetto del giudizio iscritto al n. 15918/10 r.g.e., nell'ambito del quale è stata resa l'ordinanza ex art.553 cod. proc. civ., di cui non viene adeguatamente riportato l'integrale contenuto; trascura, altresì, di precisare le difese svolte dalla società Cattolica con l'atto introduttivo del giudizio di merito e di richiamare le ragioni della decisione di primo grado adottata dal Giudice di Pace di Roma a supporto della declaratoria di cessazione della materia del contendere e di integrale compensazione delle spese processuali.

Neppure la ricorrente dà conto, in modo specifico, delle difese dalla stessa svolte in appello, né tanto meno fa riferimento a quelle spiegate nello stesso giudizio dalla controparte.

Il che impone di ritenere, nel rispetto dei principi generali da ultimo formulati dalla Corte EDU 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.

Italia), la carenza espositiva del ricorso.

4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12914/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via di Ripetta, n. 22 - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22721/2019, pubblicata in data 26 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione - Soc. Coop. a r.l. propose opposizione ad un pignoramento presso terzi nell'ambito del processo esecutivo iscritto al n. 12827/10 r.g.e., promosso nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il credito vantato da quest'ultima era stato estinto per effetto dell'ordinanza di assegnazione della somma di euro 2.262,96, emessa in data 3 novembre 2010 nella procedura esecutiva iscritta al n. 15918/2010 r.g.e. Sospesa l'esecuzione dal giudice dell'esecuzione, l'opposizione venne riassunta dalla debitrice dinanzi al Giudice di Pace di Roma che, respinta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla creditrice, dichiarò cessata la materia del contendere, compensando le spese processuali, ritenendo che «alla data di riassunzione della causa per la fase di merito (n. 12817/2010) parte opposta aveva già ottenuto provvedimento di assegnazione a totale soddisfo del proprio credito». 2. Avverso detta decisione ha interposto appello la Tralicci e, rimasta contumace la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l'impugnazione. Osservato che la creditrice opposta, nelle note conclusionali depositate, aveva fatto presente che «l'impresa assicuratrice aveva pagato la sorte precettata e quella di cui all'atto di intervento dopo la notifica del pignoramento presso terzi», il giudice del merito ha ritenuto che non occorresse la prova, da parte del debitore opponente, di avere corrisposto una somma sufficiente ad estinguere l'obbligazione di pagamento e che, in difetto di prova che il pagamento fosse intervenuto prima dell'esecuzione del pignoramento, l'estinzione del credito determinasse «l'insussistenza del diritto di proseguire il processo esecutivo con riferimento al credito azionato, ferma restando ogni valutazione del giudice dell'esecuzione in ordine al riconoscimento delle spese del processo esecutivo». In riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, stante l'interesse di entrambe le parti ad ottenere una pronuncia nel merito, il Tribunale ha dichiarato non più sussistente il diritto di agire in via esecutiva ed ha confermato la decisione di primo grado in punto di compensazione delle relative spese del giudizio, stante la soccombenza della parte opposta rispetto all'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore e rispetto all'eccezione di adempimento ed in difetto di appello incidentale sul punto. Nulla ha, invece, disposto in ordine alle spese del giudizio di secondo grado, «stante la contumacia della parte prevalentemente vittoriosa» e considerato che l'impugnazione era stata disattesa con riferimento alla richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata e di rigetto dell'eccezione di adempimento. 3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con due motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Cattolica di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.I., ora Cattolica di Ass,ne s.p.a., resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 112 e 91 e 92 cod. proc. civ., nonché assenza di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta al Tribunale di averla erroneamente ritenuta soccombente in ordine all'eccezione di adempimento svolta dalla società Cattolica ed evidenzia, sul punto, che l'adempimento dell'impresa assicuratrice era avvenuto circa sette mesi dopo la notifica dell'atto di pignoramento e che all'ordinanza di assegnazione non può attribuirsi una efficacia immediatamente satisfattiva del credito, comportando soltanto una modifica dal lato attivo del rapporto obbligatorio. La motivazione della sentenza, ad avviso della ricorrente, risulta pertanto erronea sia laddove afferma che la società Cattolica con il semplice deposito dell'ordinanza di assegnazione, avvenuta in data 8 ottobre 2010, non potesse più considerarsi debitrice, sia là dove dispone la compensazione delle spese di lite, perché, in evidente contrasto con l'art. 91 cod. proc. civ., pone a carico della parte vittoriosa le spese di lite da questa sostenute per incardinare il giudizio. 2. Con il secondo motivo, deducendo la «illegittimità delle ragioni addotte a fondamento della compensazione», la ricorrente lamenta che la sentenza gravata si pone in contrasto con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che prevede l'obbligo del giudice di indicare i motivi, gravi ed eccezionali, della compensazione delle spese di lite. Soggiunge che il giudice del merito ha fatto generico riferimento alla contumacia dell'appellata per supportare la disposta compensazione delle spese di lite ed ha disatteso il principio secondo cui il criterio di soccombenza deve essere applicato avendo riguardo all'esito finale della lite, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (come l'eccezione di competenza). 3. A prescindere da qualunque considerazione sulla conformità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente alle prescrizioni di legge e dalla valutazione di integrità o meno del contraddittorio, il Collegio non può esimersi, per il suo carattere assolutamente dirimente, dal rilevare in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché l'illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 6-2, 12/03/2020, n. 7025; Cass., sez. 1, 16/12/2020, n. 28780). Costituisce principio consolidato quello secondo cui il requisito, prescritto a pena di inammissibilità, dalla richiamata disposizione normativa, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass., sez. U, 18/05/2006, n. 11653). Si è, al riguardo, precisato che la mancanza di tale requisito «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., sez. U, 22/05/2014, n.11308); ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve, quindi, essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., sez. L, 06/08/2014, n. 17698; Cass., sez. 2, 20/10/2016, n. 21297; Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 8009; Cass., sez. 5, 30/04/2020, n. 8425; Cass., sez. U, 30/11/2021, n. 37552). La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., sez. U., n. 30754 del 2018).D'altro canto, la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principe d'autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell'art. 366, cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte e b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l'interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall'altra, l'interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110), sicché, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la pertinenza delle censure a quelle risposte, previa menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale offerto all'esame della Suprema Corte. 4. In ricorso, nella parte rubricata «fatto», si evidenzia che: a) con atto di pignoramento presso terzi, l'odierna ricorrente ha staggito esecutivamente somme di denaro nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e che, a seguito della mancata dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. da parte del terzo pignorato, l'esecutante ha chiesto procedersi all'accertamento dell'obbligo del terzo; b) accertato dal Tribunale l'obbligo del terzo pignorato e, riassunto il procedimento ex art. 627 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA], all'udienza di assegnazione delle somme pignorate, ha depositato ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. al fine di far acclarare l'avvenuto pagamento degli importi pignorati; la creditrice procedente, costituendosi in giudizio ha evidenziato che, sebbene sette mesi dopo la notifica del pignoramento presso terzi il G.E. avesse emesso, nell'ambito di altra procedura esecutiva (iscritta al n. 15918/10 r.g.e.), ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., non aveva ricevuto alcunché; c) disposta la sospensione dell'esecuzione, l'opposizione è stata riassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di Pace, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite; d) avverso detta decisione l'odierna ricorrente ha proposto appello, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la tardività dell'eccezione di adempimento sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché l'erronea motivazione del giudice di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di lite. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente omette di puntualizzare, seppure sommariamente, le ragioni dell'opposizione fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione con il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ. e le difese contrapposte dalla creditrice; omette pure di indicare in modo sufficiente ed intellegibile l'oggetto del giudizio iscritto al n. 15918/10 r.g.e., nell'ambito del quale è stata resa l'ordinanza ex art.553 cod. proc. civ., di cui non viene adeguatamente riportato l'integrale contenuto; trascura, altresì, di precisare le difese svolte dalla società Cattolica con l'atto introduttivo del giudizio di merito e di richiamare le ragioni della decisione di primo grado adottata dal Giudice di Pace di Roma a supporto della declaratoria di cessazione della materia del contendere e di integrale compensazione delle spese processuali. Neppure la ricorrente dà conto, in modo specifico, delle difese dalla stessa svolte in appello, né tanto meno fa riferimento a quelle spiegate nello stesso giudizio dalla controparte. Il che impone di ritenere, nel rispetto dei principi generali da ultimo formulati dalla Corte EDU 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia), la carenza espositiva del ricorso. 4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a