CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 23828-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I; - ricorrente - COOtrO REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controticorrente avverso la sentenza n. 3074/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23828 sez. ML - ud. 22-09-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza n. 3074 del 10 febbraio 2020, questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile in quanto privo di contenuto puntualmente impugnatorio della ratio decidendi posta a base della sentenza fatta oggetto di gravame il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Lazio avverso la decisione resa dalla Corte d'Appello di Roma che, in riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, aveva ritenuto infondata la pretesa del Matteini, dipendente della Regione Lazio con qualifica di dirigente, ad essere ammesso alla fase di selezione per il conferimento di svariati incarichi apicali, per non essere in possesso dei necessari requisiti professionali e non poter quindi aspirare all'accesso a dette posizioni, con conseguente esclusione di qualsiasi danno da perdita di chance; che per la revocazione di tale decisione ricorre il Matteini, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Lazio; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, lamenta a carico di questa Corte l'errore, che in quanto ritenuto "di fatto" assume, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., essere rilevante ai fini della richiesta revocazione della precedente decisione, dato dalla falsa percezione della realtà processuale conseguente alla mancata considerazione degli elementi di fatto acquisiti agli atti, atti a confutare la conclusione espressa dalla Corte territoriale circa la carenza da parte del ricorrente dei necessari requisiti professionali; che, con il secondo motivo, il ricorrente ribadisce la medesima censura imputando a questa Corte l'essere incorsa nel medesimo errore di fatto sotto il diverso profilo dell'omessa considerazione della rilevanza probatoria della mancata contestazione da parte della Regione Lazio dei medesimi elementi di fatto dedotti in giudizio dal ricorrente e acquisiti agli atti; che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile con riferimento ad entrambi i profili valorizzati al fine di sostenere la ricorrenza di un errore revocatorio dal momento che, quanto alla prima censura, è consolidato l'indirizzo interpretativo (cfr. Cass. n. 3760/2018 e Cass. n. 8615/2017) per cui "In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione dell'oggetto del ricorso", quanto alla seconda viene in rilievo lo specifico principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 7488/2011), secondo cui "La pronunzia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un mero errore percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di evocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; che, pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in