Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15318/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39184/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la senten za emessa dal Tribunale di Trapani, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imr: utato era stato condannato per il reato di cui all'art 595 cod.pen.

Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicar lente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2025 nell'interesse del ricorrente — in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. e che comunque tale memoria non contiene argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di k gge e vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova e che contesta la alutazione del Tribunale circa le testimonianze raccolte - è inammissibile per due ragioni.

In primo luogo, va osservato che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale de decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace.

Basti qui rimarcare che la pronun la avversata è stata emessa dopo l'introduzione — a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entra a in vigore del d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e iell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronur ciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i notivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275 557).

In secondo luogo il ricorso pretenderebbe un nuovo vaglio delle risultanz?, probatorie, il che trova ostacolo nel fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentitc invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valut; zione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legi timità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione c elle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazic:ne; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi c i fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diver ;i parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormer te plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice d !I merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/20. 5, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 di I 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce la prescrizione del reato - è parimenti inammissibile, 1) perché il reato, con i 742 giorni di sospensioni che si sono determinati, si prescrive 1'8 gennaio 2027; 2) anche senza considerare dette sospensioni, il reato si sarebbe prescritto il 27 dicembre 2024, quindi dopo la sentenza di appello, il che avrebbe comunque impedito di rilevarla, dal momento che il ricorso è inammissilile e, quindi, il rapporto impugnatorio non si è proprio costituito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spt se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 marzo 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39184/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la senten za emessa dal Tribunale di Trapani, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imr: utato era stato condannato per il reato di cui all'art 595 cod.pen. Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicar lente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo 2025 nell'interesse del ricorrente — in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. e che comunque tale memoria non contiene argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di k gge e vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova e che contesta la alutazione del Tribunale circa le testimonianze raccolte - è inammissibile per due ragioni. In primo luogo, va osservato che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale de decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronun la avversata è stata emessa dopo l'introduzione — a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entra a in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e iell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronur ciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i notivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275 557). In secondo luogo il ricorso pretenderebbe un nuovo vaglio delle risultanz?, probatorie, il che trova ostacolo nel fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentitc invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valut; zione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legi timità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione c elle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazic:ne; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi c i fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diver ;i parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormer te plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice d !I merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/20. 5, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 di I 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce la prescrizione del reato - è parimenti inammissibile, 1) perché il reato, con i 742 giorni di sospensioni che si sono determinati, si prescrive 1'8 gennaio 2027; 2) anche senza considerare dette sospensioni, il reato si sarebbe prescritto il 27 dicembre 2024, quindi dopo la sentenza di appello, il che avrebbe comunque impedito di rilevarla, dal momento che il ricorso è inammissilile e, quindi, il rapporto impugnatorio non si è proprio costituito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spt se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025