CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello (Ce) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Napoli sostituiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare disposta con l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermandola, invece, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti indagati con riguardo a delitti di cui agli artt. 73 (capi 2-47) e 74 (capi lA e 1B, quest'ultimo quanto al solo [OSCURATO:PERSONA]), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione tutti gli indagati, deducendo i seguenti motivi: - difetto di motivazione con riferimento al delitto di cui all'art. 74, citato. L'ordinanza sarebbe carente di motivazione con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, contestata dalla difesa in termini oggettivi e psicologici anche con una memoria depositata a sostegno della richiesta di riesame; - lo stesso difetto di motivazione riguarderebbe poi l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990: l'ordinanza, infatti, non terrebbe conto del modo di agire assai approssimativo dei presunti sodali, della loro disorganizzazione, dell'assenza di una cassa comune, oltre che di una base logistica, della mancanza di scorte di stupefacenti, della limitata disponibilità di denaro; - il vizio di motivazione, ancora, riguarderebbe la posizione apicale riconosciuta in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I due, infatti, si sarebbero certamente resi responsabili di cessioni di stupefacenti, ma non avrebbero aderito ad alcuna organizzazione, né in essa ricoperto un ruolo di vertice, tanto che avrebbero provveduto anche all'attività di spaccio, evidenza di una chiara parità di condizione rispetto ai pusher; - il vizio della motivazione, di seguito, riguarderebbe le figure di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali non emergerebbero invero gravi indizi di colpevolezza, né, peraltro, alcuna esigenza cautelare. Al più, si potrebbero configurare episodi di piccolo spaccio, sussumibili nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; - infine, è contestato il vizio di motivazione, ritenuta apparente, quanto all'esposizione ed all'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari, espresse con argomenti che si dicono privi di autonomia, clausole di stile e frasi apodittiche, tali da non dar contezza alcuna delle ragioni a fondamento della decisione. 2La difesa ha depositato note di udienza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo, innanzitutto, alla fattispecie associativa oggetto del primo motivo, non può essere affatto condivisa la carenza motivazionale che i ricorrenti denunciano, sotto il profilo tanto materiale quanto psicologico: dalla lettura dell'ampia e strutturata ordinanza, infatti, emerge una più che articolata ricostruzione delle due strutture associative contestate e riscontrate, e dei loro caratteri, con relative fonti investigative, così da individuare con argomento del tutto adeguato e solido i gravi indizi di colpevolezza dei capi lA e 1B (quest'ultimo limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse). 4.1. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato, innanzitutto per il primo dei due sodalizi, l'esistenza di una stabile intesa tra gli indagati, con oggetto la consumazione di un numero indeterminato di delitti in materia di stupefacenti, e con la predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur rudimentale, all'interno della quale era comunque possibile individuare una precisa ripartizione di ruoli e di compiti. Ancora, il Tribunale, confermando l'ordinanza genetica, ha sottolineato che l'associazione era ripartita in due articolazioni: l'una, diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva della collaborazione dei genitori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), oltre che della sorella Ester, ed aveva ad oggetto prevalentemente l'acquisizione e lo spaccio di cocaina; l'altra, diretta ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] (cugino di [OSCURATO:PERSONA]), che si avvaleva di [OSCURATO:PERSONA] e di altri, e trattava hashish. 4.2. Analoghi gravi indizi di colpevolezza, poi, sono stati individuati con riguardo alla seconda associazione contestata (capo 1B), diretta ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto qui rileva, con partecipe [OSCURATO:PERSONA]: le relative considerazioni (pagg. 88-97), peraltro, non sono state affatto richiamate nei ricorsi, che, pertanto, mancano di un effettivo e necessario confronto argomentativo con la motivazione impugnata. 4.3. Di seguito, il Tribunale ha evidenziato che i due sodalizi, sebbene autonomi, si rifornivano dallo stesso soggetto, [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, acquistavok lo stupefacente da tale [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Ancora, ad ulteriore conferma di un più che adeguato impianto motivazionale, l'ordinanza impugnata ha evidenziato plurimi elementi tipici del delitto di cui all'art. 74 in esame, tra i quali (pag. 77) la costanza e la continuità dei rapporti illeciti tra i soggetti coinvolti nei singoli episodi criminosi, la pluralità 3di condotte realizzate, la finalizzazione dei contatti alla consumazione dei reati, l'utilizzo di un linguaggio codificato, la ripartizione dei ruoli, l'identità del luogo di occultamento delle sostanze e del modus operandi. Il Tribunale, di seguito, ha specificato i relativi e numerosi riscontri investigativi, individuati, peraltro, non solo in numerosissime intercettazioni (che il provvedimento menziona), ma anche in molteplici attività di sequestro di stupefacente, elencate alle pagg. 19-20. 4.5. Ebbene, tutti questi ampi ed articolati argomenti risultano completamente estranei ai ricorsi, che non li citano affatto e non instaurano con gli stessi alcuna relazione critica, così evidenziando la manifesta inammissibilità della prima doglianza. 5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto al secondo motivo, che contesta ancora il difetto di motivazione, questa volta con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, della quale - secondo l'impostazione difensiva - sussisterebbero elementi indicativi. 5.1. L'ordinanza impugnata, infatti, anche sul punto risulta sostenuta da un più che adeguato e solido argomento, nuovamente estraneo ad ogni contestazione nei ricorsi qui in esame. 5.2. Neppure una considerazione, infatti, è spesa sullo specifico passaggio del provvedimento (pagg. 83-86) che, muovendo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte sull'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'ad 73, stesso decreto, e sui relativi caratteri, ne ha riscontrato la palese assenza nella vicenda in esame. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che i singoli atti di spaccio realizzati dal sodalizio non consentivano - almeno in questa fase cautelare - di individuare alcuna ipotesi di lieve entità, alla luce, tra l'altro: a) di una "frenetica successione di un numero elevatissimo di condotte di spaccio in un ampio arco temporale", oltre che della loro direzione ad una indeterminata clientela; b) dell'utilizzo di modalità particolarmente adatte alla diffusione capillare della droga e ad evitare possibili controlli; c) dei peculiari accorgimenti adottati; d) dell'accertata capacità di far fronte contestualmente alle richieste di più acquirenti; e) dell'ampia disponibilità dimostrata negli approvvigionamenti (con acquisti e forniture pressoché giornalieri); f) dei profitti ottenuti, per decine di migliaia di euro. 5.3. In ordine a tutti questi argomenti, si ribadisce, i ricorsi non spendono alcuna parola. 6. Le medesime impugnazioni, di seguito, risultano inammissibili anche con riguardo al terzo motivo, che concerne il riconosciuto ruolo di promotore/organizzatore quanto ad [OSCURATO:PERSONA], e quello di organizzatore quanto a [OSCURATO:PERSONA]: la comune censura, infatti, si sviluppa lungo una linea di puro merito, evidentemente inammissibile nel giudizio di legittimità, con la quale 4si sostiene che i due ricorrenti certamente avrebbero compiuto cessioni di stupefacenti, ma non avrebbero mai ricoperto il ruolo apicale loro contestato, emergendo, piuttosto, una condizione di parità rispetto ai pusher. Con questo argomento, dunque, si sollecita la Corte di cassazione ad operare una valutazione di fatto, concernente il materiale investigativo, che di certo non è consentita. 6.1. Il carattere inammissibile di questa doglianza, inoltre, deriva ancora dal mancato confronto con l'ordinanza impugnata, che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due ricorrenti, anche con riguardo al ruolo che si contesta da loro ricoperto all'interno dell'associazione: sul punto, il Tribunale ha richiamato plurimi elementi investigativi, prevalentemente di natura intercettiva, offrendone una ragionata lettura anche con riguardo ai singoli reati fine, così ancora riportando un ampio ed articolato novero di elementi che consentiva di riscontrare, in questa fase cautelare, un ruolo apicale in capo ad entrambi gli indagati in oggetto, nei termini contestati. Esattamente, non ruoli intercambiabili, meramente esecutivi, ma "una funzione di fulcro, esercitando poteri gestionali, curando l'impiego razionale delle risorse, reperendo i mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso." 7. Per le stesse ragioni appena richiamate, i ricorsi debbono essere poi dichiarati inammissibili anche sul quarto motivo, che riguarda i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Anche in questo caso, infatti, la comune censura si sviluppa lungo evidenti e non consentite linee di merito, volte a sottoporre a questa Corte la rivalutazione del materiale investigativo, al riguardo richiamando il contenuto di captazioni, le modalità di custodia del denaro, l'assenza di contatti con i sodali ed altri argomenti propri del solo giudice della cognizione cautelare. 7.2. Le stesse considerazioni difensive, peraltro, non si pongono - come invece dovuto - in ragionato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che anche in ordine a questi tre ricorrenti ha sviluppato una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti atti di indagine e priva di illogicità manifesta, peraltro affrontando partitamente i singoli capi di imputazione loro contestati, e riportando per ciascuno gli esiti di indagine, sempre con particolare ampiezza. 8. I ricorsi, infine, risultano del tutto inammissibili anche sulla quinta comune censura proposta, che deduce la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e cbis, cod. proc. pen. La questione sollevata - mancanza di un'autonoma valutazione degli elementi sottoposti - emerge come generica, priva di un effettivo e concreto argomento, specie laddove invita a "confrontare la richiesta cautelare con l'ordinanza impugnata", senza tuttavia individuare alcun specifico passaggio dell'una o dell'altra. 59. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente rti1co Meng ni Al t 3 0 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doil. ssa,E1isab,etta Arrabito 6