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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08213/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 26 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 23 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al rigetto di rinnovazione dell'istruttoria invocata nell'atto di appello, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti, alle pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata, ha ampiamente evidenziato le ragioni della non assoluta necessarietà della rinnovazione istruttoria, e dunque la non decisività della prova, offrendo una motivazione priva dei vizi lamentati dal ricorrente; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con corrette valutazioni giuridiche (sul punto, si vedano le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha individuato gli elementi da cui emergeva con tutta evidenza il contributo dell'imputato alla realizzazione in concorso della rapina), peraltro deducendo mere doglianze in punto di fatto, non sindacabili in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 26 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 23 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al rigetto di rinnovazione dell'istruttoria invocata nell'atto di appello, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che difatti, alle pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata, ha ampiamente evidenziato le ragioni della non assoluta necessarietà della rinnovazione istruttoria, e dunque la non decisività della prova, offrendo una motivazione priva dei vizi lamentati dal ricorrente; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con corrette valutazioni giuridiche (sul punto, si vedano le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha individuato gli elementi da cui emergeva con tutta evidenza il contributo dell'imputato alla realizzazione in concorso della rapina), peraltro deducendo mere doglianze in punto di fatto, non sindacabili in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris