CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- [OSCURATO:PERSONA];- intimato-avverso la sentenza n. 807/2022 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,depositata il 26/10/2022 R.G.N. 100/2022;Numero registro generale 9327/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 16389/2026Data pubblicazione 26/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], funzionario direttivo presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA],agiva in giudizio per chiedere l’inserimento nella base di calcolodell’indennità di fine servizio della retribuzione di posizione percepita qualeResponsabile di Area.2. Il Tribunale rigettava la domanda.3. La Corte d’appello di Messina accertava che la “retribuzione diposizione” era effettivamente stata percepita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] “in manierafissa e continuativa per anni” e che la stessa era stata conteggiata ai finidella determinazione del trattamento pensionistico; tuttavia, ne escludevail computo ai fini del calcolo della indennità di fine sevizio.[OSCURATO:PERSONA]. 2 dicembre 2020, n. 27547 e l’interpretazionerestrittiva degli emolumenti menzionati dall’art. 11 comma 5 legge152/1968.4. Per la Cassazione della sentenza di appello ricorre il [OSCURATO:PERSONA] con unmotivo.5. Il Comune e l’INPS sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 4,comma 1, della legge 152/1968, dell’art. 11, comma 5, della legge152/1968, dell’art. 49, 1 comma, lett. f) del CCNL enti locali del14.09.2020 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).Deduce di aver percepito la “retribuzione di posizione in maniera fissae continuativa per anni”.Rileva che l’emolumento per cui si dibatte è previso e disciplinato agliartt. 8, 9 e 10 del CCNL enti locali del 31.03.1999 e mira a remunerare[art. 8 lett. a) del CCNL 31.03.1999)] “lo svolgimento di funzioni didirezione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzateda elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa”.Numero registro generale 9327/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 16389/2026Data pubblicazione 26/05/2026Assume che, proprio in virtù di tale funzione, l’art. 49 lett. f) del CCNLenti locali del 14.09.2000 espressamente prevede che tale emolumentodebba prendersi a base per la liquidazione del trattamento di finerapporto.2. Il motivo è infondato.Questa Corte ha già da tempo chiarito, con riguardo alla posizione deidirigenti, che, ai fini della determinazione dell’indennità premio di fineservizio, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neancheove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivodel lavoratore, giacché l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientrafra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 5, dellalegge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dellostipendio nel senso adoperato da tale norma (v. Cass. n. 30993/2019).È stato, in particolare, affermato (ex aliis, Cass., n. 27547/2020;Cass., n. 1156/2017; Cass., n. 18999/2010; Cass. n. 15906/2004; Cass.n. 9901/2003; Cass. n. 681/2003; Cass., SU, n. 3673/1997) che laretribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali sicommisura, a norma dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968, l’indennitàpremio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmentemenzionati dall’art. 11, comma 5, della legge citata; si tratta di unaelencazione tassativa e nella quale la dizione “stipendio o salario” richiedeuna interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto dispecifica.L’indicata giurisprudenza si è occupata specificamente della posizionedei dirigenti.Il principio è stato tuttavia ribadito anche con riferimento ai dipendentinon dirigenti, quale è il ricorrente (v. la recente Cass. 9617/2025).Si è, infatti, richiamato l’orientamento della Sezione Lavoro di questaCorte (Cass. n. 18999/2010; Cass. n. 3833/2012; Cass. n. 10160/2001;Cass. n. 681/2003; Cass. n. 9901/2003), secondo il quale la retribuzionecontributiva cui si commisura la indennità premio di servizio, a normaNumero registro generale 9327/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 16389/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’art. 4 della legge 8 n. 152 del 1968 è costituita solo dagli emolumentitestualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge citata, la cuielencazione ha carattere tassativo e il riferimento della quale allo stipendioo salario richiede una interpretazione restrittiva, alla luce della specificamenzione, come esclusivi componenti di tale voce, degli aumenti periodicidella tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.Quanto all’inserimento, all’art. 49 del CCNL del 14 settembre 2000,della retribuzione di posizione tra gli emolumenti utili ai fini della base dicalcolo del trattamento di fine rapporto, deve osservarsi che lagiurisprudenza di questa Corte ha affermato che i contratti collettivi, salvoche non siano a tanto abilitati da specifiche disposizioni di legge, nonpossono in alcun modo disporre o comunque modificare i rapportiprevidenziali, distinti dai rapporti di lavoro, intercorrenti tra soggettidiversi e disciplinati da norme legali inderogabili (Cass. n. 1063/2008).Questa Corte di legittimità ha anche rilevato che l’art. 2 della legge n.335 del 1995 ha previsto che «per i lavoratori assunti dal 1.1.1996 alledipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decretolegislativo 3.2.1993 n. 29 i trattamenti di fine servizio, comunquedenominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 c.c. inmateria di trattamento di fine rapporto» (comma 5); «la contrattazionecollettiva nazionale, in conformità alle disposizioni del titolo III del decretolegislativo 3.2.1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,definisce, nell’ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, lemodalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento aiconseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva delpersonale di cui al medesimo comma» (comma 6); «la contrattazionecollettiva nazionale, nell’ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, aisensi del comma 6, le modalità per l’applicazione, nei confronti deilavoratori già occupati alla data del 31.12.1995, della disciplina in materiadi trattamento di fine rapporto» (comma 7).Numero registro generale 9327/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 16389/2026Data pubblicazione 26/05/2026Pertanto, solo per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996 èprevisto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo ledisposizioni del codice civile, con conseguente superamento della strutturaprevidenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicistica; percontro, in relazione ai lavoratori già in servizio al 31.12.1995 (fra i quali vacompreso il ricorrente) è demandata alla contrattazione collettiva soltantola definizione delle modalità applicative della disciplina e la nuovaregolamentazione della materia, destinata a superare la previgentedisciplina (ex art. 72, comma 3, d.lgs. n. 29 del 1993, ora trasfusonell’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001) va riferita ad un interventodi modifica complessivo del quadro normativo e non a meri interventispecifici su alcuni punti, quali l’inclusione di specifiche voci retributive nelcalcolo del trattamento di fine servizio.Ne consegue che la indennità di posizione, pur ricompresa dallacontrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, non vacomputata nella liquidazione della indennità premio di servizio, in quantovoce non indicata dal detto comma 5 dell’art. 11.3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.4. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva.5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Numero registro generale 9327/2023Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 16389/2026Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi