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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 42250/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 03/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 23/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007 (più grave) ed altro.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'; la prova si fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa ottenute all'esito delle contestazioni dibattimentali, non utilizzabili come prova di reità. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale è stata considerata la recidiva con riferimento a fatti posteriormente commessi.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, la specifica questione delle modalità di ricostruzione della vicenda da parte della persona offesa (e cioè dell'utilizzo o meno delle contestazioni dibattimentali e dell'esito di queste) non ha formato oggetto di specifico motivo d'appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Peraltro, la riconducibilità all'imputata dei prelevamenti e delle spese effettuati con il bancomat dell'imputata è stata desunta da molteplici elementi, non considerati dal ricorso.

Quanto al secondo motivo, l'argomento è aspecifico; il fatto che l'imputata anche dopo i fatti di causa abbia commesso ulteriori delitti non esclude che ne avesse commessi antecedentemente, aspetto peraltro non contestato in appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 nsigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]ifANO FIL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 03/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 23/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007 (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'; la prova si fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa ottenute all'esito delle contestazioni dibattimentali, non utilizzabili come prova di reità. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale è stata considerata la recidiva con riferimento a fatti posteriormente commessi. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la specifica questione delle modalità di ricostruzione della vicenda da parte della persona offesa (e cioè dell'utilizzo o meno delle contestazioni dibattimentali e dell'esito di queste) non ha formato oggetto di specifico motivo d'appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Peraltro, la riconducibilità all'imputata dei prelevamenti e delle spese effettuati con il bancomat dell'imputata è stata desunta da molteplici elementi, non considerati dal ricorso. Quanto al secondo motivo, l'argomento è aspecifico; il fatto che l'imputata anche dopo i fatti di causa abbia commesso ulteriori delitti non esclude che ne avesse commessi antecedentemente, aspetto peraltro non contestato in appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 nsigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]ifANO FIL