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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22580/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA( dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in base all'accordo proposto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in quella di anni uno, mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis cod. pen., 132 e 133 cod. pen. 2.

Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., (introdotta dall'art. 1, comma 62, della

I. 23 giugno 2017, n. 103), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.

Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano a motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione»).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo stabilire in misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore res.dente [OSCURATO:PERSONA] ni Serrao /14-4 O 51

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA( dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in base all'accordo proposto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in quella di anni uno, mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis cod. pen., 132 e 133 cod. pen. 2. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., (introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano a motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione»). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo stabilire in misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore res.dente [OSCURATO:PERSONA] ni Serrao /14-4 O 51
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