CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 34757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via di Pietralata n. 320 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2684, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.5.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava il 18.9.2010, a [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di accertamento n. T9505A102638 e n. T9505A102659, aventi ad oggetto l'Irpef in relazione agli anni 2005 e 2006. La contribuente risultava essere una casalinga convivente con il marito, imprenditore, e due figli. L'Amministrazione finanziaria procedeva all'accertamento sintetico del reddito, prendendo in considerazione: un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] del 2003; una villa in Renate, costruita proprio in quegli anni e consegnata il 9.10.2006; ed una casa vacanze a Valturnanche, venduta il 9.6.2005. 2. La contribuente impugnava con separati ricorsi gli atti impositivi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, e proponeva contestazioni di legittimità e merito. [OSCURATO:PERSONA] riuniva i ricorsi e li respingeva, ritenendo che la ricorrente non avesse assicurato la prova documentale relativa alla provenienza delle somme necessarie ad assicurare la provvista per l'acquisto ed il mantenimento dei beni. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, rinnovando le proprie censure. Il giudice dell'appello rigettava il ricorso e confermava la decisione di primo grado. 4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a sei motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle entrate. La ricorrente ha quindi depositato memoria, informando di avere aderito a definizione agevolata della controversia, ed ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell'appello, avendo violato il disposto di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in conseguenza della omessa pronuncia circa la contestazione relativa all'insussistenza dei presupposti di applicabilità dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. 2. Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione dell'art. 2729 cod. civ., e dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Ctr errato nel riparto dell'onere probatorio. 3. Con il terzo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente critica la nullità della sentenza del giudice dell'appello per aver violato i "principi espressi dagli artt. 112, 115 e 101 c.p.c.; introduzione di elementi di fatto e di indagine ultronei agli A.A.; violazione del principio dispositivo; violazione del principio del contraddittorio" (ric., p. 11), perché il thema decidendum degli avvisi di accertamento atteneva esclusivamente agli anni 2005 e 2006, mentre la Ctr ha preso in considerazione l'intera spesa sostenuta per l'acquisto della villa e non solo la parte di spesa attribuibile a quegli anni. 4. Mediante il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente lamenta la violazione dell'art. 36, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Ctr erroneamente affermato che la tracciabilità dei movimenti finanziari è "condizione necessaria, ma non sufficiente, per dimostrare la capacità economica della contribuente. Occorre infatti altro" (ric., p. 16).5. Con il quinto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la nullità della sentenza per la "assoluta illogicità della motivazione. Vizio di nullità ex art. 132 c.p.c." (ric., p. 20), perché la contribuente ha dimostrato la legittima disponibilità delle somme sborsate per finanziare gli incrementi patrimoniali contestati. 6. Mediante il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione del d.lgs. n. 546 del 1992 in conseguenza della "mancata rideterminazione della pretesa impositiva alla luce delle risultanze processuali" (ric., p. 25). 7. Non ricorrono le condizioni perché si proceda all'esame dei motivi di ricorso. La ricorrente ha infatti depositato documentata istanza con la quale chiede la pronuncia di estinzione del giudizio per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. La contribuente, in particolare, ha allegato: copia dell'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con prova della consegna della Pec presso Equitalia servizi di riscossione Spa (n. identificativo 64060039); il calcolo degli oneri effettuato dall'esattore (prot. 2017 - EQUIDR - 1606187, del 1°.6.2017); nonché copia del bollettino di versamento con il quale ha provveduto al versamento del dovuto. 7.1. La contribuente ha quindi depositato prova della notifica all'Agenzia delle entrate, effettuata a mezzo Pec il 6.4.2022, dell'istanza di cessazione della materia del contendere e della documentazione di cui innanzi. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. 8. In materia di spese di lite occorre confermare il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "rado" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese", Cass. sez. V, 27.4.2018, n. 10198. 8.1. Non è dovuto il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. sez. VI-V, ord. 7.6.2018, n. 14782). La Corte P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ìn conseguenza della cessazione della mater