CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso la ordinanza emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata respinta l'istanza volta ad ottenere la caducazione della misura cautelare applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui all'art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il difensore, prima dello svolgimento dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., aveva eccepito la nullità dello stesso in quanto la notifica dell'avviso di fissazione era avvenuta in ritardo/ con conseguente impossibilità per il difensore di prendere visione degli atti. [OSCURATO:PERSONA], come detto, ha respinto l'eccezione e la conseguente richiesta di nullità della misura cautelare. il Tribunale del riesame, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato tale decisione. 2. Contro l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi, 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità dell'interrogatorio di garanzia per omesso avviso al difensore di fiducia. Secondo il Tribunale doveva ritenersi valido e tempestivo l'avviso della fissazione dell'interrogatorio di garanzia effettuato ai due difensori di fiducia nominati dal [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto i difensori erano stati posti nelle condizioni di intervenire. In realtà, obietta il ricorrente, la notifica al codifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. era stata rinnovata, in quanto l'atto notificato inizialmente non recava l'indicazione del suo nome e del suo ruolo di codifensore di [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia la rinnovazione non era avvenuta in tempo utile, in quanto era stato garantito al difensore solo il tempo di presenziare, ma non anche tt; svolgere attività prodromica e preparatoria rispetto alla incombenza. L'ordinanza del Tribunale, nell'escludere la sussistenza di una nullità generale a regime intermedio, sarebbe, dunque, incorsa in una macroscopica violazione di legge. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto congruo il termine di un'ora fra la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio al difensore di fiducia nominato e l'espletamento di tale atto. Il difensore ribadisce che l'interrogatorio di garanzia rappresenta un momento essenziale per consentire all'indagato un immediato confronto con il giudice. La tempestività dell'avviso al difensore non è 2mero orpello procedurale bensì conditio sine qua non per l'esercizio di un'adeguata difesa. Se è vero che la difesa può chiedere sempre la dilazione dell'interrogatorio occorre pur sempre rispettare il termine inderogabile di cui all'art. 294 cod. proc. pen.. Nel caso di specie il preavviso di circa un'ora aveva palesemente compresso il diritto di difesa, rendendo illusoria la partecipazione del difensore. Ne consegue che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto di fissazione dell'interrogatorio e degli atti ad esso successivi ai sensi degli artt. 178 lett. c), 180 e 294 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato, in quanto infondati i motivi, entrambi incentrati sulla pretesa caducazione della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della nullità dell'interrogatorio di garanzia. 2. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione detdedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092) emerge: - che a seguito della esecuzione della ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato difensori di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - che era stato fissato l'interrogatorio di garanzia per la data del 22 luglio 2025 alle ore 9.30 presso il Tribunale di Catanzaro con videocollegamento dalla casa circondariale: l'avviso dell'interrogatorio era stato notificato al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] alle ore 9.40 del 21 luglio 2025; - che, dopo che per le vie brevi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto rilevare che l'atto a lui notificato non recava l'indicazione del suo nome come codifensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 22 luglio 2025, all'udienza, l'interrogatorio era stato differito, con ordinanza dettata a verbale, al giorno successivo, 23 luglio 2025, ore 10: nel verbale si dà atto che era presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e altro difensore come sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; il verbale con la data del rinvio era stato notificato nella stessa mattinata ad entrambi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]; - che all'udienza ex art. 294 cod. proc. pen. del 23 luglio 2025 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la nullità dell'interrogatorio "per omessa tempestiva comunicazione dell'avvenuta nomina come difensore del sig. [OSCURATO:PERSONA] con impossibilità di prendere tempestiva cognizione degli atti ed esercitare il proprio mandato difensivo"; il Gip aveva respinto l'eccezione dando atto che il giorno 321 luglio era stata effettuata la notifica del decreto di fissazione dell'interrogatorio ai due difensori, anche se l'avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non conteneva la menzione del suo nome come difensore nominato e che l'interrogatorio era stato così rinviato al giorno successivo con nuova notifica ad entrambi i difensori. Indi era stato effettuato l'interrogatorio di garanzia e [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della facoltà di non rispondere. 3. Il Tribunale, nel rigettare l'appello, ha rilevato che deve ritenersi valido e tempestivo l'avviso di interrogatorio di garanzia che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire eventualmente a mezzo di un sostituto o di chiedere che l'atto sia differito per il tempo necessario ad assicurare la sua presenza: nel caso di specie la regolarizzazione della notifica era avvenuta in tempo utile a consentire la partecipazione del codifensore all'interrogatorio di garanzia celebrato il 23 luglio 2025 nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 294 cod. proc. pen. La decisione adottata non si presta alle censure dedotte. 3.1. L'art. 294 comma 4 cod. proc. pen. prevede: "al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso di compimento dell'atto". In linea generale, la Corte di legittimità ha chiarito che la ristrettezza del termine intercorrente tra avviso e compimento dell'atto, quale possibile causa della lesione del diritto di difesa, deve essere valutata in ragione della particolare funzione dell'atto di garantire l'immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice della cautela: si dovrà verificare se, nel caso concreto, il difensore abbia avuto la effettiva possibilità di esercitare il suo mandato, tenendo conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti (Sez. 5 n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282466 - 01; Sez. 2 n. 26343 del 24/07/2020, Rv. 279652). 3.2. Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale, l'avviso dell'interrogatorio è stato comunicato al difensore con congruo anticipo e non può, dunque, essere ravvisata alcuna lesione del diritto di difesa. Il difensore, infatti, aveva ricevuto l'avviso dell'interrogatorio; l'udienza per l'espletamento dell'atto era stata poi rinviata, su sua sollecitazione, dal 22 luglio al 23 luglio ed egli era stato notiziato della nuova data sia attraverso il sostituto processuale presente all'udienza, sia attraverso una nuova notifica effettuata lo stesso 22 luglio. 4Il ricorrente con i motivi in esame assume ché l'avviso debba essere comunicato 24 ore prima della celebrazione dell'interrogatorio, senza considerare che, da un lato, l'art. 294 cod. proc. pen. prevede solo che dell'atto sia dato "tempestivo avviso" e, dall'altro, che, comunque, secondo la ricostruzione del fatto processuale riportata, l'avviso era stato in concreto notificato nel rispetto del termine invocato. Insiste, inoltre, nel ribadire che nel caso di specie la difesa non era stata in condizione di esaminare gli atti processuali, a fronte del fatto che fra il primo avviso, pur incompleto, e l'espletamento dell'interrogatorio erano passati due giorni. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Gli atti devono essere mandati in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M