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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 12667/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] SantisRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gupdel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in accoglimento del concordato sulla penaproposto dalle parti, riduceva ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multala pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazionedell’art. 133 cod.pen.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

Questa Corte hain più occasioni chiarito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che noncomportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzionedeflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02; Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola,Rv. 279504 – 01).3.1 Nella specie non constano profili di illegalità della sanzione sicché il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] SantisRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gupdel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in accoglimento del concordato sulla penaproposto dalle parti, riduceva ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multala pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazionedell’art. 133 cod.pen.3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte hain più occasioni chiarito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenzaemessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che noncomportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzionedeflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02; Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola,Rv. 279504 – 01).3.1 Nella specie non constano profili di illegalità della sanzione sicché il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris