CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 32584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serffite le conclusioni del PG, Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 ottobre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Messina, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 20 settembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di cui al periodo dal 20 dicembre 2021 al 19 giugno 2022 e ha dichiarato l'inammissibilità della medesima richiesta con riferimento ai semestri di cui al periodo dal 25 gennaio al 14 aprile 2018, dal 26 agosto al 14 novembre 2011, dal 30 ottobre 2013 al 20 luglio 2014 e dal 24 febbraio al 17 agosto 2017. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che Stramandino avesse avuto la volontà di sottrarsi alle prescrizioni a lui imposte. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe dichiarato la parziale inammissibilità della richiesta, senza considerare che la pena fosse stata espiata di fatto senza soluzione di continuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. A tal fine, giova evidenziare che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere un'effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). La giurisprudenza di legittimità, poi, ha avuto modo di chiarire che non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825), come avvenuto nel caso di specie. Stramandino, infatti, risulta scarcerato dalla Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per espiazione pena alla data del 16 gennaio 2023. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenut