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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 27571/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4289-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SRL - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 777/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Fermo, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, premessa che: a) nella gestione di una stazione di rifornimento ESSO, sita in Fermo, aveva intrattenuto rapporti con la convenuta consistiti nella fornitura di carburante per i suoi automezzi; b) in virtù degli accordi intervenuti tra le parti, la stessa attrice provvedeva a rimettere fatture con allegati i talloncini attestanti i litri di carburante erogati, sottoscritti dai conducenti dei veicoli, che venivano pagate dopo tre mesi dall'inoltro, a seguito dei regolari controlli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; c) quest'ultima, con raccomandata dell'ottobre 2010, aveva contestato l'indebito relativo a fatture già pagate per forniture effettuate nel periodo 1.12.2009-15.09.2010, adducendo gravi discordanze tra i litri di carburante fatturati e quelli effettivamente erogati e chiedendo la restituzione della somma di euro 61.509,18, propose azione di accertamento negativo della pretesa creditoria della convenuta, chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'insussistenza di una sua situazione debitoria, nella somma indicata di euro 61.509,18 e/o in altra diversa somma.

Si costituì la convenuta resistendo alla domanda; dedusse che, a seguito dei controlli incrociati effettuati, aveva deciso di considerare dovuti i soli corrispettivi risultanti dalle bollette bianche (presentate dall'attrice insieme alle fatture) che trovavano corrispondenza nelle Ric. 2021 n. 04289 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- proprie bollette gialle che rimanevano attaccate ai bollettari in uso agli autisti (le quantità di carburante erogate venivano annotate su bollettari in tre esemplari autoricalcanti di diversi colori - bianco, azzurro e giallo - sottoscritti dall'autista del momento, che conservava i bollettari e, una volta esauriti i fogli, li consegnava agli uffici amministrativi per la verifica dei consumi fatturati dall'attrice sulla base dei foglietti di colore bianco e azzurro) e di avanzare richiesta di restituzione dell'indebito per euro 61.509,18, bloccando nel contempo i pagamenti per le successive forniture, pari ad euro 51.961,89.

Agendo anche in via riconvenzionale, la convenuta concluse per l'accertamento del proprio credito di euro 61.509,18 e del credito dell'attrice di euro 51.961,89 e, operata la compensazione dei contrapposti crediti, per la condanna dell'attrice al pagamento, in suo favore, della somma di euro 9.547,29 o di altra diversa somma che fosse risultata in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne di essere autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], che, all'epoca dei fatti si occupava, in qualità di pompista, di rifornire gli automezzi della [OSCURATO:PERSONA], per essere dallo stesso tenuta indenne e manlevata, in caso di accoglimento della domanda della convenuta, da qualsiasi esborso. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, dedusse la propria assoluta estraneità alle vicende di causa, chiarendo di aver lavorato per l'attrice con la qualifica di apprendista pompista dal 17.9.2007 al 28.10.2010, giorno in cui si era dimesso per aver ricevuto un'offerta di lavoro più vantaggiosa, e di aver rifornito di carburante gli automezzi dell'attrice senza occuparsi di questioni di carattere amministrativo-contabile.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 16/25.03.15, all'esito dell'espletata istruttoria, accertò il credito della [OSCURATO:PERSONA] per i pagamenti indebiti riferiti al periodo 1.03-2.09.2010, per euro Ric. 2021 n. 04289 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -3- 58.799,32 e, operata la compensazione con il credito maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per i consumi del periodo successivo, condannò la società attrice al pagamento della somma di euro 6.837,43; rigettò la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condannò l'attrice a rifondere alla convenuta e al terzo le spese del giudizio e pose a suo carico le spese della CTU.

Avverso la sentenza del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propose atto di appello, del quale gli appellati, costituendosi con distinte comparse, chiesero il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] propose, a sua volta, appello incidentale.

Nel corso del giudizio di secondo grado il Patria produsse copia di un atto di transazione intervenuto con l'originaria attrice in data 6.03.2016, con cui erano state definite tutte le vertenze in corso tra dette parti, e chiese di essere estromesso dal giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 777/2020, pubblicata in data 23.07.2020, rigettò l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condannò l'appellante a corrispondere sulla somma dovuta gli interessi legali dalla domanda al saldo e a rifondere all'appellata le spese sostenute per quel grado; dichiarò cessata tra le parti la materia del contendere relativamente al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Patria e compensò tra queste parti integralmente le spese processuali.

Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] Energia S.r.I - [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Ric. 2021 n. 04289 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -4- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Eccezione di incostituzionalità della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - riguardante l'istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d'appello -, in relazione agli artt. 3, 25 Cost., art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.

Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 51 58 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4», la ricorrente, come dalla stessa sintetizzato (v. ricorso p. 2), sostiene che «Nella legge istitutiva del giudice ausiliare della Corte d'appello non emergerebbero le ragioni eccezionali e i limiti temporali che la Corte Costituzionale evidenziò per le supplenze dei magistrati onorari nei collegi del Tribunale con le pronunce nn. 99/1964, 156/1963 e 103/1998.

Non vi è pertanto un rimedio eccezionale, bensì una misura strutturale per colmare vacanze d'organico.

In tal modo sarebbe stato violato l'art. 106 Cost., comma 2, riguardo ai giudici singoli.

Inoltre, stante la sussistenza di limiti per le cause da assegnare ai giudici onorari in Tribunale, sarebbe violato anche l'art.3 Cost., comma 2, rispetto alle cause d'appello».

In particolare, la ricorrente, premesso che relatore ed estensore della sentenza impugnata risulta essere l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pone la questione di costituzionalità indicata nella rubrica del mezzo e sostiene che la presenza di giudici estranei all'ordine giudiziario in collegi dedicati al controllo dell'operato dei giudici di primo grado provocherebbe «la totale abdicazione dei principi della garanzia della terzietà, dell'indipendenza e della professionalità dell'organo giudicante, nonché del giusto processo e del giudice naturale (art.111 e 25 Cost.)» e che l'irragionevolezza della normativa che prevede Ric. 2021 n. 04289 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -5- tale presenza, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, verrebbe dimostrata pure «dalla "dissonanza" con l'art,. 43 bis ord. giud., comma 3, lett. b, con il D.Lgs. n. 116 del 2017 e con la risoluzione 16 luglio 2008 del CSM, "che pongono limiti delle cause da assegnare" ai giudici onorari del Tribunale»; assume che gli ausiliari sono inseriti nei collegi delle Corti di appello «"senza alcuna previsione di limiti di competenza o per materia o per valore" stravolgendo la struttura costituzionale e legislativa dell'ordine giudiziario che ha sempre garantito in secondo grado un giudice più autorevole ed esperto rispetto a quello del primo» e chet a causa della violazione dei richiamati principi/ la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4.

1.1. Osserva il Collegio che la Corte Costituzionale si è recentemente espressa in merito alla questione posta dal motivo all'esame, dichiarando l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 106, primo e secondo comma, Cost., degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del D.I. n. 69 del 2013, convertito, con modifiche, in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017 (Corte Costituzionale, sentenza n. 41 del 2021).

Tuttavia, nella medesima sentenza, la Corte ha optato per una reductio ad legitimitatem per mezzo della tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro e non oltre il quale il legislatore è chiamato a intervenire.

Ne consegue che, come già affermato da questa Corte, a seguito della sentenza della Consulta n. 41 del 2021, le disposizioni, che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, potranno legittimamente Ric. 2021 n. 04289 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -6- continuare ad operare, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria.

Fino ad allora, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass., ord., 5/11/2021„ n. 32065; v. anche Cass., ord., 28/05/2021, n. 15045).

Alla luce di quanto appena rilevato, il primo motivo è infondato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando «Violazione e falsa applicazione degli ara. 2033 c.c., e 2697 c.c. e 1243 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c.», censura la sentenza impugnata sul rilievo che, «ritenendo esistenti i presupposti alla luce della espletata C.T.U. dell'indebito pagamento oggettivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di fatture presunte contraffatte per diverse tipologie di falsificazione emesse da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. per importi complessivi di euro 48.148,58, e, poi, riconosciuto il credito non contestato della società [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 51.961,89 portato dalle scritture contabili e finalmente dalle fatture non pagate numeri 73, 75, 77 e 79 del 2010 della [OSCURATO:SOCIETA].[,] la corte di Ancona ... operava la compensazione anche con l'ulteriore somma di euro 10.193,89 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., facendolo derivare dalla presunta alterazione delle fatture n. 73 e 75 rientranti nel gruppo delle forniture non pagate, in palese violazione anche del principio di extra-petizione e dell'onere probatorio» e in difetto dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordine di profili.

Anzitutto il mezzo all'esame difetta del requisito di specificità, quanto al contenuto delle richiamate fatture ed all'asserita non contestazione dei libri contabili.

Ric. 2021 n. 04289 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -7- Inoltre, al di là delle norme richiamate in rubrica, lo stesso tende, sostanzialmente, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede (v.

Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito»).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo Ric. 2021 n. 04289 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -8- a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4289-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SRL - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 777/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Fermo, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, premessa che: a) nella gestione di una stazione di rifornimento ESSO, sita in Fermo, aveva intrattenuto rapporti con la convenuta consistiti nella fornitura di carburante per i suoi automezzi; b) in virtù degli accordi intervenuti tra le parti, la stessa attrice provvedeva a rimettere fatture con allegati i talloncini attestanti i litri di carburante erogati, sottoscritti dai conducenti dei veicoli, che venivano pagate dopo tre mesi dall'inoltro, a seguito dei regolari controlli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; c) quest'ultima, con raccomandata dell'ottobre 2010, aveva contestato l'indebito relativo a fatture già pagate per forniture effettuate nel periodo 1.12.2009-15.09.2010, adducendo gravi discordanze tra i litri di carburante fatturati e quelli effettivamente erogati e chiedendo la restituzione della somma di euro 61.509,18, propose azione di accertamento negativo della pretesa creditoria della convenuta, chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'insussistenza di una sua situazione debitoria, nella somma indicata di euro 61.509,18 e/o in altra diversa somma. Si costituì la convenuta resistendo alla domanda; dedusse che, a seguito dei controlli incrociati effettuati, aveva deciso di considerare dovuti i soli corrispettivi risultanti dalle bollette bianche (presentate dall'attrice insieme alle fatture) che trovavano corrispondenza nelle Ric. 2021 n. 04289 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- proprie bollette gialle che rimanevano attaccate ai bollettari in uso agli autisti (le quantità di carburante erogate venivano annotate su bollettari in tre esemplari autoricalcanti di diversi colori - bianco, azzurro e giallo - sottoscritti dall'autista del momento, che conservava i bollettari e, una volta esauriti i fogli, li consegnava agli uffici amministrativi per la verifica dei consumi fatturati dall'attrice sulla base dei foglietti di colore bianco e azzurro) e di avanzare richiesta di restituzione dell'indebito per euro 61.509,18, bloccando nel contempo i pagamenti per le successive forniture, pari ad euro 51.961,89. Agendo anche in via riconvenzionale, la convenuta concluse per l'accertamento del proprio credito di euro 61.509,18 e del credito dell'attrice di euro 51.961,89 e, operata la compensazione dei contrapposti crediti, per la condanna dell'attrice al pagamento, in suo favore, della somma di euro 9.547,29 o di altra diversa somma che fosse risultata in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne di essere autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], che, all'epoca dei fatti si occupava, in qualità di pompista, di rifornire gli automezzi della [OSCURATO:PERSONA], per essere dallo stesso tenuta indenne e manlevata, in caso di accoglimento della domanda della convenuta, da qualsiasi esborso. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, dedusse la propria assoluta estraneità alle vicende di causa, chiarendo di aver lavorato per l'attrice con la qualifica di apprendista pompista dal 17.9.2007 al 28.10.2010, giorno in cui si era dimesso per aver ricevuto un'offerta di lavoro più vantaggiosa, e di aver rifornito di carburante gli automezzi dell'attrice senza occuparsi di questioni di carattere amministrativo-contabile. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 16/25.03.15, all'esito dell'espletata istruttoria, accertò il credito della [OSCURATO:PERSONA] per i pagamenti indebiti riferiti al periodo 1.03-2.09.2010, per euro Ric. 2021 n. 04289 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- 58.799,32 e, operata la compensazione con il credito maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per i consumi del periodo successivo, condannò la società attrice al pagamento della somma di euro 6.837,43; rigettò la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; condannò l'attrice a rifondere alla convenuta e al terzo le spese del giudizio e pose a suo carico le spese della CTU. Avverso la sentenza del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propose atto di appello, del quale gli appellati, costituendosi con distinte comparse, chiesero il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] propose, a sua volta, appello incidentale. Nel corso del giudizio di secondo grado il Patria produsse copia di un atto di transazione intervenuto con l'originaria attrice in data 6.03.2016, con cui erano state definite tutte le vertenze in corso tra dette parti, e chiese di essere estromesso dal giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 777/2020, pubblicata in data 23.07.2020, rigettò l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condannò l'appellante a corrispondere sulla somma dovuta gli interessi legali dalla domanda al saldo e a rifondere all'appellata le spese sostenute per quel grado; dichiarò cessata tra le parti la materia del contendere relativamente al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Patria e compensò tra queste parti integralmente le spese processuali. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] Energia S.r.I - [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2021 n. 04289 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Eccezione di incostituzionalità della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - riguardante l'istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d'appello -, in relazione agli artt. 3, 25 Cost., art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost. Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 51 58 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4», la ricorrente, come dalla stessa sintetizzato (v. ricorso p. 2), sostiene che «Nella legge istitutiva del giudice ausiliare della Corte d'appello non emergerebbero le ragioni eccezionali e i limiti temporali che la Corte Costituzionale evidenziò per le supplenze dei magistrati onorari nei collegi del Tribunale con le pronunce nn. 99/1964, 156/1963 e 103/1998. Non vi è pertanto un rimedio eccezionale, bensì una misura strutturale per colmare vacanze d'organico. In tal modo sarebbe stato violato l'art. 106 Cost., comma 2, riguardo ai giudici singoli. Inoltre, stante la sussistenza di limiti per le cause da assegnare ai giudici onorari in Tribunale, sarebbe violato anche l'art.3 Cost., comma 2, rispetto alle cause d'appello». In particolare, la ricorrente, premesso che relatore ed estensore della sentenza impugnata risulta essere l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pone la questione di costituzionalità indicata nella rubrica del mezzo e sostiene che la presenza di giudici estranei all'ordine giudiziario in collegi dedicati al controllo dell'operato dei giudici di primo grado provocherebbe «la totale abdicazione dei principi della garanzia della terzietà, dell'indipendenza e della professionalità dell'organo giudicante, nonché del giusto processo e del giudice naturale (art.111 e 25 Cost.)» e che l'irragionevolezza della normativa che prevede Ric. 2021 n. 04289 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -5- tale presenza, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, verrebbe dimostrata pure «dalla "dissonanza" con l'art,. 43 bis ord. giud., comma 3, lett. b, con il D.Lgs. n. 116 del 2017 e con la risoluzione 16 luglio 2008 del CSM, "che pongono limiti delle cause da assegnare" ai giudici onorari del Tribunale»; assume che gli ausiliari sono inseriti nei collegi delle Corti di appello «"senza alcuna previsione di limiti di competenza o per materia o per valore" stravolgendo la struttura costituzionale e legislativa dell'ordine giudiziario che ha sempre garantito in secondo grado un giudice più autorevole ed esperto rispetto a quello del primo» e chet a causa della violazione dei richiamati principi/ la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4. 1.1. Osserva il Collegio che la Corte Costituzionale si è recentemente espressa in merito alla questione posta dal motivo all'esame, dichiarando l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 106, primo e secondo comma, Cost., degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del D.I. n. 69 del 2013, convertito, con modifiche, in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017 (Corte Costituzionale, sentenza n. 41 del 2021). Tuttavia, nella medesima sentenza, la Corte ha optato per una reductio ad legitimitatem per mezzo della tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro e non oltre il quale il legislatore è chiamato a intervenire. Ne consegue che, come già affermato da questa Corte, a seguito della sentenza della Consulta n. 41 del 2021, le disposizioni, che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, potranno legittimamente Ric. 2021 n. 04289 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- continuare ad operare, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria. Fino ad allora, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass., ord., 5/11/2021„ n. 32065; v. anche Cass., ord., 28/05/2021, n. 15045). Alla luce di quanto appena rilevato, il primo motivo è infondato. 2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando «Violazione e falsa applicazione degli ara. 2033 c.c., e 2697 c.c. e 1243 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c.», censura la sentenza impugnata sul rilievo che, «ritenendo esistenti i presupposti alla luce della espletata C.T.U. dell'indebito pagamento oggettivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di fatture presunte contraffatte per diverse tipologie di falsificazione emesse da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. per importi complessivi di euro 48.148,58, e, poi, riconosciuto il credito non contestato della società [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 51.961,89 portato dalle scritture contabili e finalmente dalle fatture non pagate numeri 73, 75, 77 e 79 del 2010 della [OSCURATO:SOCIETA].[,] la corte di Ancona ... operava la compensazione anche con l'ulteriore somma di euro 10.193,89 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., facendolo derivare dalla presunta alterazione delle fatture n. 73 e 75 rientranti nel gruppo delle forniture non pagate, in palese violazione anche del principio di extra-petizione e dell'onere probatorio» e in difetto dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordine di profili. Anzitutto il mezzo all'esame difetta del requisito di specificità, quanto al contenuto delle richiamate fatture ed all'asserita non contestazione dei libri contabili. Ric. 2021 n. 04289 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- Inoltre, al di là delle norme richiamate in rubrica, lo stesso tende, sostanzialmente, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede (v. Cass., sez. un, 27/12/2019, n. 34476, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito»). 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo Ric. 2021 n. 04289 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per
Sentenza Cassazione n. 27571/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris