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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 1957

Cassazione n. 09429/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1957 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 13.09.2021 e depositata in data 14.09.2021, la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile, siccome tardiva, la dichiarazione di ricusazione proposta, dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale n. 7153/2019 R.G.N.R., nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], G.i.p. presso il Tribunale di Como, dalla quale il predetto Pisoni era stato già giudicato, in relazione ad altro procedimento del quale il giudizio in questione costituirebbe un mero sviluppo.

2. Avverso la suddetta ordinanza della Corte di Appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione il Pisoni, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 38 c.p.p.; in particolare, dalla ricostruzione dell'iter processuale emerge che il deposito della dichiarazione di ricusazione- avvenuto in data 10.09.2021 — è stato assolutamente tempestivo, posto che l'udienza preliminare del 28.05.2021 - rinviata al 14.09.2021 - si concludeva senza che fossero effettuati i controlli relativi alla regolare costituzione della parti.

3. In data 9.12.2021 la difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di rinunciare al ricorso e, comunque, chiedeva il non luogo a provvedere posto che la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] in data 12.11.2021 aveva comunicato il proprio imminente trasferimento in altra sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.Ed invero, il ricorrente ha evidenziato, con apposita memoria, di "rinunciare" al ricorso non avendo più interesse alla decisione essendo il giudice, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata avanzata dichiarazione di ricusazione, in fase di imminente trasferimento in altra sede.

Orbene, la ragione addotta dal ricorrente -circa la carenza di interesse alla decisione del ricorso, ascrivibile ad un imminente trasferimento del giudice oggetto di dichiarazione di ricusazione - sebbene non documentata, appare, comunque, idonea a rappresentare una volontà abdicativa alla decisione, in vista della soluzione de facto delle questioni agitate e poste a fondamento della dichiarazione di ricusazione.

2. Nella fattispecie in esame di inammissibilità del ricorso, a causa di rinuncia per la dedotta carenza d'interesse, determinata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente, non si ritiene debba conseguire la condanna del medesimo ricorrente alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod.proc.pen..

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 24.2.2022 Il Consigliere etrnsore [OSCURATO:PERSONA] abeione i CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1957 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13.09.2021 e depositata in data 14.09.2021, la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile, siccome tardiva, la dichiarazione di ricusazione proposta, dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale n. 7153/2019 R.G.N.R., nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], G.i.p. presso il Tribunale di Como, dalla quale il predetto Pisoni era stato già giudicato, in relazione ad altro procedimento del quale il giudizio in questione costituirebbe un mero sviluppo. 2. Avverso la suddetta ordinanza della Corte di Appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione il Pisoni, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 38 c.p.p.; in particolare, dalla ricostruzione dell'iter processuale emerge che il deposito della dichiarazione di ricusazione- avvenuto in data 10.09.2021 — è stato assolutamente tempestivo, posto che l'udienza preliminare del 28.05.2021 - rinviata al 14.09.2021 - si concludeva senza che fossero effettuati i controlli relativi alla regolare costituzione della parti. 3. In data 9.12.2021 la difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di rinunciare al ricorso e, comunque, chiedeva il non luogo a provvedere posto che la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] in data 12.11.2021 aveva comunicato il proprio imminente trasferimento in altra sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.Ed invero, il ricorrente ha evidenziato, con apposita memoria, di "rinunciare" al ricorso non avendo più interesse alla decisione essendo il giudice, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata avanzata dichiarazione di ricusazione, in fase di imminente trasferimento in altra sede. Orbene, la ragione addotta dal ricorrente -circa la carenza di interesse alla decisione del ricorso, ascrivibile ad un imminente trasferimento del giudice oggetto di dichiarazione di ricusazione - sebbene non documentata, appare, comunque, idonea a rappresentare una volontà abdicativa alla decisione, in vista della soluzione de facto delle questioni agitate e poste a fondamento della dichiarazione di ricusazione. 2. Nella fattispecie in esame di inammissibilità del ricorso, a causa di rinuncia per la dedotta carenza d'interesse, determinata da fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente, non si ritiene debba conseguire la condanna del medesimo ricorrente alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod.proc.pen.. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 24.2.2022 Il Consigliere etrnsore [OSCURATO:PERSONA] abeione i CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 09429/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris