CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con la quale i l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale libero professionista esercente l'attività di prestazione di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2010, elementi passivi fittizi, contabilizzando dodici fatture per operazioni inesistenti emesse dal fratello, consulente del lavoro, titolare della omonima ditta individuale. Commesso il 27/12/2011. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità. Illogicità della motivazione nella misura in cui avrebbe invertito l'onere probatorio affermando che gli elementi offerti dalla difesa non erano idonei ad escludere la responsabilità. 2.2. Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 1325, 1350 cod. civ. La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l'esistenza di un accordo tra i due fratelli volto a frodare il fisco stante l'assenza della forma scritta, non considerando, da cui la violazione di legge, che laddove non è prevista la forma scritta per il contratto, l'accordo si perfeziona in forma orale. 2.3. Col terzo e quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità. Manifesta illogicità della motivazione laddove non avrebbe considerato la circostanza che l'imputato, che gestisce la contabilità di molte imprese e si era trasferito a Roma, da cui l'illogicità, ed anche la carenza, di motivazione che conferma la responsabilità sull'inesistenza di un contratto in forma scritta per dimostrare i rapporti professionali tra i due fratelli. 2.4. Col quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. 2.5. Col sesto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 77 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso non è fondato. In relazione ai motivi di doglianza, ed in particolare in ordine ai motivi afferenti all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente (primo, secondo, terzo e quarto), osserva, la Corte, che possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per la riduzione, in sede di gravame, dell'aumento di pena per la recidiva contestata e sussistente), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 5. Tutto ciò premesso, l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in relazione al reato di cui all'art 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, poggia su un apparato argomentativo nel quale i giudici territoriali hanno basato il loro convincimento sul dato storico, non contestato, che [OSCURATO:PERSONA], che svolge attività lavorativa quale consulente del lavoro, abbia emesso dodici fatture e che queste siano state utilizzate nella dichiarazione fiscale del fratello Carmelo, quali costi passivi incidenti sul reddito e conseguentemente sul calcolo delle imposte per l'anno 2010. Sulla scorta di una pluralità di indici, tratti dal verbale di contestazione e qui non contestati se non nei limiti di cui si dirà, i giudici territoriali (cfr. pag. 3 sentenza del Tribunale) hanno argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture e segnatamente: il ricorrente non aveva presentato il mod. 770 che avrebbe dovuto esporre le ritenute d'acconto; il numero progressivo delle fatture emesse meccanicamente era stato "sbianchettato" e sostituito da altro apposto "a penna"; risulta apposta incomprensibilmente la lettere a); nel registro delle fatture di vendita di [OSCURATO:PERSONA] non risultano registrate le fatture emesse nei confronti del fratello che invece risultano nel registro fatture di acquisto di [OSCURATO:PERSONA]; nessun contratto di prestazione d'opera professionale risulta essere stato stipulato dalle parti. 6. A fronte di tale apparato argomentativo, che non appare manifestamente illogico ed è fondato sul compendio probatorio, non qui rivisitabile, il ricorrente appunta le censure sulla illogicità della motivazione della sentenza di appello che ha disatteso la sollevata questione dell'illogicità della motivazione resa per sostenere l'inesistenza di un contratto di prestazione d'opera professionale tra i due fratelli. La sentenza impugnata ha tratto l'inesistenza della prestazione oggetto della fattura dalla circostanza dell'assenza di forma scritta di un contratto di collaborazione tra i due fratelli. E' di tutta evidenza che il riferimento all'assenza della forma scritta, sulla base del quale, la corte territoriale, ha tratto la conclusione dell'inesistenza di un accordo professionale tra i due fratelli, è del tutto incongruo. Per un verso i requisiti di forma richiesti dalle disposizioni del codice civile per taluni contratti non trovano applicazione nel processo penale nel quale non esiste un principio di tipicità della prova, anzi all'art. 189 cod.proc.pen. sono ammesse, per il libero convincimento del giudice, anche le prove atipiche. In ogni caso, il riferimento alla mancanza di prova scritta dell'accordo non è congruo anche in ragione del fatto che, ai fini della sussistenza del reato contestato, ciò che deve essere dimostrato e argomentato, è l'inesistenza della prestazione documentata nella fattura che prescinde dall'esistenza o meno di un accordo/contratto. 7. Date queste premesse, osserva, la Corte, che il ricorrente non censura compiutamente l'intera ratio decidendi che, sulla scorta di una pluralità di indici (sopra evidenziati al par. 5) ha congruamente argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture che non è scardinata dalle censure difensive sull'affermazione di responsabilità. Deve rammentarsi che il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il dedotto vizio di motivazione, come variamente articolato nei primi quattro motivi di ricorso, non è fondato. 8. Anche il quinto motivo di ricorso non è fondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione che il ricorrente non allega limitandosi a censurare, ancora una volta, il solo riferimento alla ritenuta reiterazione della condotta che non è certamente motivazione congrua, ma non in grado di superare l'ulteriore ratio decidendi su cui poggia il diniego di riconoscimento delle menzionate attenuanti. Il ricorso censura solo la prima delle ragioni del decidere, senza nulla dire della seconda, così incorrendo nel vizio di aspecificità (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448). 3,11 Anche la dosimetria della pena è congruamente ancorata ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e il beneficio della sospensione condizionale della pena è stata negata in ragione di precedenti penali a pena che, cumulata con quella inflitta, era superiore ai limiti di legge. 9. Il sesto motivo di ricorso appare del tutto scollegato al caso in esame e al limite dell'incomprensibilità nella parte in cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 77 cod.pen. con riguardo alle pene accessorie temporanee che sono, invece, indicate nella loro diversa tipologia e durata, dall'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. 10. Conclusivamente, si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rileva, la Corte, che non è maturata la prescrizione del reato al momento della presente pronuncia in quanto al termine ordinario di dieci anni decorrente dal 27/12/2021 (art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo" e tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011), si deve aggiungere il periodo di sospensione del corso della prescrizione per complessivi 210 giorni (dal 02/05/2018 al 17/10/2018 e dal 08/05/2019 al 19/06/2019 per adesione all'astensione dalle udienze) per cui la prescrizione mature