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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 1974

Cassazione n. 47246/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il 9/1/1974 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 30/1/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione de! [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale di Verbania, riqualificato il fatto contestato ex art. 628 cod.pen. in furto con strappo, determinava la pena inflitta in mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale na dedotto la violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624bis cod.pen. piuttosto che alla stregua di furto con destrezza ovvero di furto aggravato dal mezzo fraudolento.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura prospettata.

La Corte di merito, a fondamento dell'operata riqualificazione, ha osservato che è pacifico, alla luce delle dichiarazioni della p.o., che "la sottrazione del palmare sia avvenuta con gesto energico e repentino diretto a vincere la resistenza della vittima che lo teneva in mano".Trattasi di valutazione coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diagnosi differenziale tra la fattispecie ritenuta e le contigue fattispecie evocate dalla difesa giacché l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, Rv. 268148).

V'è da aggiungere che questa Corte ha ulteriormente chiarito che sia l'aggravante delle destrezza che del mezzo fraudolento postulano l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti, e si differenziano poiché la circostanza aggravante della destrezza ricorre in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, mentre quella dell'uso del mezzo fraudolento è ravvisabile in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, Rv. 271757). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente L o Imperiali [OSCURATO:PERSONA]

2. 9 WC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il 9/1/1974 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 30/1/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione de! [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale di Verbania, riqualificato il fatto contestato ex art. 628 cod.pen. in furto con strappo, determinava la pena inflitta in mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale na dedotto la violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624bis cod.pen. piuttosto che alla stregua di furto con destrezza ovvero di furto aggravato dal mezzo fraudolento. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura prospettata. La Corte di merito, a fondamento dell'operata riqualificazione, ha osservato che è pacifico, alla luce delle dichiarazioni della p.o., che "la sottrazione del palmare sia avvenuta con gesto energico e repentino diretto a vincere la resistenza della vittima che lo teneva in mano".Trattasi di valutazione coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diagnosi differenziale tra la fattispecie ritenuta e le contigue fattispecie evocate dalla difesa giacché l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, Rv. 268148). V'è da aggiungere che questa Corte ha ulteriormente chiarito che sia l'aggravante delle destrezza che del mezzo fraudolento postulano l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti, e si differenziano poiché la circostanza aggravante della destrezza ricorre in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, mentre quella dell'uso del mezzo fraudolento è ravvisabile in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, Rv. 271757). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente L o Imperiali [OSCURATO:PERSONA] 2. 9 WC
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