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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43202/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città, in data 4 ottobre 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso in Torino il 3 maggio 2016, ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva, reiterata, infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di conferma dell'applicazione della recidiva, siccome contestata, per essere, quella resa dalla Corte territoriale, non conforme a diritto quanto alla specifica indicazione degli elementi fattuali concretamente significativi dell'essere il nuovo fatto criminoso espressione della sua più accentuata capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale ed acriticamente reiterativa delle argomentazioni sul punto sviluppate dal Tribunale.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il vizio dedotto risulta non consentito nel giudizio di legittimità.

Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del nuovo delitto da lui posto in essere, caratterizzato da una non scarsa offensività in relazione alla sua peculiare situazione di soggetto che aveva interesse a tenere celata la sua vera identità per sfuggire all'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti per i gravi delitti (ben venti tre) dei quali era stato in precedenza riconosciuto colpevole con sentenza irrevocabile, è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già, comunque, da lui dimostrata con la realizzazione dei fatti di cui ai precedenti annoverati a suo carico.

Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città, in data 4 ottobre 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso in Torino il 3 maggio 2016, ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva, reiterata, infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di conferma dell'applicazione della recidiva, siccome contestata, per essere, quella resa dalla Corte territoriale, non conforme a diritto quanto alla specifica indicazione degli elementi fattuali concretamente significativi dell'essere il nuovo fatto criminoso espressione della sua più accentuata capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale ed acriticamente reiterativa delle argomentazioni sul punto sviluppate dal Tribunale. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il vizio dedotto risulta non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del nuovo delitto da lui posto in essere, caratterizzato da una non scarsa offensività in relazione alla sua peculiare situazione di soggetto che aveva interesse a tenere celata la sua vera identità per sfuggire all'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti per i gravi delitti (ben venti tre) dei quali era stato in precedenza riconosciuto colpevole con sentenza irrevocabile, è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già, comunque, da lui dimostrata con la realizzazione dei fatti di cui ai precedenti annoverati a suo carico. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. 4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore