Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19819/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità diprocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese giusta procuraspeciale in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 101 elettivamente domiciliano e con domicilio digi-tale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12 domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 441/2021 pronunciatanel procedimento R.G. n. 6951/2019 e depositata il 21/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., n.q. di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. e diAleandri S.p.A., esposto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato pro solutoda [OSCURATO:SOCIETA]. crediti derivanti da riserve di appalto, tra le quali quelleoggetto del contenzioso, con i diritti connessi, compresi quelli inerenti allalegittimazione ad agire in giudizio per il recupero delle somme dovute, ri-corre con il sostituto processuale, ex art. 111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., nell'in-dicata qualità, con sette motivi per la cassazione della sentenza n. 441/2021della Corte d'Appello di Roma, Sezione seconda specializzata in materia diimprese.La Corte d'Appello di Roma, rigettando l'impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato la sentenza con cui il Tri-bunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda dell'impresa, con-dannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della complessiva somma di € 1.389.487,29,oltre interessi e spese di lite, in un giudizio introdotto dalla prima per otte-nere il ristoro dei danni di cui alle riserve dalla n. 5 alla n. 14, per andamentoanomalo del contratto di appalto, avente ad oggetto l'affidamento dell'ese-cuzione dei lavori relativi all'opera "Nuova S.S. n. 291 della [OSCURATO:PERSONA] veloce Sassari/Alghero/Aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]/Mamun-tanas/[OSCURATO:PERSONA] 2° Lotto", stipulato tra le parti in data 17 marzo2010, a seguito di gara esperita mediante procedura ristretta.[OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto alla redazione di una prima perizia di variantetecnica e suppletiva, la n. 7700 del 7/06/2011, per la risoluzione delle cri-ticità emerse in corso d'opera (indagini archeologiche, accesso al cantiere,presenza di servizi pubblici quali linee elettriche, telefoniche, acquedotti,indisponibilità di aree per opposizioni di proprietari).Sulle prime quattro riserve era intervenuta sentenza n. 1612 del 13marzo 2018, non impugnata, con cui la Corte d'Appello di Roma aveva ri-gettato l'impugnazione, esclusa la colpevolezza della committenza nell'im-Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026pedimento all'esecuzione dei lavori, per avere essa adottato condotte utiliad agevolare una spedita realizzazione dell'opera.Contestualmente al giudizio ordinario, l'impresa aveva proposto ri-corso per accertamento tecnico preventivo sulle quattro riserve su cuiavrebbe pronunciato la Corte d'appello nel 2018, e ancora su quelle oggettodel successivo giudizio ordinario, al fine di vedere cristallizzata la situazionein cui versavano le aree d'appalto.All'esito dell'introdotto procedimento, il nominato tecnico riconoscevaall'impresa, in ordine alle quattordici riserve iscritte in contabilità, la com-plessiva somma di euro 10.584.081,07, oltre interessi e rivalutazione mo-netaria, nell'esclusiva riconducibilità alla committente delle difficoltà riscon-trate nell'esecuzione dell'appalto.La Corte d'Appello ha confermato integralmente la sentenza impu-gnata, valorizzando la centralità dell'onere della prova dell'appaltatore nellanecessità di una prova analitica dei maggiori costi, nella distinzione tra costiordinari e extra-costi, nel ritenuto effetto assorbente della pattuizione in-tervenuta per lo stipulato atto aggiuntivo, che aveva contrattualizzato l'ob-bligo di adeguamento produttivo, così superando i contenuti di una pre-gressa riserva, nell'apprezzata insufficienza della documentazione prodottaperché dimostrativa di costi complessivi, ma non il reclamato maggioresforzo produttivo.2.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]3.

Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare è infondata l'eccezione di inammissibilità sollevatada [OSCURATO:PERSONA] sul difetto di legittimazione passiva.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ilprocesso prosegue tra le parti originarie, con il cedente che assume la vestedi sostituto processuale del cessionario.La legittimazione ad agire e a impugnare del dante causa, AleandriS.p.A., resta intatta al fine di tutelare la posizione sostanziale dell'aventecausa, qui [OSCURATO:SOCIETA]. e la presenza in giudizio della prima, qualericorrente, garantisce la piena integrità del contraddittorio e la corretta pro-secuzione del giudizio.È previsto nel contratto di cessione di crediti che il cedente è il sosti-tuto processuale del cessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.In ogni caso, il successore a titolo particolare nel diritto controversoè legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dantecausa, allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendoa tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazionedell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di conte-nuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamentecontestato dalla controparte. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9250 del 11/04/2017).Sui singoli motivi.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la “violazione e falsa appli-cazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. -in relazione alla riserva n. 5”.Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che lasottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla perizia di variante avesse comportatouna rinuncia alla riserva n. 5.La conclusione sarebbe erronea, poiché: la perizia di variante erastata adottata a fronte di un anomalo andamento dei lavori (interferenze,ordigni bellici, condizioni meteo), riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che avevagiustificato la concessione di maggior tempo; la riserva n. 5, già iscritta,riguardava i maggiori oneri derivanti dall'accelerazione delle lavorazioni ne-Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026cessaria per rispettare i nuovi termini ed evitare penali; l'art. 3 dell'attoaggiuntivo da un lato imponeva nuove tempistiche, dall'altro faceva espres-samente salve le riserve iscritte, senza prevedere alcuna rinuncia alle pre-tese economiche.Per l'effetto, la concessione di ulteriori termini non poteva essere in-terpretata come rinuncia al ristoro dei maggiori costi, e la Corte d'Appelloavrebbe reso una motivazione contraddittoria, laddove ha riconosciuto l'an-teriorità della riserva, ma ha ritenuto che essa fosse stata superata da unaclausola che ne prevedeva la conservazione.I giudici di secondo grado sarebbero pertanto incorsi in una erroneainterpretazione del contratto, in violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364c.c., per non avere indagato la reale volontà delle parti né limitato la portatadella clausola di rinuncia.1.1.

Il motivo è inammissibile perché, fuori dalla dedotta violazionedei canoni di ermeneutica della volontà negoziale, la proposta critica finisceper sollecitare una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità, inquanto intesa ad una impropria e alternativa lettura dei primi.L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di ac-certamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fattoriservata al giudice di merito, che resta censurabile in cassazione per viola-zione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.(tra le molte: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 10745 del 4/04/2022).Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peral-tro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, maè necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisa-zione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne èdiscostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienzadel ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazionepattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenzaabbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto,Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato chead essa il ricorrente pretenda di attribuire (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178del 22/02/2007).1.2.

E' poi principio consolidato nella giurisprudenza di questa Cortequello per il quale, nell'interpretazione dei contratti, i canoni legali di erme-neutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza delquale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario ilcanone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelliinterpretativi-integrativi; ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocitàla volontà dei contraenti, una diversa interpretazione non è ammessa, poi-ché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espres-sioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legitti-mano l'interprete alla adozione di altri criteri (Cass. Sez.

L, Sentenza n.6426 del 19/03/2007).La Corte d'Appello ha ritenuto, riprendendo le valutazioni del primoGiudice, che l'impresa con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo della periziadi variante, per la letteralità della previsione ivi contenuta, avesse ancheassunto “l'onere di adeguare la produzione affinché i lavori potessero essereultimati nei nuovi termini assegnati, maggiorati di 144 giorni” e che le ri-serve fatte salve fossero quelle già proposte in relazione ai fatti specificiindicati nella clausola stessa e susseguitesi dalla consegna dei lavori all'ap-provazione della perizia.A tanto la Corte di merito è giunta nel rilievo che il fattore temporale“rappresentato dai nuovi termini accettati dalla società appaltatrice me-diante la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, implicava necessariamente unadeguamento organizzativo e produttivo, comportante o meno un incre-mento delle voci di costo” e che l'impresa “[a]ssumendo l'onere di adeguarela produzione affinché i lavori potessero essere ultimati nei nuovi terminiassegnati, dunque, [….] [aveva] contrattualizzato detti oneri, con la conse-guenza che la suddetta riserva, peraltro formulata prima della sottoscrizioneNumero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell'atto aggiuntivo, [doveva] [..] ritenersi definitivamente superata dallapattuizione in esame” (p. 9 sentenza).Allo scrutinio del dato letterale si accompagna nell'impugnata sen-tenza una valutazione di coerenza con le condotte delle parti (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 25840 del 9/12/2014).Il ragionamento della Corte d'Appello fa perno, infatti, sulla circo-stanza che la nuova pattuizione era successiva alla riserva n. 5 con la ne-cessità quindi che, laddove l'impresa avesse voluto lasciare fuori dagli ac-cettati nuovi termini il ristoro per i maggiori costi che si sarebbero accom-pagnati alla ulteriore distensione temporale dell'appalto, tanto avrebbe do-vuto fare espressamente in quella sede.Per una valutazione quindi di ordine logico che si avvale degli ordinaricontenuti del contratto di appalto, secondo i quali l'adeguamento organiz-zativo dell'impresa che si accompagna a nuovi e ulteriori termini contrattualidi svolgimento delle lavorazioni commesse in appalto – nell'intervenuto de-corso, nel pregresso, in ragione di interferenze varie dettate dallo stato deiluoghi, di infruttuosi tempi di imposta inattività e quindi di una sottoprodu-zione – non può che comportare un incremento delle voci di costo da so-vrapproduzione, la Corte di merito ha ritenuto che – a tanto non sfuggendola vicenda contrattuale in esame –, al relativo credito l'impresa avesse ri-nunciato.Così riassunto il giudizio della Corte d'appello, le cui valutazioni risul-tano guidate dall'applicazione di criteri interpretativi, all'interno dei quali ildato letterale si compone con le condotte delle parti, il motivo resta confi-nato all'interno del perimetro di una inammissibile contestazione in fatto.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “Omessa pronuncia exart. 112 c.p.c. e in ogni caso violazione e falsa applicazione dell'art. 2697c.c. – ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – sempre in relazione alla riserva n. 5”.I fatti da cui deriverebbero i maggiori oneri subiti dall'Impresa sareb-bero derivati da scelte non corrette di [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dell'appalto,Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026che avrebbero imposto una accelerazione dei lavori finalizzata a una chiu-sura immediata dell'appalto, e tanto laddove, se non ci fossero stati i ral-lentamenti iniziali, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe goduto di un andamento dei lavori re-golare, senza fare richiesta di concessione di proroga del termine di ultima-zione e di ristoro del danno.In appello l'impresa aveva denunciato l'errore in cui sarebbe incorsoil primo Giudice dove aveva affermato che i maggiori oneri indicati dall'Im-presa in riserva avrebbero riguardato un “mero prolungamento dei lavori”e non sarebbero invece riferibili ad un maggiore impiego di attrezzature.La Corte d'Appello, a sua volta, incorrendo nel dedotto vizio, avrebbeomesso di pronunciare, muovendo dal “malinteso che la riserva attenessesolo al prolungamento dei tempi e che non avesse ad oggetto gli oneri re-lativi ad attrezzature, materiali, etc.”.2.1.

Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.2.1.1.

La ricorrente denuncia l'intervenuta omessa pronuncia nel “ma-linteso” senso attribuito alla riserva.Per il profilo che tocca il tema della interpretazione della volontà delleparti, il mezzo resta assorbito, nel suo rilievo, dalla già rilevata inammissi-bilità della precedente censura.2.1.2.

In ogni caso, il motivo è ulteriormente inammissibile, perchédenuncia una omessa pronuncia senza indicare dove la parte avrebbe intro-dotto in appello la relativa richiesta, e comunque per la diversa propostalettura del fatto di quest'ultimo sortisce l'effetto di sollecitare una diversa emera alternativa lettura.2.1.3.

È ancora inammissibile il profilo del motivo che attiene alla vio-lazione dell'onere della prova.La decisione impugnata ritiene la pretesa rinunciata con la sottoscri-zione dell'atto d'obbligo, e non fa quindi questione sulla prova della sovrap-produzione e del relativo credito; la proposta critica è pertanto inammissi-bile, perché non dialoga in modo concludente con la ratio della sentenzaNumero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026d'appello, che resta come tale non attinta e capace di sostenere la relativadecisione.2.1.4.

Solo nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c. la ricor-rente introduce poi questione in punto di omessa pronuncia sull' arricchi-mento ingiustificato conseguito dalla committenza e su di un pregresso giu-dicato sul danno da sovrapproduzione.Le deduzioni sono come tali ampiamente inammissibili, sia per la lorotecnica di formulazione che per la natura dell'atto processuale attraverso ilquale sono state introdotte nel giudizio di cassazione.3.

Con il terzo motivo la ricorrente fa valere “omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi dell'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. – in relazione alla valutazione delle ri-serve nn. 6, 7 e 10”.La Corte d'Appello ha ritenuto che l'appellante, senza formulare spe-cifica censura, così incorrendo nell'inammissibilità del motivo, si sarebbelimitato a contrapporre i propri conteggi al calcolo effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] erecepito dal Tribunale nelle note alla c.t.u.L'appellante avrebbe invece contestato il criterio adottato da [OSCURATO:PERSONA] –il cui c.t.p., poi recepito nelle sue conclusioni dalla c.t.u., aveva adottato unmero “metodo parametrico” – ritenendolo eccessivamente limitativo.In particolare, la parte aveva osservato che tale criterio non conside-rava l'onere maturato nell'intero periodo di sospensione, ma si concentravasoltanto su quello eventualmente riferibile a un singolo giorno “target”,compreso nel periodo esaminato.3.1.

Il motivo è inammissibile.Manca di autosufficienza, non riportando i puntuali contenuti dell'ap-pello, in cui si darebbe atto della diversità del conteggio adottato dal c.t.p.dell'[OSCURATO:PERSONA], poi ripreso dal c.t.u., e di quello fatto proprio dall'impresa nell'i-dentità del criterio di cui tutti i tecnici hanno fatto applicazione, ovverosiaquello della determinazione della produzione media giornaliera moltiplicataNumero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026per i giorni di sospensione, che in ricorso si vorrebbe apprezzata non conriferimento a “un giorno target”, ma all'intero periodo di sospensione.Del passaggio non si fa alcuna menzione nella sentenza impugnata eil ricorrente, incorrendo nella non specificità del motivo ai sensi dell'art. 366,primo comma, n. 6 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024) manca di indicare in quale atto egli avrebbe dedotto tanto davantialla Corte d'appello di Roma, laddove assume in ricorso che “in relazionealla riserva n. 6, dunque, l'Appaltatore non ha assunto in considerazione ungiorno “target” ma il periodo di sospensione parziale oggetto di interesse(dal 1/12/2011 al 14/02/2011, equivalente al 5,29% dell'importo contrat-tuale, da prolungarsi sino alla effettiva ripresa dei lavori, avvenuta il 16/05/2012, con 166 giorni di sospensione)”.3.2.

L'operata denuncia veste di ulteriore inammissibilità il motivoproposto: quanto dedotto non integra un fatto omesso, ovverosia un acca-dimento storico o naturale, ma un malgoverno, che si vorrebbe operatonell'impugnata sentenza, di un dato tecnico-probatorio, esito delle consu-lenze in atti che, in quanto integrativo di una mera argomentazione, sfugge,come tale, al dedotto vizio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 6/02/2025;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34787 del 28/12/2024; Cass., Sez. 1, Sentenzan. 8584 del 16/03/2022).4.

Il quarto motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. – ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – nonché omessa pronuncia - inrelazione alle riserve nn. 8, 9, 13 e 14”.La Corte territoriale con l'impugnata sentenza avrebbe rigettato l'ap-pello proposto sulle riserve nn. 8, 9, 13 e 14, nel presupposto che non fossestata raggiunta la prova del maggiore onere denunciato con le riserve inesame.L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui la Corte d'appelloha ritenuto, nella necessaria specificità dei motivi di appello, che fosse man-cata la dimostrazione, attraverso una approfondita disamina della docu-Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026mentazione prodotta, della erroneità della sentenza di primo grado, circa lamancanza di prova da parte attrice in relazione alle pretese di cui alle ri-serve in esame.Per la Corte di merito non sarebbe stato sufficiente, per la specificitàdel motivo di appello, richiamare la documentazione, essendo invece ne-cessario formulare “istanze istruttorie” o di nuova c.t.u.

La censura era statainfatti formulata dopo che accertamenti tecnici di ufficio, disposti nelleforme di un a.t.p. e di una c.t.u., avevano rilevato la mancanza di idoneadocumentazione del danno dedotto.La ricorrente deduce l'erroneità dell'assunto, perché l'appellante, “nonsi era limitata a un generico richiamo dei documenti prodotti con la memoriaex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ma aveva specificato quali fossero quelli me-ritevoli di essere esaminati”.4.1.

Il motivo è inammissibile perché generico.La ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio di appelloavesse dedotto l'esistenza del danno e la sua prova in forza della documen-tazione di cui dà mero cenno in ricorso.Ed infatti, non basta richiamare documentazione che si assume da-vanti al Giudice di legittimità dedotta già nel giudizio di primo grado, se poinon si indica, nel giudizio di legittimità, dove la stessa sia stata puntual-mente prodotta, e posta a sostegno della critica coltivata in appello.Come ha avuto modo di affermare questa Corte, dove il giudice d'ap-pello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendoloprivo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazionecontro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nellaparte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'er-rore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'ap-pello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18776 del 4/07/2023).Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026La deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a normadell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio,ad opera del Giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, presuppone infatti pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., modulato secondo le indicazioni della giuri-sprudenza convenzionale, nel contemperamento del fine legittimo di sem-plificare l'attività del Giudice di legittimità e della garanzia della certezza deldiritto e corretta amministrazione della giustizia (v., Cass., Sez.

L, Ordi-nanza n. 3612 del 4/02/2022).5.

Con il quinto motivo si fa valere “omesso esame circa un fatto de-cisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensidell'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 100del d.lgs. n. 81/2008 sui costi della sicurezza e dell'art. 8 del d.p.r. n.554/1999 ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. - in relazione alla valutazionedella riserva n. 11”.5.1.1.

La Corte d'Appello ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatosulla decurtazione di 120 giorni, dovuta alla proroga per avverse condizionimetereologiche, apprezzando detta proroga quale fattore imprevedibile edinevitabile, non imputabile neppure alla stazione appaltante e quindi nonpossibile oggetto di remunerazione aggiuntiva.La Corte territoriale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del mo-tivo di appello, perché la motivazione esposta non era stata raggiunta daalcuna censura.Ma, deduce il ricorrente, il termine di 120 giorni, citato dal Giudice diprimo grado e confermato dalla Corte d'appello, non sarebbe presente inalcun atto contrattuale.Né il Giudice di prime cure avrebbe potuto ricondurre, quasi nella suainterezza, il periodo di proroga di 144 giorni concesso da [OSCURATO:PERSONA], per fattiNumero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026tanto per non farvi ricadere, anche, i fatti imputabili ad [OSCURATO:PERSONA].Neppure poi il termine di 120 giorni richiamato dai Giudici di meritosarebbe stato riferibile al “Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 3”, nonriferibile a fenomeni meteo.La Corte d'Appello avrebbe omesso di motivare, incorrendo nel de-nunciato vizio.5.1.2.

Per ulteriore profilo, il mezzo denuncia, quanto all'abbattimentodei detti costi per la sicurezza nella misura del 50% in via equitativa, la noncomprensibilità della motivazione impugnata.Essa poggerebbe su espressioni utilizzate dal c.t.p. di [OSCURATO:PERSONA] nel corsodel procedimento per accertamento tecnico preventivo, dalle quali però nonrisulterebbe “alcuna volontà di chiusura in via “transattiva” da parte diAleandri.L'abbattimento sarebbe stato ritenuto dalla Corte di merito di carat-tere “transattivo” e non attinto – nella motivazione resa dal primo Giudice– da motivo specifico.5.2.

Il motivo è ancora inammissibile per genericità.Il ricorrente non deduce di avere veicolato in appello la materia og-getto del motivo, e non può dolersi per la prima volta davanti a questa Cortedella inesistenza in giudizio, e prima ancora, e finanche, nella vicenda con-trattuale che ne è causa, di un tale termine.5.2.1.

Anche sull'abbattimento dei costi per gli oneri di sicurezza al50% il ricorrente non deduce di avere contestato davanti alla Corte d'ap-pello un siffatto criterio.5.2.2.

Resta poi il profilo di inammissibilità correlato all'evidenza cheil sindacato sollecitato a questa Corte è diretto a dare una diversa compo-sizione al dato di prova per una lettura alternativa a quella ritenuta nell'im-pugnata sentenza, inammissibilmente veicolando anche la censura sul fattoomesso.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente dedu-zione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza as-soluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giu-dizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).6.

Il sesto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360,c. 1, n. 5 c.p.c. – in relazione alla valutazione della riserva n. 12.La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto l'omologo motivodavanti alla stessa portato del tutto inidoneo a contrastare la decisione sulpunto del Tribunale, che aveva escluso che la riserva potesse ritenersi as-sorbita nelle riserve n. 6, 7, e 10 e nel resto si era riportato al conteggio delc.t.u., alle cui chiare conclusioni, contenute nella relazione definitiva, l'ap-pellante si era “limitata a contrapporre i propri conteggi, senza peraltro di-mostrare l'erroneità delle ragioni espresse dall'ausiliare”.[OSCURATO:PERSONA] di appello non si sarebbe avveduto che la riserva n. 12 erastata accorpata dal c.t.u. alla n. 5; la riserva non poteva ritenersi neppureassorbita, come indicato dal c.t.u. nelle riserve nn. 6, 7 e 10, “che attene-vano più precisamente alle sospensioni dei lavori, dovendo invece la stessaricondursi alla protrazione del termine denunciato con la riserva n. 5 e resaoggetto della richiesta di ristoro per fatto continuativo proprio della riservan. 12”.

Sarebbe stato privo di logica quindi il richiamo alla c.t.u. e alla limi-tazione, ivi operata, nel riconoscimento.6.1.

Il motivo è inammissibile.La proposta critica sollecita una nuova alternativa lettura dei fatti erisulta anche carente di specificità, non facendosi carico di dedurre sullegenericità contestatele in appello, mediante puntuale richiamo agli atti incui la critica venne formulata e mancati nella valutazione del Giudice di se-condo grado con i correlati documenti.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/20267.

Con il settimo motivo si fa valere dalla ricorrente la “violazione efalsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. in relazione all'art 360, co. 1,n. 3 c.p.c.”.La Corte d'Appello ha ritenuto “astratto” il criterio di computo di riva-lutazione e interessi che, individuata la data di decorrenza in quella di pro-duzione del danno, l'aveva poi fatta coincidere con quella indicata nel con-tratto quale data di ultimazione dei lavori.Il capo di sentenza sarebbe errato per non avere tenuto in considera-zione i corretti rilievi effettuati dall'[OSCURATO:SOCIETA].7.1.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di profili.7.1.1.

Quanto censurato non integra una violazione di legge, ma unapiena e diretta contestazione del giudizio di merito, come tale non sindaca-bile in sede di legittimità.La Corte d'Appello ha affermato che il criterio dedotto dall'appellantedella data di ultimazione dei lavori in sé, a prescindere dalla data di decorso,era un criterio astratto, sganciato da quello corretto della produzione deldanno, e che non valeva ad incidere, come tale, su quanto indicato dal primoGiudice, che aveva individuato, all'indicato fine, il giorno successivo all'ul-timo SAL.7.1.2.

Vero è poi che la Corte di merito ha ritenuto che la sommariconosciuta per la riserva n. 12 fosse comprensiva di rivalutazione: si trattadi un passaggio con cui non si confronta la ricorrente, che, rispetto a tanto,incorre in una ulteriore ragione di inammissibilità del proposto mezzo.7.1.3.

Il motivo è inoltre inammissibile in punto di dedotto error iniudicando; per tale profilo, la ricorrente contesta l'accertamento svolto nellasentenza d'appello per la ivi ritenuta riconducibilità della scrutinata fattispe-cie alla disposizione in esame, e tanto deduce in difetto di censura dei criteriermeneutici asseritamene violati o di una specifica indicazione di un precisoerror in iudicando.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026La contestazione svolta e il sindacato sollecitato si mantengono, piut-tosto, nell'ambito del rapporto tra caso concreto e norma, e quindi lungo ilperimetro all'interno del quale, fisiologicamente, procede, per un sindacatosuo proprio, il giudice del merito.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consi-ste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legitti-mità (tra le altre, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; intermini: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23851 del 25/09/2019).8.

In via conclusiva il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquidain favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 25.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità diprocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese giusta procuraspeciale in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 101 elettivamente domiciliano e con domicilio digi-tale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12 domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 441/2021 pronunciatanel procedimento R.G. n. 6951/2019 e depositata il 21/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]., n.q. di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. e diAleandri S.p.A., esposto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato pro solutoda [OSCURATO:SOCIETA]. crediti derivanti da riserve di appalto, tra le quali quelleoggetto del contenzioso, con i diritti connessi, compresi quelli inerenti allalegittimazione ad agire in giudizio per il recupero delle somme dovute, ri-corre con il sostituto processuale, ex art. 111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]., nell'in-dicata qualità, con sette motivi per la cassazione della sentenza n. 441/2021della Corte d'Appello di Roma, Sezione seconda specializzata in materia diimprese.La Corte d'Appello di Roma, rigettando l'impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato la sentenza con cui il Tri-bunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda dell'impresa, con-dannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della complessiva somma di € 1.389.487,29,oltre interessi e spese di lite, in un giudizio introdotto dalla prima per otte-nere il ristoro dei danni di cui alle riserve dalla n. 5 alla n. 14, per andamentoanomalo del contratto di appalto, avente ad oggetto l'affidamento dell'ese-cuzione dei lavori relativi all'opera "Nuova S.S. n. 291 della [OSCURATO:PERSONA] veloce Sassari/Alghero/Aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]/Mamun-tanas/[OSCURATO:PERSONA] 2° Lotto", stipulato tra le parti in data 17 marzo2010, a seguito di gara esperita mediante procedura ristretta.[OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto alla redazione di una prima perizia di variantetecnica e suppletiva, la n. 7700 del 7/06/2011, per la risoluzione delle cri-ticità emerse in corso d'opera (indagini archeologiche, accesso al cantiere,presenza di servizi pubblici quali linee elettriche, telefoniche, acquedotti,indisponibilità di aree per opposizioni di proprietari).Sulle prime quattro riserve era intervenuta sentenza n. 1612 del 13marzo 2018, non impugnata, con cui la Corte d'Appello di Roma aveva ri-gettato l'impugnazione, esclusa la colpevolezza della committenza nell'im-Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026pedimento all'esecuzione dei lavori, per avere essa adottato condotte utiliad agevolare una spedita realizzazione dell'opera.Contestualmente al giudizio ordinario, l'impresa aveva proposto ri-corso per accertamento tecnico preventivo sulle quattro riserve su cuiavrebbe pronunciato la Corte d'appello nel 2018, e ancora su quelle oggettodel successivo giudizio ordinario, al fine di vedere cristallizzata la situazionein cui versavano le aree d'appalto.All'esito dell'introdotto procedimento, il nominato tecnico riconoscevaall'impresa, in ordine alle quattordici riserve iscritte in contabilità, la com-plessiva somma di euro 10.584.081,07, oltre interessi e rivalutazione mo-netaria, nell'esclusiva riconducibilità alla committente delle difficoltà riscon-trate nell'esecuzione dell'appalto.La Corte d'Appello ha confermato integralmente la sentenza impu-gnata, valorizzando la centralità dell'onere della prova dell'appaltatore nellanecessità di una prova analitica dei maggiori costi, nella distinzione tra costiordinari e extra-costi, nel ritenuto effetto assorbente della pattuizione in-tervenuta per lo stipulato atto aggiuntivo, che aveva contrattualizzato l'ob-bligo di adeguamento produttivo, così superando i contenuti di una pre-gressa riserva, nell'apprezzata insufficienza della documentazione prodottaperché dimostrativa di costi complessivi, ma non il reclamato maggioresforzo produttivo.2. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]3. Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare è infondata l'eccezione di inammissibilità sollevatada [OSCURATO:PERSONA] sul difetto di legittimazione passiva.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ilprocesso prosegue tra le parti originarie, con il cedente che assume la vestedi sostituto processuale del cessionario.La legittimazione ad agire e a impugnare del dante causa, AleandriS.p.A., resta intatta al fine di tutelare la posizione sostanziale dell'aventecausa, qui [OSCURATO:SOCIETA]. e la presenza in giudizio della prima, qualericorrente, garantisce la piena integrità del contraddittorio e la corretta pro-secuzione del giudizio.È previsto nel contratto di cessione di crediti che il cedente è il sosti-tuto processuale del cessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.In ogni caso, il successore a titolo particolare nel diritto controversoè legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dantecausa, allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendoa tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazionedell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di conte-nuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamentecontestato dalla controparte. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9250 del 11/04/2017).Sui singoli motivi.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “violazione e falsa appli-cazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. -in relazione alla riserva n. 5”.Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che lasottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla perizia di variante avesse comportatouna rinuncia alla riserva n. 5.La conclusione sarebbe erronea, poiché: la perizia di variante erastata adottata a fronte di un anomalo andamento dei lavori (interferenze,ordigni bellici, condizioni meteo), riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che avevagiustificato la concessione di maggior tempo; la riserva n. 5, già iscritta,riguardava i maggiori oneri derivanti dall'accelerazione delle lavorazioni ne-Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026cessaria per rispettare i nuovi termini ed evitare penali; l'art. 3 dell'attoaggiuntivo da un lato imponeva nuove tempistiche, dall'altro faceva espres-samente salve le riserve iscritte, senza prevedere alcuna rinuncia alle pre-tese economiche.Per l'effetto, la concessione di ulteriori termini non poteva essere in-terpretata come rinuncia al ristoro dei maggiori costi, e la Corte d'Appelloavrebbe reso una motivazione contraddittoria, laddove ha riconosciuto l'an-teriorità della riserva, ma ha ritenuto che essa fosse stata superata da unaclausola che ne prevedeva la conservazione.I giudici di secondo grado sarebbero pertanto incorsi in una erroneainterpretazione del contratto, in violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364c.c., per non avere indagato la reale volontà delle parti né limitato la portatadella clausola di rinuncia.1.1. Il motivo è inammissibile perché, fuori dalla dedotta violazionedei canoni di ermeneutica della volontà negoziale, la proposta critica finisceper sollecitare una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità, inquanto intesa ad una impropria e alternativa lettura dei primi.L'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di ac-certamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fattoriservata al giudice di merito, che resta censurabile in cassazione per viola-zione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.(tra le molte: Cass., Sez. L, Sentenza n. 10745 del 4/04/2022).Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peral-tro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, maè necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisa-zione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne èdiscostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienzadel ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazionepattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenzaabbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto,Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato chead essa il ricorrente pretenda di attribuire (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178del 22/02/2007).1.2. E' poi principio consolidato nella giurisprudenza di questa Cortequello per il quale, nell'interpretazione dei contratti, i canoni legali di erme-neutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza delquale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario ilcanone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelliinterpretativi-integrativi; ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocitàla volontà dei contraenti, una diversa interpretazione non è ammessa, poi-ché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espres-sioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legitti-mano l'interprete alla adozione di altri criteri (Cass. Sez. L, Sentenza n.6426 del 19/03/2007).La Corte d'Appello ha ritenuto, riprendendo le valutazioni del primoGiudice, che l'impresa con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo della periziadi variante, per la letteralità della previsione ivi contenuta, avesse ancheassunto “l'onere di adeguare la produzione affinché i lavori potessero essereultimati nei nuovi termini assegnati, maggiorati di 144 giorni” e che le ri-serve fatte salve fossero quelle già proposte in relazione ai fatti specificiindicati nella clausola stessa e susseguitesi dalla consegna dei lavori all'ap-provazione della perizia.A tanto la Corte di merito è giunta nel rilievo che il fattore temporale“rappresentato dai nuovi termini accettati dalla società appaltatrice me-diante la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, implicava necessariamente unadeguamento organizzativo e produttivo, comportante o meno un incre-mento delle voci di costo” e che l'impresa “[a]ssumendo l'onere di adeguarela produzione affinché i lavori potessero essere ultimati nei nuovi terminiassegnati, dunque, [….] [aveva] contrattualizzato detti oneri, con la conse-guenza che la suddetta riserva, peraltro formulata prima della sottoscrizioneNumero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell'atto aggiuntivo, [doveva] [..] ritenersi definitivamente superata dallapattuizione in esame” (p. 9 sentenza).Allo scrutinio del dato letterale si accompagna nell'impugnata sen-tenza una valutazione di coerenza con le condotte delle parti (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 25840 del 9/12/2014).Il ragionamento della Corte d'Appello fa perno, infatti, sulla circo-stanza che la nuova pattuizione era successiva alla riserva n. 5 con la ne-cessità quindi che, laddove l'impresa avesse voluto lasciare fuori dagli ac-cettati nuovi termini il ristoro per i maggiori costi che si sarebbero accom-pagnati alla ulteriore distensione temporale dell'appalto, tanto avrebbe do-vuto fare espressamente in quella sede.Per una valutazione quindi di ordine logico che si avvale degli ordinaricontenuti del contratto di appalto, secondo i quali l'adeguamento organiz-zativo dell'impresa che si accompagna a nuovi e ulteriori termini contrattualidi svolgimento delle lavorazioni commesse in appalto – nell'intervenuto de-corso, nel pregresso, in ragione di interferenze varie dettate dallo stato deiluoghi, di infruttuosi tempi di imposta inattività e quindi di una sottoprodu-zione – non può che comportare un incremento delle voci di costo da so-vrapproduzione, la Corte di merito ha ritenuto che – a tanto non sfuggendola vicenda contrattuale in esame –, al relativo credito l'impresa avesse ri-nunciato.Così riassunto il giudizio della Corte d'appello, le cui valutazioni risul-tano guidate dall'applicazione di criteri interpretativi, all'interno dei quali ildato letterale si compone con le condotte delle parti, il motivo resta confi-nato all'interno del perimetro di una inammissibile contestazione in fatto.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “Omessa pronuncia exart. 112 c.p.c. e in ogni caso violazione e falsa applicazione dell'art. 2697c.c. – ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – sempre in relazione alla riserva n. 5”.I fatti da cui deriverebbero i maggiori oneri subiti dall'Impresa sareb-bero derivati da scelte non corrette di [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dell'appalto,Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026che avrebbero imposto una accelerazione dei lavori finalizzata a una chiu-sura immediata dell'appalto, e tanto laddove, se non ci fossero stati i ral-lentamenti iniziali, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe goduto di un andamento dei lavori re-golare, senza fare richiesta di concessione di proroga del termine di ultima-zione e di ristoro del danno.In appello l'impresa aveva denunciato l'errore in cui sarebbe incorsoil primo Giudice dove aveva affermato che i maggiori oneri indicati dall'Im-presa in riserva avrebbero riguardato un “mero prolungamento dei lavori”e non sarebbero invece riferibili ad un maggiore impiego di attrezzature.La Corte d'Appello, a sua volta, incorrendo nel dedotto vizio, avrebbeomesso di pronunciare, muovendo dal “malinteso che la riserva attenessesolo al prolungamento dei tempi e che non avesse ad oggetto gli oneri re-lativi ad attrezzature, materiali, etc.”.2.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.2.1.1. La ricorrente denuncia l'intervenuta omessa pronuncia nel “ma-linteso” senso attribuito alla riserva.Per il profilo che tocca il tema della interpretazione della volontà delleparti, il mezzo resta assorbito, nel suo rilievo, dalla già rilevata inammissi-bilità della precedente censura.2.1.2. In ogni caso, il motivo è ulteriormente inammissibile, perchédenuncia una omessa pronuncia senza indicare dove la parte avrebbe intro-dotto in appello la relativa richiesta, e comunque per la diversa propostalettura del fatto di quest'ultimo sortisce l'effetto di sollecitare una diversa emera alternativa lettura.2.1.3. È ancora inammissibile il profilo del motivo che attiene alla vio-lazione dell'onere della prova.La decisione impugnata ritiene la pretesa rinunciata con la sottoscri-zione dell'atto d'obbligo, e non fa quindi questione sulla prova della sovrap-produzione e del relativo credito; la proposta critica è pertanto inammissi-bile, perché non dialoga in modo concludente con la ratio della sentenzaNumero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026d'appello, che resta come tale non attinta e capace di sostenere la relativadecisione.2.1.4. Solo nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c. la ricor-rente introduce poi questione in punto di omessa pronuncia sull' arricchi-mento ingiustificato conseguito dalla committenza e su di un pregresso giu-dicato sul danno da sovrapproduzione.Le deduzioni sono come tali ampiamente inammissibili, sia per la lorotecnica di formulazione che per la natura dell'atto processuale attraverso ilquale sono state introdotte nel giudizio di cassazione.3. Con il terzo motivo la ricorrente fa valere “omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi dell'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. – in relazione alla valutazione delle ri-serve nn. 6, 7 e 10”.La Corte d'Appello ha ritenuto che l'appellante, senza formulare spe-cifica censura, così incorrendo nell'inammissibilità del motivo, si sarebbelimitato a contrapporre i propri conteggi al calcolo effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] erecepito dal Tribunale nelle note alla c.t.u.L'appellante avrebbe invece contestato il criterio adottato da [OSCURATO:PERSONA] –il cui c.t.p., poi recepito nelle sue conclusioni dalla c.t.u., aveva adottato unmero “metodo parametrico” – ritenendolo eccessivamente limitativo.In particolare, la parte aveva osservato che tale criterio non conside-rava l'onere maturato nell'intero periodo di sospensione, ma si concentravasoltanto su quello eventualmente riferibile a un singolo giorno “target”,compreso nel periodo esaminato.3.1. Il motivo è inammissibile.Manca di autosufficienza, non riportando i puntuali contenuti dell'ap-pello, in cui si darebbe atto della diversità del conteggio adottato dal c.t.p.dell'[OSCURATO:PERSONA], poi ripreso dal c.t.u., e di quello fatto proprio dall'impresa nell'i-dentità del criterio di cui tutti i tecnici hanno fatto applicazione, ovverosiaquello della determinazione della produzione media giornaliera moltiplicataNumero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026per i giorni di sospensione, che in ricorso si vorrebbe apprezzata non conriferimento a “un giorno target”, ma all'intero periodo di sospensione.Del passaggio non si fa alcuna menzione nella sentenza impugnata eil ricorrente, incorrendo nella non specificità del motivo ai sensi dell'art. 366,primo comma, n. 6 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024) manca di indicare in quale atto egli avrebbe dedotto tanto davantialla Corte d'appello di Roma, laddove assume in ricorso che “in relazionealla riserva n. 6, dunque, l'Appaltatore non ha assunto in considerazione ungiorno “target” ma il periodo di sospensione parziale oggetto di interesse(dal 1/12/2011 al 14/02/2011, equivalente al 5,29% dell'importo contrat-tuale, da prolungarsi sino alla effettiva ripresa dei lavori, avvenuta il 16/05/2012, con 166 giorni di sospensione)”.3.2. L'operata denuncia veste di ulteriore inammissibilità il motivoproposto: quanto dedotto non integra un fatto omesso, ovverosia un acca-dimento storico o naturale, ma un malgoverno, che si vorrebbe operatonell'impugnata sentenza, di un dato tecnico-probatorio, esito delle consu-lenze in atti che, in quanto integrativo di una mera argomentazione, sfugge,come tale, al dedotto vizio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 6/02/2025;Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34787 del 28/12/2024; Cass., Sez. 1, Sentenzan. 8584 del 16/03/2022).4. Il quarto motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. – ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – nonché omessa pronuncia - inrelazione alle riserve nn. 8, 9, 13 e 14”.La Corte territoriale con l'impugnata sentenza avrebbe rigettato l'ap-pello proposto sulle riserve nn. 8, 9, 13 e 14, nel presupposto che non fossestata raggiunta la prova del maggiore onere denunciato con le riserve inesame.L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui la Corte d'appelloha ritenuto, nella necessaria specificità dei motivi di appello, che fosse man-cata la dimostrazione, attraverso una approfondita disamina della docu-Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026mentazione prodotta, della erroneità della sentenza di primo grado, circa lamancanza di prova da parte attrice in relazione alle pretese di cui alle ri-serve in esame.Per la Corte di merito non sarebbe stato sufficiente, per la specificitàdel motivo di appello, richiamare la documentazione, essendo invece ne-cessario formulare “istanze istruttorie” o di nuova c.t.u. La censura era statainfatti formulata dopo che accertamenti tecnici di ufficio, disposti nelleforme di un a.t.p. e di una c.t.u., avevano rilevato la mancanza di idoneadocumentazione del danno dedotto.La ricorrente deduce l'erroneità dell'assunto, perché l'appellante, “nonsi era limitata a un generico richiamo dei documenti prodotti con la memoriaex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ma aveva specificato quali fossero quelli me-ritevoli di essere esaminati”.4.1. Il motivo è inammissibile perché generico.La ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio di appelloavesse dedotto l'esistenza del danno e la sua prova in forza della documen-tazione di cui dà mero cenno in ricorso.Ed infatti, non basta richiamare documentazione che si assume da-vanti al Giudice di legittimità dedotta già nel giudizio di primo grado, se poinon si indica, nel giudizio di legittimità, dove la stessa sia stata puntual-mente prodotta, e posta a sostegno della critica coltivata in appello.Come ha avuto modo di affermare questa Corte, dove il giudice d'ap-pello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendoloprivo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazionecontro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nellaparte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'er-rore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'ap-pello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art. 342c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18776 del 4/07/2023).Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026La deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a normadell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio,ad opera del Giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, presuppone infatti pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., modulato secondo le indicazioni della giuri-sprudenza convenzionale, nel contemperamento del fine legittimo di sem-plificare l'attività del Giudice di legittimità e della garanzia della certezza deldiritto e corretta amministrazione della giustizia (v., Cass., Sez. L, Ordi-nanza n. 3612 del 4/02/2022).5. Con il quinto motivo si fa valere “omesso esame circa un fatto de-cisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensidell'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art. 100del d.lgs. n. 81/2008 sui costi della sicurezza e dell'art. 8 del d.p.r. n.554/1999 ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. - in relazione alla valutazionedella riserva n. 11”.5.1.1. La Corte d'Appello ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatosulla decurtazione di 120 giorni, dovuta alla proroga per avverse condizionimetereologiche, apprezzando detta proroga quale fattore imprevedibile edinevitabile, non imputabile neppure alla stazione appaltante e quindi nonpossibile oggetto di remunerazione aggiuntiva.La Corte territoriale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del mo-tivo di appello, perché la motivazione esposta non era stata raggiunta daalcuna censura.Ma, deduce il ricorrente, il termine di 120 giorni, citato dal Giudice diprimo grado e confermato dalla Corte d'appello, non sarebbe presente inalcun atto contrattuale.Né il Giudice di prime cure avrebbe potuto ricondurre, quasi nella suainterezza, il periodo di proroga di 144 giorni concesso da [OSCURATO:PERSONA], per fattiNumero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026tanto per non farvi ricadere, anche, i fatti imputabili ad [OSCURATO:PERSONA].Neppure poi il termine di 120 giorni richiamato dai Giudici di meritosarebbe stato riferibile al “Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 3”, nonriferibile a fenomeni meteo.La Corte d'Appello avrebbe omesso di motivare, incorrendo nel de-nunciato vizio.5.1.2. Per ulteriore profilo, il mezzo denuncia, quanto all'abbattimentodei detti costi per la sicurezza nella misura del 50% in via equitativa, la noncomprensibilità della motivazione impugnata.Essa poggerebbe su espressioni utilizzate dal c.t.p. di [OSCURATO:PERSONA] nel corsodel procedimento per accertamento tecnico preventivo, dalle quali però nonrisulterebbe “alcuna volontà di chiusura in via “transattiva” da parte diAleandri.L'abbattimento sarebbe stato ritenuto dalla Corte di merito di carat-tere “transattivo” e non attinto – nella motivazione resa dal primo Giudice– da motivo specifico.5.2. Il motivo è ancora inammissibile per genericità.Il ricorrente non deduce di avere veicolato in appello la materia og-getto del motivo, e non può dolersi per la prima volta davanti a questa Cortedella inesistenza in giudizio, e prima ancora, e finanche, nella vicenda con-trattuale che ne è causa, di un tale termine.5.2.1. Anche sull'abbattimento dei costi per gli oneri di sicurezza al50% il ricorrente non deduce di avere contestato davanti alla Corte d'ap-pello un siffatto criterio.5.2.2. Resta poi il profilo di inammissibilità correlato all'evidenza cheil sindacato sollecitato a questa Corte è diretto a dare una diversa compo-sizione al dato di prova per una lettura alternativa a quella ritenuta nell'im-pugnata sentenza, inammissibilmente veicolando anche la censura sul fattoomesso.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente dedu-zione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza as-soluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giu-dizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).6. Il sesto motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360,c. 1, n. 5 c.p.c. – in relazione alla valutazione della riserva n. 12.La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto l'omologo motivodavanti alla stessa portato del tutto inidoneo a contrastare la decisione sulpunto del Tribunale, che aveva escluso che la riserva potesse ritenersi as-sorbita nelle riserve n. 6, 7, e 10 e nel resto si era riportato al conteggio delc.t.u., alle cui chiare conclusioni, contenute nella relazione definitiva, l'ap-pellante si era “limitata a contrapporre i propri conteggi, senza peraltro di-mostrare l'erroneità delle ragioni espresse dall'ausiliare”.[OSCURATO:PERSONA] di appello non si sarebbe avveduto che la riserva n. 12 erastata accorpata dal c.t.u. alla n. 5; la riserva non poteva ritenersi neppureassorbita, come indicato dal c.t.u. nelle riserve nn. 6, 7 e 10, “che attene-vano più precisamente alle sospensioni dei lavori, dovendo invece la stessaricondursi alla protrazione del termine denunciato con la riserva n. 5 e resaoggetto della richiesta di ristoro per fatto continuativo proprio della riservan. 12”. Sarebbe stato privo di logica quindi il richiamo alla c.t.u. e alla limi-tazione, ivi operata, nel riconoscimento.6.1. Il motivo è inammissibile.La proposta critica sollecita una nuova alternativa lettura dei fatti erisulta anche carente di specificità, non facendosi carico di dedurre sullegenericità contestatele in appello, mediante puntuale richiamo agli atti incui la critica venne formulata e mancati nella valutazione del Giudice di se-condo grado con i correlati documenti.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/20267. Con il settimo motivo si fa valere dalla ricorrente la “violazione efalsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. in relazione all'art 360, co. 1,n. 3 c.p.c.”.La Corte d'Appello ha ritenuto “astratto” il criterio di computo di riva-lutazione e interessi che, individuata la data di decorrenza in quella di pro-duzione del danno, l'aveva poi fatta coincidere con quella indicata nel con-tratto quale data di ultimazione dei lavori.Il capo di sentenza sarebbe errato per non avere tenuto in considera-zione i corretti rilievi effettuati dall'[OSCURATO:SOCIETA].7.1. Il motivo è inammissibile per una pluralità di profili.7.1.1. Quanto censurato non integra una violazione di legge, ma unapiena e diretta contestazione del giudizio di merito, come tale non sindaca-bile in sede di legittimità.La Corte d'Appello ha affermato che il criterio dedotto dall'appellantedella data di ultimazione dei lavori in sé, a prescindere dalla data di decorso,era un criterio astratto, sganciato da quello corretto della produzione deldanno, e che non valeva ad incidere, come tale, su quanto indicato dal primoGiudice, che aveva individuato, all'indicato fine, il giorno successivo all'ul-timo SAL.7.1.2. Vero è poi che la Corte di merito ha ritenuto che la sommariconosciuta per la riserva n. 12 fosse comprensiva di rivalutazione: si trattadi un passaggio con cui non si confronta la ricorrente, che, rispetto a tanto,incorre in una ulteriore ragione di inammissibilità del proposto mezzo.7.1.3. Il motivo è inoltre inammissibile in punto di dedotto error iniudicando; per tale profilo, la ricorrente contesta l'accertamento svolto nellasentenza d'appello per la ivi ritenuta riconducibilità della scrutinata fattispe-cie alla disposizione in esame, e tanto deduce in difetto di censura dei criteriermeneutici asseritamene violati o di una specifica indicazione di un precisoerror in iudicando.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026La contestazione svolta e il sindacato sollecitato si mantengono, piut-tosto, nell'ambito del rapporto tra caso concreto e norma, e quindi lungo ilperimetro all'interno del quale, fisiologicamente, procede, per un sindacatosuo proprio, il giudice del merito.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consi-ste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legitti-mità (tra le altre, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; intermini: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23851 del 25/09/2019).8. In via conclusiva il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquidain favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 25.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Numero registro generale 20944/2021Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19819/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 19819/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris